giovedì 19 dicembre 2013

Misuratori fiscali: da 1 gennaio 2014 soppressa la comunicazione cartacea

Con Provvedimento 17 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso la comunicazione cartacea in caso di attivazione, variazione e disinstallazione dei registratori di cassa.
Pertanto viene stabilita l’eliminazione dell’obbligo di inviare, con raccomandata a/r alla direzione provinciale delle Entrate competente, la comunicazione di attivazione, variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali. In sostanza, una dichiarazione contenente una serie di dati identificativi, come la ragione sociale, la sede, la partita Iva, gli estremi che identificano il registratore di cassa, i dati del centro di assistenza e del tecnico che effettua la verificazione periodica.
Considerato che tutte queste informazioni sono presenti nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente da chi procede alla verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione della macchina, la semplificazione va da sé.
L’adempimento era stato previsto dai decreti del ministro delle Finanze del 23 marzo 1983 e del 4 aprile 1990, e regolato dal provvedimento 28 luglio 2003 del direttore dell’Agenzia.
Con l’intervento odierno, lo stesso adempimento è soppresso e, inoltre, diversamente dal passato, la prima verificazione periodica può essere effettuata al momento della messa in servizio del misuratore, direttamente dal laboratorio o dal fabbricante abilitati (prima toccava solo al fabbricante, contestualmente al controllo di conformità, quindi poteva avvenire anche prima dell’attivazione del misuratore).
Le sopra citate disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

mercoledì 18 dicembre 2013

Saggio interessi legali 2014: dal 1 gennaio 2014 il tasso legale si riduce al 1%

È stato pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2013 n. 292, il Decreto 12 dicembre 2013 con il quale il MEF ha fissato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.


martedì 17 dicembre 2013

IMU 2013: ravvedimento per tardivo versamento oltre il 16/12/2013

L’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che per omesso o insufficiente versamento nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata. I contribuenti che, per errore o per mancanza di fondi, omettono in tutto o in parte il versamento dell'Imu, rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Le sanzioni ridotte, applicabili in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento sono:
- "ravvedimento brevissimo": 0,2% per ogni giorno di ritardo (un quindicesimo del 3%), se il versamento del tributo viene eseguito entro quattordici giorni dal 17 dicembre 2012 (scadenza originaria del saldo);
- “ravvedimento breve”: 3% (1/10 del 30%), quando il pagamento omesso viene eseguito dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75 % (1/8 del 30%) per i pagamenti eseguiti dal trentunesimo giorno entro un anno dalla violazione La sanzione non si applica, però, in caso di versamento tempestivo ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997).

lunedì 16 dicembre 2013

Condono per le cartelle di pagamento 2014: entro il 30/06/2013 il pagamento del 50% del dovuto ad Equitalia

