venerdì 28 giugno 2013

Per le aziende con personale con lavoro intermittente: dal 3 luglio 2013 nuove modalità di invio delle comunicazioni ''Uni-Intermittente''

Dal 3 luglio 2013, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, saranno attive le nuove modalità di invio delle comunicazioni del lavoro intermittente.
Infatti, in attuazione del predetto decreto, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro ha adottato:
- con Decreto Direttoriale del 25 giugno 2013, il modello di comunicazione "Uni-Intermittente", da utilizzare per la comunicazione preventiva alla DTL della durata del lavoro intermittente;
- la nuova casella di posta elettronica certificata: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.
Oltre che via mail, il predetto modello, contenente i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, e la data di inizio e fine della relativa chiamata, potrà essere inviato tramite il portale www.cliclavoro.it, - menu "Gestione chiamate intermittenti", accessibile dall'area riservata previa registrazione.
Dal 3 luglio 2013 quindi coloro che fanno ricorso a prestazioni di lavoro intermittente devono comunicare pertanto i dati inerenti il rapporto di lavoro utilizzando il modello e i canali di comunicazione predisposti.
Il modello, disponibile all’interno del portale Cliclavoro, deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce e deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- via email all’indirizzo di posta elettronica certifica (pec): intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it
- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale www.cliclavoro.it
- per le prestazioni da svolgersi entro le 12 ore successive, tramite SMS;
- solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, tramite FAX alla DTL competente.

IMU: versamento in ritardo con una sanzione ridotta

Nonostante sia decorsa la scadenza della prima rata dell’IMU, i contribuenti possono “ravvedersi”. Infatti, aderendo all’Istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario e regolarizzare la violazione pagando una sanzione ridotta. In quali casi si può beneficiare del ravvedimento? Quali sono le tipologie di ravvedimento previste dalla normativa? Rispondiamo a queste domande attraverso alcuni esempi pratici.
È consentito beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, normativamente introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, a tutti i contribuenti, purché:
• il contribuente rispetti determinati limiti di tempo;
• la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
• non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Si ricorda che, nel caso in cui anche una delle suddette condizioni non sia soddisfatta, il ravvedimento è inibito in ragione dei periodi e dei tributi oggetto di controllo.
È utile precisare, a tal fine, che il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui viene effettuato per intero il pagamento del debito tributario. Ne deriva che il ravvedimento può essere effettuato anche in tempi diversi ed è consentito versare in un primo momento solamente il tributo e successivamente gli interessi e le sanzioni. In altri termini, il ravvedimento si perfeziona se l’ultimo versamento è effettuato entro il termine stabilito dalla legge.
Attualmente, le disposizioni normative prevedono tre tipologie di ravvedimento:
• ravvedimento sprint;
• ravvedimento breve;
• ravvedimento lungo.
Il “ravvedimento sprint” prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Facciamo un esempio.
Si supponga di dover effettuare il pagamento di € 1000,00 con 10 giorni di ritardo. In questo caso:
• la sanzione “sprint” sarà pari a 10 (giorni) x 0,2% x € 1000,00 = € 20,00;
• gli interessi, in tal caso, saranno così determinati: € 1000,00 x 2,5 x 10 (giorni) : 36500 = € 0,70;
• l’importo totale da versare sarà pari a € 1020,70.
Il “ravvedimento breve” è applicabile a decorrere dal 15° fino al 30° giorno di ritardo. Esso prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Facciamo un esempio.
Si supponga di effettuare il pagamento di € 1000,00 con 30 giorni di ritardo. In questo secondo caso:
• la sanzione sarà pari a € 1000,00 x 3,00% = € 30,00;
• gli interessi saranno così determinati: € 1000,00 x 2,5 x 30 (giorni) : 36500 = € 2,05;
• l’importo totale da versare sarà quindi pari a € 1032,05.
Il “ravvedimento lungo”, infine, è applicabile, decorso il 30° giorno di ritardo, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Tale ultima forma prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Si supponga, infine, di voler effettuare il pagamento di € 1000,00 con 300 giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza. In questo terzo caso:
• la sanzione è pari a € 1000,00 x 3,75% = € 37,50;
• gli interessi saranno pari a € 1000,00 x 2,5 x 300 (giorni) : 36500 = € 20,55;
• l’importo totale da versare sarà pari a € 1058,05.
Si ricorda che, come stabilito dalla risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi siano versati unitamente all’imposta dovuta. Al riguardo, nel modello F24, oltre all’indicazione del codice tributo e dell’importo da versare, è necessario ricordarsi di barrare la casella denominata “Ravv”.
È opportuno precisare che, decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione non sarà più possibile sanare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
In tal caso, infatti, sarà il Comune a richiedere il pagamento dell’imposta non versata, maggiorata della sanzione nella misura del 30% e degli interessi calcolati fino alla data della notifica dell’atto.
Fonte : Fisco7 – Autore : Massimo D’Amico

giovedì 27 giugno 2013

Studi di settore comunicazione anomalie 2013: online il software per giustificare le anomalie 2009. 2010 e 2011

