venerdì 21 dicembre 2012

UNICO 2012: omessa presentazione sanabile entro il 31 dicembre 2012

E’ possibile presentare tardivamente, ma validamente, il modello UNICO 2012 entro il 31 dicembre (il 30 dicembre cade di domenica). Infatti, le dichiarazioni, il cui termine di presentazione scadeva lo scorso 1° ottobre, si considerano validamente presentate entro 90 giorni dalla scadenza originaria. Inoltre, al fine di regolarizzare la presentazione tardiva della dichiarazione è possibile fruire dell’istituto del ravvedimento operoso.
Occorre, anzitutto, osservare che una dichiarazione si considera omessa, principalmente, quando non viene presentata o viene presentata ma con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine ultimo previsto dalla legge.
Le sanzioni applicabili sono quelle stabilite per l’omissione della specifica dichiarazione. Ad esempio, per l’omessa dichiarazione dei redditi, prevede la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro, aumentata di un terzo se l’omissione riguarda redditi prodotti all’estero, con riferimento alle imposte relative a tali redditi (art. 1, commi 1 e 3 del DLgs. 471/97). In linea generale, anche per l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta è prevista la sanzione amministrativa dal 120% al 240%, con un minimo di 258 euro (si vedano, rispettivamente, l’art. 32, comma 1 del DLgs. 446/97, l’art. 5, comma 1 del DLgs. 471/97 e l’art. 2, commi 1 e 4 del DLgs. 471/97).
Nel caso in cui, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente non risulti debitore verso l’Erario di imposte, la sanzione applicabile va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.032 euro; la sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, comma 1 del DLgs. 471/97). L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97, recante la disciplina del ravvedimento operoso, stabilisce che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Decorsi i predetti 90 giorni (quindi, oltre il 31 dicembre 2012), la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti e il contribuente non ha più modo di regolarizzare la propria posizione.
Tanto premesso, qualora dalla dichiarazione presentata entro 90 giorni non risultino debiti per imposte o ritenute, il ravvedimento operoso comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, operando il troncamento delle cifre decimali). In merito alle modalità di troncamento e arrotondamento per il calcolo delle sanzioni, si ricorda che sono stati forniti alcuni chiarimenti con le circ. Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009 n. 10 (paragrafo 5) e 21 dicembre 2001 n. 106 (paragrafo 2.5). Nelle citate circolari, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che, qualora la sanzione sia definita in cifra fissa in lire (ad esempio 500.000 lire, corrispondenti a 258 euro), ai fini del calcolo della sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento è necessario effettuare il troncamento delle cifre decimali.
Resta fermo che, in caso di dichiarazione unificata, la suddetta sanzione ridotta di 25 euro deve essere corrisposta in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione ricompresa nel modello UNICO (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002 n. 54, paragrafo 17.1). In altri termini, in caso di regolarizzazione di un modello UNICO composto da dichiarazione dei redditi e IVA, la sanzione da versare sarà pari a 50 euro.
Nel caso in cui l’omessa presentazione della dichiarazione abbia comportato anche l’omissione dei versamenti delle relative imposte o ritenute, qualora il contribuente o il sostituto d’imposta intenda ravvedersi, deve provvedere:
- alla presentazione della dichiarazione entro 90 giorni;
- al versamento delle imposte o ritenute dovute;
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, con troncamento delle cifre decimali);
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione degli omessi versamenti, pari al 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), considerando che la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento “lungo”);
- al versamento degli interessi moratori sulle imposte o ritenute dovute, calcolati al tasso legale (2,5% a partire dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno.

