venerdì 28 settembre 2012

INAIL COMUNICAZIONI E DENUNCE : da oggi 28/09/2012 denunce e comunicazioni all’INAIL esclusivamente con modalità telematiche

L'INAIL, nella Circolare n. 43 del 14 settembre 2012, comunica che dal 28 settembre 2012 le denunce e le comunicazioni di seguito elencate devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell'Istituto (Punto cliente e servizi on line del settore navigazione):
• Denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività con polizza dipendenti e/o artigiani (apertura codice ditta);
• Denuncia di cessazione attività (chiusura codice ditta);Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo;
• Denunce retributive contratti di somministrazione;
• Comunicazione tabella d'armamento settore navigazione;
• Denuncia retribuzione per l'erogazione di tutte le prestazioni del settore navigazione;
• Denuncia prima iscrizione per il settore navigazione;
• Denuncia riassicurazione in corso d'anno per il settore navigazione.
Nei casi di denuncia di inizio attività e di cessazione il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese.

giovedì 27 settembre 2012

DICHIARAZIONE IMU 2012: prevista la proroga al 31/10/2012 del termine per l’invio del 01/10/2012

Il termine iniziale era il 31 luglio, poi spostato al 30 settembre per non vessare i contribuenti. Non sono bastati nove mesi per copiare il vecchio modello ICI e adesso, la proroga si rende necessaria per rinviare il debutto del modello IMU, ultimato ma non ancora emanato dal Ministero dell’Economia.
L’ipotesi di rinvio sarebbe quella del 31 ottobre, data che coincide anche con la scadenza fissata per i Comuni di adottare i regolamenti e le aliquote IMU nonché per approvare i bilanci preventivi.
Pur trattandosi di una bozza e non del testo definitivo, è il caso di illustrare alcune indicazioni dei casi che saranno oggetto della dichiarazione IMU.
In via generale possiamo affermare che la dichiarazione IMU non va presentata quando:
1) gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI), ossia la procedura utilizzata dai notai con la quale effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili;
2) il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.
La bozza in oggetto precisa che l’abitazione principale non va dichiarata perché le informazioni sono già disponibili presso l’Anagrafe. Lo stesso discorso vale per la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni.
In via di principio, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive poste alla base della determinazione del tributo riguardino riduzione d’imposta oppure non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Tra i casi riportati nella bozza delle istruzioni si evidenziano i seguenti:
1) immobili che godono di riduzioni d’imposta. Trattasi di
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (si prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50%);
- fabbricati di interesse storico o artistico (anche in questo caso si prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50%);
- immobili per i quali il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, vale a dire,
a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR. Si tratta dei beni immobili d’impresa (beni merce, immobili patrimonio e beni strumentali) dei soggetti IRES, anche se il Comune non ha deliberato alcuna riduzione di aliquota;
b) immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;
c) immobili locati. Non vi sono distinzioni. Pertanto tutti gli immobili locati, a prescindere dalla tipologia (canone concordato, libero o altra tipologia), anche se già in vigore al 1/1/2012, dovranno essere dichiarati;
- immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. I cosiddetti beni merce, finché permane tale destinazione, non locati e per un periodo non superiore a 3 anni (in questo caso i Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,38%);
- terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).
2 immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (è il caso dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano);
3 immobili per i quali il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare l’ammontare dell’imposta. In via esemplificativa si riportano i seguenti casi:
a) immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
b) terreni agricoli divenuti edificabili o viceversa;
c) area è divenuta edificabile in seguito a demolizione del fabbricato;
d) immobile che ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
e) immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
f) immobili esenti ai sensi della lett. I) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 504/1992 (immobili destinati ad attività di utilità sociale);
g) immobile concesso in locazione dagli IACP e dagli enti aventi le medesime finalità;
h) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
i) immobile concesso al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
j) immobili sui quali è intervenuta una riunione di usufrutto oppure un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie non dichiarate in catasto.
Altri casi particolari che rendono obbligatoria la dichiarazione IMU sono i seguenti:
- i coniugi con residenze diverse nell’ambito dello stesso Comune devono dichiarare l’immobile su cui si applica l’agevolazione relativa all’abitazione principale;
- la casa coniugale assegnata in sede di separazione va dichiarata da parte del coniuge assegnatario;
- la casa costituita da più unità contigue comporta la dichiarazione dell’unità immobiliare per cui si chiede l’agevolazione.
Fonte: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

martedì 25 settembre 2012

Trasmissione telematica di UNICO, IRAP e IVA 2012: termine ultimo per l’invio il 01/10/2012

