venerdì 29 novembre 2013

Nuovi codici tributo per il pagamento dei ticket non riscossi su apparecchi VLT e relativi interessi

Con due distinte risoluzioni, la numero 85/E e la numero 86/E del 28 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito complessivamente tre codici tributo da utilizzare con il modello F24 Accise.
Con la Risoluzione 85/E ha istituito i codici tributo per il versamento, delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT, e degli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
Con la Risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministri i prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni.
La risoluzione 85/E
Con la risoluzione 85/E, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT, e degli interessi attivi, relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) individua quali siano gli apparecchi idonei per il gioco lecito che fanno parte della rete telematica, e una successiva convenzione regolamenta il rapporto di concessione che permette la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, con particolare riguardo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT.
Per permettere il riversamento delle somme dovute per i ticket non riscossi, trascorso il tempo per la richiesta di pagamento dei relativi titoli, e degli interessi attivi riguardanti la gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento vengono istituititi con la risoluzione n. 85/E odierna i seguenti codici tributo:
• 5348 - ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento VLT;
• 5349 - interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
La risoluzione 86/E
Con la risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni.
Il Dl n. 158 del 13 settembre 2012 all’articolo 7 si sofferma infatti sulle norme riguardanti la vendita di prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni di età, stabilendo che il venditore “ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità…. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto….".
La risoluzione 86/E del 28 novembre istituisce il codice tributo “5350” (“sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell’art. 7, comma1, del Dl n. 158/2012”), al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il Versamento
Il versamento delle somme dovute avviene, in entrambi i casi, tramite il modello F24 Accise; il codice tributo va riportato nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, nella colonna “importi a debito versati” va indicata la somma dovuta e nel campo “ente” va riportata la lettera “M”.
A questo punto la compilazione del modello si diversifica.
I gestori delle apparecchiature da divertimento e intrattenimento dovranno riportare:
• nel campo “provincia” la sigla della provincia dove ha sede legale il soggetto tenuto al versamento
• nel campo “codice identificativo” il codice identificativo gara (Cig) del singolo concessionario rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
• nel campo “rateazione” nessun valore
• nel campo “mese” il trimestre di ciascun anno cui si riferisce il versamento indicando il valore “01” per il primo trimestre, “02” per il secondo, “03” per il terzo e “04” per il quarto trimestre
• nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.
Gli esercenti, invece, indicheranno nel modello:
• nel campo “provincia” la provincia di appartenenza dell’esercizio commerciale (rivendita di generi di monopolio)
• nel campo “codice identificativo” il codice meccanografico nazionale rivendita (Cmnr)
• nel campo “rateazione” il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate (nel caso di pagamento in un’unica soluzione andrà indicato il valore “0101”)
• nel campo “mese” il mese a cui si riferisce il versamento nel formato “MM”
• nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.

lunedì 25 novembre 2013

Preu 2013: entro il 28 novembre 2013 il versamento del VI° periodo contabile (luglio -agosto)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento entro la data del 28/11/2013. Il versamento riguarda la prima rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il codice tributo da utilizzare è il 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS .
L’omesso o insufficiente versamento di imposte comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Acconti irpef ires irap 2013: annunciato lo slittamento del versamento al 10 dicembre 2013

Ieri 21 novembre 2013 il Presidente del Consiglio ha annunciato che sarà presto pubblicato un D.P.C.M. che farà slittare il termine per il versamento degli acconti fiscali dal 30 novembre al 10 dicembre 2013.
L'intervento del Consiglio dei Ministri si è reso necessario per concedere più tempo agli operatori nella determinazione delle somme dovute, tenendo conto delle possibili novità normative.
Fonte: seac

mercoledì 20 novembre 2013

Proroga dello spesometro: l’agenzia delle entrate conferma il 19 novembre 2013 l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014

