martedì 30 aprile 2013

MODELLO 730/2013: prorogato al 16 maggio 2013 il termine per la consegna al datore di lavoro

Slitta a giovedì 16 maggio il termine ultimo per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale
Più tempo a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati che provvedono all’adempimento dichiarativo relativo ai redditi del 2012 consegnando il modello 730/2013 al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale. La scadenza, già in calendario per il 30 aprile, passa al 16 maggio.
A stabilirlo un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato il 26 aprile e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. La decisione è stata adotatta a causa dei riatrdi verificatisi nella consegna dei modelli Cud 2013 e per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, slitta anche il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli assistiti la dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione: non più il 31 maggio, ma il 14 giugno.
Resta invece fissato al 31 maggio 2013 l’appuntamento per coloro che intendono presentare il modello 730 tramite un Caf o un intermediario abilitato.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 29 aprile 2013

Comunicazione compensi medici 2013: entro il 30 aprile l’invio telematico

L’adempimento riguarda le strutture sanitarie, in qualsiasi forma organizzate, che mettono a disposizione dei camici bianchi i locali per l’esercizio della professione
Entro martedì 30 aprile le strutture sanitarie private dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione telematica con l’ammontare dei compensi riscossi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, in nome e per conto dei professionisti che operano presso le loro strutture.
Nello specifico, sono tenuti all’adempimento società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari, che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
L’adempimento, finalizzato a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 38-42, legge 296/2006).
In particolare, il comma 38 indica la specifica procedura sulla riscossione dei compensi dovuti a medici e paramedici: le strutture sanitarie private provvedono a incassare le somme in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; registrano, poi, nelle scritture contabili o in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura. Il comma 39 prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei compensi complessivamente riscossi dalla struttura.
Per l’adempimento, le strutture sanitarie dovranno utilizzare il modello “SSP”, da inviare tramite Entratel, Fisconline, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia.
Oggetto della comunicazione, oltre ai dati identificativi delle strutture sanitarie, “il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche e l’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente” (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 13 dicembre 2007).
L’Agenzia, poi, rilascia alla struttura sanitaria o all’intermediario abilitato la comunicazione attestante l’avvenuta ricezione del modello.
i ricorda, infine, che non rientrano nell’obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che in questo caso l’attività svolta dall’operatore sanitario è assimilata a quella di lavoro dipendente e la prestazione si considera formalmente eseguita dall’ente da cui dipende il professionista.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 26 aprile 2013

Modello 730/2013: entro il 30 aprile la presentazione al sostituto d’imposta

Il 30 aprile 2013 scade il termine per presentare, da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il modello 730/2013 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico.
Si ricorda che possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che, nel 2013, sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013, oppure ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2012 al mese di giugno dell’anno 2013;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Modello precompilato e busta con la scelta dell’8 e del 5 per mille
Il Modello 730 può essere presentato:
- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico);
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Ad oggi, il 730/2013 deve essere presentato:
- entro il 30 aprile 2013, se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
- entro il 31 maggio 2013, se il modello è presentato al CAF o a un professionista abilitato.
La comunicazione al sostituto d’imposta è possibile soltanto se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale per quell’anno.
In tale ipotesi, il contribuente deve consegnare al proprio sostituto d’imposta il modello 730/2013 già compilato (in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione) e la busta chiusa contenente il modello 730-1 (concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF, che deve essere consegnata anche se il contribuente non ha espresso alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici).
Se il contribuente presenta la dichiarazione in forma congiunta, deve inserire le schede per destinare l’8 per mille e il 5 per mille in un’unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.
La consegna va effettuata direttamente al datore di lavoro o ente pensionistico che rilascia apposita ricevuta.
Fonte: Eutekne – Autore: Arianna ZENI

mercoledì 24 aprile 2013

Equitalia 2013: stop ai pignoramenti sul c/c di lavoratori dipendenti e pensionati

Con una Nota interna, Equitalia ha reso noto che, a decorrere dal 23 aprile 2013, non sarà possibile alcun pignoramento sui conti correnti bancari di lavoratori dipendenti e pensionati.
In particolare, è stato precisato che:
- Equitalia non procederà ai pignoramenti presso gli istituti di credito e presso le Poste per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Tali azioni "saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico";
- è possibile procedere al pignoramento solamente nel caso il cui il reddito da stipendio o pensione sia pari o superiore a 5.000 euro mensili.
Infatti, ai sensi dell'art. 72-ter, D.P.R. n. 602/1973, il pignoramento dello stipendio o della pensione può essere effettuato qualora lo stipendio sia ancora in carico al datore di lavoro e "in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro".
In particolare, la lettera, con oggetto “pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati”, prevede che, nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che, per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati, non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste.
Tali azioni, infine, saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5.000 euro mensili.