Ci sono due modi per attirare l’attenzione di un nostro cliente. Il primo è quello di chiamarlo per aggiornarlo sugli importi delle prossime rate in scadenza. Il secondo è quello di informarlo che è in arrivo un nuovo minicondono. Dei due, sono sicuro, il secondo è quello che più farà rizzare le orecchie. In fondo, nel nostro paese, la parola condono ha sempre un certo … fascino. Sarà vero anche questa volta?
Il disegno di Legge di Stabilità prevede infatti una sorta di minicondono sulle cartelle di pagamento. Vediamo più in particolare di cosa si tratta.
Per i ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, i contribuenti potranno estinguere il loro debito senza il pagamento degli interessi corrispondendo una somma pari solamente all’ammontare originariamente iscritto a ruolo più gli aggi di riscossione dovuti al concessionario.
In buona sostanza, il contribuente potrà pagare tutte le imposte iscritte a ruolo, le sanzioni e gli aggi. Vengono pertanto solamente cancellati gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del DPR 602/73, dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nei 60 giorni.
I ruoli oggetto della minisanatoria sono quelli consegnati all’agente della riscossione ed emessi dallo Stato, dalle Agenzie fiscali e dagli enti territoriali come le Regioni, le Province e i Comuni.
Dalla lettura della bozza del disegno di legge, sembra che il minicondono non sarà circoscritto alla sola materia fiscale ma, con molta probabilità, riguarderà anche i tributi locali e i contributi previdenziali (anche se ancora non c’è certezza).
Come funzionerà?
Entro la data del 30 maggio 2014 Equitalia dovrà informare i contribuenti della possibilità di fruire della sanatoria.
Entro il termine del 30 giugno 2014 i contribuenti potranno sottoscrivere un apposito atto versando almeno il 50% delle somme dovute a Equitalia.
Entro il 16 settembre 2014 i contribuenti dovranno invece versare l’importo residuo.
Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approverà un apposito modello di adesione e stabilirà le modalità di pagamento.
L’obiettivo è quello di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti, fare cassa e allo stesso tempo favorire il pagamento dei tributi per ridurre il contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
Gli effetti di questo minicondono però non sono per nulla equiparabili a quelli della rottamazione ruoli prevista dall’articolo 12 della legge 289/2002 che prevedeva l’estinzione dei carichi inclusi nei ruoli emessi con il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, entro una certa data (che poi fu più volte prorogata).
Anche allora si dispose che l’importo dovuto si potesse versare in due rate, la prima in misura dell’80% e la seconda per il residuo 20%.
Inoltre, il fatto di dover saldare il loro debito in due rate, per molti contribuenti a corto di liquidità, potrebbe essere davvero un bel problema, con la conseguenza che essi potrebbero trovare più convenienti altre alternative (come ad esempio la recente rateazione straordinaria).
Per questo motivo, a mio avviso, questa sanatoria, è destinata a suscitare poco interesse nella platea di contribuenti potenzialmente interessati a sanare le loro pendenze con il fisco.
Fonte: Centro Studi CGN Autore: Antonino Salvaggio

venerdì 13 dicembre 2013

Studi di settore: le agende del gioco non congrue, non coerenti o normali possono giustificare le anomalie del 2012 entro il 28/02/2014

Con un comunicato stampa del 04/12/2013 l’Agenzia delle Entrate ha reso che è disponibile, sul proprio sito, il software “Segnalazioni 2013”, destinato ai soggetti interessati che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. Inoltre, tramite l’applicativo è possibile comunicare le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2012.
Il software consente ai contribuenti di segnalare, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria, le motivazioni e le giustificazioni che hanno comportato situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza rispetto ai parametri stabiliti dagli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
Con lo stesso programma, anche quest’anno, è inoltre possibile preparare e inviare telematicamente la comunicazione con la quale spiegare le cause che hanno determinato, sempre in riferimento al 2012, l’inapplicabilità o l’esclusione dagli studi.
Il programma è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il percorso da seguire è: “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore – Applicazioni informatiche di supporto - Segnalazioni 2013”.
I canali telematici di trasmissione utilizzabili, File Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure Entratel, rimarranno aperti dal 5 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014.
La procedura permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze relativi a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Si ricorda che, in materia di studi di settore, a seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012 convertito, l’Agenzia può procedere ad accertamento induttivo in caso di:
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (ciò significa che, al superamento della soglia di 50.000 euro, si prescinde dallo scostamento del 15%).
Pertanto, oltre all’omissione del modello, assumono rilevanza errori od omissioni che influiscono sul computo dei ricavi/compensi determinando scostamenti superiori al 15% o a 50.000 euro. Ai fini dell’induttivo, invece, non determinano conseguenze quegli errori che cadono su dati descrittivi, che non incidono sulla funzione di regressione dello studio.

Preu 2013: entro il 13 dicembre 2013 il pagamento della seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) devono versare il Preu entro il 13/12/2013.
Il versamento riguarda la seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo - 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Le Sanzioni amministrative per messo o insufficiente versamento di imposte sono pari al 30% dell'ammontare non versato.

giovedì 12 dicembre 2013

IMU 2013: chiarimenti dell’Agenzia Entrate dell’ 11/12/2013 sull’esenzione imu dei fabbricati delle imprese edili

