giovedì 8 agosto 2013

Semplificata la comunicazione dei beni dati in godimento ai soci da presentare entro il 12 dicembre 2013

Ridefiniti i termini e le modalità di trasmissione delle informazioni all’Anagrafe tributaria. Il primo invio, per l’anno di riferimento 2012, andrà effettuato entro il 12 dicembre
Meno dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria in relazione ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o ai familiari. Il provvedimento direttoriale del 2 agosto, infatti, per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche delle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria, sostituisce il precedente del 16 novembre 2011, circoscrivendo l’ambito oggettivo della comunicazione.
L’adempimento, che mira a individuare gli effettivi intestatari di un certo tipo di beni, rientra tra le disposizioni introdotte dalla manovra dell’agosto 2011 (articolo 2, comma 36-sexiesdecies, Dl 138/2011) allo scopo di recuperare imponibile non dichiarato.
Allegato al provvedimento, il modello per la comunicazione.
Chi, cosa, come, quando
Sono chiamati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, quindi: imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, associazioni (limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale). In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
Sono invece dispensate le società semplici.
La comunicazione va fatta, a partire dal periodo di imposta 2012, per ogni bene concesso ai soci o ai familiari dell’imprenditore nell’anno di riferimento, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo riguarda anche i beni concessi in godimento in periodi precedenti, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
Gli elementi richiesti sono: codice fiscale e dati anagrafici del “beneficiario” (per i non residenti, anche Stato estero), informazioni circa l’utilizzo del bene, data della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo versato, valore di mercato del bene.
La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. L’appuntamento è per il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati concessi in godimento i beni. Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è fissata al 12 dicembre 2013.
Le semplificazioni
Il provvedimento, come accennato, riduce le informazioni da inviare all’Anagrafe tributaria.
Rimangono fuori dalla comunicazione:
• i beni concessi in godimento agli amministratori della società
• i fringe benefit (articoli 51 e 54 del Tuir) dei soci dipendenti o lavoratori autonomi
• i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
• i beni di società ed enti associativi (anche non residenti) che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano tali beni per fini esclusivamente istituzionali
• gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci
• i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge
• i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Esclusi, inoltre, i beni classificabili nella categoria “altro” del modello (cioè, diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili), il cui valore di mercato non supera i 3mila euro, al netto dell’Iva.
Errori nei versamenti delle imposte:
dal Fisco una mano ai contribuenti
In caso di acquiescenza, salvaguardati i comportamenti da cui traspaia con evidenza l’intenzione di utilizzare correttamente l’istituto per definire la situazione

martedì 6 agosto 2013

Finte ingiunzioni di pagamento dell’ Esattoria Agenzia Riscossioni – Ufficio Entrate di Roma per ingannare i contribuenti

Ancora una volta false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate e, in questo caso, anche un fasimile del suo sito internet, sono stati utilizzati per imbrogliare i cittadini
In guardia dagli avvisi di pagamento con mittente l’“Esattoria Agenzia Riscossioni – Ufficio Entrate di Roma”. Non sono, come potrebbero apparire a prima vista, comunicazioni ufficiali dell’Amministrazione fiscale, ma provengono da una società privata di recupero crediti la cui attività è del tutto distinta da quella dell’Agenzia.
Per meglio raggirare i destinatari delle comunicazioni e dare maggiore credibilità alle loro ingiunzioni di pagamento, la società ha anche costruito un sito web molto simile a quello delle Entrate.
L’Agenzia ricorda che l’indirizzo del proprio sito internet ufficiale è www.agenziaentrate.gov.it e invita coloro che hanno ricevuto le comunicazioni ingannevoli, di rivolgersi al più presto a un ufficio delle Entrate e alle forze di polizia.
Fonte: Agenzia delle Entrate - Fisco Oggi

