giovedì 31 gennaio 2013

Contrassegni su tabacchi lavorati 2013: istituito il codice tributo 2856

Con Risoluzione 24 gennaio 2013, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo 2856 per il "monopolio fiscale", denominato "Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati", che consente ai fornitori di tabacchi lavorati di versare la somma dovuta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la fornitura dei contrassegni statali che legittimano la circolazione dei tabacchi.
I tabacchi lavorati, per circolare nel territorio dello Stato, devono necessariamente essere contrassegnati da una striscetta ben nota a tutti i fumatori, che riporta, tra l’altro, la dicitura “monopolio fiscale”. Per i produttori/fornitori degli stessi tabacchi la striscetta ha un prezzo da pagare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (si ricorda che dall’1 dicembre scorso l’Aams si è unita alle Dogane e, da tale unione, è nata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Il versamento del corrispettivo va effettuato, come stabilito dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003, tramite F24 Accise, il modello di pagamento unificato che si nutre esclusivamente di codici e causali.
Questa volta, con la risoluzione n. 3/E del 24 gennaio, è stato istituito il numero 2856, denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati”, che consente agli operatori in questione di versare la somma dovuta e di indirizzarla all’Amministrazione competente.
Al momento della compilazione del modello, il neonato codice tributo va riportato nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, scrivendo nel campo “ente” la lettera “M” e nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno cui si riferisce il pagamento.

mercoledì 30 gennaio 2013

SUPERAMENTO PLAFOND IVA 2012: ravvedimento con emissione di autofattura

Gli esportatori abituali, cioè i soggetti passivi IVA nazionali che effettuano abitualmente operazioni non imponibili con l’estero, possono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA.
È considerato esportatore abituale colui che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti ha registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
L’esportatore abituale deve confrontarsi con il proprio plafond, che costituisce il limite – nel periodo di riferimento – entro il quale può acquistare senza corrispondere IVA al fornitore. Rientrano nel calcolo del plafond tutte le operazioni ricomprese nel rigo VE30 della dichiarazione IVA.
L’esportatore abituale, dopo aver verificato di aver superato il limite del 10% come sopra citato e il proprio plafond, comunica ai suoi fornitori di non farsi applicare l’IVA sugli acquisti, mediante la compilazione e l’invio della dichiarazione d’intento o lettera d’intento; rimangono escluse dal conteggio:
• l’acquisto dei fabbricati;
• l’acquisto delle aree edificabili;
• i contratti di leasing o di appalto inerenti gli stessi;
• i beni e i servizi con IVA indetraibile.
La dichiarazione ha validità per l’anno solare di riferimento e, se utilizzata per importazioni senza applicazione dell’IVA, va consegnata all’Ufficio doganale d’ingresso prima di effettuare ogni singola operazione.
Le lettere d’intento devono:
• essere redatte in duplice copia;
• essere numerate progressivamente per ogni anno solare;
• essere consegnate o inviate al fornitore prima dell’effettuazione del primo acquisto per il quale si richiede la non applicabilità dell’IVA;
• riportare i dati anagrafici del dichiarante, richiamare l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;
• contenere l’indicazione che il fornitore dovrà seguire, ossia se la dichiarazione ha valore per un singolo acquisto, per tutti gli acquisti che saranno effettuati in un determinato periodo dell’anno, oppure per gli acquisti che saranno effettuati nell’anno fino al raggiungimento di una certa somma (ad esempio acquisti effettuati in un certo periodo d’imposta fino a 20.000 euro), per le importazioni è obbligatoria la richiesta per ciascuna operazione;
• essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono state emesse nell’apposito registro (c.d. registro delle dichiarazioni d’intento) tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972. Qualora non venga predisposto l’apposito registro, a partire dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della L. 18.02.1997 n. 28, le dichiarazioni d’intento possono essere registrate in apposite sezioni del registro IVA vendite o corrispettivi. Infine, l’emissione delle lettere d’intento rende necessaria la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA;
• l’esportatore è tenuto inoltre ad aggiornare mese per mese la situazione inerente il plafond, e, pur essendo stato abolito l’obbligo di annotazione del plafond, è comunque obbligatoria la compilazione di un prospetto in sede di dichiarazione annuale e/o in caso di richiesta dell’Ufficio.
In caso di utilizzo del plafond oltre l’ammontare disponibile, viene applicata una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata; è ammesso il ravvedimento operoso. In tal caso, il cessionario, non essendo in possesso di fattura con IVA, emette autofattura e versa l’IVA maggiorata di sanzioni e interessi, senza l’obbligo di dover informare il fornitore dell’avvenuta regolarizzazione, così come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrante n.98/E/2000.
L’autofattura deve essere emessa in due copie, una delle quali va consegnata al competente Ufficio IVA, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e deve contenere: i dati del fornitore, il numero di protocollo della fattura ricevuta, l’ammontare eccedente il plafond e la corrispondente IVA dovuta. Deve quindi essere registrata nel registro IVA acquisti.
L’imposta va versata all’Erario con il tradizionale modello F24, indicando il codice tributo IVA relativo al mese cui è avvenuta la violazione; gli interessi vanno calcolati giornalmente dalla data della violazione al giorno del versamento nella misura del 2,5% annuo e versati con il codice tributo 1991; la sanzione è dovuta nella misura di 1/8 del minimo, cioè nella misura del 12,50% e versata con il codice tributo 8904.
In sede di dichiarazione annuale IVA, l’importo dell’imposta versata dovrà essere evidenziato nel quadro VE e nel quadro VL.
Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dall’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata; l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata (in regime di non imponibilità) non deve essere indicato nel rigo VF13.
Fonte: Rita Martin – Centro Studi CGN

