venerdì 28 marzo 2014

INPS Artigiani e Commercianti 2014: disponibili a marzo 2014 nel cassetto previdenziale gli avvisi bonari relativi alla rata di novembre 2013

Con Messaggio 7 marzo 2014 n. 3156, l'INPS ha reso noto che, a seguito della Circolare 14 giugno 2013 n. 98, procederà all'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2013 per i lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. 
Nel caso in cui il pagamento fosse già avvenuto sarà possibile comunicare gli estremi del modello F24, diversamente, nel caso di mancato pagamento, l'importo verrà richiesto a titolo esecutivo. 
Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente presso il proprio Cassetto previdenziale e la relativa comunicazione sarà visualizzabile al seguente indirizzo: Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti - Comunicazione bidirezionale - Avvisi bonari.

mercoledì 26 marzo 2014

Sanatoria cartelle esattoriali: attesa una ulteriore proroga oltre il 31 marzo 2014

Dopo la prima proroga al 31 Marzo, rispetto l’originaria scadenza fissata al 28 Febbraio, la Commissione Bilancio del Senato sta lavorando ad un’ ulteriore proroga per la rottamazione delle cartelle esattoriali. 
L’idea è quella di far slittare la scadenza al 30 aprile 2014 oppure al 31 maggio. Inoltre, c’è attesa in merito all’approvazione dell’emendamento riguardante l'equiparazione delle ingiunzioni fiscali ai titoli esecutivi emessi da Equitalia. 
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto la possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013 al netto degli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. La scadenza originaria era fissata al 28 Febbraio 2014. Un recente intervento Legislativo ha fatto slittare la scadenza al 31 marzo 2014.
Sulla spinta dei buoni risultati ottenuti dall’istituto, rendiamo noto che si sta lavorando ad una ulteriore proroga facendo slittare la scadenza al 30 aprile 2014 oppure al 31 maggio. Sapremo dell’ulteriore proroga a ridosso della scadenza attualmente fissata al 31 Marzo

martedì 25 marzo 2014

5 per mille 2014: dal 21 marzo 2014 l’invio delle domande di ammissione

Fissato dalle Entrate il calendario degli adempimenti per l’ammissione al beneficio degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
Dal 21 marzo 2014 e fino al 7 maggio 2014 è possibile presentare le domande di iscrizione per l’ammissione al beneficio degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto della quota di Irpef, che i contribuenti sceglieranno di destinare nella prossima dichiarazione dei redditi (Unico-730/2014. 
Nella circolare n. 7/E del 20 marzo, l’Agenzia illustra i vari step da seguire e segnala alcune novità in materia di pubblicazione degli elenchi.
Il documento ricorda, anzitutto, che la legge 147/2013 (Stabilità 2014) ha confermato, senza modifiche, sia le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo da parte del contribuente sia le modalità di accesso al beneficio. Di conseguenza, per tutti i chiarimenti riguardanti i soggetti beneficiari e le modalità di attribuzione, occorre far riferimento alla circolare dello scorso anno, la n. 6/2013.
Cosa c’è da fare
Per essere ammessi alla ripartizione del 5 per mille, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare una domanda di iscrizione e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’adempimento va effettuato anche dagli enti già iscritti negli anni precedenti).
La domanda di iscrizione deve essere presentata a partire dal 21 marzo, data di apertura della procedura, e fino al 7 maggio all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione.
Entro il 30 giugno, il rappresentante legale dell’ente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille, corredata di fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per gli enti del volontariato va presentata all’Agenzia delle Entrate, per le associazioni sportive dilettantistiche all’ufficio del Coni territorialmente competente.
Le indicazioni per gli altri soggetti a favore dei quali ciascun contribuente può scegliere di destinare il 5 per mille della propria Irpef (enti della ricerca scientifica e dell’università, enti della ricerca sanitaria ed enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) sono reperibili sui siti internet delle rispettive amministrazioni competenti.
Soggetti ammessi
Le categorie di soggetti alle quali i contribuenti possono destinare nel 2014 il 5 per mille della propria IRPEF sono le seguenti, rimaste invariate:
- enti del “volontariato”: organizzazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale (APS), associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili o della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- enti di ricerca scientifica e università;
- enti di ricerca sanitaria;
- Comune di residenza del contribuente, per il sostegno delle attività sociali da esso svolte.
Elenchi online
Entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito gli elenchi di chi ha presentato domanda di iscrizione.
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche avranno tempo fino al 20 maggio per chiedere, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la loro sede legale, la correzione di eventuali errori relativi alla denominazione o alla sede dell’ente. A tale scopo, i titolari di partita Iva utilizzeranno il modello AA7/10, i non titolari di partita Iva il modello AA5/6.
A seguito delle segnalazioni trasmesse, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà entro il 26 maggio l’elenco corretto degli enti iscritti al contributo.
Ravvedimento
Anche nel 2014, tutti gli enti destinatari del 5 per mille potranno sanare eventuali irregolarità relative alla domanda di iscrizione o alla dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, provvedendo al corretto adempimento e versando, tramite F24 (codice tributo 8115), una sanzione di 258 euro, senza possibilità di compensazione.
Gli errori o le dimenticanze a cui si può porre rimedio sono: 
• presentazione della domanda di iscrizione oltre i termini stabiliti
• invio della dichiarazione sostitutiva fuori tempo massimo
• mancata allegazione della fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale.
Elenchi degli ammessi e degli esclusi
Terminate le procedure di verifica da parte di ciascuna amministrazione competente, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi e di quelli esclusi dalla ripartizione del 5 per mille, con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
Per consentire una migliore identificazione degli enti destinatari del contributo, gli elenchi conterranno più dati (denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune). Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, verrà pubblicato l’elenco degli enti presenti in diverse categorie di beneficiari, con indicazione, per ciascun ente, dei dati delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi, in modo da rendere noti i contributi concessi anche in forma aggregata. 

