mercoledì 27 giugno 2012

5x1000: raccomandata entro il 30/06/2012

Gli enti operanti nel settore no-profit, quelli della ricerca scientifica e dell’Università e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno effettuato l’iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno 2012 sono tenuti, entro il 2 luglio 2012 (la scadenza originaria è prorogata, in quanto il 30 giugno cade di sabato), ad un ulteriore adempimento.
In particolare, i legali rappresentanti dei citati enti e associazioni devono spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione nei suddetti elenchi, allegandovi una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2007 n. 57 (§ 2) con riferimento al cinque per mille per l’anno finanziario 2007, ai fini della valutazione della tempestività dell’invio della dichiarazione sostitutiva fa fede il timbro di spedizione postale.
I suddetti documenti devono essere inviati:
- per quanto riguarda gli enti del settore no-profit, alla DRE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente;
- per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, all’ufficio territoriale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata;
- per quanto riguarda gli enti della ricerca scientifica, al Ministero dell’Istruzione.
I modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Si segnala peraltro che, nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia stata compilata tramite l’apposito software disponibile nel suddetto sito, la dichiarazione sostitutiva è predisposta automaticamente dal programma e deve essere completata prima dell’invio.
L’Agenzia delle Entrate procede, entro il 31 dicembre 2012, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Ad analoghi controlli procedono l’ufficio del CONI e il Ministero dell’Istruzione, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 e il 30 novembre 2012.
Effettuati i controlli, sia il CONI che il Ministero predispongono l’elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi, trasmettendoli all’Agenzia delle Entrate, rispettivamente entro il 15 marzo 2013 e il 31 dicembre 2012.
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2013.
Gli enti beneficiari del contributo del cinque per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto, anche a mezzo di una relazione illustrativa, nel quale indicare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme percepite (art. 12 del DPCM 23 aprile 2010).
Per le associazioni sportive dilettantistiche, la relazione deve anche indicare le attività di interesse sociale effettivamente svolte.
Si ricorda, infine, che l’art. 2 comma 2 del DL 16/2012 ha previsto, a partire dall’esercizio finanziario 2012, l’estensione del riparto del cinque per mille agli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali, non abbiano effettuato entro la scadenza, in tutto o in parte, gli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio, vale a dire:
- abbiano omesso di presentare la domanda d’iscrizione e/o la dichiarazione sostitutiva;
- abbiano omesso di allegare la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente alla dichiarazione sostitutiva presentata nei termini.
Tali enti possono sanare le irregolarità commesse, entro il 30 settembre 2012 (prorogato al 1° ottobre 2012, essendo il 30 settembre domenica), effettuando i seguenti adempimenti:
- presentazione della domanda d’iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva, oppure integrazione della documentazione necessaria;
- versamento della sanzione minima prevista dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 258 euro (codice tributo “8115” da indicare nel modello F24).
La misura è applicabile qualunque sia la categoria di appartenenza dell’ente (circ. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2012 n. 10, § 4.1).
Per quanto sopra, gli enti che omettono di effettuare correttamente l’adempimento in esame (spedizione della dichiarazione sostitutiva con i relativi allegati) possono partecipare comunque al riparto del beneficio se correggono l’errore commesso secondo le modalità sopra indicate, entro il 1° ottobre 2012.
Fonte: Eutekne

martedì 26 giugno 2012

Unico 2012: Risoluzione 21/06/2012 n. 69 dell’Agenzia Entrate sulla proroga del termine di versamento a rate