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Risoluzione n.11/DF dell’11 dicembre 2013 fornisce opportuni chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU per il c.d. magazzino delle imprese edili.
In particolare la società istante chiedeva al Ministero lumi in merito all’esenzione relativa a tali beni merce, in vista dell’imminente scadenza del versamento del saldo, prevista per il 16 dicembre 2013.
Il Ministero richiamando l’art.13 del DL n.201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011 e successivamente l’art.2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. con modif. con l. 124/2013, chiarisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per il medesimo anno l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno 2013.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che a decorrere dal 01° gennaio 2014, siano esentati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Il concetto di fabbricati costruiti - Il Ministero sulla base delle richiamate norme, ritiene che per “fabbricati costruiti” sia da intendersi i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sul quale la stessa ha proceduto a interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) , d) ed f) del DPR 380/2001.
Il Ministero perviene a tale conclusione in virtù della considerazione che, ai fini IMU, l’art.5 comma 6 del D.Lgs. 504/92 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art.2 del D.Lgs. n.504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzioni, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Dunque, secondo il Ministero, il legislatore ha operato un’equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art.3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 e i fabbricati in corso di costruzione.
Ai fini della determinazione della base imponibile IMU le due tipologie sono equiparate, in quanto i fabbricati in corso di costruzione sono considerati aree fabbricabili fino all’ultimazione dei lavori.
I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero sono dunque esentati ex art. 2 del DL 102/2013, ma soloa partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Gli ulteriori requisiti – Si ricorda che l’esclusione dall'imposta spetta al costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato.
La norma non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione da imposta può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita anche come attività secondaria.
Sono escluse dal beneficio le immobiliari di gestione e cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita; questi soggetti pertanto nelle more della vendita, devono assolvere l'Imu anche per i fabbricati sfitti.
L'esenzione IMU si applica sia ai fabbricati abitativi che strumentali (uffici o capannoni se costruiti per la vendita).
I fabbricati devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolantedello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.
L'esclusione da imposta è prevista a condizione che i fabbricati non siano locati; quindi la concessione in comodato non dovrebbe far venir meno l'agevolazione.
Fonte: Eutekne

martedì 10 dicembre 2013

Regolarizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro: entro il 31 gennaio 2013 l’invio dell’istanza di stabilizzazione

Con la circolare n. 167 del 5 dicembre scorso, l’INPS fornisce le istruzioni operative relative alla procedura ex art. 7-bis del DL n. 76/2013, finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.
In particolare, ai sensi della citata norma, possono accedere alla procedura le aziende che hanno stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, specifici contratti collettivi che prevedono l’assunzione – con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro 3 mesi dalla stipulazione dei predetti accordi collettivi – di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Sempre per quanto riguarda i requisiti e gli adempimenti richiesti, nella circ. 167/2013 si precisa che possono ricorrere a tale procedura i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma (ovvero il 23 agosto 2013). Invece, i lavoratori coinvolti devono sottoscrivere, con riferimento a tutto ciò che riguarda i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione secondo le modalità di cui agli artt. 410 c.p.c. e seguenti.
Tuttavia, chiarisce l’INPS, l’efficacia degli atti di conciliazione è condizionata all’adempimento dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata ex L. n. 335/1995, di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, il cui importo deve essere pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato.
Tra i vantaggi derivanti dal buon esito della procedura di stabilizzazione, l’INPS evidenzia l’estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma. Di conseguenza, si precisa nella circ. 167/2013, perdono efficacia i provvedimenti amministrativi a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo.
Inoltre, si chiarisce che l’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in esame, nonché ad eventuali forme di tirocinio.
Sotto un profilo eminentemente operativo, l’INPS spiega che i datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione devono inviare entro il prossimo 31 gennaio, alle sedi territoriali dello stesso Istituto previdenziale, oltre alla domanda di adesione alla stabilizzazione (il cui modulo è allegato alla circolare in esame), anche copia del contratto collettivo, degli atti di conciliazione, dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario.
In particolare, la presentazione della predetta documentazione dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito www.inps.it, nel percorso Servizi On Line/Per tipologia di utente/Aziende, consulenti e professionisti.
Per quanto riguarda l’istanza di adesione, essa dovrà essere compilata direttamente dall’associante o da un suo intermediario munito di delega (in tal caso, quest’ultimo dovrà anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. n. 12/79) e, assieme alla domanda, dovranno obbligatoriamente essere inoltrate on line anche le copie scannerizzate dei contratti collettivi e l’attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario.
Invece, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore nonché gli atti di conciliazione potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, tramite raccomandata A/R, oppure consegnati direttamente presso la competente sede INPS.
Infine, una volta ricevuta tutta la documentazione, l’INPS ne verificherà la correttezza, nonché la rispondenza alla procedura e comunicherà l’esito della verifica all’interno del Cassetto previdenziale, informando nel contempo le competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Fonte: Eutekne

giovedì 5 dicembre 2013

L’Inail definisce la corretta classificazione delle tariffe delle attività nelle sale da gioco e scommesse