martedì 23 aprile 2013

IVIE per immobili e IVAFE per finanziamenti all'estero 2013: istituiti i codici tributo

Con Risoluzione 19 aprile 2013, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha così ridenominato i codici tributo per il pagamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE):
• "4041" - "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO";
• "4042" - "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO";
• "4043" - "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO".
Inoltre, l'Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
• "4044", acconto prima rata IVIE;
• "4045", acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
• "4046", acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
• "4047", acconto prima rata IVAFE;
• "4048", acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.

lunedì 22 aprile 2013

RAEE 2013: comunicazione annuale entro il 30 aprile 2013

Scade il 30 aprile 2013 il termine di presentazione della comunicazione annuale sulle quantita` di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2012, da parte dei produttori iscritti al Registro nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo prevede lo stesso D.P.C.M. 20 dicembre 2012, con il quale e` stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l`anno 2013.
Si ricorda che l’art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, cosi` come modificato dall`art. 21, comma 2, lett. e) della legge 4 giugno 2010, n. 96 e dall’art. 6 del D.M. n. 185/2007 prevedono che i “produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche” comunichino al Comitato di vigilanza e di controllo, con cadenza annuale - avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994 - la quantita` e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non e` possibile, in numero, nonche` le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.
La trasmissione dei dati puo` essere eseguita solo per via telematica collegandosi al portale www.impresa.gov.it accessibile tramite il sito www.registroaee.it
Per la mancata, incompleta od inesatta comunicazione e` prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

venerdì 19 aprile 2013

INAIL 2013: adempimenti esclusivamente telematici dal 30 aprile 2013

L'INAIL, nella Circolare 11 aprile 2013, n. 19, comunica che dal 30 aprile 2013, è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche per le comunicazioni con le imprese che, a tal fine, devono essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it, Punto cliente.
In particolare gli adempimenti telematici riguardano:
• la denuncia di una nuova sede dei lavori;
• la cessazione di una sede dei lavori;
• la denuncia di una nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (variazione attività);
• la cessazione di una lavorazione polizza dipendenti (cessazione rischio) e di una polizza dipendenti ditta artigiana;
• la variazione della polizza artigiani (dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni) e la cessazione soggetto assicurato artigiano;
• la denuncia di un nuovo rischio polizza artigiani;
• la variazione dell'incidenza dei rischi assicurati polizza artigiani;
• la variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi;
• la variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani.
Gli ulteriori adempimenti telematici, nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese, riguardano la variazione della ragione sociale, della sede, del legale rappresentante o del soggetto delegato (art. 14 T.u.) e la variazione dell'indirizzo della sede dei lavori Pat.

martedì 16 aprile 2013

Spesometro proroga 2013: ufficiale la proroga a data da stabilirsi con comunicato stampa del 15/04/2013 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha pubblicato ieri il seguente comunicato stampa con cui preannuncia la proroga del termine fissato al 30 aprile 2013, ma non viene individuata alcuna nuova data.
“COMUNICATO STAMPA
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 Più tempo per l’invio dei dati.
Semplificazioni per chi svolge attività di locazione e noleggio
La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.
Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business) l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro. Resta, invece, fissata a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non previsto l’obbligo di emissione della fattura (business to consumer).
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia, che terrà conto delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.
Nel provvedimento tra le diverse misure di semplificazione degli adempimenti sarà prevista anche la facoltà, per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello di comunicazione ed effettuando l’adempimento nei termini previsti per il “nuovo spesometro”. Roma, 15 aprile 2013”
Tenendo conto delle molteplici proposte di semplificazione degli adempimenti formulate dalla associazioni di categoria, si sta procedendo alla definizione di un nuovo modello di comunicazione, con le relative specifiche tecniche, che verrà approvato con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia. L’atto direttoriale fisserà anche la nuova scadenza per l’invio dei dati relativi al 2012, in considerazione dei tempi tecnici necessari per rispettare gli adempimenti previsti.
Il comunicato, correttamente, ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 16/2012, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, la trasmissione dei dati non può più avvenire con le medesime modalità già utilizzate per gli anni scorsi (anche per il 2011 era già avvenuta una prima apertura).
Per tali motivi, si legge nel comunicato stampa, l’Agenzia precisa che, con successivo provvedimento direttoriale e tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria, sarà approvato un nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e sarà individuato un nuovo termine di scadenza, senza fornire tuttavia alcuna indicazione, che dovrà tener conto delle necessarie modifiche tecniche per una corretta gestione dell’adempimento.
Nuovo modello anche per chi svolge attività di locazione e/o noleggio
Infine, precisa l’Agenzia, nell’ambito delle modifiche in questione sarà prevista la facoltà per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di optare per la comunicazione relativa ai contratti di locazione e/o noleggio utilizzando il nuovo modello di comunicazione, che sarà approvato con il predetto provvedimento direttoriale che dovrà, quindi, essere adattato a tale scopo.