Sarà più semplice e veloce rispondere al Fisco e fornire le proprie ragioni per i riscontri relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011. A partire da oggi, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile “Comunicazioni anomalie 2013”, scaricabile gratuitamente dal proprio sito internet, che consente a contribuenti e intermediari, dal prossimo 26 giugno, di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni in relazione alle anomalie segnalate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il triennio 2009-2011.
In particolare, la procedura informatica consentirà di:
- segnalare eventuali imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione ricevuta
- indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia e altre informazioni rilevanti.
Per l’invio telematico è sufficiente possedere il pin code (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Chi non è in possesso del pin code può richiederlo tramite registrazione ai servizi telematici.

mercoledì 26 giugno 2013

Imposta di bollo 2013: dal 26/06/2013 aumenti dei bolli da € 1,81 a € 2,00 e da 14,62 a 16,00

La legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri e in vigore da oggi, prevede una rilevante novità, destinata ad avere un largo impatto sui contribuenti.
Infatti, viene previsto che le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro.
In particolare, il legislatore ha disposto che l’imposta fissa di bollo:
- ovunque sia prevista nella misura di 1,81 euro, passi a 2 euro;
- ovunque prevista nella misura di 14,62 euro, passi a 16 euro.
Pertanto, è sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa allegata al DPR 642/72 per rendersi conto dell’impatto della norma. Ad esempio (senza pretesa di esaustività), sono interessate dall’aumento le seguenti fattispecie:
- gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

Comunicazione dei contratti di leasing e noleggio 2013: prorogato al 12 novembre 2013 il termine per l’invio all’anagrafe tributaria stabilito originariamente al 30/06/2013

Slitta il termine per la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio stipulati nel 2012. Con provvedimento del 25 giugno, allo scopo di tener conto delle attività di semplificazione attualmente in corso, è stato infatti disposto il rinvio della scadenza dal 30 giugno al 12 novembre 2013.
Avranno quindi più tempo a disposizione le banche e gli intermediari finanziari che svolgono attività di leasing finanziario e/o operativo e gli operatori commerciali che concedono in locazione e/o noleggio alcuni specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili) che, in base a quanto previsto dal provvedimento del 5 agosto 2011, sono tenuti a inviare all’Anagrafe tributaria i dati dei clienti, persone fisiche e persone giuridiche, con cui hanno stipulato il contratto.
Sono fatte salve in ogni caso le comunicazioni relative al 2012 già effettuate o che saranno effettuate entro il 30 giugno attraverso le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 21 novembre 2011.

martedì 25 giugno 2013

Rete di impresa 2013: bonus fiscale 2013 e chiarimenti sull’agevolazione con la Circolare Agenzia Entrate del 18/06/2013 n.20