lunedì 5 agosto 2013

Spesometro 2013 : le semplificazioni previste nel provvedimento del 02/08/2013

Definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21, Dl 78/2010).
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 2 agosto mette in pratica alcune delle misure contenute nel pacchetto di semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa del 3 luglio scorso, facilitando ulteriormente l’adempimento, già normativamente alleggerito dalle modifiche introdotte dal Dl 16/2012.
Viene chiarito l’oggetto della comunicazione, chi è tenuto all’invio e chi invece è escluso, gli elementi da indicare. Al provvedimento è allegato il modello di comunicazione.
Il Dl 16/2012 ha semplificato gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
In relazione a quelle per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, invece, l’obbligo è legato alle sole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, fa scattare l’obbligo della comunicazione.
Tuttavia, per facilitare l’adempimento, il provvedimento prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Sempre nell’ottica della semplificazione, qualora, al posto delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro, sia stato annotato il documento riepilogativo (articolo 6, comma 1, Dpr 695/1966), nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e quello complessivo dell’imposta.
Esclusioni soggettive e oggettive
Non è tenuto alla comunicazione dei dati rilevanti chi si avvale del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011). Sono esclusi dall’obbligo, inoltre Stato, Regioni, Province e Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
Riguardo le operazioni, non vanno comunicate: le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Un unico modulo per diversi adempimenti
Oltre che per le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, il provvedimento prevede che il nuovo modello va utilizzato anche:
• per gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuati da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
• a decorrere dalle operazioni relative al 2012, dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, nei termini e con le modalità previste dallo spesometro (la modalità è alternativa al tracciato record allegato al provvedimento del 21 novembre 2011)
• a partire dalle operazioni annotate dall’1 ottobre 2013, per gli acquisti da operatori economici di San Marino (la comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione)
• a partire da quelle effettuate dall’1 ottobre 2013, per le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, rispettando i termini indicati nell’articolo 3 del Dm 30 marzo 2010.
Comunicazione “analitica” o “aggregata”
Ulteriore semplificazione è la possibilità di inviare i dati, anziché analiticamente, in forma aggregata, raggruppando i valori delle operazioni effettuate con la stessa controparte, distinguendole le attive da quelle passive.
L’opzione dei dati in forma aggregata non è possibile per gli acquisti da operatori economici di San Marino, gli acquisti e cessioni da/verso produttori agricoli, gli acquisti di beni e di servizi legati al turismo da parte di persone fisiche extra Ue.
Invio della comunicazione
Per le comunicazioni relative al 2012, i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile dovranno provvedere all’invio, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, entro il 12 novembre 2013, i “trimestrali” entro il 21 novembre 2013.
A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

venerdì 2 agosto 2013

Cessioni e locazioni di fabbricati: chiarimenti in merito al regime IVA applicabile con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 22/e

Quando e come si applica l'IVA nei casi di cessione e locazione di fabbricati? In quali casi è possibile esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, un vademecum con le istruzioni operative aggiornate alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012.
L’evoluzione normativa
Il D.L. n. 83/2013 ha modificato la disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati, ampliando le ipotesi in cui le cessioni e le locazioni di immobili – in linea di principio, esenti da IVA – sono assoggettabili ad imposta ed eliminando le ipotesi di imponibilità obbligatoria per le cessioni e le locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari e conduttori privi del diritto a detrazione o con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25%.
La disciplina IVA delle operazioni relative al settore immobiliare è stata, peraltro, precedentemente novellata dal D.L. n. 1/2012, che ha introdotto - a decorrere dal 24 gennaio 2012 - una fattispecie di imponibilità ad IVA opzionale in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad “alloggi sociali” ed ha consentito, altresì, alle imprese operanti nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle cessioni di immobili abitativi esenti da IVA. Pertanto, dopo il D.L. n. 1/2012, in luogo del regime di imponibilità per obbligo di legge, le locazioni di fabbricati in edilizia convenzionata, possono essere assoggettate ad IVA su opzione del locatore (che può anche essere un soggetto diverso dall’impresa costruttrice).
Dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012), l’art. 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA non prevede più l’edilizia convenzionata tra le deroghe al regime naturale di esenzione delle locazioni di fabbricati abitativi.
I chiarimenti della circolare n. 22/E/2013
Locazioni di fabbricati
Nel caso di locazione di fabbricati abitativi, la regola generale prevede l’esenzione IVA.
Il documento di prassi chiarisce che è possibile optare per l’applicazione dell’imposta se il locatore è l’impresa costruttrice o quella di ripristino dell’immobile. Può optare, invece, qualsiasi locatore se gli immobili sono destinati ad “alloggi sociali” (D.L. n. 1/2012).
Nel caso di immobili strumentali, il regime naturale è sempre quello di esenzione ma, a differenza dei fabbricati abitativi, l’opzione per l’applicazione dell’imposta può essere esercitata da qualunque soggetto IVA.
Nella circolare n. 22/E/2013, l’Agenzia delle Entrate precisa che - per i contratti stipulati a partire dal26 giugno 2012 - il regime IVA prescelto al momento della stipula è vincolante per tutta la sua durata. La stessa regola vale per i contratti relativi agli alloggi sociali, come previsto dal D.L. n. 1/2012 (in vigore dal 24 gennaio 2012).
Se, invece, il contratto era già in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto, la nuova disciplina interessa soltanto i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati. In particolare, per i contratti di locazione in corso di esecuzione, è stata ammessa la possibilità di modificare il regime IVA applicato ai canoni di locazione, limitatamente ai contratti assoggettati a IVA per obbligo di legge, in base alla previgente disciplina.
La soluzione adottata per questi contratti è improntata a principi di flessibilità, nell’ottica di far salvi i comportamenti già posti in essere e di consentire l’applicazione delle nuove regole per tutta la durata residua del contratto, ferma restando l’efficacia delle opzioni espresse in base alla precedente normativa.
Cessioni di fabbricati
Tranne alcuni casi in cui è obbligatorio applicare l’imposta, le operazioni sono esenti da IVA sia se i fabbricati sono abitativi sia se sono strumentali.
Se i fabbricati sono abitativi, è possibile optare per l’imponibilità in caso di cessione effettuata da imprese costruttrici o di ripristino, ma solo quando sono passati 5 anni dalla fine dei lavori.
Se l’immobile è destinato ad “alloggio sociale”, invece, l’opzione può essere esercitata da qualunque soggetto IVA.
Quest’ultima regola vale anche per gli immobili strumentali.