Con Risoluzione 21 giugno 2012, n. 69, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga del termine per il versamento delle imposte disposta con D.P.C.M. 6 giugno 2012, ha effetti anche sui pagamenti rateali dovuti a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dell'acconto della cedolare secca.
Se il contribuente sceglie di avvalersi della proroga ed intende rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato, riducendo il numero delle rate e considerando come inizio della rateazione il termine di versamento prorogato.
Il termine di fine rateazione è il 16 novembre per i titolari di partita IVA, e il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita IVA.
A tal proposito ricordiamo che la proroga ex DPCM 6 giugno 2012 aveva creato perplessità riguardo due aspetti:
- la possibilità o meno di usufruire della proroga da parte dei soggetti (diversi dalle persone fisiche) per i quali ricorrano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, diverse dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro;
- l’applicabilità della proroga al versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni, ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002.
La nuova versione del documento di prassi, attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia, supera i dubbi appena citati eliminando dalla risoluzione le imperfezioni lessicali fonte di perplessità.
Con riferimento al primo aspetto, la ris. 69/2012 affermava che la proroga ex DPCM 6 giugno 2012, in relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, interessava “i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili”.
Rispetto al testo del DPCM 6 giugno 2012, la ris. 69/2012 inseriva la locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, il cui significato non appariva chiaro.
Infatti, fermo restando che i contribuenti che superano il limite di 5.164.569 euro di ricavi o compensi dichiarati sono da sempre stati esclusi dalle proroghe dei versamenti, poiché i vari DPCM hanno sempre condizionato l’applicazione della proroga al fatto di non superare tale limite, si poneva il problema dei contribuenti per i quali ricorrano altre cause di inapplicabilità degli studi di settore (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, aveva affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”, diversa da quella espressamente prevista della dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro.
Tale chiarimento è stato ritenuto applicabile anche negli anni successivi, stante l’analogia del dato letterale dei vari DPCM di proroga che sono stati emanati.
Al riguardo, non appariva quindi chiaro se la ris. 69/2012, inserendo la suddetta locuzione, avesse voluto porsi in una posizione di discontinuità rispetto al precedente orientamento, con l’intenzione di limitare l’applicazione delle proroghe ai soli contribuenti per i quali fossero effettivamente applicabili gli studi di settore, quindi per i quali non ricorresse alcuna causa di esclusione o di inapplicabilità degli stessi.
La nuova versione della risoluzione n. 69 elimina la citata locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, confermando la validità della circolare n. 41/2007.
In relazione al secondo aspetto, nella ris. 69/2012 si affermava che “risultano oggetto di proroga”, tra gli altri, il versamento relativo “all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e succ. modificazioni”. Si tratta del versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 4% per la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011.
Le perplessità derivavano da fatto che il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame non è stabilito al 18 giugno 2012 (presupposto che giustifica la proroga ex DPCM 6 giugno 2012, come affermato anche dalla ris. 69/2012), ma al 30 giugno 2012 (che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 luglio 2012). Analoghe considerazioni riguardano il versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 2-4% per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate.
Anche su tale aspetto è intervenuta l’Agenzia, modificando il testo della risoluzione n. 69 che nella versione attuale non cita più il versamento relativo all’imposta sulle rivalutazioni dei terreni.

lunedì 25 giugno 2012

Cessione di fabbricati 2012: abolito l’obbligo della comunicazione in Questura con i contratti di locazione e di comodato registrati.

La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto.
Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

giovedì 21 giugno 2012

DURC 2012: spetta alla P.A. richiedere il DURC conferma del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ricorda che nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, spetta alla P.A. richiedere il rilascio del DURC alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili le quali, a loro volta, dovranno inviarlo per PEC.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 6 del 31.5.2012, conferma che, in virtù del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, è escluso che un privato possa consegnare il DURC all’Amministrazione nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, perché spetta alla P.A. richiedere il rilascio dello stesso alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili.
Tuttavia il privato può richiedere il rilascio del DURC - su cui dovrà essere apposta a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici” - da consegnare ad altro privato.
Unico caso in cui le Amministrazioni procedenti potranno accettare una dichiarazione sostitutiva è quello in cui sia la normativa di settore ad ammetterlo ma, in tal caso, le Amministrazioni dovranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato.
In relazione ai lavori pubblici, sottolinea inoltre la circolare, è necessario che il DURC sia acquisito d’ufficio in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva in cui il controllo sulla regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori e per il pagamento del saldo finale.
In conclusione, la Funzione Pubblica invita le Amministrazioni ad utilizzare, per l’inoltro della richiesta del DURC, il servizio on line disponibile all’indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it, mentre gli Istituti previdenziali e le Casse edili dovranno utilizzare, per la trasmissione del certificato, la PEC.
Nel caso in cui il certificato sia rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve essere apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