Con Provvedimento 14 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le imprese che aderiscono a un contratto di rete (art. 42, D.L. n. 78/2010), la sospensione massima dell'imposta sugli utili accantonati per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, e destinati agli investimento comuni, è pari all'83,0423%.
Tale valore è stato determinato sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per il 2013 (euro 14milioni) e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, come emerge dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d'imposta (euro 16.858.862). Con Circolare 18 giugno 2013, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di "rete di imprese", la quale ha subito importanti modifiche a seguito degli interventi apportati dall'art. 45, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dall' art. 36, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
In particolare, le Entrate precisano che le imprese di rete possono, mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della "rete", divenire soggetti di diritto, giuridicamente autonomi rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.
Pertanto, la rete:
• è tenuta al pagamento di IRAP ed IRES;
• ai fini IVA possiede il requisito soggettivo di cui all'art. 4, D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, è dotata di autonoma partita IVA;
• è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ai sensi degli artt. 14, 15, e 16, D.P.R. n. 600/1973.
Le novità introdotte non modificano invece le indicazioni per le reti d'impresa che non acquisiscono soggettività giuridica, per le quali, secondo il documento di prassi, è possibile attribuire un proprio codice fiscale.
L’agevolazione consiste, lo ricordiamo, in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio, accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale comune, per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, attuato mediante una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa. Fruibile in sede di saldo del versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta cui afferiscono gli utili stessi, il regime di sospensione cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete.
I chiarimenti integrativi su cui si concentra la circolare riguardano, in particolare, alcuni aspetti applicativi della disciplina, quali le modalità di applicazione della sospensione d’imposta per le società cooperative, i casi in cui si rende necessario rinnovare l’asseverazione del programma comune, al fine di fruire dell’agevolazione, le ipotesi in cui l’applicazione del beneficio determini una perdita fiscale, l’individuazione del valore degli investimenti rilevanti e del periodo di esecuzione degli stessi e, infine, gli effetti della parziale realizzazione degli investimenti e dell’acquisizione della soggettività giuridica delle reti dotate di fondo.
Rinnovo dell’asseverazione
Le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete possono fruire del beneficio fiscale a condizione che il programma di rete sia preventivamente asseverato dagli organismi abilitati.
Questi ultimi, mediante l’asseverazione, verificano preventivamente la sussistenza sia degli elementi propri del contratto di rete sia dei requisiti di partecipazione delle imprese che hanno sottoscritto il contratto.
Integrando quanto già precisato nella precedente circolare n. 15/2011, il nuovo documento di prassi chiarisce che l’asseverazione del programma comune di rete va rinnovata ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al precedente programma asseverato.
Tra i casi in cui è richiesto il rinnovo, rientra, ad esempio, quello in cui vengano effettuati successivi apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma già asseverato oppure i casi di variazione della platea delle imprese contraenti.
Fruizione dell’agevolazione
Come anticipato, l’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. Il beneficio, pertanto, pur operando esclusivamente in presenza di un utile d’esercizio, può, per effetto della predetta variazione in diminuzione, determinare una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole previste dal Tuir.
Inoltre, la quota di utile d’esercizio sospesa non va ad aggiungersi all’insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di riportabilità delle perdite, di cui all’articolo 84 del Tuir. Ciò in quanto l’agevolazione in esame si sostanzia in una sospensione d’imposta, cioè in un “differimento” dell’imposta sugli utili e, quindi, non si applica il comma 1, secondo periodo, del citato articolo 84, che pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di “esenzione” degli utili
Gli investimenti
Con la precedente circolare è stato chiarito che sono da considerare ammissibili, in linea generale, tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato, rappresentati sia dai costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non strumentali), di servizi e di personale, sia dai costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete. In tale ultima evenienza, l’entità dell’investimento è determinata dal costo figurativo relativo all’effettivo impiego dei beni, dei servizi e del personale purché siano riconducibili alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
A integrazione delle precisazioni già fornite, il nuovo documento di prassi precisa che il valore dell’investimento rileva per l’intero ammontare del costo sostenuto, così come rilevano i limiti di deducibilità imposti dal Tuir per difetto del requisito di inerenza.
Quanto all'imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione, occorre seguire le regole generali di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, a nulla rilevando il momento in cui avviene l’effettivo esborso finanziario.
In merito al meccanismo applicativo del bonus, la circolare ribadisce che le imprese beneficiarie possono usufruire dell’agevolazione, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, anche se gli investimenti non sono stati realizzati, purché ricorrano a tale data i presupposti previsti dalla norma: adesione al contratto di rete, accantonamento e destinazione dell’utile di esercizio, asseverazione del programma di rete.
Di conseguenza, la realizzazione degli investimenti può avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.
Conseguenze della realizzazione parziale degli investimenti
Come chiarito nella circolare n. 15/2011, gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione devono essere impiegati per gli investimenti previsti dal programma comune di rete, da realizzare entro l’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell’esercizio.
Inoltre, la norma non impone di realizzare entro tale termine gli investimenti previsti dal programma comune di rete, nella loro totalità, “… fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione”.
Di conseguenza, nel caso di impiego parziale degli utili per i quali è stata accordata la sospensione d’imposta, si deve ritenere, in linea di massima, che l’impresa decada dall’agevolazione per l’intero importo degli utili sospesi.
Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle ipotesi in cui la mancata effettuazione degli investimenti dipenda da circostanze sopravvenute, non dipendenti dalla volontà del contribuente, o sia conseguente a una riduzione del valore degli investimenti stessi dovuta a economie di costo e/o di scala.
In questi casi – da dimostrare adeguatamente – l’impresa non decade totalmente dall’agevolazione, ma ne “ridetermina” la consistenza, escludendo la quota di utili non impiegata, che concorrerà alla determinazione del reddito di impresa del periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa è stata accantonata.
L’agevolazione e le reti-soggetto
L’accesso al beneficio, come ricordato al paragrafo 2 della circolare 20 di oggi, è condizionato alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune da parte delle “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete”.
In realtà, se le imprese della rete fanno nascere una rete-soggetto, si impegnano a effettuare dei conferimenti in un soggetto “distinto”, al quale è riconducibile l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete.
In tal caso, non è più possibile affermare che gli investimenti previsti dal programma comune sono realizzati “direttamente” dalle imprese della rete, in quanto gli investimenti sono imputabili, in caso di acquisizione della soggettività giuridica, al nuovo soggetto.
Pertanto, con l’acquisizione della soggettività giuridica della rete, la possibilità di fruire dell’agevolazione viene meno automaticamente.