Con la Circolare n. 60010.03/10/2013.0006005 la Direzione Centrale Rischi – Ufficio Tariffe dell’Inail chiarisce alle strutture territoriali dell’istituto circa la corretta individuazione delle tariffe applicabili ai lavoratori delle sale da gioco e scommesse.
In particolare la Direzione Centrale dopo aver descritto alle sedi territoriali quale sia l’attività delle sale da gioco e scommesse distingue due diverse tipologie di processi lavorativi alle quali assegna due voci distinte di tariffa:
- Voce di tariffa 0722: per le attività di cassa, effettuate tramite l’utilizzo del terminale per l’accettazione dei giochi/scommesse o l’adibizione allo sportello informatizzato: accettazione delle scommesse, gestione del denaro, rilascio di ricevute, pagamento delle vincite;
- Voce di tariffa 0543: per le attività di servizio, sorveglianza, manutenzione della sala accessibile al pubblico e degli apparecchi: affissione di riviste e pubblicità, rifornimento di moduli e penne negli espositori, rifornimento e prelievo di denaro dalle macchine da gioco e da quelle per il cambio di monete/banconote, sorveglianza relativamente al divieto di accesso ai locali/utilizzo apparecchi ex comma 6 del TULPS da parte di minori di anni 18, manutenzione degli apparecchi.
Riportiamo a seguito il testo della Circolare:
DIREZIONE CENTRALE RISCHI - UFFICIO TARIFFE
Alle STRUTTURE CENTRALI e TERRITORIALI
Oggetto: Classificazione tariffaria attività delle sale gioco e scommesse
Pervengono richieste di chiarimenti in ordine all’individuazione del riferimento classificativo per le lavorazioni svolte all’interno delle sale gioco e scommesse.
In particolare la fattispecie rappresentata riguarda l’attività del personale dipendente di sale da gioco/scommesse che, per gran parte dell’orario lavorativo svolge la sua attività all’interno di un locale separato, dietro un bancone protetto da un vetro antiscasso dove, a fronte del denaro ricevuto dai clienti, trasmette online le scommesse e, in via marginale, si occupa dell’affissione di riviste e pubblicità e del rifornimento di moduli e penne negli espositori all’interno della sala accessibile al pubblico.
Nelle sale da gioco/scommesse sono presenti inoltre slot machine e apparecchi per videopoker, indifferentemente confinati in corner o diffusi nei locali medesimi, gestiti in proprio o da società esterne.
Tanto premesso e al fine di inquadrare al meglio la problematica si precisa nel dettaglio quanto segue.
Sale da gioco e da scommessa
Ai sensi della normativa vigente, sono numerose le tipologie di esercizi presso i quali è consentita la raccolta dei giochi leciti e l’esercizio delle scommesse.
L’elemento che differenzia una sala da giochi/scommesse rispetto ad altri esercizi è lo svolgimento dell’attività medesima in via esclusiva o prevalente, ne consegue che non sono ricompresi in tale categoria quegli esercizi, come bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi e strutture assimilabili, in cui tale attività risulta secondaria rispetto all’attività principale.
L’elenco delle tipologie di esercizi che ne residua, elaborato a partire da una più ampia classificazione dell’azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS)1, è il seguente 2:
1. negozi di gioco di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248;
2. negozi di gioco di cui all’art. 1-bis, del D.L. 25.09.2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 19.11.2008, n. 184 come modificato dall’art. 2, commi 40 e 50 della L. 22.12.2008, n. 203;
3. esercizi dediti al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
4. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
5. agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1.3.2006, n. 111, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 286, della legge 311/2004.
I tipi di giochi e scommesse
L’effettiva disponibilità dei giochi/scommesse presso l’esercizio dipende dal tipo di concessioni/licenze di cui è in possesso il titolare dell’esercizio medesimo.
La legge italiana riserva l’attività di gioco e scommessa allo Stato che, decidendo di non gestirla direttamente, la concede tramite concessione ad apposito concessionario - soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla norma3 – previa gara ad evidenza pubblica.
Ovviamente non tutti i concessionari sono titolari di tutti i giochi e scommesse, ne consegue che, a seconda del rapporto che lega il singolo esercizio con uno specifico concessionario (generalmente con un rapporto in esclusiva), saranno giocabili presso quell’esercizio solo alcuni giochi e scommesse.
Si illustrano di seguito alcuni esempi particolarmente significativi di scommesse e giochi che possono essere praticati presso le sale da gioco/scommessa.
Le scommesse