lunedì 24 marzo 2014

Contributi INPS lavoratori domestici 2014: invio dei mav per il pagamento del 10 aprile 2014

L’Inps, con il Messaggio n. 3381 pubblicato il 18 marzo 2014, ricorda che i datori di lavoro domestico che intendono versare i contributi relativi ai lavoratori domestici mediante l'utilizzo dei MAV, in vista della prossima scadenza del 10 aprile 2014 per i contributi relativi al primo trimestre 2014, potranno utilizzare i bollettini ricevuti direttamente dall'Istituto, qualora non abbiano disattivato tale servizio. 
In merito, l'INPS ricorda che i MAV cartacei inviati ai datori di lavoro relativi al primo trimestre potranno essere utilizzati per il pagamento dei contributi se: 
- non siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ore lavorate nel trimestre, minimo contrattuale, numero di settimane retribuite) e, contestualmente 
- il datore di lavoro non si avvalga dell'assistenza sanitaria contrattuale (ad esempio Cas.sa Colf). I MAV prodotti dall'INPS, infatti, non tengono conto della quota di assistenza contrattuale dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Fonte: seac

martedì 18 marzo 2014

Modello 730/2014: principali novità

Con l’approssimarsi della nuova stagione fiscale, inevitabilmente arrivano in studio i primi clienti con i documenti da consegnare e con le prime richieste di chiarimenti. Le domande sono sempre le stesse! Ma cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? Vediamo le principali novità.
Iniziamo dal modello CUD per i pensionati. Anche quest’anno i commercialisti potranno rilasciare il modello CUD dietro esplicita richiesta del cliente che abbia loro rilasciato uno specifico mandato, che dovrà essere conservato dal professionista insieme ad una copia del documento di identità da esibire in caso di controlli da parte dell’INPS.
All’atto della richiesta della procedura, il soggetto incaricato dovrà asserire il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy), con specifico riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.
Restano comunque valide le altre modalità alternative per ottenere il proprio modello CUD INPS/INPDAP/IPOST/ENPALS, attraverso uno dei seguenti canali: agenzie e sportelli INPS, postazioni informatiche self-service, posta elettronica certificata (inviando una mail all’indirizzo richiestaCUDObism@postacert.inps.gov.it), centri di assistenza fiscali, uffici postali, invio diretto tramite richiesta attraverso il Call Center dell’istituto.
Rispetto allo scorso anno, il modello 730 presenta qualche novità, a partire dal fatto che possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
È stata anche riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% (in 10 anni su un importo massimo di 10.000 euro) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 65% (fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) per le spese sostenute per interventi antisismici e di messa in sicurezza statica degli edifici.
Aumenta la detrazione fiscale per ogni figlio, passando da 800 euro a 950 euro. Quella per i figli di età inferiore a 3 anni sale da 900 euro a 1.220 euro, mentre quella aggiuntiva per ogni figlio disabile passa da 220 a 400 euro.
Si riduce invece l’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni che adesso sarà di 630 euro.
Per chi invece utilizza la cedolare secca è prevista la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota agevolata per i contratti di locazione a canone concordato (fino al 2012 la percentuale era infatti pari al 19%). Per chi ha concesso in affitto immobili a canone libero l’aliquota è stata invece bloccata al 21%. Per gli altri fabbricati locati, la deduzione forfettaria del canone scende dal 15% al 5%.
Tra le altre novità, il modello 730/2014 prevede la possibilità di destinare una quota pari all’otto per mille dell’IRPEF all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana.
Novità anche in tema di compensazioni. I contribuenti possono utilizzare il credito che scaturisce dal modello 730 per ridurre le altre imposte da pagare con modello F24, tramite il nuovo Quadro I.
Per concludere, a decorrere dal 2014 è previsto un controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi d’imposta. L’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica del modello 730 effettuerà dei controlli preventivi, anche di tipo documentale, in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro.
Al termine dei controlli, il rimborso spettante sarà erogato dalla stessa Agenzia e non più dal sostituto d’imposta.
Fonte: Fisco 7 – Centro Studi CGN