lunedì 28 gennaio 2013

DURC 2013: nelle società di capitali non rileva la posizione dei singoli soci

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 2 del 24 gennaio 2013, avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, precisa che:
• nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali,
• non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non incidono sul rilascio del DURC.
Tale verifica, invece, è necessaria in caso di società di persone.
A ribadire questo importante ed ormai consolidato principio è il Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 2 di ieri, 24 gennaio 2013, scaturita da un’istanza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Com’è noto, il DURC è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché nell’assolvimento di tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni vigenti nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (per le imprese di tale settore di attività), accertata attraverso le verifiche effettuate parallelamente dagli Enti interessati, sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC variano, peraltro, in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti.
Il caso sottoposto al Ministero riguardava, nello specifico, la verifica, a fronte della richiesta del DURC, della posizione ai fini degli obblighi contributivi nei confronti dell’INPS di una società di capitali; verifica sulla quale incide la maggiore intensità dell’autonomia patrimoniale caratteristica di tale tipo societario. Al riguardo, va, infatti, ricordato che, secondo un’affermazione ormai costante in dottrina e in giurisprudenza, qualunque società, anche ove abbia natura personale, costituisce un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e titolare di un patrimonio autonomo, vincolato allo svolgimento dell’attività sociale.
Tuttavia, le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale “imperfetta”, in quanto, per ciò che riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, alla responsabilità principale della società con il suo intero patrimonio si aggiunge, sia pur in via sussidiaria, la responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili. Sono, inoltre, previste ipotesi in cui il creditore personale del singolo socio può ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore.
Nelle società capitalistiche si realizza, invece, un’autonomia patrimoniale “perfetta”, in quanto:
- i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota di capitale conferita. I creditori sociali, anche in caso di insufficienza del patrimonio sociale, non possono, quindi, escutere il patrimonio personale dei soci;
- i creditori personali del socio non possono, in alcun modo, soddisfarsi sui beni della società.
In considerazione di tale completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, si giunge alla conclusione che, in merito alle società di capitali, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta, in veste di datori di lavoro, per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e, in veste di committenti/associanti, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto), avente ad oggetto prestazioni senza vincolo di subordinazione.
A nulla rileva, invece, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, l’eventuale irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci, atteso che le suddette società, proprio in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle violazioni contributive riferibili ai soci medesimi. La posizione personale di questi ultimi non deve, pertanto, essere oggetto di verifica nel procedimento finalizzato al rilascio del DURC alla società di cui essi facciano parte, né, come si è detto, eventuali pregresse irregolarità contributive da parte degli stessi possono ostare all’emissione del documento.
In applicazione di tale principio si è escluso che, in caso di istanza per il DURC da parte di una srl unipersonale con dipendenti, possa essere causa di diniego l’esistenza di debiti pregressi del socio, titolare in passato di un’attività con dipendenti come ditta individuale. Come già affermato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (parere n. 17/2012), richiamando il messaggio INPS n. 16246/2010, i debiti pregressi della ditta individuale non possono infatti “inquinare” eventuali nuove società di capitali, giuridicamente distinte.
Un discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alle società di persone, nelle quali, come già evidenziato dall’INPS nel messaggio citato, il DURC deve essere rilasciato avendo cura di verificare la posizione dei lavoratori dipendenti, di eventuali collaboratori iscritti alla Gestione separata, nonché dei singoli soci iscritti alle diverse gestioni dell’Istituto, diversi dall’accomandante.