mercoledì 20 giugno 2012

GERICO 2012: disponibile il software per gli studi di settore 2011

Con Provvedimento 18 giugno 2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato 206 modelli per la comunicazione dei dati rilavanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il provvedimento che approva, finalmente, i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011 e, nel contempo, ha reso disponibile il software GE.RI.CO. 2012.
Sabato, invece, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 13 giugno 2012 (cosiddetto decreto correttivi), ossia il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Decisivo, in particolare per gli studi non revisionati, sarà proprio il ruolo dei correttivi, che, almeno secondo quanto promette la SOSE, dovrebbero tenere efficacemente conto di alcune grandezze e variabili economiche e le relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2011, quali in particolare: le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari; le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali; l’aumento del costo del carburante; gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio; la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.
Nel decreto correttivi vi è innanzitutto un intervento che riguarda l’analisi di normalità economica, ed in particolare l’indicatore “Durata delle scorte”: per quei soggetti che hanno registrato una riduzione nei ricavi rispetto al 2010 ed erano coerenti quanto alle esistenze iniziali, la soglia massima di normalità economica è stata incrementata in modo da tener conto dell’aumento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.
I correttivi, invece, scattano nei confronti dei soggetti che presentano nel 2011 ricavi inferiori rispetto al ricavo puntuale derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica: GERICO li applica secondo una sequenza precisa, ossia correttivi specifici – correttivi di settore – correttivi individuali.
Per quanto attiene i primi, sono stati individuati specifici interventi correttivi delle funzioni di ricavo o compenso: l’intervento più significativo è quello relativo al costo del carburante per le attività che lo utilizzano quale materia prima principale (come ad esempio i taxi o il trasporto merci).
Parlando invece di correttivi congiunturali, l’analisi condotta dalla SOSE ha evidenziato come 164 studi di settore abbiano conosciuto nel 2011 una riduzione dei margini economici e della redditività, rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico studio, a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche: per essi sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo cluster. Per gli studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale è invece funzionale a tenere conto della riduzione delle tariffe determinatasi per effetto della crisi.
I correttivi congiunturali individuali sono stati invece previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011.
Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, si è tenuto conto della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese, mentre per 195 studi di settore della contrazione dei costi variabili del 2011 rispetto al 2010 o 2009 (considerando il maggiore tra i due).
Va detto che, sulla base delle prime verifiche, la versione finale di GE.RI.CO., ma il giudizio finale non può che rimanere sospeso in attesa della sua applicazione a casi concreti, non sembra condurre a risultati molto diversi rispetto all’ultima versione beta (la terza), resa in precedenza disponibile da parte dell’Agenzia.
È chiaro ed evidente che in questo scenario, mancando soltanto 21 giorni all’appuntamento con il versamento delle imposte, spostato al 9 luglio proprio per effetto della proroga determinata dai ritardi sugli studi, dovendo comunque confidare nel fatto che i software utilizzati negli studi professionali vengano aggiornati al più presto, non c’è più molto tempo per simulazioni e calcoli. Si annunciano quindi giorni frenetici per verificare le risultanze di GE.RI.CO. in relazione ai diversi clienti, e decidere con loro, laddove l’esito non sia quello sperato, se effettuare l’adeguamento dei ricavi o mantenere il dato risultante dalla contabilità, individuando, laddove possibile, cause che giustifichino lo scostamento da indicare poi nel campo delle annotazioni al momento della trasmissione della comunicazione.
Tra le numerose le novità riguardanti gli studi di settore per quest'anno. Si ricordano:
• l'applicazione di sanzioni più elevate per errata o omessa compilazione dei modelli
• i nuovi indicatori di normalità economica e coerenza;
• il premio di congruità ex art. 10, D.L. n. 201/2011;
• il nuovo quadro V.
• I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2011, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento.