venerdì 21 giugno 2013

IMU 2013: le sanzioni previste per i pagamenti tardivi

Il 17 giugno scorso e` scaduto il termine per il versamento dell`IMU ed il ritardo nel pagamento di questa imposta comporta sanzioni diverse a seconda dei giorni trascorsi dalla scadenza.
I contribuenti titolari di immobili che non fossero quindi riusciti ad effettuare per tempo il versamento e intendano usufruire del ravvedimento operoso entro il prossimo 1 luglio, pagheranno solo una piccola sanzione, che aumenterà di importo a seconda dai giorni trascorsi dalla scadenza. Si pagherà infatti lo 0,2% di interessi per ogni giorno di ritardo.
Andando nel dettaglio, le sanzioni previste sono le seguenti:
- per ritardi che vanno da 1 a 14 giorni: sanzione dello 0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo, piu` interessi di mora del 2,5% annuo (Ravvedimento Sprint);
- per ritardi che vanno da 15 a 30 giorni: sanzione del 3% piu` interessi di mora del 2,5% (Ravvedimento breve).
Per i contribuenti invece che effettuano il ravvedimento operoso dopo un mese (fino un anno dalla scadenza) la sanzione sale al 3,75% (Ravvedimento lungo), sempre con l`aggiunta degli interessi di mora. Si segnala comunque che, nel caso di accertamento fiscale, il contribuente non potra` piu` usufruire del ravvedimento operoso, e la sanzione in questo caso salira` al 30%. Per poter quindi provvedere a sanare la propria situazione tramite il Ravvedimento operoso e` necessario che la violazione non sia gia` stata rilevata dal fisco.

giovedì 20 giugno 2013

Pec imprese individuali: scade il 30 giugno 2013 il termine per la comunicazione alla CCIAA

Scade il prossimo 30 giugno il termine per le imprese individuali di provvedere all’iscrizione al Registro delle imprese del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Successivamente a tale data, in caso di domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC, l’ufficio del Registro delle imprese sospende la domanda fino all’integrazione della stessa con l’indirizzo PEC e, comunque per 45 giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Si ricorda che l’iscrizione e le successive eventuali variazioni della PEC sono gratuiti: non è previsto nessun onere in diritti e bolli (art. 16, comma 6 del DL 185/2008).
In merito, è intervenuto il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circolare del 2 aprile 2013, prot. 53687, pubblicata nei giorni scorsi da alcune Camere di Commercio, fornendo alcune indicazioni operative.
Il Ministero ha, innanzitutto, confermato la prassi semplificata di deposito per l’iscrizione dell’indirizzo PEC di cui alla circolare 3 novembre 2011 n. 3645/C.
Inoltre, nella lettera circolare in commento si legge “Resta fermo che, nel vigente quadro normativo, che ricollega l’obbligo di cui in parola [l’iscrizione dell’indirizzo PEC al Registro delle imprese], alla iscrizione dell’indirizzo PEC nell’INI-PEC, e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi”.
Fonte: Eutekne – Autore: Roberta Vitale

mercoledì 19 giugno 2013

Decreto «Fare» giugno 2013: abrogata la responsabilità solidale negli appalti e subappalti