Ultimi giorni per la trasmissione telematica dei modelli UNICO, IRAP, IVA e CNM 2012, relativi al periodo d’imposta 2011.
Il termine è fissato a lunedì 1° ottobre 2012, poiché l’ordinaria scadenza del 30 settembre quest’anno cade di domenica, e riguarda le persone fisiche che devono presentare il modello UNICO 2012 PF (compreso il modello “MINI”), le società di persone e i soggetti equiparati, che devono presentare il modello UNICO 2012 SP, nonché i soggetti IRES “solari”, tenuti a presentare il modello UNICO 2012 SC o ENC. Entro il 1° ottobre vanno altresì trasmessi in via telematica i modelli IRAP 2012, i modelli IVA 2012, qualora presentati in via autonoma rispetto al modello UNICO 2012 (per obbligo o per scelta), nonché i modelli CNM 2012 in caso di tassazione di gruppo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del DPR 322/98, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche, direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati. Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6 (§ 4.5), la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia.
Al riguardo, si ricorda che la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 27 luglio 2012 n. 13432, ha fornito un importante principio in materia di trasmissioni telematiche, stabilendo che il termine di trasmissione deve ritenersi rispettato, per il trasmittente, con riguardo al momento dell’invio al destinatario (quindi, per quanto qui interessa, entro la mezzanotte del 1° ottobre 2012), a condizione che all’invio segua il perfezionamento presso il destinatario, anche se successivamente allo spirare del termine (magari pochi minuti dopo la mezzanotte dell’ultimo giorno). Secondo la Cassazione, infatti, tale impostazione è la necessaria trasposizione, nell’ambito della trasmissione telematica, del “principio di scissione degli effetti della notificazione”, affermato con riguardo ai termini processuali per le notifiche a mezzo posta, dove per il notificante rileva il momento di spedizione, mentre per il notificato quello di ricezione (cfr. Corte Cost. n. 28/2004).
In sostanza, se gli invii telematici in esame vengono effettuati entro la mezzanotte del 1° ottobre 2012, il termine deve ritenersi rispettato anche se la ricezione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate si concluderà successivamente. Le dichiarazioni tempestivamente inviate, ma ricevute dall’Agenzia dopo lo scoccare della mezzanotte del 1° ottobre, pertanto, non potranno essere considerate tardive e quindi sanzionabili (sia in capo al contribuente che in capo all’intermediario).
La circ. Agenzia delle Entrate 6/2002 (§ 4.5) ha peraltro chiarito che le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto.
Altro rilevante aspetto da considerare è che, secondo l’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 6/2002 § 4.5 e istruzioni ai modelli), in caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, il contribuente diventa passibile delle sanzioni previste a suo carico per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, ferma restando la distinta responsabilità dell’intermediario stesso in relazione all’obbligo di trasmissione telematica (ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97).
Tale impostazione è stata contestata da alcune pronunce di merito; ad esempio, la C.T. Prov. Vercelli, nelle sentenze 17 giugno 2010 n. 42 e 43, ha affermato che il contribuente non può essere sanzionato per l’eventuale ritardo od omissione della trasmissione telematica della dichiarazione, se la stessa è stata consegnata in tempo utile all’intermediario e dallo stesso ha ottenuto l’impegno alla trasmissione; in tal caso, infatti, la sanzione va applicata soltanto all’intermediario. Tali pronunce si basano sulla considerazione che le circolari dell’Amministrazione finanziaria e le istruzioni ai modelli di dichiarazione, “pur avendo carattere vincolante per l’amministrazione pubblica, non possono certo assurgere a rango di fonti di diritto valide per tutti i consociati” e il contribuente non può essere sanzionato per mancanza di colpa, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DLgs. 472/97, neppure a titolo di colpa in vigilando.
Tuttavia, l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate è stata recentemente confermata dalla Cass. 8 maggio 2012 n. 16958, la quale ha affermato che “l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate ... non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto”.
Fonte: Eutekne

lunedì 24 settembre 2012

Onlus 5 per mille 2012: come sanare gli errori formali del modello 2012 entro il prossimo 30 settembre e modalità di contabilizzazione

Entro il prossimo 30 settembre sarà possibile sanare eventuali errori formali presenti nella dichiarazione inviata all’Agenzia.
L’art. 2, c. 2, del D.L. n. 16/2012 consente agli enti che non hanno “assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti”, di regolarizzare la propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del 5 per mille, a condizione che:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art.11, c. 1, del D.Lgs. n. 471/1997 - Euro 258,00 – con modello F24 con codice tributo 8115.
Possono fruire della regolarizzazione gli enti destinatari del contributo del 5 per mille, qualunque sia la categoria di appartenenza, che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini indicati nei precedenti paragrafi.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste dalla norma in commento, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo, entro il 30 settembre, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale:
a) i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini
stabiliti
b) i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro
i termini previsti
c) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma
hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
Gli Enti ammessi al beneficio sono i seguenti:
- enti di volontariato:
- Onlus (art. 10 DLgs 460/97) e le Onlus di diritto
- Associazioni di promozione sociale (art.7 c. 1,2,3 e 4 L. 383/2000)
- Associazioni riconosciute che operano senza fine di lucro esclusivamente o permanentemente nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, ecc.
- enti della ricerca scientifica e dell’università
- enti di ricerca sanitaria
- Comuni di residenza
- ssociazioni sportive dilettantistiche
Queste ultime devono essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI ed iscritte nel registro del CONI, essere affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, avere il settore giovanile, svolgere prevalentemente avviamento e formazione allo sport di ragazzi fino ai 18 anni, di persone di età superiore a 60 anni, di persone svantaggiate dal punto di vista fisico, economico, psichico, familiare, sociale.
I legali rappresentanti degli enti dovranno poi spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, allegando una copia del documento d’identità.
Il mancato rispetto dell’invio della dichiarazione entro il termine stabilito (30/06) comporta la decadenza dal beneficio.
Solitamente entro il mese di maggio di ogni anno l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito un elenco degli enti ammessi al beneficio e successivamente rende noti gli importi per ciascuno di essi.
Trattamento contabile
Tali importi devono essere imputati tra i proventi dell’esercizio in cui sono stati effettivamente incassati (principio di cassa), ovvero in cui si acquisisce il diritto a riceverle (principio di competenza):
CONTABILITA PER CASSA
– al momento dell’incasso dell’importo si registra:
Banca a Contributo 5 per mille 2012 (provento istituzionale)
CONTABILITA PER COMPETENZA
– al momento di comunicazione dell’importo
Crediti V/Stato per 5 per mille anno 2012 a Contributo 5 per mille 2012 (provento istituzionale)
- al momento dell’erogazione dell’importo:
Banca a Contributo 5 per mille 2012 (provento istituzionale)
Obbligo della rendicontazione del contributo
Il contributo del 5 per mille deve essere obbligatoriamente rendicontato dall’ente che lo riceve;
- se l’importo del contributo stesso è superiore a euro 20.000, il documento deve essere inviato al Ministero competente entro 30 gg., corredato da una relazione illustrativa
- se l’importo del contributo è inferiore a euro 20.000, il documento può essere inviato al Ministero competente entro un anno dalla ricezione del contributo; è sempre obbligatoria la sua compilazione e la conservazione per 10 anni.
In ogni caso, nel rendiconto deve essere indicato in modo chiaro e trasparente le modalità di impiego dell’importo ricevuto e la destinazione, ed accompagnato da una relazione che illustri gli interventi posti in essere indicandone il costo suddiviso per le principali voci di spesa.
La conservazione è obbligatoria per gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 15.000 euro fino a quando non è divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto si riferisce.
La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo ed il successivo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Circolare Ministeriale 56 del 10.12.2010 stabilisce che i soggetti destinatari della quota del 5 per mille sono esclusivamente gli enti di diritto privato (comprese associazioni e fondazioni) che sono in possesso del riconoscimento della personalità giuridica. Essere privi di tale riconoscimento comporta l’esclusione dal beneficio.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN

venerdì 21 settembre 2012

BLACK LIST 2012: in UNICO vanno segnalati tutti i costi dedotti

Con la circolare n. 35/2012 l’Agenzia delle Entrate ha recepito senza modifiche le risposte rese nel corso della videoconferenza MAP dello scorso 31 maggio sul regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate fiscalmente in Paesi a fiscalità privilegiata, costi cosiddetti “black list” ex art. 110 comma 10 del TUIR
Il quadro che emerge è abbastanza preoccupante, in quanto la circolare ritiene obbligatoria l’indicazione separata di tutti i costi che derivano, in modo diretto o indiretto, da operazioni intercorse con imprese o professionisti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata. L’esempio che si cita è quello di un bene strumentale acquistato da uno di tali soggetti: per questo bene non occorrerebbe solo segnalare, nel modello UNICO, gli ammortamenti o le eventuali svalutazioni, ma anche le minusvalenze che dovessero emergere a seguito della sua cessione, anche se effettuata verso un soggetto italiano.
Si tratta, come detto, di un’estensione che va oltre il dettato letterale della norma, che riguarda le “operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori” a fiscalità privilegiata, quando invece, seguendo la circolare, si dovrebbero comunicare anche operazioni interne come quella sopra presa ad esempio. Si sperava, quindi, che tale risposta della videoconferenza non venisse recepita dalla circolare, in quanto in questo modo occorrerebbe tenere “memoria” dell’origine dei beni acquistati; sarebbe, probabilmente, stato più logico ritenere soddisfatto l’obbligo di indicazione separata con la sola segnalazione del solo primo componente negativo dedotto in dichiarazione (in genere il costo di acquisto del bene), ovvero degli ammortamenti nel caso di beni strumentali, senza poi tenere conto delle successive operazioni che intercorrono tra soggetti residenti.
Non contrasta, invece, con il dato normativo la risposta contenuta nel paragrafo 4.2 della circolare, secondo cui rientrano tra i costi assoggettati al regime previsto nell’art. 110, comma 10, del TUIR anche le perdite sui crediti vantati verso i soggetti localizzati nei paradisi fiscali (pur riguardando, normalmente, la norma operazioni nelle quali l’impresa italiana figura nella veste di cliente e quella estera nella veste di fornitore), anche se ci si chiede che interesse abbia l’Amministrazione a vedere l’indicazione separata di un costo a fronte del quale il ricavo è già stato tassato (all’atto dell’emissione della fattura nei confronti del cliente estero).
Ci sono poi problemi pratici nella dimostrazione delle esimenti. La prima di esse (svolgimento, da parte della controparte estera, di un’attività commerciale effettiva) potrebbe, infatti, risultare impossibile (se, ad esempio, la perdita è stata dedotta a fronte dell’irreperibilità del cliente) o molto difficile (se, ad esempio, a fronte della situazione di illiquidità del cliente sono state avviate azioni legali a seguito delle quali è di fatto impensabile che il cliente stesso fornisca bilanci, relazioni sulla propria struttura organizzativa, ecc. a richiesta dell’impresa italiana).
Appare poi, a prima vista, ai limiti del surreale la dimostrazione ex post dell’effettivo interesse economico per un’operazione sfociata in una perdita; sul punto, però, la circolare afferma che è sufficiente dimostrare che l’operazione originaria dal quale è scaturito il credito rispondeva al requisito dell’effettivo interesse economico per cui, ad esempio, se si tratta di una vendita di prodotti standardizzati appare sufficiente dimostrare che le condizioni praticate al cliente estero non di discostavano da quelle comunemente praticate dall’impresa.
La circolare 35/2012 conferma, poi, che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 110, comma 10, del TUIR non solo i componenti negativi che si originano da transazioni commerciali, ma anche gli oneri di natura finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, necessaria l’indicazione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati che abbiano avuto origine da operazioni con una controparte (banca, ovvero altra istituzione finanziaria) residente o localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata. Occorrerebbe però, a questo punto, da parte delle imprese, una verifica su componenti (civilisticamente) finanziarie sulle quali non constano indicazioni ufficiali da parte della prassi: ci si riferisce, in particolare, alle perdite su cambi che, se si aderisce all’impostazione assunta dalla circolare 35/2012, dovrebbero anch’esse essere indicate in modo separato in sede di dichiarazione, se relative a transazioni (commerciali sia attive che passive, ovvero finanziarie) effettuate con controparti “black list”.
Fonte: Eutekne