lunedì 17 marzo 2014

Ravvedimento operoso 2014 per il tardivo pagamento della tassa annuale sui libri sociali

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472). In tal caso devono essere versati:
con il Modello F24, la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari all'1% annuo (dall'1.1.2014; fino al 31.12.2013 era il 2,5%), utilizzando il codice tributo 7085;
con il Modello F23, la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T. In particolare, a seconda che ci si avvalga del ravvedimento breve o del ravvedimento lungo, la misura della sanzione ridotta cambia come segue:
- Se la regolarizzazione avviene entro il 16.4.2014 (30 giorni dalla scadenza)
La sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione)
- Se la regolarizzazione avviene dal 17.4.2014 al 17.3.2015  (dopo 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza)
La sanzione è pari al 10%  (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione)
Si ritiene che per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non sia possibile usufruire del cd. ravvedimento "sprint" o "mini" (art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato.
Si ricorda che entro il 17.3.2014 è possibile regolarizzare, avvalendosi del ravvedimento lungo, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2013 il cui termine di versamento era fissato al 18.3.2013.

venerdì 14 marzo 2014

Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2014: entro il 17/03/2014 il versamento

Entro lunedì 17 le società di capitali e gli enti commerciali devono effettuare il versamento del tributo dovuto per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori
Chiamata in cassa in vista per le società di capitali, comprese quelle in liquidazione, e per gli enti che svolgono attività commerciali. L’appuntamento è per lunedì 17 marzo (il 16 cade di domenica) e riguarda il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali obbligatori.
Soggetti obbligati
Il cerchio rosso sul 17 marzo va apposto nelle agende fiscali delle Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali. L’adempimento riguarda, in buona sostanza, tutti quei soggetti dotati di capitale o di un fondo di dotazione che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali, compresi, perciò, anche gli enti che svolgono queste attività. Rientrano nell’obbligo anche le società in liquidazione ordinaria (per le quali è previsto il versamento della tassa fino al momento della cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali, mentre sono esentate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società personali (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice). Tra i soggetti esonerati anche gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie e le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea (Repertorio delle attività economiche).
Libri sottoposti a vidimazione
È l’articolo 2421 del codice civile a stabilire quali sono i libri sottoposti all’obbligo di bollatura e numerazione: 
• libro dei soci, in cui è riportato il numero delle azioni o quote, il cognome e nome dei titolari, i trasferimenti e i vincoli relativi alle azioni e i versamenti eseguiti
• libro delle obbligazioni, dove è trascritto l’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e nome delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli a esse relative
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui sono contenuti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dove sono inclusi i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, che racchiude i verbali delle riunioni del collegio, compresa la relazione di bilancio annuale
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, che riporta i verbali delle riunioni del comitato
• libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, dove vengono annotati gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute
• ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Ogni libro sociale può essere rilegato o composto da fogli mobili ma, in entrambi i casi, deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni suo foglio presso il Registro imprese della Camera di commercio o presso un notaio.
Per gli altri libri contabili prescritti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e per quelli previsti da norme fiscali (registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, eccetera) nessuna vidimazione, ma il responsabile della loro tenuta deve procedere alla numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.
Il versamento
L’importo da pagare per la vidimazione dei libri sociali prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine; è determinato in maniera forfetaria ed è pari a: 
• 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro
• 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data cui far riferimento per l’individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella dell’1 gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento (1 gennaio 2014).
Pertanto, le variazioni del capitale o del fondo di dotazione, intervenute dopo il 1° gennaio 2014 e comunque prima del termine previsto per il pagamento della tassa per il 2014 (ossia il 17 marzo), non incidono sull’importo da pagare adesso, ma su quello dovuto il prossimo anno.
Il pagamento della tassa annuale è diversificato a seconda se si tratta dell’anno di inizio attività o di anni successivi. Per il primo anno, il versamento va eseguito tramite bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, sulla quale vanno poi riportati gli estremi del pagamento.
Negli anni successivi, il versamento deve essere effettuato, entro il 16 marzo, tramite F24, esclusivamente per via telematica, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “7085”. 
Fonte: Fisco Oggi