venerdì 25 gennaio 2013

LEGGE DI STABILITA 2013: nuovo reddito dominicale ed agrario e modifiche all’IMU

Reddito dominicale e agrario
Per il triennio 2013-2015, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari verranno rivalutati del 15%. Secondo al medesima previsione, l’incremento sarà applicato dopo aver rivalutato il reddito domenicale dell’80% e il reddito agrario del 70%. Per i terreni condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione sarà del 5%.
IMU
Non poteva mancare un ritocco all’IMU. Dal 2013 l’IMU diventa comunale di nome e di fatto, in quanto l’intero gettito sulle abitazioni spetterà ai Comuni. Lo Stato manterrà quello sui capannoni e opifici. La novità riverbererà i suoi effetti all’atto del pagamento, in quanto andrà indicato un unico importo con un unico codice tributo. Per i possessori di immobili non ci saranno risparmi particolari per via del fatto che le aliquote di base saranno le stesse (0,4% per le abitazioni principali e 0,76% per le altre unità). Per le imprese, invece, l’aliquota di base per il prelievo statale è sempre dello 0,76% con possibilità dei Comuni di variare solo in aumento un altro 0,3%. Su quest’ultimo punto, la vecchia disciplina, invece, consentiva la variazione dello 0,3% sia in aumento che in diminuzione.

giovedì 24 gennaio 2013

Legge di stabilità 2013 : nuove detrazione carichi di famiglia per il 2013

Dal 1° gennaio 2013, con impatto nella dichiarazione dei redditi del 2014, ci sarà l’aumento delle detrazioni IRPEF per figli a carico. In particolare, la detrazione ordinaria per ciascun figlio a carico aumenta dagli attuali 800 euro a 950 euro. Se si tiene conto delle maggiorazioni, la detrazione arriva a 1.220 euro per un figlio minore di tre anni e 1.350 euro per un figlio portatore di handicap (1.620 euro se minore di tre anni). Si segnala la proroga per l’anno 2013 delle detrazioni per carichi familiari per i soggetti non residenti.


martedì 22 gennaio 2013

Dichiarazione IMU: nessuna dichiarazione per IAP e coltivatori diretti con terreni agricoli senza variazioni

Con Risoluzione 18 gennaio 2013, n. 2/DF, il Dipartimento Finanze ha chiarito che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) devono presentare la dichiarazione IMU solo nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate.
Ai fini dell'obbligo di presentazione non è rilevante il fatto che il moltiplicatore per calcolare l'IMU dovuta sia cambiato rispetto a quello applicato per l'ICI.
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap) quindi non devono presentare alcuna dichiarazione ai fini Imu, nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate.
Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n. 2/Df del 18 gennaio, emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.
La normativa istitutiva dell’imposta municipale propria (articolo 13, comma 12-ter, del Dl n. 201/2011) stabilisce che restano ferme, ai fini Imu, le dichiarazioni già presentate in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) che, in quanto compatibili, mantengono la loro validità anche ai fini dichiarativi della nuova imposta.
La risoluzione ministeriale ricorda che nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione Imu, approvato con il Dm 30 ottobre 2012, è stato precisato che l’“obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune”.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, è previsto che “…le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto…”.
Tale obbligo – ribadisce il documento di prassi – non può dipendere dalla semplice variazione del moltiplicatore previsto per il calcolo dell’imposta, poiché altrimenti si introdurrebbe un obbligo dichiarativo generalizzato per tutti i casi in cui viene modificato il moltiplicatore.
Infine, la risoluzione ricorda che non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento degli animali.