giovedì 20 settembre 2012

Dichiarazione ICI 2011: entro il 1° ottobre 2012

Con l’approssimarsi del termine entro cui dover adempiere per l’ultima volta alla presentazione della Dichiarazione ICI, sostituita dal 2012 dall’IMU, pare opportuno riepilogarne gli aspetti principali.
Entro il 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre è domenica), infatti, deve essere presentata, nei casi in cui è ancora obbligatoria, la dichiarazione ICI per le variazioni intervenute nel 2011 da parte dei soggetti che, entro lo stesso termine, devono presentare il modello UNICO 2012.
Nonostante l’obbligo, facente capo al contribuente, di presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4 del DLgs. 30 dicembre 92 n. 504, sia stato soppresso dall’art. 37, comma 53 del DL 223/2006, esso persiste in generale:
- al fine di fruire di riduzioni o detrazioni d’imposta (es. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
- nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure di aggiornamento telematico previste dall’art. 3-bis del DLgs. 18 dicembre 97 n. 463, mediante il “modello unico informatico” (MUI);
- in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI non siano acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (es. se l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, se l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile; se l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria o nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa).
La dichiarazione deve essere presentata, in duplice esemplare, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto di denuncia, direttamente ovvero mediante lettera raccomandata.
Se un immobile è situato nel territorio di più Comuni e ha un’unica rendita catastale, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.
La dichiarazione deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il pagamento dell’ICI è stato effettuato.
Il Comune, tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione e un diverso termine di presentazione della dichiarazione.
Il modello di dichiarazione ICI da utilizzare è quello approvato dal DM 12 maggio 2009 per gli anni 2008 e successivi, con le relative istruzioni alla compilazione.
Tale modello è disponibile:
- sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.it;
- ovvero su altri siti a condizione che quello prelevato abbia le caratteristiche tecniche richiamate nell’art. 4 del DM 12 maggio 2009 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del citato decreto di approvazione.
Fonte: Eutekne

mercoledì 19 settembre 2012

Regolarizzazione lavori extracomunitari 2012: ultimi chiarimenti con la Circolare INPS del 14 settembre 2012, n. 113

Oggetto: Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione transitoria per l'emersione
di lavoratori extracomunitari.
Sommario: Il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede all'art. 5 che i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a euro 1000,00. L'avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 9 agosto 2012.
L'art. 5 del citato decreto ha previsto una disposizione transitoria finalizzata all'emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri. I datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi - quindi dal 9 maggio - lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, di cui all'art. 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 possono presentare una dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere documentata la regolarizzazione di quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o comunque per l'intero periodo di durata del rapporto, se maggiore.
Con decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro della Cooperazione internazionale e dell'integrazione, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7 settembre 2012, sono state definite le modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma.
2. Pagamento contributo forfetario
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di euro 1.000,00 (comma 5, art. 5 citato). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello "F24 - versamenti con elementi identificativi", disponibile
sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it , www.lavoro.gov.it, www.inps.it.
Con determinazione 85/E del 31/8/2012, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice "REDO" che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice "RESU" che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità di compilazione:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
* il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "R";
* il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
* il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
* il campo "anno di riferimento" è valorizzato con "2012", anno per cui si effettua il versamento.
Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, decreto interministeriale 9 agosto 2012).
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all'emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del T.U. per
l'Immigrazione), nonché delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, con la quale ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale citato, il datore di lavoro assolve anche l'obbligo di comunicazione di assunzione ai sensi dell'art. 9 , comma 2, D.L. 510/96 e il rilascio del permesso di soggiorno, comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all'impiego di lavoratori, anche di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
3. Destinatari della norma
a) Datori di lavoro
Le disposizioni di cui all'art. 5 citato individuano i destinatari della norma di seguito indicati:
* datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.
Si ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Possono quindi essere datori di lavoro domestico:
- le comunità religiose
- le convivenze militari
- le case famiglia
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili
- le comunità focolari
* datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli
b) Lavoratori
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011. Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.
4. Limiti di reddito datori di lavoro
L'art. 3 del decreto interministeriale 29 agosto 2012 citato ha indicato i limiti di reddito imponibile richiesti al datore di lavoro per essere ammesso alla procedura di emersione.
Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:
- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi);
- non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto interministeriale del 29 agosto 2012 non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.
Nella predetta disposizione rientrano anche le comunità stabili senza fine di lucro, di cui al precedente punto 3 lett. a).
Qualora il medesimo datore di lavoro presenti dichiarazione di emersione per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui al punto precedente, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394.
5. Regolarizzazione contributiva
L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, stabilisce che la conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata
superiore a sei mesi. La regolarità degli adempimenti deve essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
L'art. 5 del decreto interministeriale del 29/08/2012 reca le disposizioni attuative, specificando al comma 2 le modalità per documentare la regolarizzazione dei lavoratori e la correttezza e correntezza nei versamenti contributivi riferiti ai lavoratori emersi.
Ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all'INPS e all'INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi.
La diversità dei lavoratori da far emergere e degli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali determina delle differenze nella procedura di regolarizzazione e nella documentazione da presentare presso lo Sportello Unico.
Di seguito vengono, quindi, illustrate separatamente per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo e per i rapporti di lavoro domestico, le modalità di regolarizzazione anche ai sensi del predetto art. 5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto 2012.
5.1 Dichiarazione di emersione presentata da datore di lavoro domestico
a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico
A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione (Mod. EM-DOM), l'INPS provvederà all'iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell'archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo
contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art. 4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l'assegno
sociale - per l'anno 2012 di euro 429,00 mensili - nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio "8888812NNNNNNNNN" (N rappresenta il progressivo).
L'Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all'invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito "da attribuire".
I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso "Portale dei Pagamenti " - Lavoratori domestici - Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro.
I datori di lavoro che, contestualmente al pagamento dei contributi previdenziali, desiderano pagare anche i contributi di assistenza contrattuale alle organizzazioni sindacali con le quali INPS ha stipulato apposita convenzione, potranno farlo generando dal sito internet un nuovo Mav, che include anche
detti contributi. In deroga a quanto previsto dall'Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.
All'atto della convocazione presso lo sportello unico per l'immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l'importo, relativi al pagamento dei contributi dall'inizio del rapporto di lavoro fino all'ultimo trimestre scaduto.
Si ricorda, infatti, che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1° al 10 aprile
2° trimestre aprile-maggio-giugno dal 1° al 10 luglio
3° trimestre luglio-agosto-settembre dal 1° al 10 ottobre
4° trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo.
b) Iscrizione definitiva
La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l'obbligo di comunicazione di assunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l'INPS provvederà all'iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d'ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel contratto di soggiorno.
Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l'Istituto provvederà all'emissione di un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice
assegnato.
c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l'inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso ServiziOnline - Per tipologia di utente - Cittadino -
Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 803.164. In entrambi i casi, il datore di lavoro come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall'INPS.
Avvenuta l'iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.
5.2 Dichiarazione di emersione presentata da aziende non agricole e agricole
a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole
Come già più volte sottolineato condizione necessaria per il completamento della procedura di emersione è che al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione i datori di lavoro attestino di aver effettuato, tra le altre cose, tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati all'emersione.
I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l'INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l'apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W" avente il significato di"
Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. n.109/2012" .
Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all'invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.
I lavoratori oggetto dell'emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità.
Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l'elemento indicando nell'elemento il giorno del mese in cui è intervenuta l'assunzione, nell'elemento il nuovo codice "1E" avente il significato di "Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.109/2012".
Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l'INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all'Istituto secondo le consuete modalità.
I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.
In entrambi i casi l'importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall'Istituto.
Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad avvalorare mediante "flag", in cui si evidenzierà che trattasi di "lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012".
Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi.
Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
6. Regolarità contributiva
Il datore di lavoro, all'atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del
contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest'ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione.
Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Si precisa che nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.
Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni operative alle Sedi per le operazioni necessarie al rilascio delle citate attestazioni di regolarità.
7. Esito negativo del procedimento
Posto l'obbligo di contribuzione, già ricordato, anche nel caso di prestazione di fatto di lavoro, si fa riserva di ulteriori istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di emersione si concluda con l'archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata impedita da circostanze contingenti, quale ad esempio il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.