martedì 11 marzo 2014

Sistri 2014: esonero per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi

Il 3/03/2014 il ministro dell'Ambiente ha firmato un decreto che esenta dagli obblighi Sistri le micro attività. Pertanto le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi e che hanno meno di dieci dipendenti non devono iscriversi al Sistri. Per questi e per tutti gli altri produttori di rifiuti che non sono obbligati al rispetto del sistema di tracciabilità telematica e che decidono di non aderire volontariamente al meccanismo, restano validi gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione. Vincoli previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni). 
Al Sistri saranno, dunque, assoggettate le sole imprese e i soli enti, definiti come “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, che hanno più di dieci dipendenti e operano in uno o più settori tra industria, artigianato, commercio e servizi. La cosiddetta “fase 2” è stata decisa con il D.L. 101/2013 (convertito con modificazioni nella Legge 255/2013), in base al quale già dal primo ottobre scorso era obbligatorio il tracciamento telematico per i gestori degli stessi rifiuti, trasportatori inclusi, ma non per i produttori. 
La data dello scorso 3 marzo ha interessato i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi inquadrati in enti o imprese, a esclusione dei professionisti che tali vesti non assumono. Una figura, quella dei produttori iniziali, da non confondere con quella dei “nuovi” produttori di rifiuti (cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti), per i quali gli adempimenti Sistri sono da osservare fin dallo scorso 1° ottobre 2013.
Dal 3 marzo 2014 l'operatività del Sistri è scattata inoltre per i comuni e le imprese di trasporto rifiuti “urbani” (pericolosi e non) del territorio della Regione Campania, a esclusione (quindi) dei soggetti operanti in altre regioni (per alcuni dei quali l'obbligo del tracciamento telematico partirà solo, previa adozione di specifico D.M. Ambiente, dal giugno 2014). 
A confermare l'operatività della seconda fase del Sistri è la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”) approvato in via definitiva dal parlamento lo scorso 26 febbraio 2014, legge che lascia immutati i termini iniziali sanciti dall'ultimo provvedimento sulla partenza del nuovo sistema, limitandosi a spostare dall'originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l'entrata in vigore del regime sanzionatorio. 
Ritornando al nuovo decreto, il ministro dell'Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro la fine giugno, nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Mentre, per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all'area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale. 
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 10 marzo 2014

Sanatoria cartelle esattoriali: prorogato il termine per l’adesione al 31 marzo 2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014, n. 54, il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 (c.d. Salva Roma) recante disposizioni "in materia di finanza locale" che proroga al 31 marzo 2014 del termine per aderire alla sanatoria delle cartelle esattoriali. 
Tra le altre principali novità si segnalano: 
- la possibilità per i comuni di aumentare la Tasi dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure agevolative sulla prima casa; vengono inoltre confermate le esenzioni sugli immobili esclusivamente destinati all'esercizio del culto e sui fabbricati di proprietà della Santa Sede nel Comune di Roma indicati nei Patti Lateranensi; 
- l'abrogazione solo parziale della web tax (essa viene mantenuta per la tracciabilità dei pagamenti per i servizi online); 

giovedì 6 marzo 2014

Tassa annuale sui libri sociali 2014: versamento entro il 17 marzo 2014

Il 17 marzo 2014 (poiché il 16 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio: libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. L’adempimento in commento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): non sono tenute, invece, al pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a: i) € 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; ii) € 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 supera € 516.456,90. Il versamento va effettuato con il Mod F24 indicando il codice tributo 7085 e l’anno 2014