Tecnici ancora al lavoro nella giornata di ieri per apportare le ultime modifiche e limature al decreto “Fare” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.
Al momento, non esiste ancora una versione ufficiale del provvedimento, ma solo il comunicato stampa diramato da Palazzo Chigi al termine della lunga riunione di sabato.
Con specifico riguardo ai profili fiscali, il comunicato stampa conferma le voci circolate la scorsa settimana con riferimento all’abolizione della responsabilità solidale negli appalti e subappalti.
Nel dettaglio si dice che “viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA”.
A ben vedere, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 13-ter del DL 83/2012, conv. nella L. 134/2012, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:
- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Dovrà quindi essere verificato nella versione finale del provvedimento se l’abolizione riguarda IVA e ritenute (come evidenziato da alcune bozze circolate prima e dopo l’approvazione del decreto) o solo l’IVA, con un intervento quindi sulla norma di riferimento (art. 35 del DL 223/2006, commi da 28 a 28-ter) che resterebbero parzialmente in vigore.
Ricordiamo che la disposizione aveva suscitato forti critiche da parte degli operatori in quanto aveva ribaltato sulle imprese una serie di controlli che competono invece all’Amministrazione finanziaria.
Secondo la disciplina abrogata, il committente può pagare l’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.
Sul punto la circ. Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2012 n. 40 aveva chiarito che, trattandosi di nuovi adempimenti di natura tributaria, la documentazione relativa ai versamenti doveva essere richiesta e verificata solamente con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
A rendere ancora più pesante l’adempimento è anche il quadro sanzionatorio; il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se:
- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Ai fini della predetta sanzione, viene stabilito che si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
Nell’attesa che la versione finale del decreto chiarisca anche la decorrenza dell’abrogazione in esame, è da segnalare anche l’abrogazione del “770 mensile”, vale a dire l’obbligo, a partire dal 2014, per i sostituti d’imposta, di comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati retributivi e le informazioni necessarie per:
- il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;
- il calcolo dei contributi;
- la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;
- l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni.
Fonte: Eutekne

martedì 18 giugno 2013

Proroga versamenti di UNICO 2013: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 139 DEL 15/06/2013 il DPCM che rinvia i versamenti di UNICO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013 con il quale è stato disposto il differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore

venerdì 14 giugno 2013

Bonus agevolazione riqualificazione energetica al 65% da giugno 2013 a dicembre 2013

Il DL 4 giugno 2013 n. 63, pubblicato nella G.U. n. 130 di ieri, dispone, in sintesi:
- la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF “potenziata” del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
- l’introduzione della detrazione pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, ove sia legato ad un intervento di recupero edilizio e nel limite di spesa di 10.000 euro;
- la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici “potenziata” al 65% (anziché del 55%), escluse alcune tipologie di spese di cui si dirà di seguito;
- che la detrazione nella misura del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
In relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che, per sostenere il comparto edilizio nell’attuale fase di bassa congiuntura economica, l’art. 11 comma 1 del DL n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012) ha innalzato i margini di convenienza della detrazione: a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012) e fino al 30 giugno 2013, la detrazione spetta in misura pari al 50% (anziché all’ordinario 36%) delle spese sostenute per l’intervento agevolato. Per lo stesso periodo, inoltre, queste ultime sono detraibili fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, anziché 48.000 euro. La disposizione non aggiunge altro, di modo che, per i restanti aspetti, la disciplina della detrazione deve ritenersi immutata anche nel periodo del suo “potenziamento”.
Ora, l’art. 16 comma 1 del DL n. 63/2013 estende l’agevolazione “potenziata” dal citato DL n. 83/2012 per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2013.
In altre parole, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013: si applica la detrazione IRPEF con l’aliquota del 50%; il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96.000 euro.
Rientrano nell’agevolazione del 36-50% di cui all’art. 16-bis del TUIR:
- i lavori di manutenzione ordinaria (gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi ai fini dell’agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle tipologie di opere sopra citate, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale);
- gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. n. 104/92;
- la realizzazione di opere finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (L. n. 249/97), quali antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, ecc.;
- la realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
- la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;
- la realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- gli interventi di bonifica dall’amianto;
- l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici su immobili.
L’art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013, inoltre, ha introdotto una detrazione per l’acquisto di mobili di un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio.
L’agevolazione, si ricorda, non è nuova nel nostro apparato legislativo. Con l’art. 2 del DL n. 5/2009 (conv. L. n. 33/2009), infatti, era stata introdotta una nuova fattispecie di detrazione dall’IRPEF lorda, pari al 20% delle spese sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi, computer, destinati all’arredamento di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi agevolati ai sensi dell’art. 1 della L. n. 449/97, avviati dal 1° luglio 2009.
Il citato comma 2 dispone, testualmente, che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Dal tenore letterale della norma sono detraibili al 50% le spese sostenute per acquistare i soli “mobili” quali cucine, armadi, bagni, ove sia legato un intervento di recupero edilizio. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. L’ammontare complessivo della spesa agevolabile, come anticipato, non può essere superiore a 10.000 euro.
Inoltre, con l’art. 14 comma 1 del DL n. 63/2013 è stato da stabilito, inoltre, che alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL in oggetto) al 31 dicembre 2013 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 si applica una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% (in luogo del precedente 55%). Tale agevolazione è ripartita in dieci quote annuali di uguale importo e non si applica alle spese sostenute per: gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Ancora, la detrazione vale anche per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Infine, viene stabilito che, nelle more della definizione di incentivi di carattere strutturale, le disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL n. 63/2013 si applicano agli interventi volti al miglioramento e alla messa in sicurezza degli edifici esistenti.
Fonte: Eutekne