mercoledì 19 dicembre 2012

Acconto IVA 2012: versamento entro il 27/12/2012

È in scadenza il prossimo 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA dovuto all’Erario per l’anno d’imposta in corso. L’importo è dovuto dai contribuenti IVA con periodicità mensile o trimestrale, in base alle metodologie di calcolo sotto evidenziate.
L’art.6, comma 2 della Legge 405/1990 prevede che i contribuenti che effettuano le liquidazioni e i versamenti periodici con cadenza mensile ai sensi dell’art. 27 del DRP 633/72 debbano corrispondere, entro il 27 dicembre di ciascun anno, a “titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul versamento effettuato o che doveva essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso. Il saldo residuo dell’IVA dovuta dovrà comunque essere versato entro il 16 gennaio.
Il medesimo obbligo è previsto per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza trimestrale. In questo caso, si farà riferimento al versamento effettuato o che doveva essere effettuato con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso. Il saldo residuo dell’IVA dovuta dovrà essere versato entro il 16 marzo.
Il contribuente può determinare l’acconto dovuto, scegliendo quello a lui più conveniente, in base ai seguenti criteri:
1) storico, quello più utilizzato, secondo il quale il versamento da effettuare risulta pari all’88% dell’Iva dovuta nella liquidazione:
• periodica di dicembre 2010, nel caso di contribuenti mensili;
• annuale 2010, nel caso di contribuenti trimestrali;
• periodica (4° trimestre 2010), nel caso di contribuenti trimestrali “speciali”;
2) previsionale, adottato normalmente da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un debito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente. In questo caso il contribuente calcolerà l’88% dell’imposta basandosi sulle prospettive di realizzo fino al 31 dicembre. È importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di un importo previsto, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto;
3) analitico, che consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”, basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto. Questo metodo di calcolo dell’acconto IVA è utilizzato, in quanto più conveniente, da quei contribuenti che presentano un debito IVA inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Rispetto al metodo previsionale ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni in caso di versamento insufficiente.
Esempio
Applicando il metodo storico, l’acconto dovuto, pari all’88% dell’importo di riferimento, è da individuarsi in relazione alla periodicità:
- Considerando una periodicità mensile, deve essere verificato l’importo del saldo a debito relativo alla liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente (rigo VH12 della dichiarazione IVA)
VH12 = 15.000
Sull’importo di Euro 15.000,00 dovrà essere calcolato l’88% (Euro 13.200,00)
VL36= 21
VL37
VL38= 2.076
VH13 CO1 = 500 METODO 1
VH13 CO2= 500
- Considerando una periodicità trimestrale, deve essere verificato l’importo a debito scaturito dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente, dato dalla somma del saldo e dell’acconto a cui va sottratto l’importo degli interessi trimestrali dovuti in sede di dichiarazione annuale (rigo VL38-VL36+VH13)
Sull’importo così calcolato (2.076.0 – 21,00 + 500,00) pari a Euro 2.555,00 dovrà essere calcolato l’88% (Euro 2.248,40).
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto IVA deve essere effettuato, in modalità esclusivamente telematica, entro il 27 dicembre di ogni anno e non è rateizzabile.
Il codice tributo per i contribuenti mensili è il 6013.
Il codice tributo per i contribuenti trimestrali è il 6035 (questi ultimi non dovranno maggiorare l’importo degli interessi dovuti normalmente in sede di liquidazione, pari all’1%).
L’importo può essere compensato con gli eventuali crediti d’imposta ed altre imposte e contributi. In sede di dichiarazione annuale, l’importo versato in acconto andrà detratto dal totale dell’IVA dovuta al rigo VH13.
Se è variata la periodicità con la quale il contribuente effettua le liquidazioni d’imposta rispetto all’anno precedente, occorre distinguere:
1) passaggio da versamento trimestrale a mensile; in questo caso l’acconto deve essere calcolato su 1/3 dell’imposta versata per il trimestre che va dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) passaggio da versamento mensile a trimestrale; in questo caso l’acconto deve essere calcolato con riferimento alle liquidazioni mensili degli ultimi tre mesi (1/10-31/12).
Sanzioni e Ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, può versare:
• entro 30 giorni (cioè entro il prossimo 26 Gennaio) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 3% (cioè 1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera (ravvedimento breve);
• entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, la sanzione è del 3,75% (cioè 1/8 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera (ravvedimento lungo).
I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:
• 8904 per la sanzione
• 1991 per la quota interessi
Fonte: Centro Studi CGN