A due giorni dalla seconda scadenza per l’invio dello speso metro 2012 viene finalmente chiarita la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nei comunicati stampa emessi il 7 e 8 novembre 2013. L’Agenzia delle Entrate infatti con la pubblicazione delle risposte (faq) di istruzione per la compilazione dello spesometro del 19/11/2013 conferma infatti sostanzialmente la proroga dell’invio dello spesometro al 31 gennaio 2013.
Con l’ultima serie di faq sullo spesometro pubblicate sul sito dell’Agenzia, viene pertanto precisata l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014.
Pubblichiamo pertanto la fonte nella parte oggetto di tale chiarimento.
Quesito n.10
Sanzioni
Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.
R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.
Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

martedì 19 novembre 2013

Permesso di soggiorno: semplificata la conversione da stagionale a lavoro subordinato

Semplificata la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. A tal fine, infatti, non è necessario accertare l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. Risulta infatti sufficiente che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria). A chiarirlo è il Ministero del Lavoro in una circolare congiunta con il Ministero dell’Interno (nota n. 6100/2013) a seguito di alcuni quesiti pervenuti dalle amministrazioni.
I dubbi delle amministrazioni sorgono da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 268/1998, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il citato c. 4, art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, devono sussistere – nei limiti delle quote di ingresso - solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo determinato e la mancanza di elementi ostativi. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall'avvocatura dello Stato, che ha ulteriormente precisato che la norma va letta anche alla luce dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/98 “in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel paese di origine”.
Ciò detto, i Ministeri del Lavoro e dell’Interno hanno affermato che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa. Infatti, tale conversione può essere consentita direttamente purché la DTL e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 18 novembre 2013

730/2013 per i contribuenti rimasti senza datore di lavoro: in arrivo i rimborsi irpef

Il Comunicato stampa 14 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state avviate le operazioni per il rimborso delle somme a credito risultanti dai Mod. 730/2013 "Situazioni particolari", presentati lo scorso settembre dai contribuenti rimasti senza datore di lavoro.
In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che i rimborsi:
- a decorrere dal prossimo 15 dicembre, verranno accreditati direttamente sul conto corrente ai soggetti che hanno comunicato il proprio codice IBAN;
- per tutti gli altri contribuenti saranno, invece, disponibili (in contanti) presso gli uffici postali a partire dal 21 dicembre.
Infine, l'Agenzia ricorda che, a partire dal 2014, i contribuenti rimasti senza lavoro potranno presentare il Mod. 730 anche nel caso di importo a debito.

venerdì 15 novembre 2013

Inps artigiani e commercianti 2013: pagamento del secondo acconto entro il 2 dicembre 2013

Il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto 2013 sulla quota del reddito eccedente. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 21,75% per gli artigiani; 21,84% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività).
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.
Pertanto i soggetti che per l'anno 2013 hanno dichiarato un reddito d'impresa superiore a 15.357 euro devono versare - entro il 2 dicembre - il secondo acconto, pari al 10,875% (10,92%, i commercianti) della differenza tra reddito d'impresa dichiarato (Unico 2013) e il “minimale” di 15.357 euro. L'aliquota sale all'11,875% (11,92%, i commercianti) per la quota di reddito 2012 compresa tra 45.530 euro (“tetto” pensionabile) e 75.883 euro (massimale contributivo per il 2013). I codici da indicare nel modello F24 sono AP per gli artigiani e CP per i commercianti.
Al riguardo, ricordiamo che la manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha previsto l’innalzamento graduale dell’aliquota contributiva delle gestioni Autonome dell’INPS previsti sono iniziati ufficialmente a maggio 2012 (l’1,30% in più), e proseguiranno annualmente dello 0,45% fino al raggiungimento della soglia prefissata.
Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 15.357, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2013, ad € 75.883, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Pertanto, per redditi compresi nel range “45.530 euro – 75.833 euro” si applica il 22,75% per gli artigiani (19,75% per soggetti inferiori a 21 anni) e 22,84% per i commercianti (19,84% per soggetti inferiori a 21 anni). Al riguardo, si rammenta che il limite di € 75.883 è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad € 99.034, non frazionabile mensilmente

giovedì 14 novembre 2013

Apparecchi da intrattenimento: entro il 22 novembre 2013 il versamento del canone di concessione relativo al periodo settembre - ottobre

I Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972 entro il 22/11/2013 devono provvedere al versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il codice tributo da utilizzare è il 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS. L’Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

INPS 2013 artigiani e commercianti: entro il 18 novembre 2013 il pagamento della 3 rata

Il 18 novembre 2013 (il 16 novembre è sabato) scade l’ultimo giorno utile per il versamento della terza rata dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e commercianti è stato fissato a € 15.357 (2013). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, che ammonta a: € 3.340,15 (annui) per gli artigiani e € 3.353,97 per i commercianti (a tali importi va aggiunto il contributo per maternità di 7,44 euro). In caso di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, i contributi per gli artigiani e commercianti sono pari rispettivamente a € 2.879,44 e € 2.893,26 (a tali importi va aggiunto il contributo per maternità di 7,44 euro). Per i periodi di attività inferiori l’anno, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mese

PREU 2013: entro il 22 novembre 2013 il versamento della 4 rata del perido contabile settembre-ottobre 2013

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) entro il 22/11/2013 devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la quarta rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS.
L’omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

venerdì 8 novembre 2013

Spesometro invio aperto fino al 31/01/2014 e prorogata la comunicazione dei rapporti finanziari

Con un comunicato stampa ed provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri viene stabilito che restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili) e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
Stesso prolungamento temporale anche per Sid (sistema interscambio dati), il canale dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti i dati dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari.
Ufficialmente Prorogate invece le comunicazioni degli acquisti effettuati con moneta elettronica guadagnano la proroga al prossimo 31 gennaio, per consentire la messa punto del software
Nuovo calendario per gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica. Gli interessati potranno effettuare quindi il primo invio entro il 31 gennaio 2014 in considerazione del fatto che il canale telematico Entratel, nei prossimi giorni, sarà interessato dal transito di molteplici flussi relativi anche ad altri adempimenti, e, dall’altro, per consentire agli obbligati di mettere a punto il software necessario all’invio dei dati “in funzione della nuova struttura delle informazioni”.
Riportiamo il testo del comunicato stampa
COMUNICATO STAMPA
Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione dell’Archivio dei rapporti finanziari
In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.
Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014
Più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine, prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014
Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio
Tenuto conto delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura diregistrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Roma, 7 novembre 2013
Riportiamo inoltre il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Proroga
1.1 Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 12 novembre 2013 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2013 prorogandolo al 31 gennaio 2014.
Il termine viene differito per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni, di recente consolidata in consultazione con le principali associazioni di categoria, e delle relative specifiche tecniche.
Il rinnovo è disposto, inoltre, allo scopo di definire una diversa e più ampia scansione temporale degli adempimenti comunicativi, in considerazione degli elevati livelli di impegno del canale Entratel, interessato contestualmente dai flussi relativi ad altri adempimenti.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art 23, comma 41).
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7, sesto comma).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 ottobre 2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 novembre 2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

giovedì 7 novembre 2013

Imposta sugli intrattenimenti 2013: versamento entro il 18 novembre 2013 per le attività svolte ad ottobre 2013

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo devono provvedere entro il 18/11/2013 al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente (ottobre).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica con il codice tributo 6728 - Imposta sugli intrattenimenti.
Per l’omesso o insufficiente versamento di imposte la sanzione è pari al 30% dell'ammontare non versato.

mercoledì 6 novembre 2013

Spesometro 2013: per l’acquisto di carburante comunicazione per le schede carburante ed esclusione per i pagamenti con carte elettroniche