FATTURA SEMPLIFICATA 2013: per importi non superiore a 100,00 euro

In caso di emissione di fatture per un importo non superiore a Euro 100,00, dal 1 gennaio 2013 si semplificano descrizione e destinatario. La riformulazione dell’art.21-bis del DPR 633/72 prevede, dal 1 gennaio 2013, che anche la fattura c.d. semplificata debba essere datata e numerata progressivamente in modo univoco, non richiedendo più il collegamento con l’anno solare e con la facoltà, quindi, di scegliere la numerazione unica a piacimento.
Ricordiamo la recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la 1/E/2013) dove viene comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva la quale, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa, ovvero possa essere adottata una numerazione progressiva che, partendo sempre dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione. L’Agenzia specifica però anche che il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.
Il documento semplificato dovrà riportare i dati identificativi dell’emittente, la partita IVA dello stesso e i dati del rappresentante fiscale o dell’eventuale stabile organizzazione del soggetto non residente.
Riguardo ai dati del cessionario, invece, è sufficiente il codice fiscale o la partita IVA, se questi è un soggetto stabilito in Italia, ovvero il numero identificativo UE, se questi è stabilito in uno Stato intracomunitario.
Il medesimo articolo al c.6-bis lett. a) asserisce che la fattura semplificata non deve essere emessa:
• per le cessioni intracomunitarie;
• per le operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA debitore dell’imposta in atri Stati UE.
Nella fattura la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati può essere indicata in maniera più semplicistica, quindi meno dettagliata, di quanto previsto per la fattura ordinaria. L’importo massimo fatturabile non deve superare Euro 100,00, probabilmente IVA compresa.
L’art.21-bis c.1 lett. g) precisa, infatti, che, in luogo dell’indicazione di imponibile e imposta è possibile specificare il totale della fattura con IVA, indicandone separatamente solo l’aliquota applicata; in tal modo è comunque possibile calcolare l’importo dell’imposta.
Con apposito decreto ministeriale, l’importo massimo potrà essere aumentato a Euro 400,00, ovvero non prevedere alcun limite per talune particolari tipologie di beni e/o servizi o per certe tipologie di soggetti.
Nuove regole anche per le note di variazione. È l’art.21-bis c.1 lett. h) che stabilisce, infatti, che note di addebito o di accredito dovranno anche riportare il numero della fattura originaria e le indicazioni che ne specificano la modifica.
Fonte: Rita Martin – Centro Studi CGN

venerdì 18 gennaio 2013

Legge di stabilità 2013: nuove regole per la fatturazione delle operazioni intracomunitarie

Con la Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", vengono apportate modifiche al D.L. n. 331/93 in relazione alle operazioni intracomunitarie.
In particolare, le modifiche riguardano:
• il momento di effettuazione delle operazioni:
- una cessione o un acquisto intraUE si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto o spedizione dei beni;
- tra i casi che anticipano il momento di effettuazione rileva la data di emissione della fattura;
- per le cessioni o gli acquisti effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese;
•la fatturazione e la registrazione:
- per gli acquisti intraUE è confermata la modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuati da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter D.P.R. n. 633/72;
- in caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere autofattura entro il 15 del mese successivo, con conseguente annotazione nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione;
- la fattura di una cessione intraUE va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione.
Fonte: seac

mercoledì 16 gennaio 2013

Legge di stabilità 2013: nuove aliquote iva dal 1 luglio 2013

L'articolo 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", modificando l'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") ha disposto l'incremento, a partire dal 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.
In particolare, si ricorda che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, D.L. n 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 - 31.12.2012 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Di fatto, la Legge di stabilità 2013 anticipa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%, ridimensionando l'aumento ad un solo punto percentuale e non due; inoltre, non sono previsti ulteriori innalzamenti dal 2014 per l'aliquota ordinaria e restano ferme al 10% l'aliquota la ridotta e al 4 % la super ridotta.
Fonte: seac