Comunicazione dei beni ai soci: prorogato l’invio al 02/04/2013

L’invio va effettuato da parte di chi esercita attività d’impresa, individuale o collettiva, anche per ogni finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società
E’ prorogato al 31 marzo 2013 il termine di scadenza per la prima comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore.
slitta pertanto la scadenza, già prorogata al 15 ottobre 2012, relativa alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore nei periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione della disposizione.
Il 31 marzo è però la domenica di Pasqua, cosicché il giorno successivo, il Lunedì dell’Angelo, che cade il 1° aprile, è anch’esso festivo.
Si arriva quindi a martedì 2 aprile, applicando la regola generale introdotta dall’art. 7 del DL 13 maggio 2011 n. 70, in base alla quale gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
È l’imprenditore che deve trasmettere la comunicazione, ma possono provvedervi anche l’azienda che concede il bene o il socio o il familiare che lo ha ricevuto utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il rinvio è previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre.
Ad ogni modo, il 2 aprile 2013 i contribuenti saranno chiamati, salvo ulteriori modifiche, ad un duplice adempimento:
- da un lato, la comunicazione relativa al 2012 (che deve essere effettuata ordinariamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo in cui i beni sono concessi in godimento);
- dall’altro, la prima comunicazione, relativa al 2011 e precedenti.
- Più nel dettaglio, con riferimento a quest’ultima comunicazione, si dovranno segnalare all’Agenzia delle Entrate:
- i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL n. 138/2011);
- i finanziamenti e i versamenti realizzati in periodi d’imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
Proprio sui finanziamenti e sulle capitalizzazioni si concentrano i maggiori dubbi degli operatori, in ragione tanto del provvedimento del 16 novembre 2011, quanto dei successivi interventi dell’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio in occasione di incontri con la stampa specializzata, poi recepiti nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012.
Come è noto, la circolare citata afferma che si devono comunicare i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, lasciando intendere un ambito di applicazione della disposizione, anche su questo fronte, amplissimo.
C’è da dire, però, che siamo in attesa di una nuova circolare che potrebbero essere l’occasione per fare chiarezza sugli aspetti ancora poco chiari.
Al momento, l’unica “certezza” è che non dovrebbero essere oggetto di comunicazione i finanziamenti rimborsati nel 2010, non importa se effettuati dalla società o dal socio. Sul punto, il provvedimento del 16 novembre 2011 e la successiva circolare n. 25/2012 sono chiari nell’affermare che le operazioni devono essere ancora esistenti nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011

venerdì 14 settembre 2012

Dichiarazione di emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari 2012: da domani 15/09/2012 l’istanza per i datori di lavoro con le ultime disposizioni