martedì 18 dicembre 2012

Modello EAS omesso: sanabile entro il 31 dicembre 2012

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 di ieri, ribadendo quanto affermato dalla circolare n. 38/2012, ha affermato che, per effetto della remissione in bonis (art. 2, comma 1 del DL 16/2012), è sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa presentazione del modello EAS, necessario al fine di fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con riferimento agli enti che hanno presentato tardivamente il modello, viene poi chiarito che non è necessaria una nuova presentazione del modello EAS, ma è sufficiente il versamento della sola sanzione pari a 258 euro.
Come sopra accennato, la circolare n. 38 ha chiarito che l’istituto della remissione in bonis trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012) fosse scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ma non fosse ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine era quello del 30 settembre 2012).
Tuttavia, la stessa circolare ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine entro il quale sanare l’adempimento omesso nonché in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012 .
Nella risoluzione 110, le Entrate approfondiscono l’applicazione della remissione in bonis sia con riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS, sia a quelli che hanno inviato il modello oltre i termini.
Conformemente all’indirizzo interpretativo fornito con la citata circ. 38, viene confermato che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio del modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2, comma 1, del DL 16/2012.
La risoluzione fornisce, poi, alcuni esempi di applicazione della remissione in bonis con riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS .
Ad esempio, un ente costituitosi il 15 febbraio 2006, per il quale il termine di presentazione “originario” del modello EAS scadeva il 31 marzo 2011, può presentare il modello entro il 31 dicembre 2012 versando contestualmente la relativa sanzione di 258 euro.
Un ente costituitosi il 1° agosto 2012, con scadenza “originaria” di presentazione del modello EAS al 30 settembre 2012, può presentare il modello entro il 30 settembre 2013, pagando contestualmente la relativa sanzione. In relazione a tale ipotesi, viene precisato che tale soluzione assume rilevanza anche a regime, nelle ipotesi in cui il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell’ente coincida con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero cada in data successiva. In tali casi, infatti, la presentazione del modello EAS mediante remissione in bonis potrà avvenire entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
Non serve una nuova presentazione del modello
Relativamente agli enti che hanno inviato il modello EAS oltre i termini, la risoluzione 110 fa presente che i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2, comma 1, del DL 16/2012, devono versare unicamente la sanzione pari a 258 euro entro i termini individuati, secondo i criteri precedentemente illustrati.
Al fine di chiarire quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate fornisce esempi specifici , in cui sono illustrate, in relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare tardivamente il Modello EAS, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.
Da ultimo, si ricorda che la sanzione, pari a 258 euro, va versata mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 8114, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno per cui si effettua il versamento.

770/2012 tardivo: entro il 19 dicembre 2012 possibile sanare l’omessa presentazione

Entro il prossimo 19 dicembre potrà essere sanata l’omessa presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario (ossia, entro i 90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione).
Sono tenuti a presentare il modello 770/2012 semplificato i sostituti di imposta che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e coloro che nel 2011 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Inoltre, sono comunque tenuti alla presentazione del modello 770/2012 semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Se si verifica una delle situazioni sopracitate, possono essere soggette alla presentazione il modello 770:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo (compresi i Trust), con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.
In merito alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta per il 2011 omesse, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del DPR 27 luglio 1998 n. 322, le dichiarazioni presentate:
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono considerate valide ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;
- con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse e costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
In caso di presentazione tardiva della dichiarazione entro 90 giorni, per sanare la propria posizione è necessario ricorrere al ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997.
A decorrere dalle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, per beneficiare dell’istituto del ravvedimento si applica una sanzione ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Nel caso in cui l’omessa presentazione del modello 770/2012 abbia comportato anche l’omissione dei versamenti delle relative ritenute, qualora il sostituto d’imposta intenda ravvedersi deve provvedere al versamento:
- della sanzione ridotta per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro);
- delle ritenute dovute;
- della sanzione ridotta per la regolarizzazione del ritardato versamento delle ritenute;
- degli interessi moratori sulle ritenute dovute, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Si ricorda, poi, che gli interessi legali sono pari:
- all’1,5% annuo, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai sensi del DM 7 dicembre 2010;
- al 2,5% annuo, dal 1° gennaio 2012, ai sensi del DM 12 dicembre 2011.
Resta fermo che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2012 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e così via, comprese le società del gruppo).
Fonte: Eutekne

giovedì 13 dicembre 2012

DURC 2012: al via la trasmissione via PEC dal 12 dicembre 2012

L'INAIL, nel Messaggio 10 dicembre 2012, n. 8798, comunica che a partire dal 12 dicembre 2012 sarà possibile richiedere all'INAIL il recapito tramite PEC del DURC firmato digitalmente. A tal fine l'Istituto ha reso disponibile una nuova versione dell'applicativo telematico www.sportellounicoprevidenziale.it.
In sede di prima applicazione i DURC trasmessi via PEC saranno solo quelli richiesti dalle Stazioni Appaltanti e dalle Amministrazioni Procedenti.