martedì 19 giugno 2012

Studi di settore 2012: finalmente disponibile il software GERICO 2012 ed i modelli per gli studi di settore 2012

Con un ritardo ancora maggiore rispetto all’anno scorso, si è completato proprio ieri, in corrispondenza di quel 18 giugno nel quale i soggetti interessati avrebbero dovuto versare il saldo 2011, il quadro degli strumenti necessari all’applicazione degli studi di settore.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il provvedimento che approva, finalmente, i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011 e, nel contempo, ha reso disponibile il software GE.RI.CO. 2012. Sabato, invece, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 13 giugno 2012 (cosiddetto decreto correttivi), ossia il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Riferiti alle singole attività economiche e professionali, gli studi di settore devono essere trasmessi insieme alla dichiarazione dei redditi modello Unico 2012, di cui costituiscono parte integrante
Definitivi, sul web, i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2011. Il provvedimento del 18 giugno che li promuove fa seguito al decreto ministeriale di approvazione della revisione congiunturale speciale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 16. Definite anche le caratteristiche di stampa e le modalità di predisposizione dei dati.
Sempre on line è disponibile la versione definitiva del software Gerico, che consente il calcolo della congruità e della coerenza economica per i 206 studi.
I modelli approvati sono relativi a:
• 51 studi per attività economiche del settore delle manifatture
• 61 studi per attività economiche del settore dei servizi
• 24 studi per attività professionali
• 70 studi per attività economiche del settore del commercio
Le istruzioni, da quest’anno leggibili “a tutta pagina” e non più su tre colonne, richiamano, in primo luogo, le misure sulle sanzioni previste in caso di dati errati, per le dichiarazioni presentate dopo il 6 luglio 2011 (Dl 98/2011).
In particolare, per l’omessa presentazione del modello, la sanzione è pari al massimo importo previsto per le violazioni sul contenuto e sui documenti delle dichiarazioni (2.065 euro), mentre, in caso di accertamento, è elevata del 50% la misura minima e massima prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, qualora venga omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
E’ poi evidenziato un avviso per gli “ex minimi”: i contribuenti che nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi dello specifico regime, dovranno fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tener conto degli effetti derivanti dall’applicazione del principio di cassa correlato a quel regime.
Per ciascuno dei 206 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2011 è stato predisposto un quadro X “Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore”, in cui andranno indicati i dati necessari per consentire l’applicazione dei correttivi introdotti per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. La revisione congiunturale, approvata con decreto ministeriale (sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno), ha la finalità di “riequilibrare” la stima dei risultanti derivanti dall’applicazione degli studi, prendendo in considerazione le mutate condizioni economiche.
Attraverso il nuovo quadro V (“Ulteriori dati specifici”), il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni: svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, adozione del regime dei “minimi”; ovvero, se esercita in maniera prevalente l’attività di “consorzio di garanzia collettiva fidi”, “bancoposta” o “affitto di aziende”, può fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio.
Con il quadro Z, invece, vengono richieste ulteriori informazioni utili all’aggiornamento degli studi, evitando in tal modo l’invio di uno specifico questionario.
Il provvedimento, infine, definisce le caratteristiche di stampa e le modalità di predisposizione dei dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. L’invio deve avvenire, insieme alla dichiarazione dei redditi modello Unico, direttamente attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) ovvero avvalendosi degli incaricati abilitati.