Dalla giornata di domani, 15 settembre 2012, e fino al prossimo 15 ottobre, sarà possibile presentare la dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolari ex art. 5 del DLgs. 109/2012. Tale adempimento, lo ricordiamo, interessa i datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese almeno dal 31 dicembre 2011.
Dopo aver recentemente riportato le linee generali della sanatoria, si ripercorrono ora alcuni aspetti relativi agli adempimenti più immediati, ovvero la presentazione della dichiarazione di emersione, nonché il pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro.
Innanzitutto, ricordiamo che il pagamento del contributo forfetario rappresenta un adempimento propedeutico, necessario per poter presentare la dichiarazione di emersione; infatti, tale versamento è già effettuabile dallo scorso 7 settembre 2012, utilizzando il modello di pagamento F24 - Versamenti con elementi identificativi, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno.
A tal proposito, si segnala che, con la risoluzione n. 85/2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per compilare il modello, precisando che i codici tributo da utilizzare sono due: REDO per i datori di lavoro domestico e RESU per i datori di lavoro subordinato. In particolare, nella compilazione del modello si dovrà prestare attenzione al campo “elementi identificativi”, che deve essere valorizzato con il numero di passaporto o di un altro documento equipollente in possesso del lavoratore. Si precisa che, se il numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17.
Dalle ore 8.00 di domani fino alle 24.00 del 15 ottobre 2012, è possibile dunque presentare la dichiarazione di emersione in via esclusivamente telematica, accedendo alla procedura mediante registrazione sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it); destinatario della dichiarazione di emersione è lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge l’attività lavorativa.
Come precisato dai Ministeri interessati, a differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, poiché in questo caso non è stato fissato un limite massimo di domande accoglibili.
La dichiarazione di emersione per ciascun lavoratore che si intende regolarizzare si effettua compilando i modelli reperibili on line e denominati: Modello EM-DOM, nel caso di lavoro irregolare domestico, e EM-SUB qualora si tratti di lavoro irregolare subordinato.
Come indicato nel DM 29 agosto 2012, le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli si possono reperire nel Manuale di utilizzo del sistema, direttamente scaricabile dal portale istituzionale www.interno.gov.it.
Tra i contenuti della dichiarazione, tassativamente previsti all’art. 3 del citato decreto, si segnalano a titolo esemplificativo (oltre agli ovvi dati identificativi e alle generalità di datore di lavoro e lavoratore) anche: l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; l’attestazione del requisito reddituale del datore per accedere alla sanatoria (non meno di 30.000 euro annui, che diventano 20.000 nel caso di lavoro domestico, elevabili a 27.000 se il nucleo familiare è composto da più soggetti percettori di reddito); la dichiarazione che la retribuzione accordata non è inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento; la proposta di contratto di soggiorno; l’indicazione della data di versamento del contributo forfetario di 1.000 euro; l’indicazione dell’obbligo del datore di lavoro di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per il periodo di lavoro irregolare, comunque non inferiore a sei mesi.
Effettuato l’invio della dichiarazione di emersione, si potrà stampare la ricevuta recante l’indicazione della data di invio telematico. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione. Come precisato dal Ministero dell’Interno nella circ. n. 5638/2012, sulla ricevuta sono indicati codici univoci di identificazione che consentono di verificare l’autenticità formale dei dati contenuti, in modo da contrastare eventuali tentativi di falsificazione.
Terminata la fase di invio della domanda, i soggetti interessati dovranno attendere la convocazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione, che avverrà a seguito di una serie di verifiche circa l’espletamento di alcuni adempimenti obbligatori e con la stipula del contratto di soggiorno.
Fonte: Eutekne

mercoledì 12 settembre 2012

IMU 2012: seconda rata in scadenza il 17 settembre 2012

Entro il prossimo 17 settembre, per il 5,5% dei sedici milioni di contribuenti, scadrà il termine per il pagamento della seconda rata dell’IMU. Perla verità, la scadenza in esame riguarda soltanto:
• i proprietari di una cosiddetta prima casa;
• chi ha deciso di pagare l’imposta in tre rate, e precisamente giugno, settembre e dicembre
Pertanto, i possessori di seconde case o di immobili di diversa natura, nonché i possessori di prime case che hanno scelto di pagare in due rate (giugno e dicembre), non saranno colpiti da questo nuovo versamento.
Come noto, la possibilità di pagare in tre rate anziché in due era stata prevista a ridosso della prima scadenza di giugno, allo scopo di venire incontro alle famiglie in difficoltà economica. Proprio sulla base di questo criterio-guida, si ricorda che il versamento dell’IMU in tre rate è previsto soltanto per il periodo d’imposta in corso al 2012, in previsione di una ripresa economica a decorrere dall’anno 2013.
Ai fini del calcolo della rata di settembre, i contribuenti dovranno prendere in considerazione l’aliquota base del quattro per mille e la detrazione per abitazione principale di Euro 200, aumentata di Euro 50 per ciascun figlio dimorante e residente di età non superiore a ventisei.
Tuttavia, i contribuenti dovranno verificare quanto stabilito dalle delibere delle amministrazioni comunali. Come noto, ogni Ente locale poteva (e può ancora) determinare aliquote e detrazioni differenti da quelle stabilite dai precetti statali. Pertanto, se non è stato previsto alcunché dall’amministrazione comunale, ai fini del calcolo della rata di settembre, si deve tenere conto delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal decreto cosiddetto “salva Italia”, salvo poi effettuare il conguaglio di quanto effettivamente dovuto nel mese di dicembre. Il contribuente dovrà, infatti, calcolare di nuovo il debito IMU annuo sulla base delle aliquote stabilite dal proprio Comune, sottrarre gli acconti pagati e versare all’Ente la differenza.
In merito ai dati riguardanti gli importi a carico dei contribuenti, è intervenuta la Cgia di Mestre, secondo cui i proprietari di immobili che si trovano nelle grandi città pagheranno mediamente in più di quello che pagheranno i proprietari di immobili situati nei comuni minori. Tra le città più colpite ci sono Bologna, con una spesa media di euro 293, Milano con una spesa media di euro 269 e Genova con euro 227.
Come nel caso della rata di giugno, si precisa che, anche nel caso di settembre, l’IMU va versata utilizzando il modello F24. Il modello deve essere compilato indicando tutti i dati che sono stati riportati nella prima rata con la differenza che nel capo “rateazione/mese rif.” deve essere indicato 0202. Sarà necessario, quindi:
• indicare il codice del comune in favore del quale si effettua il versamento;
• barrare la casella “Acc.” allo scopo di indicare che trattasi di versamento dell’acconto;
• indicare il codice tributo 3912, relativo al versamento dell’imposta sull’abitazione principale;
• riportare “0202” per indicare che trattasi del secondo versamento dell’acconto;
• evidenziare come anno di riferimento il 2012;
• riportare l’importo a debito determinato secondo quanto sopra previsto e l’importo della detrazione nella casella “detrazione IMU abitazione principale”.
Infine, si ricorda che, se i calcoli risultassero errati (viste le indubbie condizioni di incertezza dei precetti normativi), c’è la possibilità di effettuare nel mese di dicembre il conguaglio di quanto dovuto tenendo conto delle aliquote deliberate dai comuni e, per coloro che non avessero pagato la prima rata di giugno, il versamento della seconda rata deve essere effettuato il 17 settembre.
Fonte: Fisco 7 - Massimo D’Amico – Centro Studi CGN

martedì 11 settembre 2012

Modello 770/2012 e ravvedimento ritenute 2011: il 20/07/2012 è il termine per l’invio ed il versamento