Contributo unificato nel processo tributario: dal 12/12/2012 i codici tributo e modalità di versamento

Per il prelievo, esteso lo scorso anno anche al processo tributario, si potranno utilizzare i nuovi codici tributo a decorrere dal prossimo mercoledì 12 dicembre
Due risoluzioni per sei codici tributo.
Elemento comune: il contributo unificato. Prelievo che, è stato esteso l’anno scorso anche al processo tributario. Con il primo dei due documenti di prassi sono stati istituiti i codici per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute – in ogni grado di giudizio, per le iscrizioni a ruolo dei contenziosi con il Fisco. Somme che la “…parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo…” è tenuta a versare, alternativamente:
- presso i concessionari, utilizzando il modello F23
- presso gli uffici postali, utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia
- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
I codici tributo creati con la risoluzione n. 104/E, operativamente efficaci dal 12 dicembre, tornano utili anche nei casi di omesso o parziale pagamento, situazioni per le quali sono dovuti sanzione (dal 100 al 200%) e interessi:
• “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
• “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
• “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
• “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
Al momento della compilazione dell’F23 occorrerà riportare nella sezione “Dati anagrafici” nel campo “4” le generalità e il codice fiscale di chi propone il ricorso o il ricorso in appello, nel campo “5” le generalità del resistente. Nella sezione “Dati del versamento” andranno indicati nel campo “6” (codice ufficio o ente) il codice della Commissione tributaria presso la quale si presenta il ricorso, ricavabile dalla tabella dei codici diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel campo “10” (estremi dell’atto o del documento)gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato, nel campo “11” il codice tributo.
Gli agenti della riscossione riverseranno nel capitolo “3324” del bilancio dello Stato le somme riscosse con i sopraelencati codici tributo.
La risoluzione n. 105/E ha, invece, istituito i codici tributo utili ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, per il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, nei casi di mancato addebito.
Si ricorda che, sulla base della convenzione Agenzia Entrate – tabaccai del 31 maggio 2011 (con la quale è stato regolato lo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica anche del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo):
1. i rivenditori, per il tramite del gestore del sistema informatico prescelto, inviano all’Agenzia delle Entrate la rendicontazione dei prelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nel periodo che va dal mercoledì precedente al martedì (settimana contabile).
2. l’Agenzia dispone l’addebito, con valuta il venerdì successivo, delle somme oggetto di prelevamento virtuale, al netto dell’aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l’operazione di addebito
3. i versamenti tardivi, in caso di mancato addebito per qualsiasi motivo in conto corrente, sono effettuati mediante modello F24.
Proprio per consentire tale ultimo eventuale passaggio, sono stati istituiti due codici tributo (anch’essi efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012):
• “171T” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”;
• “171S” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.
I codici tributo andranno riportati nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nel campo “anno di riferimento” andrà indicato l’anno per cui si effettua il versamento.
Infine, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati utilizzeranno il codice tributo “TABF” denominato “Commissioni per riversamento intermediari” per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle Entrate per l’operazione di addebito riportandolo nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Per finire, un'ultima "variazione sul tema". Il Mef ha comunicato che per far affluire i versamenti ad uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, destinato alla giustizia tributaria, è stato predisposto un nuovo contrassegno, disponibile, dal 12 dicembre 2012, presso i rivenditori di generi di monopolio. In ogni caso, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie accetteranno anche il pagamento del contributo unificato mediante l’attuale contrassegno rilasciato dai rivenditori per i ricorsi e gli atti depositati fino al 31 dicembre 2012.