martedì 15 gennaio 2013

Misuratori fiscali : illegittima la chiusura dei locali per omessa verifica

L’art. 12, comma 3, del DLgs. 471/97 stabilisce che, nel caso di omessa installazione dei misuratori fiscali, può essere applicata la sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione commerciale per un periodo da quindici giorni a due mesi. Alla luce del principio di legalità, si ritiene che la sanzione accessoria richiamata possa operare solo nel caso espressamente previsto, quindi nell’omessa installazione del misuratore fiscale, e non nella diversa fattispecie relativa all’omessa verifica periodica.
Del resto, la mancata tempestiva richiesta di manutenzione è sanzionata dal terzo comma dell’art. 6 del DLgs. 471/97, con una pena da 258 a 2.065 euro.
La disciplina fiscale dei registratori di cassa è contenuta in provvedimenti normativi secondari, i quali, oltre a considerare la tempistica nonché la modalità della manutenzione, di fatto assimilano l’omessa installazione all’omessa verifica periodica.
In particolare, l’art. 8 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 prevede che i contribuenti non possono utilizzare misuratori fiscali che non siano stati sottoposti alla manutenzione periodica, effettuando, mediante una finzione giuridica, una sorta di equiparazione tra omessa installazione e omessa verifica.
Talvolta, gli uffici ritengono di applicare, sulla base di ciò, anche al caso dell’omessa verifica periodica la sanzione accessoria relativa alla chiusura del locale commerciale per un periodo da quindici giorni a due mesi.
La C.T. Prov. di Alessandria, sezione 6 sentenza n. 69 del 30 agosto 2010 ha censurato tale condotta, in base al principio, come anticipato, di legalità.
Più di recente, la stessa interpretazione è stata fatta propria dalla Regionale di Torino (sentenza dello scorso 24 maggio n. 29/24/12).
I giudici affermano che, in base al provvedimento direttoriale richiamato, è chiaro che l’omessa verifica è, agli occhi del Fisco, pari all’omessa installazione, ma non può essere revocato in dubbio che una previsione sanzionatoria deve avere una copertura legislativa: in altri termini, la condotta sanzionabile non può mai essere ampliata per effetto di un provvedimento amministrativo.
Una simile interpretazione è “in contrasto con il principio della precisione della norma punitiva e della legalità delle sanzioni tributarie in quanto in violazione del principio del divieto di rinvio della norma sanzionatoria ad un regolamento dell’esecutivo”.
Concludendo, le sanzioni possono essere irrogate solo se hanno la loro base in una fonte primaria, e non secondaria, “che necessariamente definisce in modo preciso le condotte rimproverabili e di conseguenza commina la pena per la loro violazione”.
Fonte: Eutekne

venerdì 11 gennaio 2013

Fatture 2013: dal 01/01/2013 cambiano le modalità di numerazione (risoluzione 1/E del 10/01/2013)

Non ci sono limiti alle modalità di numerazione progressiva delle fatture emesse a partire dal primo giorno del nuovo anno, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca delle stesse.
Lo precisa la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio, con cui sono stati chiariti alcuni profili interpretativi e applicativi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 228/2012.
Nella formulazione in vigore dall’1 gennaio, infatti, la norma citata dispone, al comma 2, lettera b), che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Non essendo più previsto che la numerazione sia “in ordine progressivo per anno solare”, il documento di prassi chiarisce in che modo il numero progressivo, senza riferimento all’anno solare, può identificare la fattura in modo univoco.
La necessità di operare la modifica normativa in questione, si legge nella risoluzione, discende dal recepimento, nell’ordinamento nazionale, della nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione, recata dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010.
A seguito della procedura di infrazione n. 2008/4343, per mancato recepimento, infatti, la Commissione europea aveva notificato alla Repubblica Italiana una costituzione in mora ex articolo 226, perché la norma nazionale, imponendo ai soggetti passivi di azzerare all’inizio di ogni anno solare la numerazione delle fatture, introduceva un adempimento non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva. Di qui, la necessità di eliminare dal testo dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 il requisito della numerazione progressiva delle fatture “per anno solare”.
Tanto premesso, la risoluzione precisa che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
Ciò significa che possono essere adottate fondamentalmente due tipologie di numerazione progressiva.
Una, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, iniziando il primo gennaio 2013 con il numero 1, ovvero proseguendo progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell’impresa.
A titolo esemplificativo, se l’ultima fattura del 2012 aveva il numero x, la prima fattura del 2013 può avere il numero x+1.
Una seconda, invece, con l’azzeramento della numerazione progressiva all’inizio di ciascun anno solare, secondo una modalità del tutto analoga a quelle adottate in vigenza dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 ante modifiche. Pertanto, “qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”.
Nel caso in cui il contribuente opti per il “sistema di numerazione progressiva per anno solare”, con azzeramento all’inizio di ciascun anno, la risoluzione afferma che il numero della prima fattura emessa in ciascun anno debba essere necessariamente 1. Qualsiasi numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull’avvenuta emissione, per quell’anno, di fatture con numeri inferiori.
Ad esempio, se la prima fattura del 2013 avesse il numero 10, resterebbe il dubbio che si tratti, in realtà, non della prima ma della decima fattura dell’anno.
Il documento di prassi conclude fornendo alcuni esempi utili a chiarire le diverse possibilità di numerare le fatture emesse dal primo gennaio 2013, adottando la numerazione progressiva all’interno dell’anno solare, con azzeramento all’inizio di ciascun anno:
Fattura n. 1
Fattura n. 2
Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
Ovviamente, la numerazione progressiva senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare potrà procedere dal numero 1 – ovvero dal numero x+1 nel senso già precisato – fino all’infinito, senza necessità di specificazioni ulteriori (riferimento all’anno, a serie alfanumeriche eccetera), in quanto “di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale”.
I chiarimenti forniti si ispirano a criteri di semplificazione degli adempimenti fiscali e hanno riflessi positivi sul piano degli oneri amministrativi, non richiedendo l’adeguamento dei software gestionali alla nuova disciplina in materia di numerazione delle fatture.
TESTO DELLA RISOLUZIONE 1/E del 10 gennaio 2013
OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture
In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.
La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.
Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a)
del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