giovedì 13 giugno 2013

Pagamento Tares 2013 con il modello F24: la guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ieri ha fornito ulteriori istruzioni per il versamento con F24 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che dal 27 maggio 2013 può essere pagato utilizzando il modello F24 presso sportelli di banche, Poste e agenti di riscossione, oppure oppure avvalendosi dei servizi di home banking e remote banking o dei servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) sul proprio sito (www.agenziaentrate.it).
Dal 27 maggio è possibile pagare la Tares utilizzando il modello F24, seguendo le istruzioni per la compilazione previste dalla risoluzione 37/2013, cha ha istituito appositi codici tributo. Al fine di prevenire possibili criticità per gli F24 presentati fino al prossimo 30 giugno, l’Agenzia invita i contribuenti a seguire poche e semplici indicazioni operative
In questa prima fase di applicazione del nuovo metodo di pagamento, in particolare per gli F24 presentati fino al prossimo 30 giugno, l’Agenzia invita i contribuenti a barrare la casella “Acc.”, presente nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello.
Come pagare con il modello F24
È sufficiente versare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi presso gli sportelli degli intermediari (banche, Poste e agenti della riscossione), o avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking, oppure utilizzando i servizi online a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
La casella “Acc” salva dall’errore
Per evitare che in fase di adeguamento dei sistemi informativi di banche, poste e agenti della riscossione si possano verificare delle criticità legate ai differenti tempi di allineamento tecnico, i contribuenti che utilizzano il modello F24 devono barrare, fino al 30 giugno 2013, la casella “Acc” presente nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello.
Collaborazione garantita dagli intermediari
In attesa di completare l’adeguamento dei propri sistemi informativi, le banche, le Poste e gli agenti della riscossione hanno assicurato all’Agenzia delle Entrate che forniranno tutta l’assistenza necessaria ai contribuenti per facilitare le operazioni di pagamento e che tale collaborazione sarà garantita anche successivamente al prossimo 30 giugno.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite F24 sono stati resi noti dall’Agenzia con la risoluzione n. 37 del 27 maggio 2013
Nel dettaglio, i codici sono:
- “3944”, denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”;
- “3950”, denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”;
- “3955”, denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”.
Inoltre, la risoluzione n. 37 ha istituito i codici per effettuare il versamento di sanzioni e interessi a seguito di attività di controllo:
- “3945”, denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”;
- “3946”, denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”;
- “3951”, denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”;
- “3952”, denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”;
- “3956”, denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”;
- “3957”, denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”.

mercoledì 12 giugno 2013

Anomalie studi di settore 2011: in arrivo le comunicazioni per le regolarizzazioni

In data 10 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet sedici distinte comunicazioni, in formato fac-simile, allo scopo di segnalare la presenza di possibili anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, inviate direttamente ai contribuenti o ai loro intermediari nel 2013.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato sul proprio sito Internet i 16 modelli delle comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2010-2011.
Sono oggetto di segnalazione le seguenti incoerenze:
- tra rimanenze finali indicate nel modello relativo al periodo d’imposta 2010 ed esistenze iniziali indicate nel modello relativo al periodo d’imposta 2011;
- nella gestione del magazzino;
- tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali e l’indicazione delle relative quote di ammortamento;
- nell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” calcolato rispetto ai ricavi dichiarati;
- nell’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative” calcolato rispetto ai compensi dichiarati;
- relative alla presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, assenza di altri addetti e un numero di giornate di apertura superiori a 300;
- dovute alla non corretta indicazione di una o più delle seguenti informazioni: numero di “Soci o associati che prestano attività nello studio” (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni), numero di “Ore settimanali dedicate all’attività”, numero di “Settimane di lavoro nell’anno”.
L'Amministrazione finanziaria invita, inoltre, i contribuenti a regolarizzare l'eventuale omissione della presentazione degli studi di settore da allegare al Mod. UNICO 2012, presentando il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione degli studi di settore tramite una dichiarazione integrativa, ricorrendo al ravvedimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
I contribuenti interessati potranno pertanto fornire chiarimenti sull’anomalia segnalata tramite il software “Comunicazioni anomalie 2013”, disponibile gratuitamente, dalla seconda decade di giugno 2013.
Nelle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate avverte che:
- tali anomalie dipendono spesso dalla omessa o non corretta indicazione di alcuni dati determinanti per l’applicazione degli studi di settore, al fine di ridurre l’ammontare dei ricavi stimati dagli studi stessi per renderli “congrui” rispetto a quelli dichiarati;
- oltre ai controlli nei confronti dei soggetti “non congrui”, sono sottoposti a verifica sia i soggetti che, pur risultando “congrui”, presentano delle anomalie nei dati dichiarati, sia i soggetti che, seppur tenuti, non presentano il modello di comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore.