lunedì 15 aprile 2013

DURC interno: autocertificazione all'indirizzo PEC della DTL

Il Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare protocollo n. 4839 del 10 aprile 2013, informa che l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente di cui alla Circolare n. 34/2008 (c.d. DURC interno), a partire dal 15 aprile 2013, può essere inviata telematicamente direttamente alle Direzioni territoriali del Lavoro (DTL).
L'autocertificazione attesta, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi, la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall'allegato A del DM 24 ottobre 2007 e va effettuata una sola volta antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (per i benefici contributivi e normativi usufruiti prima del 30 aprile 2009 l'autocertificazione andava presentata entro tale data). La stessa deve essere ripresentata in caso di modifica di quanto dichiarato.
Finora il file, firmato digitalmente, doveva essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata, al Ministero del Lavoro, all'indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it, indicando nell'oggetto della mail il nome della DPL competente destinataria dell'autocertificazione: dal 15 aprile 2013 il documento può essere spedito alle caselle di posta elettronica certificata della DTL competente per territorio.
Fonte: seac

venerdì 12 aprile 2013

Dichiarazione IMU 2013 : presentazione unica al 30 giugno ed altre novità nel DL 08/04/2013 n. 35

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Questa è una delle novità in materia di Imu contenute nel DL 8 aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” che così sintetizziamo:
• il termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
• l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
A tal fine il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione:
• entro il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente;
entro il 9 novembre. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16 novembre, ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data "si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente".
Così come accadeva per l’ICI, la cui dichiarazione doveva essere presentata entro un unico termine (coincideva con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta), anche per l’IMU, quindi, viene eliminata la disposizione che stabiliva che i soggetti passivi fossero tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui, a seconda dei casi, ha avuto inizio il possesso dell’immobile, ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Si ricorda, inoltre, che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione doveva essere presentata entro “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”, quindi entro 90 giorni dalla data del 5 novembre 2012 (il DM 30 ottobre 2012 è stato pubblicato sulla G.U. 5 novembre 2012 n. 258).
In altre parole, entro il 4 febbraio 2013 dovevano trasmettere la dichiarazione IMU tutti i proprietari di immobili per i quali l’obbligo dichiarativo fosse sorto tra il 1° gennaio 2012 e il 6 novembre 2012.
Per gli immobili in relazione ai quali la variazione rilevante ai fini IMU si fosse verificata in un momento successivo al 6 novembre 2012, operava il termine “mobile” e ordinario di 90 giorni. Di conseguenza, le situazioni sorte successivamente al 6 novembre 2012 dovevano essere dichiarate nel rispetto del richiamato termine di 90 giorni, in scadenza successivamente al 4 febbraio 2013 (si veda la circ. Min. Economia e Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF).
Considerato che per gli immobili che hanno subito delle variazioni rilevanti ai fini dell’IMU successivamente al 6 novembre 2012 la relativa dichiarazione dovrebbe essere già stata presentata (se ad esempio la variazione è avvenuta il 11 dicembre 2012, il modello di dichiarazione IMU doveva essere presentato entro l’11 marzo 2013), il nuovo termine del 30 giugno, stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU, interessa, di fatto, tutti coloro che possiedono immobili che nel 2013 hanno subito delle variazioni rilevanti per le quali è ancora necessario presentare la relativa dichiarazione.
La previsione di un unico termine di presentazione della dichiarazione, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, si è resa necessaria per evitare “un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del DLgs. n. 472 del 1997”. La citata norma, infatti, prevede due diversi termini di ravvedimento collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione ed il termine dei 90 giorni non permetteva di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU.

giovedì 11 aprile 2013

SISTRI 2013: attivo dal 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi (comunicato stampa del Ministero dell`Ambiente)

Il SISTRI, sistema di tracciabilita` dei rifiuti speciali e pericolosi, sara` attivato dal 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con piu` di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema e` fissato per il 3 marzo 2014.
Su base volontaria, anche i produttori di rifiuti non pericolosi potranno utilizzare il SISTRI a partire dal 1° ottobre prossimo.
Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema restera` sospeso per tutto il 2013.
Lo stabilisce uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell’Ambiente.
Dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partira` ad ottobre.
Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sara` effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese.
Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1° ottobre 2013.