Imu 2012: saldo entro il 17 dicembre 2012 tramite F24 o bollettino postale

Ancora pochi giorni e i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni dovranno provvedere al versamento dell'ultima quota dell'imposta municipale propria per l'anno 2012
Rendite, aliquote e moltiplicatori alla mano. Dopo il versamento di giugno (e anche di settembre per chi ha scelto di pagare l'acconto in due rate), per gli italiani è arrivato il momento di fare i conti con l'ultima "tranche" dell'Imu, in scadenza il 17 dicembre.
Il saldo si potrà pagare, oltre che con il modello F24, anche con il bollettino postale, approvato con decreto Mef del 23 novembre e disponibile gratuitamente presso gli uffici postali. Tale bollettino riporta un solo numero di conto corrente (1008857615), valido per tutti i Municipi.
Il contribuente dovrà indicare i propri dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se i fabbricati sono situati in diversi comuni, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni in cui si possiedono gli immobili: sul modulo, infatti, c'è spazio per un unico codice catastale.
In entrambi i casi, che si utilizzi il modello F24 o il bollettino postale, si può optare per forme di pagamento elettroniche, con addebito diretto sul proprio conto. Attraverso i normali sistemi di home banking è possibile pagare con un semplice ordine telematico. Lo stesso decreto Mef del 23 novembre prevede il versamento dell'imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane.
In quest'ultimo caso, si riceve la conferma dell'avvenuta operazione insieme con l'immagine virtuale del bollettino o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. "L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito" (decreto Mef 23 novembre 2012).
Si ricorda che, per il 2012, il contribuente poteva scegliere di pagare l'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze in due o tre rate. Nel primo caso, le date da segnare erano il 18 giugno e il 17 dicembre. Nel secondo caso, l'ulteriore appuntamento alla cassa era fissato per il 17 settembre.
Il saldo andrà, dunque, calcolato tenendo conto degli acconti già versati e delle aliquote definitive deliberate dalle singole amministrazioni locali.
In sintesi, per l'ultima rata Imu sull'abitazione principale (l'immobile, cioè, in cui si ha la residenza anagrafica e la dimora abituale), i contribuenti devono calcolare l'importo del tributo moltiplicando per 160 la rendita catastale rivalutata del 5% e applicare l'aliquota stabilita dal Comune. Occorre, poi, scalare la detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, anche non a carico fiscalmente, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ovviamente la detrazione e la maggiorazione devono essere rapportate ai mesi del 2012 nei quali si sono verificate le condizioni previste dalla norma per poterne fruire. Se, quindi, una casa è stata destinata ad abitazione principale per soli sei mesi, occorrerà considerare l'agevolazione per il 50 per cento.
L'Imu, inoltre, va calcolata in base alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all'anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell'imposta o delle detrazioni al mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l'evento si è verificato per almeno 15 giorni.
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e assimilati) e dai fabbricati rurali, il saldo va suddiviso tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote deliberate dai Comuni non possono toccare la parte destinata allo Stato, che rimane ferma al 3,8 per mille su base annua. La suddivisione delle due quote avviene con il modello F24, adoperando gli appositi codici tributo, o con il bollettino di conto corrente.
Fonte: Fisco Oggi

Comunicazioni e Registrazioni di PS (Pubblica Sicurezza) per alberghi e strutture ricettive : solo per via telematica tramite il sito del CEN

Il Garante della privacy ha dato parere favorevole sullo schema di decreto riguardante la comunicazione esclusivamente per via telematica alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone che alloggeranno in strutture ricettive. Il testo predisposto dal Ministero dell'interno, come suggerito dal Garante, sostituisce completamente la normativa precedente, così da evitare eventuali incertezze applicative tra gli operatori, e consentendo un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie per la trasmissione delle cosiddette "schedine d'albergo".
In base al nuovo decreto, i gestori delle strutture ricettive dovranno provvedere a comunicare i dati delle persone alloggiate (le generalità, gli estremi del documento di riconoscimento e il numero dei giorni di permanenza) alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo, tramite un apposito servizio attivato sul web dal Centro Elettronico Nazionale (Cen) della Polizia di Stato.
Per tutelare la riservatezza dei dati sono previste particolari procedure e misure di sicurezza sia per gli esercenti, sia per gli operatori di polizia.
Gli alberghi e le altre strutture ricettive dovranno innanzitutto chiedere un apposito certificato elettronico per abilitarsi al servizio di trasmissione via web.
Nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il servizio web risultasse non funzionante, gli operatori potranno comunque inviare i dati dei clienti tramite fax o posta elettronica certificata (Pec). I dati trasmessi dovranno essere cancellati subito dopo l’invio, mentre le ricevute di trasmissione dovranno essere conservate per cinque anni al fine di consentire eventuali controlli.
Una volta inviate, le informazioni saranno registrate, presso una struttura informatica del Cen, in aree di memoria logicamente separate in base all’ufficio territoriale competente, così da consentire un accesso selettivo al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato.
Per quindici giorni i dati potranno essere consultati dai soli operatori incaricati per finalità di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Trascorso tale periodo, i dati sulle persone alloggiate potranno essere consultati esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale.
Trascorsi 5 anni dalla registrazione, le schedine d’albergo dovranno essere definitivamente cancellate anche dal Cen.