L’acquisizione delle scommesse, presso il punto vendita, avviene mediante l’utilizzo di schedine cartacee che il giocatore compila marcando con una penna le proprie selezioni, oppure mediante la dettatura del pronostico direttamente all’addetto di sala che lo digita sul terminale di gioco.
All’accettazione della scommessa il terminale stampa la ricevuta di gioco, che viene consegnata allo scommettitore e che è l’unico titolo utilizzabile per la riscossione dell’eventuale vincita.
Scommesse a quota fissa
Le scommesse a quota fissa sono scommesse su avvenimenti sportivi e non sportivi le cui modalità di svolgimento dipendono dal tipo di sport o di evento su cui si scommette.
Giochi con apparecchi da gioco
Gli apparecchi di gioco installabili nelle sale da gioco/scommesse consistono in apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici che, sotto il profilo normativo si differenziano in tre tipologie:
• apparecchi ex art. 110 coma 6° del TULPS: cosiddette NewSlot;
• apparecchi ex art. 110 comma 6b del TULPS: cosiddette VideoLottery (VLP);
• apparecchi ex art. 110 comma 7 del TULPS.
La differenza tra gli apparecchi di cui al comma 6 - dei quali è vietato l’utilizzo ai minori di anni 18 - e quelli del comma 7 TULPS consiste nel fatto che, in caso di vincita, i primi riconoscono un premio in denaro, cosa che non avviene nell’ultimo caso.
In questi ultimi sono ricompresi gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, quali videogiochi, biliardo, calcio balilla, flipper, e anche gli di apparecchi che consentono di vincere oggetti di modico valore, come gru e pesche di abilità).
Le sale da gioco/scommesse, dal punto di vista organizzativo, sono articolate in un’area tecnica nella quale opera il personale che raccoglie le scommesse, che, grazie ad una vetrata antisfondamento, risulta fisicamente separata dall’area pubblica nella quale sostano i clienti, dotata di sedili per l’attesa, di apparecchi di gioco, e di totalizzatori e monitor che trasmettono gli eventi, sui quali è possibile giocare/scommettere, ed apprendere i relativi risultati.
Gli addetti alle sale operano ad un terminale collegato con un sistema informatico centrale per la gestione dei giochi/scommesse e si occupano, tra l’altro, dell’accettazione delle scommesse, della gestione del denaro, del rilascio di ricevute e del pagamento delle vincite, svolgendo in pratica attività assimilabile a quella di cassa, ma solo nell’ambito delle operazioni che comportano l’utilizzo del terminale, per l’accettazione dei giochi/scommesse, o l’adibizione allo sportello informatizzato.
E’ del tutto evidente che tale attività è riconducibile alla voce 0722 4, mentre la restante parte è ascrivibile alla voce 05435.
Al riguardo si evidenzia che la voce 0543, relativa alle sale da gioco, è applicabile alle sole attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di sorveglianza ( nei limiti di cui si dirà poi, di manutenzione degli impianti, e non è esteso alle attività svolte da personale che fa uso diretto di registratori di cassa o personale addetto a sportelli informatici, il cui riferimento classificativo, come precisato, è alla voce 0722.
Per quanto sopra rappresentato si ritiene che dovrà procedersi, per il personale di cui alla fattispecie prospettata, ad una classificazione a più voci in conformità alle indicazioni di seguito elencate:
• alla voce 0722 le attività di cassa, effettuate tramite l’utilizzo del terminale per l’accettazione dei giochi/scommesse o l’adibizione allo sportello informatizzato: accettazione delle scommesse, gestione del denaro, rilascio di ricevute, pagamento delle vincite;
• alla voce 0543 le attività di servizio, sorveglianza, manutenzione della sala accessibile al pubblico e degli apparecchi: affissione di riviste e pubblicità, rifornimento di moduli e penne negli espositori, rifornimento e prelievo di denaro dalle macchine da gioco e da quelle per il cambio di monete/banconote, sorveglianza relativamente al divieto di accesso ai locali/utilizzo apparecchi ex comma 6 del TULPS da parte di minori di anni 18, manutenzione degli apparecchi.
Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola
1 Decreto del Direttore Generale AAMS prot. n. 2011/30011/giochi/UD.
2 La classificazione delle agenzie ippiche e delle sale bingo è già stata approfondita dalla scrivente Direzione e resta esclusa dalla presente trattazione.
3 Licenza rilasciata dal Comune ex art. 86 del TULPS; licenza rilasciata dalla Questura ex art. 88 del TULPS.
4 Voce 0722 “Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori d i cassa e simili”.
5 Voce 0543 “Sale da gioco (videogiochi e simili, flipper, bowling, ecc.). Sale da biliardo. Casinò e altre attività riguardanti il gioco d’azzardo”.