Cassetto fiscale 2013: entro il 31 ottobre 2013 semplificato ed ampliato il servizio on line

Con Provvedimento 29 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune semplificazioni alle modalità di utilizzo del servizio di consultazione online Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.
Una volta ottenuta la delega del contribuente, l'intermediario potrà richiedere l'adesione al servizio esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel.
In particolare, ogni contribuente potrà consentire che siano due gli intermediari abilitati a consultare il cassetto fiscale per un periodo di quattro anni (rinnovabili e passibili di revoca).
Le nuove modalità di utilizzo saranno rese operative dal prossimo 31 ottobre 2013.
Con il “Cassetto fiscale delegato”, migliora il servizio di consultazione delle informazioni tributarie dei contribuenti riservato agli intermediari abilitati. Possibilità di delegare fino a due intermediari per un arco di tempo di quattro anni. Notevole risparmio di tempo, inoltre, con l’adesione al servizio e la presentazione delle deleghe da parte dell’intermediario in modalità telematica.
Il servizio sarà operativo entro il 31 ottobre 2013: attraverso il sito internet dell’Agenzia ne sarà data apposita notizia.
Come aderire al servizio
L’intermediario deve, in primo luogo, prendere visione del nuovo Regolamento (allegato al provvedimento) e, dopo averlo sottoscritto, trasmetterlo all’Agenzia tramite Entratel. L’adesione si intende perfezionata quando l’Agenzia fornisce all’intermediario l’attestato di accettazione. Tale atto, contiene anche il codice segreto per accedere al Cassetto fiscale del cliente.
Fino a due intermediari delegati
L’intermediario deve necessariamente acquisire la delega da parte del cliente che consente la consultazione del proprio “cassetto”. Lo schema di delega e le modalità di attivazione saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia. Il mandato ha una validità di quattro anni, è rinnovabile alla scadenza e revocabile in qualsiasi momento sia da parte dell’intermediario sia da parte del cliente.
È possibile autorizzare fino a un massimo di due intermediari, attraverso una delle seguenti modalità:
• comunicando on line all’Agenzia i dati della delega, con le funzionalità rese disponibili nell’area autenticata degli utenti abilitati a Entratel o Fisconline
• compilando lo schema di delega e consegnandolo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
• compilando lo schema di delega e consegnandolo all’intermediario che provvederà a richiederne l’attivazione esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità resa disponibile dal servizio Entratel, osservando le disposizioni, previste dal regolamento, per il conferimento delle deleghe.
Operatività entro il 31 ottobre
Il servizio sarà attivo entro il 31 ottobre 2013. Il provvedimento precisa che fino a tale data, gli intermediari che erano già stati delegati secondo le precedenti condizioni possono utilizzare il “Cassetto fiscale delegato” aderendo alle nuove regole entro il 31 ottobre 2014, indipendentemente dalla scadenza dell’attuale adesione. Inoltre, le adesioni avvenute in base alle precedenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili. Infine, le deleghe attive conservano la validità fino alla scadenza, salvo i casi di revoca.
Anche il Vies nel cassetto fiscale
Il Cassetto fiscale si arricchisce di nuove informazioni: entra a farne parte anche il Vies (Vat Information Exchange System), l’archivio informatico degli operatori commerciali autorizzati a effettuare cessioni intracomunitarie, istituito a livello europeo per prevenire le frodi Iva.
Accedendo al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate - che permette tra l’altro di consultare le informazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, i rimborsi e i versamenti delle imposte - il contribuente potrà conoscere in modo semplice e immediato il proprio stato di iscrizione al Vies.
Si ricorda che, attraverso il Vies, in particolare tramite il servizio “Partite Iva comunitarie”, è già da tempo possibile, per gli operatori commerciali titolari di partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