venerdì 7 dicembre 2012

Sanatoria extraue irregolari: chi ha pagato i 1.000 euro può ancora inviare la domanda

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative per coloro che:
• hanno versato con l'F24, entro il 15 ottobre scorso, il contributo forfettario di 1.000 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, ma
• non hanno inviato la relativa domanda.
In tal caso, è possibile completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire dalle ore 8.00 del 10 dicembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013, attraverso il sistema di inoltro telematico presente all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.
Fonte: seac

giovedì 6 dicembre 2012

TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI 2012

Approssimandosi le festività natalizie torna utile dare una rispolverata alle norme fiscali che interessano gli “omaggi”, occupandoci in questa sede dei beni che vengono distribuiti gratuitamente dalle imprese ai loro clienti.
Per un cenno alle disposizioni normative è bene iniziare dal TUIR (n. 917 – 1986) il cui art. 108, dopo avere trattato delle spese di rappresentanza in generale, precisa che “Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00” (che non devono essere conteggiate nemmeno ai fini del limite di deducibilità delle altre spese di rappresentanza, rapportate all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi).
Ai fini dell’integrale deducibilità dal reddito quindi, ciò che conta è il valore dei predetti beni, a prescindere che essi siano stati comprati per essere omaggiati oppure siano stati prodotti o acquistati ai fini della rivendita (cioè merci) e poi successivamente destinati ad essere regalati.
Se il costo di produzione o d’acquisto dei beni dovesse essere invece d’importo superiore a € 50,00, si entra a pieno titolo nella deducibilità della complessiva voce di spese di beni per rappresentanza, consentita fino all’1,3 % dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi fino a € 10 milioni, e in percentuali decrescenti per ricavi fiscali di ammontare superiore (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Il trattamento fiscale dell’IVA è invece più articolato e tiene conto della differenza tra beni ordinariamente commercializzati dalle imprese e beni acquistati per essere omaggiati, sia sotto l’aspetto della detraibilità dell’imposta all’atto dell’acquisto che dell’esigibilità all’atto della consegna, oltre che in dipendenza del loro valore.
Infatti dal combinato disposto dagli artt. 2 c. 2 n. 4, 19 e 19 bis1 c. 1 lett. h) D.P.R. 633/1972 si evince che:
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, NON commercializzati dall’impresa
• è interamente detraibile se il costo unitario di essi non supera € 25,82 (occhio quindi alle ceste natalizie che, composte ciascuna da diversi beni, se dovessero costare oltre € 25,82 d’imponibile, ricadrebbero nell’impossibilità della detrazione dell’imposta);
• è indetraibile (e quindi l’IVA verrà sommata al costo) se il costo unitario di essi supera € 25,82;
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, NON commercializzati dall’impresa
• non sarà dovuta per i beni il cui costo non supera € 25,82 (fuori campo art.2 , c. 2, numero 4) D.P.R. 633/72);
• non sarà dovuta se non è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto – per scelta, prevedendo che i beni sarebbero stati omaggiati oppure perché il costo unitario dei beni supera € 25,82 – (fuori campo art. 2, c.2, numero 4) D.P.R. 633/72 );
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, commercializzati dall’impresa, sarà stata detratta dall’impresa in quanto si riteneva che i beni acquistati dovessero essere rivenduti (si pensi alla cartoleria che acquista agende – senza contrassegni aziendali – che verranno, in parte, omaggiate ai clienti);
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, commercializzati dall’impresa, sarà dovuta e potrà essere contabilizzata a questo fine in un registro degli omaggi in cui annotare la data, la descrizione del bene, il valore normale pari al prezzo al quale sarebbe stato venduto suddiviso in base all’aliquota propria, tra imponibile e IVA; in alternativa l’impresa potrà emettere apposita autofattura riepilogativa delle consegne del mese.
In ogni casistica, l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale di trasporto “omaggio”, avrà lo scopo di documentare l’effettiva consegna del bene e consentirà al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al D.P.R. 441/1997.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 4 dicembre 2012