martedì 11 giugno 2013

Contributi Artigiani, Commercianti e professionisti con gestione separata 2013: stabiliti i termini di pagamento in prossimità della scadenza del 17/06/2013

Con Circolare 7 giugno 2013, n. 88, l'INPS, come di consueto, ha chiarito le modalità di riscossione 2013 dei contributi dovuti dagli iscritti all'IVS e alla Gestione Separata INPS da versare entro il 17 giugno (saldo 2012 e primo acconto 2013) o entro il 17 luglio, con maggiorazione dello 0,4%; la Circolare non richiama ancora l'annunciata proroga all'8 luglio e 20 agosto per i contribuenti con studi di settore.
L`istituto segnala inoltre di aver predisposto, dopo uno scambio dati con l`Agenzia delle Entrate, un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013 ed una lettera esplicativa delle modalita` di determinazione degli importi, disponibile nel “Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti”.
La circolare premette che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Inoltre i lavoratori autonomi, che svolgono le attivita` di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR, e sono tenuti alla iscrizione e alla contribuzione presso Gestione separata, devono versare il contributo, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l’acconto relativo all’anno d’imposta 2013.
Le scadenze fiscali per il 2013 quindi sono:
• 17 giugno 2013 per il saldo 2012 e primo acconto 2013
• 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013.
Se i versamento saranno effettuati dal 17 giugno al 17 luglio 2013, si sovra` versare una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40%.
La Circolare non richiama ancora l'annunciata proroga all'8 luglio e 20 agosto per i contribuenti con studi di settore.
Viene chiarito tuttavia che il reddito imponibile da prendere in considerazione come base ai fini del calcolo del contributo dovuto è al lordo dell'ACE e per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata e/o quello proveniente dal "regime dell'imprenditoria giovanile".

venerdì 7 giugno 2013

IMU sui capannoni industriali delle imprese: istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento entro il 17/06/2013

La risoluzione 33/E, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili produttivi a destinazione speciale, (capannoni industriali e rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D) nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, i due codici 3925, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76%, e 3930, per l'eventuale incremento che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire.
Nella diversa ipotesi in cui il versamento debba invece essere effettuato attraverso il modello F24 EP il documento di prassi individua invece i codici 359E, per l’importo calcolato con l’aliquota standard, e 360E, per l’addizionale decisa dal comune.
I due codici tributo 3925 e 359E saranno utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non sarà invece possibile utilizzare i codici 3930 e 360E, in quanto, in tale ipotesi, l'ente non ha facoltà di incrementare la relativa aliquota, come ha chiarito la risoluzione n. 5/DF del 2013.
Resta comunque ferma la validità dei codici tributo 3913, istituito con risoluzione 35/E del 2012, e 350E, istituito con risoluzione 53/e del 2012, n. 53/E, che continuano a dover essere utilizzati per il versamento dell’Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D.