giovedì 1 agosto 2013

Studi di settore 2013: cause di inapplicabilità per cooperative e consorzi

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri, 15 luglio, la circolare n. 23 con la quale sono state fornite indicazioni e chiarimenti relativamente all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012 (UNICO 2013).
In linea generale, l’Agenzia affronta tutte le novità che interessano tale periodo: i neo-revisionati studi di settore approvati con i DM 28 dicembre 2012, i nuovi indicatori di coerenza economica di cui ai DM 21 e 28 marzo 2013, i correttivi anticrisi (DM 23 maggio 2013), le principali novità della modulistica e del software applicativo.
Di seguito si evidenziano gli aspetti più rilevanti trattati dalla circolare.
Relativamente alle attività professionali, l’Agenzia ricorda l’istituzione del correttivo a favore dei giovani professionisti che collaborano stabilmente con uno studio professionale, istituito dal DM 28 marzo 2013. Il correttivo trova applicazione per gli studi di settore relativi a geometri, avvocati, commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e architetti ed agisce unicamente sul “tempo dedicato all’attività” dei soggetti che, avendo un’anzianità professionale non superiore a 6 anni, svolgono la propria attività:
- in forma individuale;
- esclusivamente presso altri studi e/o strutture;
- realizzando più del 50% dei propri compensi dalle “stabili collaborazioni”;
- non avvalendosi di lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, ovvero di altri soggetti per prestazione direttamente afferenti l’attività professionale e artistica.
Analogamente all’anno scorso, poi, l’Agenzia delle Entrate esclude, in linea generica, la possibilità di utilizzare retroattivamente, in sede di accertamento, i risultati degli studi di settore evoluti per il 2012 in quanto le variabili utilizzate per costruire tali studi tengono conto degli effetti congiunturali che possono essere assenti o diversi da precedenti periodi d’imposta. In via eccezionale, tali studi, senza le modifiche dei correttivi anticrisi, possono tuttavia trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione della situazione relativa all’annualità 2010 poiché la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il 2012 si riferisce proprio a tale annualità (2010).
Per quanto concerne l’ambito applicativo, viene confermata, a regime a partire dal 2012, l’inutilizzabilità dei risultati degli studi di settore per l’attività di accertamento nei confronti di società cooperative a mutualità prevalente, soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” e dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”, soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi” e, infine, soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività di affitto d’aziende – codice 68.20.02.
Di particolare interesse è il chiarimento relativo alla fruibilità della causa di inapplicabilità degli studi nei confronti di cooperative e consorzi di imprese che operano nel settore degli appalti di lavori, servizi, forniture in campo edile costituite appositamente per raggiungere i requisiti minimi di idoneità tecnica e finanziaria (mediante il cumulo di quelli posseduti dalle singole imprese), necessari ai fini della partecipazione alle gare di appalto.
In taluni casi – osserva l’Agenzia –, il consorzio o la cooperativa, una volta aggiudicati i lavori, assegna i medesimi alle imprese consorziate/socie, fornendo così alle stesse la possibilità di accedere alla realizzazione di opere complesse che, altrimenti, non sarebbero in grado di compiere. Di solito, dal punto di vista contrattuale, i soci o consorziati che eseguono i lavori fatturano le prestazioni alla cooperativa o consorzio, il quale, a sua volta, emette fattura nei confronti del committente, soggetto pubblico o privato.
Quando ricorre tale situazione, le cooperative o i consorzi non possono beneficiare della causa di inapplicabilità degli studi di settore poiché l’elemento determinante ai fini della sussistenza della stessa è la presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.
Fonte: Eutekne – Autore: Paola Rivetti