IMU 2012 RAVVEDIMENTO: per i tardivi versamenti della prima rata imu c’è tempo per il pagamento fino al 17 giugno 2013

Scaduto ieri 18/06/2012 il termine per il versamento del primo acconto IMU, chi non avesse versato in tutto o in parte l’importo dovuto ha un anno di tempo per ravvedersi e ottenere così un significativo sconto della sanzione altrimenti applicabile, pari al 30% delle somme non versate.
Tre sono le “fasce temporali” in cui risulta suddivisa la possibilità di ravvedersi entro il prossimo 17 giugno 2013:
- i primi quattordici giorni successivi al 18 giugno 2012;
- il periodo compreso tra il quindicesimo (3 luglio 2012) e il trentesimo (18 luglio 2012) giorno successivo al 18 giugno 2012;
- il periodo che va dal 19 luglio 2012 al 17 giugno 2013.
Per chi si ravvede entro il 2 luglio 2012 (cosiddetto “ravvedimento sprint”), la sanzione risulta ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ad esempio:
- nel caso di ravvedimento entro il 22 giugno 2012 (ritardo di 4 giorni), la sanzione dovuta sarà pari allo 0,8% (= 0,2% x 4).
- nel caso di ravvedimento entro il 1° luglio 2012 (ritardo di 13 giorni), la sanzione risulterà dovuta in misura pari al 2,6% (= 0,2% x 13).
Per chi si ravvede tra il 3 luglio 2012 e il 18 luglio 2012 (ravvedimento breve), la sanzione risulta ridotta al 3%. Per chi si ravvede tra il 19 luglio 2012 e il 17 giugno 2013 (ravvedimento lungo), la sanzione risulta ridotta al 3,75%.
Il perfezionamento del ravvedimento implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
Ad esempio, nel caso di omesso versamento al 18 giugno 2012 di 100 euro, il ravvedimento perfezionato alla data del 30 agosto 2012 (73 giorni di ritardo) implica, oltre al pagamento di una sanzione di 3,75 euro, anche il pagamento di interessi legali in misura pari a 0,5 euro (= 100 x 0,025 x 73 / 365).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012, ha chiarito che “in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta”.
In altre parole, sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio.
Sul modello va però barrata l’apposita casella “Ravv.“, per esplicitare che il pagamento ha natura di ravvedimento operoso.
Giova, infine, ricordare che il ravvedimento operoso, esperibile nel termine massimo di un anno dalla data dell’inadempimento, deve intendersi in ogni caso precluso ove al contribuente sia già stata notificata la constatazione della violazione e ove “siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.
In altre parole, basterebbe già una lettera “seriale”, con la quale il Comune chiede la produzione di copia del modello F24 attestante gli avvenuti versamenti, per chiudere le porte del ravvedimento a tutti i contribuenti che ne fossero destinatari, a partire dalla data di sua ricezione.
Attenzione dunque a non confondere questa interessante possibilità di significativa riduzione delle sanzioni, dovute in caso di adempimento non tempestivo, con un diritto “intoccabile” al punto da poter trasformare l’istituto del ravvedimento in una sorta di strumento di pianificazione finanziaria immune da rischi.
Una precisazione, quest’ultima, senza dubbio superflua per i professionisti che ben conoscono la materia, ma opportuna per tutti quei contribuenti che, complice la battaglia politica scatenata attorno a questa imposta, hanno sentito in queste settimane di tutto e di più.
Fonte: Eutekne

lunedì 18 giugno 2012

Diritto annuale CCIAA 2012: la proroga dei termini di versamento di Unico 2012 fino al 20 agosto 2012 sia applica anche per il diritto camerale annuale

La proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, disposta dal DPCM 6 giugno 2012, si applica anche al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
È il logico corollario di quanto disposto dall’art. 8 del DM 11 maggio 2001 n. 359, che fissa la scadenza di pagamento del diritto in esame entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Naturalmente, la facoltà di avvalersi della proroga compete alle stesse condizioni previste dal DPCM in oggetto.
In occasione del differimento disposto lo scorso anno dal DPCM 12 maggio 2011, l’applicabilità della proroga al diritto in questione era stata espressamente confermata dal Nota Min. Sviluppo economico 30 maggio 2011 n. 103161.
Si ricorda che, come già rilevato su queste colonne, con il DPCM 6 giugno 2012 sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, in relazione:
- a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;
- ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore.
In sede di conversione del DL 2 marzo 2012 n. 16 (cosiddetto “decreto sulle semplificazioni fiscali”) nella L. 26 aprile 2012 n. 44, è stato invece “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Per effetto di quanto sopra, quindi, analogamente allo scorso anno, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.
Tali versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 9 luglio 2012 (invece del 18 giugno 2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 (invece del 18 luglio 2012, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Con specifico riferimento al diritto annuale, della proroga potranno quindi beneficiare tutte le imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti, imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria), anche se non soggetti agli studi di settore.
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 18 giugno 2012, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569 euro).
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti negli stessi termini sopra evidenziati.
Pertanto, anche riguardo al diritto annuale, possono fruire della proroga tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che soddisfano le suddette condizioni, quali le società di persone e le società di capitali che hanno approvato il bilancio nei mesi di aprile o maggio.
Invece, devono procedere al versamento nei termini originari, ad esempio:
- tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore oppure che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- le società semplici, agricole e non, iscritte nella sezione speciale del registro, in quanto non esercenti attività d’impresa e, come tali, non soggette agli studi di settori.
Fonte: Eutekne

giovedì 14 giugno 2012

PROROGA VERSAMENTI UNICO 2012: il pagamento a rate

La proroga dei termini per il versamento delle imposte dal 18 giugno al 9 luglio 2012 e dal 18 luglio al 20 agosto 2012 (con la maggiorazione dello 0,40%), esplica effetti anche sulla rateizzazione dei versamenti. Brevemente, si ricorda che il DPCM 6 giugno 2012 ha prorogato i termini per i versamenti derivanti da UNICO 2012 e IRAP 2012 con riferimento a tutte le persone fisiche (soggette o meno agli studi di settore) e ai contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore.
L’art. 20 del DLgs. 241/97 disciplina la rateizzazione dei versamenti a saldo e/o in acconto di imposte e contributi. La rateizzazione dei suddetti versamenti avviene in rate mensili di pari importo e il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre. Può inoltre essere stabilito un numero di rate differente per ciascun importo a saldo o in acconto che viene rateizzato. Ad esempio, è possibile adottare un numero di rate differenti per l’IRPEF o l’IRES e l’IRAP, oppure per il versamento del saldo e del primo acconto.
Quanto ai termini, per i contribuenti non titolari di partita IVA, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo o dell’acconto e le rate successive alla prima scadono alla fine di ogni mese; diversamente, per i contribuenti titolari di partita IVA, fermo restando il termine previsto per la prima rata, le rate successive alla prima scadono, invece, al giorno 16 del mese.
L’opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura percentuale prevista dalla relativa normativa. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 21 maggio 2009, gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), a decorrere dai pagamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA presentate dal 1° luglio 2009. Si segnala inoltre che: gli interessi dovuti per la rateizzazione devono essere indicati nel modello F24 separatamente dai tributi cui afferiscono, mediante appositi codici; la maggiorazione dello 0,4% per il differimento dei versamenti, invece, si cumula con l’imposta dovuta e viene versata con il codice tributo della stessa.
Tanto premesso, sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41, qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi del citato art. 20 del DLgs. 241/97, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 9 luglio 2012 (ovvero del 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4%); per quanto riguarda, invece, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del DLgs. 241/97, vale a dire:
- giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 9 luglio 2012, se è titolare di partita IVA deve versare la seconda rata entro il 16 luglio 2012, se non è titolare di partita IVA deve invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2012.
In pratica, ipotizzando che il contribuente, titolare di partita IVA, opti per la rateizzazione delle imposte dovute sino al termine massimo (novembre 2012), le imposte dovranno essere versate alle seguenti scadenze:
- la prima rata, il 9 luglio 2012;
- la seconda rata, il 16 luglio 2012;
- la terza rata, il 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale, per il quale l’art. 3-quater del DL 16/2012 conv. L. 44/2012 ha previsto il differimento “a regime” al 20 agosto dei termini scadenti dal 1° agosto);
- la quarta rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica);
- la quinta rata, il 16 ottobre 2012;
- la sesta ed ultima rata, il 16 novembre 2012.
Qualora il contribuente titolare di partita IVA decida di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40%, la rateizzazione avviene in un minor numero di rate, considerato che il termine massimo rimane, sulla base del tenore letterale dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il mese di novembre. Di conseguenza, le imposte rateizzate dovranno essere versate, considerando anche la maggiorazione dello 0,40%, alle seguenti scadenze:
- la prima rata, il 20 agosto 2012;
- la seconda rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica);
- la terza rata, il 16 ottobre 2012;
- la quarta ed ultima rata, il 16 novembre 2012.
Di seguito si riporta, in forma tabellare, una sintesi delle scadenze riguardanti la rateizzazione dei versamenti, riviste in funzione della proroga prevista dal DPCM 6 giugno 2012.
SOGGETTI TITOLARI DI P.IVA
Versamento I rata entro il 9 luglio 2012
I rata - 9 luglio 2012
II rata - 16 luglio 2012
III rata - 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale)
IV rata - 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica)
V rata - 16 ottobre 2012
VI rata - 16 novembre 2012
Versamento I rata entro il 20 agosto 2012
I rata - 20 agosto 2012
II rata - 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica)
III rata - 16 ottobre 2012
IV rata - 16 novembre 2012
SOGGETTI TITOLARI DI P.IVA
Persone fisiche non titolari di partita IVA
I rata - 9 luglio 2012
II rata - 31 luglio 2012
III rata - 31 agosto 2012
IV rata - 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica)
V rata - 31 ottobre 2012
VI rata - 30 novembre 2012
Versamento I rata entro il 20 agosto 2012
I rata - 20 agosto 2012
II rata - 31 agosto 2012
III rata - 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica)
IV rata - 31 ottobre 2012
V rata - 30 novembre 2012