martedì 9 aprile 2013

Strutture sanitarie private 2013: comunicazione dei compensi dei medici entro il 30 aprile 2013

Le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. In linea di principio, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai compensi riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, entro martedì 30 aprile 2013 devono essere comunicati i compensi riscossi nell’anno 2012.
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
Oltre all’obbligo di comunicare i compensi, le strutture sanitarie private sono anche tenute a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro separato.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. In sostanza rileva l’autonomo rapporto medico-paziente rispetto al quale la struttura sanitaria privata si colloca in posizione neutrale assumendo la funzione di garante della tracciabilità delle somme corrisposte al medico.
Non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda che, nonostante l’assoggettamento alla procedura, i compensi rilevano sempre nei confronti del professionista (non nei confronti della struttura sanitaria), il quale è tenuto ad emettere la fattura al paziente e ad adempiere gli ordinari obblighi di registrazione.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Tali ultimi soggetti sono tenuti a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e, entro i successivi entro 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP104”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di errori e omissioni, la comunicazione può essere annullata, ma occorre trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari. All’interno del riquadro “Tipo di comunicazione” del modello, va barrata l’apposita casella (“sostitutiva”).
Fonte: Eutekne Autore Paola Rivetti

lunedì 8 aprile 2013

Spesometro 2013: l’Agenzia delle Entrate con nota del 5 aprile 2013 anticipa la pubblicazione dei nuovi moduli ed istruzioni. Proroga in vista?

La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) relative al 2012 non può avvenire con le stesse modalità previste per le annualità precedenti, a seguito delle modifiche normative apportate dal Dl n. 16/2012 (decreto “semplificazioni tributarie”).
Infatti, il decreto ha stabilito che, per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business), l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle non inferiori a 3.000 euro.
Pertanto l’Agenzia ha reso noto con nota del 05/04/2013 la necessità di approvare un nuovo modello di comunicazione con le relative istruzioni e specifiche tecniche di attendere, a breve disponibili per il download sul sito dell’Agenzia stessa.
È probabile, come gia anticipato neu giorni scorsi pertanto che il termine del 30 aprile sarà rinviato, anche perché le software house devono avere il tempo necessario per aggiornare i programmi in modo che i contribuenti, a loro volta, possano inserire i dati da comunicare.
Sul punto tuttavia la nota non si sbilancia.
Il provvedimento dovrà chiarire se sia ancora ammessa la possibilità di comunicazione “puntuale” delle operazioni, anziché “per masse”, dato che il riformulato art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 stabilisce che l’adempimento ha per oggetto l’insieme di tutte le operazioni, attive e passive, poste in essere nei confronti di ciascun cliente o fornitore, a prescindere dall’importo unitario.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, resta invece confermato non solo il limite di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, ma anche l’obbligo di distinta comunicazione per ciascuna operazione. Presumibilmente, la soglia è stata mantenuta per evitare che i fornitori debbano reperire i dati identificativi dei propri clienti, generalmente “privati consumatori”, per tutte le cessioni e prestazioni effettuate, anche se “sotto-soglia”.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2011 (§ 3.1), il limite di 3.600 euro si applica, innanzitutto, nell’ipotesi in cui sia rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. In particolare, per tutte le operazioni non documentate da fattura, comprese quelle, elencate nell’art. 22, comma 1 del DPR n. 633/1972, per le quali non viene emesso tale documento. Dunque, l’obbligo comunicativo scatta, a prescindere dall’importo dell’operazione, quando la fattura è emessa su richiesta del cliente o su base volontaria.

venerdì 5 aprile 2013

IRAP 2013: deducibilità analitica IRAP per spese del personale (Circolare 3 aprile 2013, n. 8)

Con Circolare 3 aprile 2013, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e modalità applicative in merito alla nuova deducibilità analitica dell'IRAP per i periodi d'imposta 2012 e successivi, e alle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
Nel costo del personale dipendente vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre erogazioni relative al rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi successivi.
È precisato che la nuova deducibilità analitica dell'IRAP si affianca a quella forfettaria del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con il limite che la loro somma non può eccedere l'IRAP versata.
Inoltre, la Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, in caso di errori il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza di rimborso barrando la casella "correttiva dei termini". La richiesta di rimborso verte su periodi d'imposta dal 2007 al 2011.
Infine, in merito alla relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle società di comodo, l'Agenzia ha specificato che nel caso in cui per effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo per le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica. Ne deriva che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, è consigliabile astenersi dalla richiesta di rimborso.
Fonte: Seac

giovedì 4 aprile 2013

Responsabilità fiscale nei contratti di appalto: contratti di subfornitura esclusi dalla responsabilità solidale solo se in forma scritta