Ai fini della comunicazione nello “spesometro” dei dati relativi all’acquisto di carburante, occorre distinguere tra pagamenti effettuati esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito, bancomat e prepagate), che fruiscono dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, e le altre modalità di pagamento per le quali si compila la tradizionale scheda. Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente, nell’ambito dei casi particolari, precisano che rimangono esclusi dalla comunicazione soltanto i dati degli acquisti di carburante pagati esclusivamente con “carte elettroniche”, per i quali opera l’esonero dalla tenuta della scheda carburante previsto dall’art. 1, comma 3-bis del DPR n. 444/97.
Le citate istruzioni ricordano, infatti, che, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, lett.p) del DL n. 70/2011, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/73.
Al riguardo, si ricorda che la circ. dell’Agenzia n. 42/2012 ha chiarito che la summenzionata modifica non introduce un obbligo, nel senso che i soggetti in possesso dei presupposti per documentare gli acquisti di carburante con la nuova modalità semplificata possono decidere di non avvalersene e continuare comunque a utilizzare la scheda carburante .
Inoltre, con riferimento alle carte con cui si effettua il pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per beneficiare dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, la carta elettronica utilizzata per l’acquisto di carburante:
- deve essere intestata al soggetto che esercita attività d’impresa, arte o professione;
- non deve necessariamente essere dedicata al solo acquisto di carburante, ma può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi (es. olio, accessori auto, ecc.); tuttavia, in caso di acquisto contestuale di carburante e altri beni/servizi, l’acquisto di carburante deve avvenire mediante una transazione distinta;
- non necessariamente deve essere utilizzata per gli acquisti relativi all’attività d’impresa, artistica o professionale, con riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali; tali soggetti, infatti, non sono obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta;
- deve essere emessa da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.
Le istruzioni al modello di comunicazione precisano, inoltre, che gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1-ter del DL n. 78/2010.
Con riferimento, invece, agli acquisti di carburante che confluiscono nella scheda carburante (sostitutiva della fattura), non era chiaro se si dovessero comunicare i singoli rifornimenti, in quanto effettuati presso fornitori diversi, ovvero il totale della scheda, intesa come documento riepilogativo.
Sul punto, sono intervenute le istruzioni per la compilazione del modello polivalente, prediligendo la seconda soluzione. È stato, infatti, chiarito che, per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro ex art. 6, commi 1 e 6 del DPR 695/96.
Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di comunicazione “analitica”. La casella “documento riepilogativo” dovrebbe essere alternativa all’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte.
A prescindere, inoltre, dalla modalità di predisposizione della comunicazione, andranno indicati: l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo; l’ammontare complessivo della relativa imposta.
Da ultimo, considerando che l’art. 1, comma 2 del DPR n. 444/97 qualifica le annotazioni riportate nella scheda carburante come sostitutive della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR n. 633/72, andrebbe chiarito se si applichi, anche nei confronti degli acquirenti, la disciplina transitoria prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, che, per le comunicazioni relative agli anni 2012 e 2013, estende la soglia di 3.600 euro alle fatture emesse dai commercianti al minuto e soggetti equiparati.
Fonte: Eutekne

martedì 5 novembre 2013

Agevolazioni per PMI : potenziamento del Fondo di Garanzia per PMI con il Decreto del Fare

Il cd. decreto «del fare» (D.L. 69/2013) e dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall’art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996.
Si ricorda che si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. con l’intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo:
• alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse (art. 27, D.L. 83/2012);
• alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci (D.M. 27.7.2009);
• ai professionisti iscritti agli ordini professionali;
• ai professionisti non regolamentati (aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata dall’associazione ex L. 4/2013).
Passando all’aspetto procedurale, con le nuove norme si vuole:
a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
• l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
• l’incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, D.M. 26.6.2012;
• la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste;
• l’introduzione di misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
Il tutto sarà disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione.
Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più al vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d’importo massimo garantito per singola impresa.