Ancora pochi giorni per l’invio dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario: in assenza di ulteriori proroghe relative al termine di presentazione dei modelli 770/2012, l’invio deve, infatti, avvenire entro il 20 settembre. Tale data rileva anche ai fini del ravvedimento delle ritenute relative al 2011.
Il DPCM 26 luglio 2012, emanato in attuazione dell’articolo 12 comma 5 del DLgs. 241/97, ha infatti prorogato dal 31 luglio 2012 al 20 settembre 2012 il termine di presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario.
Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2012 è stato disposto per andare incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
Con il termine del 20 settembre 2012 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA relativi al 2011, il cui termine è fissato al 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica).
Si osserva, altresì, che la modifica del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ha effetti anche sul ravvedimento operoso.
In particolare, per effetto del “nuovo” termine disposto dal DPCM 26 luglio 2012, entro il 20 settembre 2012 sarà possibile regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2011 Semplificato e Ordinario, relativi al 2010;
- l’omessa effettuazione, nel 2011, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2011.
Ovviamente, al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposti interessi e sanzioni. Con riferimento a queste ultime si ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 del DLgs. 471/97, il sostituto d’imposta che non effettua, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto. Il ravvedimento operoso comporta, tuttavia, il versamento:
- della sanzione ridotta del 2,5% (un ottavo della sanzione del 20%), calcolata sull’ammontare delle ritenute non operate, per la violazione della mancata effettuazione della ritenuta;
- della sanzione ridotta per l’omesso versamento delle ritenute, pari al 3,75% dell’importo non versato, considerando che la regolarizzazione avviene entro il cosiddetto termine “lungo” (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno di commissione della violazione);
- delle ritenute dovute;
- dei relativi interessi moratori, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
L’omessa presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario, entro la scadenza del 20 settembre 2012, potrà invece essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 19 dicembre 2012 (90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione).
In tal caso, dovrà essere versata la sanzione pari a 25 euro (un decimo di 258 euro); tale sanzione dovrà essere applicata a ciascuna dichiarazione, nel caso in cui il sostituto d’imposta sia obbligato alla presentazione di entrambe.
Presentazione esclusivamente in via telematica
Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2012 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e così via, comprese le società del gruppo).
Il sostituto d’imposta deve trasmettere, entro il 20 settembre, il modello 770/2012 Semplificato se ha effettuato ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui corrispettivi pagati dal condominio a soggetti imprenditori e su alcuni redditi diversi.
Il sostituto d’imposta deve trasmettere, sempre entro il 20 settembre, il modello 770/2012 Ordinario se, nel 2011, ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero), utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; oppure effettuato ritenute sugli interessi, dividendi, compensi per avviamento commerciale.
Fonte: eutekne

venerdì 7 settembre 2012

Stranieri: determinate le quote di ingresso 2012 per partecipare a corsi di formazione e tirocini

Con Decreto Ministeriale 12/07/20102 , in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e' stato determinato per l'anno 2012 il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare nel nostro Paese per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con DM del 12 luglio 2012 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha determinato per l’anno in corso il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia, per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Più in particolare, il limite massimo di ingressi di stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, è stabilito in:
- 5 mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, - 5 mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. La suddetta quota è ripartita tra le regioni e le Province autonome

giovedì 6 settembre 2012

CERTIFICAZIONI DELLE RITENUTE D’ACCONTO 2012: cosa fare se mancano

Cosa succede se ancora ad oggi mancano alcune certificazioni delle ritenute d’acconto operate sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo?
Niente paura, se abbiamo la prova documentale che il pagamento della fattura è avvenuto al netto della ritenuta dovuta.
Ma andiamo con ordine.
Essenzialmente la questione è racchiusa in poche disposizioni:
- il combinato disposto dai commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 322/1998, che prevede che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve rilasciare apposita certificazione;
- l’art. 22 del TUIR D.P.R. n.917/1986 (richiamato nell’art. 79 a proposito delle società) che trattando dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, ammette lo scomputo delle ritenute alla fonte operate a titolo d’acconto dall’imposta determinata sul reddito complessivo del contribuente;
- l’art. 36-ter c. 2 del D.P.R. n.600/1973 che, riferendosi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dispone che gli Uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria possono escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle certificazioni richieste ai contribuenti.
L’applicazione di quest’ultima disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria ha però evidenziato l’ingiusta sanzione subita dal soggetto sostituito: quest’ultimo non poteva far altro che diffidare il sostituto d’imposta dall’adempiere all’invio della certificazione, subendo in caso di inerzia, l’iniqua conseguenza di avere avuto operata la ritenuta e non poterla portare in detrazione.
Nel 2009, la risoluzione n. 68/E ha posto fine all’annosa questione dello scomputo delle ritenute operate ma non certificate (limitatamente però ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa), quando il contribuente è in grado di esibire congiuntamente:
- la fattura emessa;
- la relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto (di ritenuta) effettivamente percepito.
Nel caso in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rilasciata ai sensi dell’art . 47 D.P.R. 445-2000 e quindi accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del soggetto che la rilascia) in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.
In conclusione, si può dire che l’Amministrazione finanziaria in questa risoluzione offre la possibilità di fare valere, senza particolari aggravi, le situazioni di fatto rimuovendo l’anomala situazione di cui si è detto (ritenuta operata – ritenuta disconosciuta) che tanto contenzioso aveva creato negli anni scorsi. Con le dovute rivisitazioni, si ritorna quindi all’orientamento di una vecchia nota ministeriale (n. 8/1034 del 31.10.1977) nella quale, semplicemente, si conveniva di ritenere valida, quale certificazione delle somme percepite e assoggettate a ritenuta alla fonte, la lettera di accompagnamento del compenso quando conteneva le indicazioni del sostituto d’imposta, la causale, l’ammontare lordo delle somme corrisposte, l’ammontare della ritenuta, l’affermazione o dichiarazione del sostituto d’imposta.