L’art. 13-ter del DL n. 83/2012 ha riformulato la disciplina della responsabilità fiscale nei contratti di appalto, stabilendo, da un lato, la solidarietà dell’appaltatore con il subappaltatore per il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute afferenti le prestazioni eseguite e, dall’altro, la sanzionabilità (con un minimo di 5.000 euro) in capo al committente nell’ipotesi di mancato versamento da parte dei soggetti componenti la “filiera” contrattuale.
Dopo un primo intervento chiarificatore, avvenuto con la circ. n. 40/2012, l’Agenzia è tornata sulla questione con la recente circ. n. 2/2013, in cui, tra i numerosi aspetti affrontati, ha precisato l’ambito oggettivo di applicazione della responsabilità fiscale in esame, che deve ritenersi “limitata” ai contratti di appalto (e relativi subappalti) in generale (art. 1655 c.c.), e non solo per quelli relativi al settore edile.
Focalizzando l’attenzione sulle tipologie contrattuali, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene siano esclusi dal campo di applicazione della responsabilità solidale tutti quei contratti diversi dal contratto di appalto di opere e servizi, tra i quali vi rientrano i contratti di subfornitura, di cui alla L. 18 giugno 1998 n. 192.
Tale esclusione pare corretta, poiché il contratto di subfornitura è un accordo diverso da quello di appalto, ed è disciplinato come detto da una disposizione ad hoc, il cui art. 1 dispone che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Tale fattispecie è tipicamente utilizzata nell’ambito di lavorazioni affidate a terzisti di beni forniti dal committente o nella produzione di beni destinati ad essere incorporati in un bene complesso. Tuttavia, a norma del successivo art. 2, comma 1 della L. n. 192/1998, il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e, a tal fine, è necessario tener conto che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte” e che, ai sensi dello stesso art. 2 della L. n. 192/1998, “costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica”.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la forma scritta anche laddove il contratto si perfezioni mediante il semplice scambio per fax o via mail (meglio se PEC), e conferma d’ordine.
È alquanto opportuno, quindi, per evitare di incorrere nell’applicazione della responsabilità di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012, verificare la presenza della forma scritta del contratto di subfornitura (sia pure nelle diverse forme descritte), in assenza della quale si potrebbe interpretare, anche da parte degli eventuali organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria, il rapporto esistente nell’ambito del contratto di appalto, in presenza dei requisiti di cui all’art. 1655 c.c.
Su tale aspetto è bene segnalare che, in tema di responsabilità solidale prevista dalla Legge Biagi (art. 29 del DLgs. n. 276/2003, che prevede la responsabilità solidale in capo all’appaltante per i contributi e le retribuzioni dovuti ai dipendenti dell’appaltatore), in occasione di verifiche da parte dell’INPS, sono stati pretesi i contributi non versati dai subfornitori, motivando tale pretesa con l’assenza di forma scritta del contratto di subfornitura (ai sensi del predetto art. 2 della L. n. 192/1998), il quale è stato quindi riqualificato in contratto d’appalto.
Tale aspetto potrebbe quindi essere ripreso anche in ambito fiscale, al fine di riqualificare gli accordi di subfornitura in contratti di appalto, con conseguente applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012.
Fonte: Eutekne

mercoledì 3 aprile 2013

Stabilimenti balneari 2013: lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 13 del 27 marzo 2013, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l'attività di assistenza ai bagnanti mediante il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in risposta ad uno specifico quesito posto da AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP.
Al riguardo, il Ministero esprime parere favorevole. In particolare, sebbene la contrattazione collettiva di settore non preveda nulla al riguardo, il R.D. n. 2657/1923 contempla tra le attività che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano ad essere considerate quale parametro oggettivo per l'individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente, anche la figura del "personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali" che, a giudizio del Ministero, risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.

martedì 2 aprile 2013

Voucher per le mamme lavoratrici 2013: circolare INPS del 28 marzo 2013

L'INPS, con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, illustra le modalità di richiesta dei benefici e dei voucher previsti, a favore delle mamme lavoratrici, dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Si tratta, in particolare, della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Per richiedere i voucher/contributi è necessario attendere la pubblicazione dell'apposito bando da parte dell'INPS.
Fonte: seac