venerdì 3 agosto 2012

Professionisti 2012: assicurazione professionale obbligatoria entro il 13 agosto 2012

Tra le tante novità in ambito professionale previste dalla manovra di Ferragosto 2011 (art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 conv. in L. 148/2011), ne è stata introdotta una assai stringente in tema di responsabilità professionale, ossia la previsione, a partire dal prossimo 13 agosto, dell’obbligo di stipulazione di un’assicurazione a tutela dei danni arrecati al cliente.
La previsione normativa è contenuta nell’art. 3, quinto comma, alla lett. e), del DL 138/2011.
Analizzando puntualmente il contenuto della disposizione normativa, possiamo evincere quanto segue:
- la norma si pone a tutela del cliente;
- il professionista è obbligato alla stipulazione di una idonea assicurazione R.C. professionale;
- il professionista è obbligato alla pubblicizzazione, nei confronti del cliente, al momento di assunzione dell’incarico professionale, degli estremi della polizza R.C. professionale stipulata e del relativo massimale.
Dalla lettura della norma, emerge che:
- l’obbligo assicurativo viene imposto solo ed esclusivamente agli iscritti in Ordini professionali e non a tutti gli esercenti attività professionali similari;
- saranno numerosi i professionisti che, fino ad oggi sprovvisti di copertura assicurativa, dovranno procedere alla sottoscrizione di una polizza per rischi professionali in relazione a eventuali danni arrecati ai propri clienti.
Soggetti interessati saranno, dunque, tutti i professionisti iscritti in albo senza esclusioni, ma, francamente, non si comprende, per alcuni di loro, l’utilità della previsione obbligatoria della copertura assicurativa, come ad esempio per i giornalisti.
Per effetto della nuova normativa, nel momento stesso in cui verrà assunto l’incarico professionale, sarà obbligo del professionista rendere noti al cliente gli estremi della polizza ed il relativo massimale. Finora, invece, la stipula delle assicurazioni professionali non era obbligatoria.
Le modifiche normative hanno, quindi, introdotto l’obbligatorietà della polizza antirischi per tutti i professionisti allo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze e/o negligenze. La decorrenza, come anticipato, viene fissata al prossimo 13 agosto o, se precedente, nella data di approvazione del regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali secondo i principi fissati dal DL 138/2011.
A tal proposito, si segnala che il Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012 n. 5262, ha espresso parere favorevole, ma con una serie di osservazioni, allo schema di DPR recante la riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DL 138/2011 citato. Nel parere è stato precisato, in particolare, che risulta “preferibile”, così come già indicato nella norma primaria, che le condizioni generali delle polizze assicurative possano essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti di previdenza dei professionisti.
Si osserva, poi, che la norma istitutiva dell’obbligatorietà si limita ad indicare esclusivamente che l’assicurazione professionale dovrà essere “idonea (…) per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”, senza specificare ulteriormente in cosa consista tale idoneità e quali siano i rischi professionali oggetto di copertura. Mancherebbe, in altre parole, la definizione di importanti dettagli della portata stessa della norma, sia in merito all’entità dei massimali che delle franchigie e degli scoperti.
In via generale e astratta, è possibile individuare alcune tipologie di professionisti iscritti in albo per cui si evidenziano criticità relativamente alla necessità di stipulazione di un’assicurazione professionale obbligatoria:
- professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente avente rilevanza esterna come, ad esempio, perizie, collaudi, assistenza contenziosa, ecc.;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente senza alcuna rilevanza esterna;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Per quanto riguarda le conseguenze sanzionatorie disposte in capo al professionista, si fa presente che, sino ad oggi, la sottoscrizione di un contratto assicurativo, posto a presidio dei danni cagionati a terzi dal professionista, era per costui una scelta esclusivamente deontologica. Dal prossimo 13 agosto, la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico per l’iscritto in Ordini professionali, e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico (così come anche indicato nello schema di DPR di riforma degli ordinamenti professionali).
A tal proposito, si segnala che è stato approvato lo schema di DPR recante la riforma degli ordinamenti professionali, in attuazione dell’art. 3, comma 5 del DL 138/2011, nel quale, all’art. 5, vengono definiti i confini dell’obbligo di assicurazione cui è tenuto il professionista.
Viene precisato, innanzitutto, che sono oggetto dell’assicurazione non solo i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, ma anche le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente.
Viene, inoltre, ribadito che all’obbligo assicurativo segue l’obbligo informativo del cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, circa gli estremi della polizza, il massimale e ogni variazione successiva.
Per la violazione di tali obblighi scatta per il professionista l’illecito disciplinare.
Infine, il professionista è tenuto a stipulare l’assicurazione anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali degli Ordini o Collegi, da associazioni professionali, da Casse o enti di previdenza.
Lo schema di DPR, che dovrà essere oggetto di modifiche secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, troverà applicazione dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, individuato nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l’effetto di abrogare tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili.
Ad oggi, in attesa del DPR definitivo, rimangono aperti molti dubbi, dai termini di decorrenza dell’obbligo assicurativo, ai soggetti obbligati, al contenuto della polizza stessa.
In particolare, con riferimento ai termini di decorrenza, si fa presente che, in tale contesto normativo, si inserisce l’art. 9, comma 4, secondo paragrafo, del DL 1/2012 (conv. in L. 27/2012). Tale norma ribadisce l’obbligo per il professionista di indicare al cliente, insieme al grado di complessità dell’incarico e a tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, anche i “dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.
Sull’applicazione di tale disposizione e sul raccordo con l’art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011, gli Ordini professionali sembrano aver concordato fin da subito nell’escludere l’effetto anticipatorio dell’obbligo generale di stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011 almeno fino al prossimo 13 agosto. In particolare, secondo il CNDCEC, in capo al professionista vi sarebbe, per gli incarichi conferiti prima del 13 agosto, solo l’obbligo di comunicare al cliente l’eventuale assenza di una propria posizione assicurativa.
In definitiva, sebbene l’obbligo assicurativo da parte del professionista sia contemplato da due norme di rango primario e da una norma regolamentare, la mancata previsione di una disciplina transitoria rischia di generare incertezze anche per i soggetti che hanno già sottoscritto una polizza.
Come si è accennato, lo schema di decreto interviene anche sull’oggetto dell’assicurazione (custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente) per cui ci si chiede se e come debbano adeguare la propria polizza i professionisti già assicurati. Inoltre ci si chiede se i professionisti privi di copertura assicurativa debbano procedere alla sottoscrizione della polizza inderogabilmente entro il 13 agosto (data certamente particolare), oppure possano attendere almeno il primo nuovo incarico.
Fonte: Eutekne