Le erogazioni liberali alle Onlus 2013: Legge 96/2012

Come si sa, l’art.15 del TUIR, c.1 lett. i-bis) prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, fino ad un massimo di Euro 2.066,00. La detrazione è, inoltre, consentita solo nel caso in cui i versamenti siano effettuati con bonifici bancari e/o postali, carte di credito o prepagate e assegni bancari o circolari.
In virtù di quanto predisposto dall’art.15 c. 2 della Legge 96/2012, tale detrazione passa, per l’anno 2013 al 24%, con un massimo di Euro 2.065,00 e per l’anno 2014 al 26%, sempre fino ad un massimo di Euro 2.065,00.
Nello specifico all’art. 15 si legge: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).”
La detrazione sarà comunque accordata ai soggetti che effettuano il versamento tramite banca o ufficio postale, ovvero nei modi stabiliti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/1997 in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli.
Questo per le persone fisiche e le società di persone.
Per gli Enti non commerciali, invece, a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile usufruire della detrazione sull’IRES; questo proprio a causa dell’abrogazione della lettera i-bis dell’art.15 del TUIR a seguito dell’entrata in vigore della Legge 96/2012.
Per le società di capitali, le cooperative, i consorzi e gli enti commerciali pubblici o privati, cioè per i soggetti che scontano l’IRES, la deduzione dal reddito imponibile rimane uguale a quanto stabilito dall’art.100 c.2 lett. h) e d) del TUIR. Per questi soggetti, infatti, la deduzione è pari all’importo maggiore tra Euro 2.066,00 ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato.

lunedì 3 settembre 2012

UNICO 2012 : i versamenti con il ravvedimento operoso

Con il differimento al 20 agosto dei termini scadenti nel periodo feriale, sono prorogati anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso.
Per i versamenti che possono essere differiti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento operoso si applica, una volta spirato il termine del 20 agosto, considerando tra gli importi dovuti e non versati, oggetto di ravvedimento, anche la suddetta maggiorazione.
Nello specifico, i ravvedimenti operosi dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, da parte dei contribuenti che hanno come termine ultimo di versamento (con la maggiorazione dello 0,4%) il 20 agosto 2012, avranno la seguente tempistica:
- ravvedimento “sprint”: dal 21 agosto al 3 settembre 2012 (sanzioni ridotte dallo 0,2% al 2,8%);
- ravvedimento “breve”: dal 4 settembre 2012 al 19 settembre 2012 (sanzione ridotta al 3%);
- ravvedimento “lungo”: dal 20 settembre 2012 al 30 settembre 2013 (sanzione ridotta al 3,75%).
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, l’efficacia del ravvedimento presuppone che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza” (cosiddette “cause ostative”).
Con riferimento al ravvedimento breve, eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del mancato pagamento del tributo, va rilevato che, ai fini del computo dei 30 giorni, anche se la norma fa espresso riferimento alla data della “commissione” della violazione, il dies a quo deve identificarsi con quello di scadenza del termine (C.M. 10 luglio 1998 n. 180, § 14). In caso di termini cadenti di sabato o di giorno festivo, che vengono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo, il dies a quo coincide con l’ultimo giorno disponibile per l’adempimento, prima che possano essere applicate sanzioni.
Allo stesso modo, qualora il termine per il ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata festiva, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 50/2002, § 19.5).
Secondo quanto precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2011 n. 67, in assenza di indicazioni normative contrarie, il ravvedimento operoso può essere anche parziale, fermi restando i previsti termini; a tal fine, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
La risoluzione 67/2011 precisa inoltre che:
- il contribuente non può beneficiare per l’intero della più mite riduzione della sanzione ad un decimo del minimo ove esegua un primo versamento entro 30 giorni dalla commissione della violazione e i restanti in momenti successivi;
- il contribuente non può beneficiare del ravvedimento operoso integrale ove, tra un versamento e l’altro, sopravvenga un controllo fiscale.
Tali principi devono ritenersi applicabili anche al ravvedimento sprint, vale a dire il ravvedimento che interviene entro 14 giorni dalla scadenza del versamento.
A titolo esemplificativo, si supponga che entro il 20 agosto 2012 non si sia provveduto al versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo IRPEF per il 2011 derivante dal modello UNICO 2012 PF e che si intenda regolarizzare la violazione mediante due ravvedimenti “parziali”, ciascuno pari alla metà dell’importo dovuto.
Il primo ravvedimento parziale avviene in data 12 settembre 2012; in tal caso, occorre versare:
- il 50% del saldo IRPEF dovuto e della relativa maggiorazione dello 0,4%;
- la sanzione ridotta del 3% su tale importo;
- gli interessi legali del 2,5% per 23 giorni di ritardo.
Il secondo ravvedimento parziale avviene in data 20 maggio 2013; in tal caso, occorre versare:
- il 50% del saldo IRPEF dovuto e della relativa maggiorazione dello 0,4%;
- la sanzione ridotta del 3,75% su tale importo;
- gli interessi legali del 2,5% per 273 giorni di ritardo (salvo eventuali modifiche del tasso legale applicabili dal 1° gennaio 2013).
Resta fermo che, se tra un versamento parziale e l’altro sopravviene un atto di controllo fiscale (ad esempio, la notifica di un questionario), il ravvedimento può ritenersi valido solo per la parte sanata prima dell’inizio della verifica.
Infine, come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998 n. 192/E (§ 1.1), il ravvedimento operoso riguarda anche l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento degli importi a saldo e/o in acconto che sono stati rateizzati, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 241/1997.