IMU 2013: guida al pagamento della prima rata entro 17 giugno 2013

Nel “valzer” del rinvio delle scadenze per UNICO 2013, resta al momento fermo il pagamento, entro il 17 giugno, della prima rata dell’IMU per tutte le tipologie di immobili che non sono contemplate dal DL n. 54/2013.
Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 22 maggio e da convertire in legge entro il 20 luglio, ha infatti sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU solo per alcune tipologie di immobili.
In particolare, il versamento della prima rata dell’IMU, che per la generalità degli immobili dovrà avvenire entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica), è sospeso per:
- le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
- gli alloggi degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
- i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011.
Nel caso in cui la riforma della tassazione immobiliare non venga attuata entro il 31 agosto 2013, la prima rata sospesa per i sopraelencati immobili dovrà essere versata entro il 16 settembre. Si ricorda che, ex lege, sono assimilate all’abitazione principale la casa coniugale assegnata all’ex coniuge separato o divorziato.
Inoltre, possono essere assimilate all’abitazione principale dai Comuni le unità immobiliari:
- possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio dello Stato, dai cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che le stesse non risultino locate.
Considerata la finalità del legislatore di assicurare un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, la circ. Min. Economia e Finanze 23 maggio 2013 n. 2/DF ha confermato che la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2013 si applica anche agli immobili assimilati dai Comuni alle abitazioni principali.
Con riferimento ai terreni ed ai fabbricati rurali, inoltre, il DL n. 54/2013 stabilisce che possano godere della sospensione dal pagamento della prima rata dell’IMU scadente il 17 giugno 2013 “i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 co. 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011”.
Stante un’interpretazione letterale della norma, si dovrebbe poter ritenere che non debbano pagare la rata di giugno:
- i terreni agricoli, a prescindere dai soggetti che li possiedono e conducono (in quanto viene richiamato il comma 5 riguardante tutti i terreni agricoli);
- i fabbricati rurali (sia quelli ad uso strumentale allo svolgimento delle attività agricole richiamati al comma 8, sia quelli ad uso abitativo in virtù del richiamo al comma 4) che sono dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi atti a configurare la ruralità fiscale ai sensi dell’art. 9 commi 3-5 del DL n. 557/93 (conv. L. n. 133/94).
In virtù dell’imminente scadenza della prima rata di giugno dell’IMU, tuttavia, dovrebbero essere forniti al più presto gli opportuni chiarimenti ufficiali sulla disposizione concernente i terreni ed i fabbricati rurali di cui si è detto.
Per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state contemplate dal DL n. 54/2013 entro il 17 giugno 2013 dovrà essere versata la prima rata dell’IMU .
A titolo esemplificativo:
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le abitazioni diverse dall’abitazione principale. Vi rientrano, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione (“seconde case”), le case concesse in locazione e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
- i fabbricati non abitativi (sono, ad esempio, gli immobili delle imprese);
- le pertinenze diverse da quelle dell’abitazione principale (si veda quando detto in precedenza);
- e aree edificabili, eccetto quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola che sono considerate non fabbricabili in virtù della “finzione giuridica” introdotta dall’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 504/92.
Fonte: Eutekne – Autore : Arianna Zeri

giovedì 6 giugno 2013

Tares 2013: prorogata la scadenza prima rata ad ottobre 2013

Con comunicato del 13 maggio 2013 Equitalia aveva dichiarando la cessazione dell`attivita` di riscossione dei tributi a favore dei Comuni, ed aveva fissato al 20 maggio la scadenza agli enti per non inviare piu` nuovi ruoli, per la quale gli stessi si sarebbero dovuti rivolgere quindi ad un`altra agenzia di riscossione.
Con la proroga del mandato a Equitalia fino a gennaio 2014, e` stata prorogata, dopo l`incontro del 30 maggio tra sindaci e governo, anche la riscossione della Tares.
Si sposta quindi la scadenza della prima rata da luglio a ottobre.

mercoledì 5 giugno 2013

Modello 730/2013: prorogati i termini per la consegna

Con D.P.C.M. 29 maggio 2013, in fase di pubblicazione sulla G.U., è stato disposto il differimento dei termini per la presentazione del Mod. 730/2013 ai CAF/professionisti abilitati.
In particolare, è stato stabilito che:
• il termine per la presentazione del modello ai CAF/professionisti abilitati da parte del dipendente/pensionato slitta dal 31 maggio al 10 giugno 2013;
• la consegna al contribuente del Mod. 730 e del Mod. 730-3 da parte del CAF/professionista slitta dal 17 giugno al 24 giugno;
• i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del Mod. 730 e del relativo risultato contabile (Mod. 730-4) da parte dei CAF e professionisti abilitati sono posticipati all'8 luglio 2013, anziché al 1° luglio 2013.
Fonte: seac

UNICO 2013: annuncaiata proroga dei versamenti con gli studi di settore

Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, in risposta a un'interrogazione parlamentare, ha annunciato la proroga dei versamenti di UNICO 2013 per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali risultino elaborati gli studi di settore.
Tali soggetti, che erano tenuti ad effettuare il versamento entro il 18 giugno 2013, possono versare quanto dovuto:
• entro l'8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
• dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con maggiorazione dello 0,4%.