Condomino riforma 2012: i condomini non possono eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio

La legge di riforma del condominio è intervenuta anche sull’art. 1122 c.c. La versione sinora in vigore di tale articolo, titolata in modo un po’ fuorviante “Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune”, stabilisce che “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
Una volta che la riforma condominiale sarà entrata in vigore (sei mesi dopo la data di pubblicazione sulla G.U.), il nuovo art. 1122 risulterà modificato nel titolo, più aderente all’effettivo contenuto (“Opere su parti di proprietà o uso individuale”), e anche in quest’ultimo.
La nuova versione dell’articolo, formata da due commi, dispone infatti che “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio” e che “in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Da un lato, rispetto al testo vigente, la nuova norma integra, più che altro sul piano formale, l’ambito di possibile applicazione, richiamando infatti, oltre alle porzioni esclusive (per così dire, tali “per loro natura e ab origine”, ossia le singole unità, quali appartamenti, uffici, negozi, box, cantine, ecc.), anche quelle porzioni che, di regola destinate a un uso comune, siano invece state attribuite in proprietà esclusiva o, quanto meno, destinate all’uso individuale, e non più comune.
Dall’altro lato, poi, l’articolo “recupera” i divieti – che, sinora, trovavano collocazione all’interno dell’art. 1120, comma 2, dal quale sono stati ora espunti – riferiti ai possibili pregiudizi arrecabili all’edificio.
Infine (e qui sta la parte più innovativa, ma anche meno convincente, della norma), si prescrive un obbligo di “preventiva informativa” all’amministratore – generalizzato, senza limitazioni rispetto al tipo di opera – il quale è tenuto ex lege a riferire all’assemblea.
A fronte del dovere del condomino di dare preventiva notizia all’amministratore, non è prevista alcuna autorizzazione o approvazione da parte dell’organo assembleare, trattandosi, d’altra parte, di opere eseguite su parti esclusive (per proprietà o per diritto d’uso): è sancito, quindi, solo un diritto/dovere di informazione, che, peraltro, non è assistito neppure dalla prescrizione, a carico dell’amministratore, di rendere la comunicazione “senza indugio”.
Cosicché, applicando la norma per quanto la stessa stabilisce, in occasione delle assemblee periodiche, il più delle volte a distanza di tempo e a lavori già avviati o addirittura ultimati, l’amministratore informerà l’assemblea che i condomini “A”, “B”, “C”, “N” hanno effettuato all’interno delle proprie unità immobiliari determinate opere, dando indicazioni circa la loro natura. Con quale concreta utilità è da verificare.
È interessante osservare che nella versione della riforma originariamente approvata dal Senato, all’ultimo comma del nuovo art. 1122 era previsto espressamente che “In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l’amministratore può, previa diffida, rivolgersi all’autorità giudiziaria che provvede in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 1171”.
Alla Camera tale disposizione è stata però ritenuta eccessiva – per l’elevato onere posto a carico dell’amministratore e per l’invasività rispetto ai singoli condomini – ed è stata soppressa nel testo approvato il 27 settembre 2012 e trasmesso al Senato, per la sua definitiva approvazione, senza modifiche, avvenuta il 20 novembre scorso.

lunedì 3 dicembre 2012

Omaggi deducibilità 2012: deducibilita completa se di importo unitario inferiore ai 50 euro