Certificazione degli utili 2013: nuovo modello da rilasciare entro il 28 febbraio 2013

Lifting per la certificazione degli utili e altri proventi equiparati (CUPE). Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato la precedente versione, risalente al 2009, del modello da utilizzare per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti in Italia, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono esclusi dalla certificazione gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Il primo appuntamento è per il prossimo 28 febbraio, quando il modello dovrà essere consegnato ai percettori per attestare i proventi del 2012.
L’aggiornamento si è reso necessario per recepire l’unificazione delle aliquote di tassazione (prevista dall’art. 2 del DL n. 138/2011) relative agli utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva percepiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e con riferimento ai proventi derivanti dalle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ.
Si ricorda che, fra i soggetti tenuti al rilascio del modello, rientrano anche:
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli spa;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli spa;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati.
Sotto il profilo oggettivo, è opportuno ricordare che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1 del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. circolare 26 del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.
Operativamente, il soggetto che rilascia la certificazione indica nella sezione IV l’intero ammontare dei redditi corrisposti (specificando fra l’altro il numero di quote, l’ammontare unitario del dividendo e quello complessivo).
Resta fermo che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (con apposita indicazione in tale percentuale nella dichiarazione dei redditi del percettore), nel caso in cui gli utili derivano:
- da partecipazioni in soggetti residenti in Italia,
- da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list”,
- da partecipazioni quotate in società residenti in Paesi “black list” ovvero
- in partecipazioni non quotate in società residenti Paesi “black list” per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.
Da evidenziare, infine, che il CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27-bis del DPR n. 600/73. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia con le modalità previste dall’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni.
Fonte: Eutekne

giovedì 10 gennaio 2013

Rivalutazione partecipazioni e terreni: possibili fino al 1 luglio 2013 con la legge di stabilità 2013