Tares saldo 2013: le modalità di versamento entro il limite del 12 dicembre 2013

La risoluzione 10/Df del 2 dicembre ricorda che la scadenza per l’ultima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.
I Comuni sono tenuti a inviare ai contribuenti, in occasione dell’ultima rata, il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito dal modello F24 o dal bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale del 14 maggio scorso, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo (o tariffa) e di maggiorazione.
Per garantire la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati agli enti locali, l’importo versato tramite F24 dovrà essere suddiviso indicando i codici tributo ad hoc, istituiti dalle Entrate con le risoluzioni n. 37/2013:
• 3944 per la Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
• 3950 per la Tariffa (può essere prevista, al posto del tributo, dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico)
• 3955 per la maggiorazione (pari a 30 centesimi per metro quadrato di superficie dell’immobile e destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni).
Con la risoluzione n. 42/2013, invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i versamenti effettuati dagli enti pubblici tramite modello F24 Ep:
• 365E per la Tares - tributo
• 368E per la Tariffa
• 371E per la maggiorazione.
Residenti all’estero
La risoluzione 10/Df riporta anche istruzioni particolari per chi risiede all’estero e non può eseguire il versamento tramite modello F24.
Questi contribuenti sono tenuti a contattare direttamente i Comuni interessati per quanto riguarda il versamento del tributo o della tariffa.
In relazione alla maggiorazione Tares, invece, devono effettuare un bonifico in favore della Banca d’Italia, riportando l’Iban IT80R0100003245348001150300 e il codice Bic “BITAITRRENT”. Come causale del versamento devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza
• la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune dove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955
• l’annualità di riferimento.

PREU 2013: entro il 13 dicembre 2013 il versamento della seconda rata del 4 periodo contabile (novembre-dicembre)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Entro il 13/12/2013 devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento relativo alla seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo: 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

martedì 3 dicembre 2013

Acconto Ires 2013:pubblicato in G.U. il decreto legge che proroga il pagamento al 10/12/2013

Con la pubblicazione del decreto legge n. 133 del 30 novembre nella G.U. dello stesso giorno, diventa ufficiale che la copertura finanziaria per l’abolizione della seconda rata dell’Imu è “affidata” principalmente agli operatori del settore finanziario e assicurativo. Nei loro confronti, l’aliquota Ires per il 2013 viene portata dal 27,5 al 36%, mentre la misura della seconda (o unica) rata dell’acconto per lo stesso anno sale al 128,5 per cento.
A tale percentuale, tra l’altro, va aggiunto anche l’ulteriore incremento dell’1,5%, annunciato con comunicato stampa del Mef e decretato, per gli anni 2013 e 2014, nei confronti di tutti i soggetti Ires.
Pertanto, banche e assicurazioni dovranno calcolare l’acconto Ires 2013 (e, conseguentemente, Irap) nella misura del 130 per cento.
La necessità di rifare i conti porta con sé anche lo slittamento del termine di scadenza della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Ci sarà tempo, per tutti i contribuenti Ires, fino al 10 dicembre ovvero, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, fino al decimo giorno del dodicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Viene inoltre istituito l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dagli intermediari finanziari (ad esempio, banche e società fiduciarie) sul risparmio amministrato. Tali soggetti, entro il 16 dicembre, dovranno pagare un anticipo pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, potendolo poi scomputare, a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.