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, torna d’attualità, crisi permettendo, il tema degli omaggi distribuiti dalle imprese.
Anticipando che il trattamento fiscale non ha subìto modifiche nell’ultimo anno, pare comunque opportuno fornire un riepilogo della disciplina.
Il presente intervento è, quindi, il primo di una serie di approfondimenti sulla tematica in oggetto con l’obiettivo di dare risposta alle domande più frequenti formulate dai nostri clienti.
In via preliminare occorre tenere presente, con riferimento agli omaggi distribuiti a clienti, che l’art. 108 comma 2 del TUIR dispone che gli acquisti di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili, a prescindere dal rispetto dei requisiti previsti dal DM 19 novembre 2008 per le spese di rappresentanza.
Al fine di verificare il rispetto o meno di tale limite, il valore non deve intendersi riferito al costo dei singoli beni, bensì all’omaggio nel suo complesso. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/2009 (paragrafo 5.4), il valore deve essere, infatti, considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo. In sostanza, nel caso di un cesto natalizio composto da tre diversi beni di valore unitario pari a 20 euro ciascuno, l’omaggio ha un valore complessivo pari a 60 euro e, in quanto tale, non integralmente deducibile.
Tale interpretazione consente di evitare che il contribuente possa acquistare singolarmente, al fine di cederli gratuitamente, beni di costo inferiore a 50 euro, per poi comporli in confezioni da consegnare al cliente, eludendo così il dettato normativo. Se, invece, alla stessa persona vengono regalati più beni di valore unitario non superiore a 50 euro, è possibile applicare la deduzione integrale purché gli omaggi siano confezionati singolarmente.
Una questione ancora in sospeso, poi, riguarda la locuzione “valore”. Alcuni sostengono, infatti, che per “valore” del bene debba intendersi il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, altri che debba intendersi il costo sostenuto per l’acquisto o la produzione dello stesso. Tale questione, a ben vedere, riguarda principalmente i beni autoprodotti dalle imprese; qualora si considerasse rilevante il valore normale, nel caso in cui i beni presentino un costo di produzione inferiore a 50 euro, ma un prezzo di listino superiore a tale limite, gli stessi non potrebbero fruire della deducibilità integrale.
Sulla base di quanto affermato dalla circ. Assonime 9 aprile 2009 n. 16 e dalla circ. Agenzia delle Entrate 24/2009 (paragrafo 5.4), il parametro di riferimento dovrebbe essere costituito dal costo d’acquisto o di produzione del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110, comma 1 lett. b) del TUIR.
Tra gli oneri accessori da tenere in considerazione ai fini del calcolo del valore del bene, figura anche l’IVA indetraibile. Al riguardo, si ricorda che, in caso di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa, l’IVA può essere detratta soltanto con riferimento agli acquisti di omaggi di costi inferiore a 25,82 euro ex art. 19-bis1, comma 1 lett. h) del DPR 633/72.
Di conseguenza, per gli acquisti di valore superiore a tale limite, l’IVA, essendo indetraibile, deve essere sommata all’imponibile al fine di individuare il valore unitario effettivo dell’omaggio.
Per quanto sopra, il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è assoggettato ad IVA sono integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi soltanto nel caso in cui l’imponibile IVA non sia superiore a:
- 48,08 euro, se l’aliquota IVA è pari al 4%;
- 45,45 euro, se l’aliquota IVA è pari al 10%;
- 41,32 euro, se l’aliquota IVA è pari al 21%.
Nel caso in cui i beni ceduti gratuitamente abbiano valore superiore a 50 euro, le relative spese sostenute per l’acquisto sono considerate spese di rappresentanza e, in quanto tali, deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di congruità e inerenza previsti dal DM 19 novembre 2008, vale a dire:
- 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- 0,1% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.
A mero titolo esemplificativo, si consideri un’impresa che, nel periodo d’imposta 2012, ha conseguito ricavi e proventi della gestione caratteristica pari a 70 milioni di euro. Le spese di rappresentanza deducibili saranno pari a 350 mila euro, risultanti dalla sommatoria tra 130.000 euro sui primi 10 milioni, 200.000 euro sui successivi 40 milioni e 20.000 euro sui restanti 20 milioni.
Qualora la società sostenga spese di rappresentanza per 500 mila euro, di cui 10.000 euro per omaggi di valore non superiore a 50 euro, queste ultime saranno interamente deducibili, mentre le restanti spese di rappresentanza pari a 490 mila euro saranno deducibili soltanto fino al limite di 350.000 euro (soglia di congruità come sopra calcolata).
Fonte: Eutekne