L'articolo 1, comma 473, Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", intervenendo sull'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, dispone la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
posseduti alla data dell'1.01.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR.
È fissato al 30.06.2013 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;/li>
• al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
o 2% per le partecipazioni non qualificate;
4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Più precisamente, si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni stimato al 1° gennaio 2013 mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
A tal fine, entro il termine del 30 giugno 2013 (ovvero, entro il 1° luglio 2013, essendo il 30 giugno domenica), occorrerà che:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
A seguito delle novità introdotte dal DL 70/2011, per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione è possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita ora ai sensi della L. 228/2012 l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Tali disposizioni anche se erano contenute nell’art. 7 comma 2 del DL 70/2011, che non è stato espressamente richiamato dalla L. 228/2012, risultano a regime e si applicano anche alla proroga in esame.
Si ricorda che, nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è sempre necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR. Questa disposizione, in particolare, consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
Con la norma in commento, dunque, nell’ipotesi in cui la partecipazione “rivalutata” dovesse essere successivamente ceduta, si è stabilito semplicemente che, dal raffronto tra il valore realizzato e quello di perizia, non possano emergere minusvalenze fiscalmente rilevanti (cfr. anche circ. Assonime 27 maggio 2002 n. 39, § 2.4).
Al riguardo, si osserva che il disposto del comma 6 dell’art. 5 della L. 448/2001 non ha previsto, come invece accade per la rideterminazione del costo dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001, che il valore asseverato costituisca valore normale minimo ai fini delle imposte sui redditi, nonché delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Ed è con riferimento al fatto che l’art. 7 citato prevede un valore fiscale minimo che la circ. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002 n. 15 (§ 3) ha affermato che il venditore che intenda discostarsi dal valore di perizia, per il calcolo della plusvalenza, deve assumere il costo storico e non quello rivalutato.
Sempre con riferimento al caso dei terreni, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la ris. n. 111/2010, per precisare che è possibile una seconda rideterminazione del costo fiscale anche quando la nuova perizia indichi un valore dell’area inferiore a quello precedentemente stimato.
Quindi, la questione dell’utilizzo del valore di perizia quale “valore minimo” non riguarda la rivalutazione delle partecipazioni per le quali, ai fini del calcolo del capital gain, può tranquillamente accadere che vi sia un corrispettivo di vendita inferiore a quello indicato nell’ultima perizia di stima. Infatti, l’art. 5 della L. 448/2001 non dispone che per le partecipazioni il valore di perizia sia quello minimo, ma più opportunamente si limita a stabilire che la rivalutazione non può generare minusvalenze deducibili.
Fonte: Eutekne

martedì 8 gennaio 2013

INAIL 2013: dal 15 gennaio 2013 incentivi INAIL alle imprese che investono in sicurezza

L’INAIL ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet, www.inail.it, l’Avviso Pubblico 2012 relativo agli incentivi ex art. 11 del DLgs. n. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza) destinati alle aziende che realizzano, mediante progetti specifici, interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, per le imprese interessate sarà possibile inserire le istanze in un’apposita procedura on line a partire dal prossimo 15 gennaio fino al 14 marzo 2013.
Gli incentivi previsti nel bando in esame – che fa seguito alle precedenti iniziative del 2010 e 2011 – hanno come destinatarie le imprese, costituite anche in forma individuale, iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura che hanno investito in sicurezza attraverso progetti che prevedano interventi strutturali o l’adozione di modelli organizzativi e di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000.
In generale, nel bando si precisa che le risorse stanziate per il 2012 ammontano a 155,352 milioni di euro, mentre l’ammontare del contributo per ciascun progetto può variare da un massimo di 100.000 euro ad un minimo di 5.000, destinati a coprire fino al 50% dei relativi costi. Tuttavia, come chiarito dallo stesso Istituto assicurativo, per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa, mentre per i progetti che comportano contributi fino a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.
Da un punto di vista pratico, l’operazione di richiesta degli incentivi da parte delle aziende si svolgerà in due fasi principali: una prima compresa tra il 15 gennaio e il 14 marzo 2013, relativa all’inserimento dei progetti in un apposito applicativo online; una seconda fase successiva, riservata alle aziende che avranno conseguito un punteggio soglia in relazione al progetto presentato (120 punti), le quali potranno inoltrare in via definitiva le domande dopo aver ricevuto un codice identificativo.
Procedendo con ordine, a partire dal prossimo 15 gennaio fino al 14 marzo 2013, le imprese interessate potranno dunque inserire, previa registrazione sul sito www.inail.it, la domanda di incentivi in un apposito applicativo presente nell’area PuntoCliente del portale istituzionale dell’INAIL. Una volta caricata la domanda, l’applicativo consentirà ai soggetti richiedenti di verificare che i parametri dell’azienda (ad esempio le dimensioni, rischi tipici dell’attività svolta, eccetera), e quelli del progetto (come il numero di destinatari, la tipologia e l’efficacia dell’intervento, e così via), consentano di arrivare ad un punteggio-soglia di 120 punti, ovvero il punteggio minimo per l’ammissibilità, ed apportare di conseguenza le eventuali modifiche necessarie. A tal proposito, si segnala che ai fini del punteggio è possibile beneficiare di un bonus qualora il progetto sia predisposto in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali. Come già accennato, il termine ultimo per inserire l’istanza sarà il 14 marzo 2013, più precisamente entro le ore 18.00. Successivamente al predetto termine, il progetto sarà immodificabile e i soggetti richiedenti che hanno superato la soglia critica di ammissibilità dovranno attendere il 18 marzo seguente per poter accedere sempre alla medesima procedura online e scaricare un apposito codice per l’identificazione univoca, necessario per l’invio definitivo dell’istanza.
A questo punto, il passo successivo sarà praticabile 3 settimane dopo, esattamente l’8 aprile 2013, data a partire dalla quale verranno resi noti – sempre sul sito istituzionale www.inail.it – i giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico tramite il quale poter effettuare il definitivo inoltro delle domande di incentivo in argomento.
Conclusa la sessione di invio online, l’INAIL provvederà entro 7 giorni alla pubblicazione sul proprio sito delle domande pervenute.
In particolare, l’elenco delle domande sarà predisposto in ordine cronologico di invio, mettendo in evidenza le aziende collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo (ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva), le quali avranno 30 giorni di tempo per trasmettere – tramite PEC – all’INAIL tutta la documentazione richiesta.
Una volta ammessa all’incentivo, l’impresa avrà 12 mesi di tempo per realizzare e rendicontare il progetto e successivamente, entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, e una volta effettuate le verifiche di rito, l’INAIL procederà finalmente all’erogazione degli incentivi.
Fonte: Eutekne

lunedì 7 gennaio 2013

Imposta di bollo su c/c libretti di risparmio e titoli 2013: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare 21 dicembre 2012 n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 201/2011. Tra le precisazioni segnalate si evidenzia che:
• per il pagamento dell'imposta di bollo annuale, il saldo negativo non concorre alla media degli altri conti ai fini del calcolo della soglia di esenzione;
• l'imposta è dovuta quando la giacenza media è superiore a 5.000 euro. Il titolare persona fisica di un conto corrente o libretto di risparmio è tenuto al pagamento di un'imposta di 34,20 euro. Se invece il conto è intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta sale a 100 euro. Sono esenti i conti intestati a persone disagiate con Isee inferiore a 7.500 euro e quelli riferiti a Onlus;
• l'imposta sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari è pari allo 0,15% del valore di mercato di portafoglio, in mancanza del quale si considera il valore nominale o di rimborso, oppure il valore storico. Risultano esenti i buoni fruttiferi postali fino a 5.000 euro, i fondi pensione e quelli sanitari.
Fonte: seac

Colf e badanti contributi 2013: scade il 10 gennaio 2013 il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2012

Si ricorda che giovedì 10 gennaio 2013 è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre - dicembre 2012 per il personale domestico.
Il versamento può essere effettuato tramite:
- MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito www.inps.it;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
- tramite carta di credito online sul sito www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.
Fonte: Seac

Legge di stabilità: principali novità

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. Legge di Stabilità.
Di seguito si riportano alcune delle principali novità:
• destinazione dell'IMU interamente ai comuni, con il mantenimento delle aliquote base nella misura dello 0,4% (abitazione principale) e 0,76% (altre abitazioni);
• revisione delle detrazioni relative ai carichi familiari, le quali saranno pari ad euro 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni e pari ad euro 1.220 per ciascun figlio inferiore a 3 anni; inoltre la detrazione aggiuntiva per ciascun figlio disabile passerà da euro 220 a euro 400;
• aumento della deduzione forfetaria IRAP per i lavoratori under 35 con contratto a tempo indeterminato, la quale passerà da euro 4.600 (9.200 per le regioni del Mezzogiorno) a euro 10.600 (15.200 per le regioni del Mezzogiorno), e delle deduzioni ancorate al valore della produzione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013;
• l'IVIE viene fatta decorrere dall'anno d'imposta 2012 e le imposte già versate nel corso del 2011 saranno considerate acconti per l'anno d'imposta 2012;
• la riduzione (dal 27,5% al 20%) della percentuale di deducibilità relativa alle spese di acquisto e gestione degli autoveicoli ad uso promiscuo;
• aumento (dal 21% al 22%) dal 1° luglio 2013 dell'aliquota IVA ordinaria.