martedì 12 giugno 2012

INAIL 2012: le sanzioni in caso di ritardo nell'invio della presentazione della denuncia

L'INAIL, nella Nota protocollo 4 giugno 2012, n. 3516, fornisce chiarimenti in merito alla Nota n. 3341/2012 precisando, in merito al termine del 16 marzo per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, che
• l'invio oltre il termine del 16 marzo deve considerarsi come una denuncia spontanea sanzionabile ai sensi della Legge n. 388/2000 art. 116, comma 8, lettera b relativa alla sanzioni civili;
• la violazione del predetto termine comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/81;
• nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni civili non sarà applicata la sanzione amministrativa.
Con riferimento al caso in cui il datore di lavoro proceda all'invio della dichiarazione delle retribuzioni in ritardo ma entro il 18 giugno 2012 (in base alla Nota n. 3341/2012) si potranno verificare le seguenti fattispecie:
• mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto: applicazione delle sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva delle retribuzioni;
• mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio maggiore di quello effettivamente dovuto: applicazione delle sanzioni amministrative.
Ricordiamo a tal proposito che in merito alle omesse dichiarazioni inail del 2012, trattandosi del primo anno di applicazione dell'obbligo telematico di invio della dichiarazione dei premi, l'INAIL con Nota protocollo n. 3341 del 24 maggio 2012, ha ritenuto, in via del tutto eccezionale, di dare al possibilità ai datori di lavoro che non hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni entro il 17 marzo di inviarle entro il 18 giugno.
Pertanto l’Istituto ha comunicato che dal 25 maggio al 18 giugno 2012 saranno disponibili sul portale Inail, all'indirizzo www.inail.it - Punto Cliente, i servizi telematici:
• Invio telematico dichiarazione salari;
• AL.P.I. Online.
La mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti.

UNICO 2012: acconto IRPEF 2012 ridotto al 96%

Oltre alle disposizioni che impongono il ricalcolo dell’IRPEF relativa al 2011 sulla quale commisurare l’acconto 2012, in occasione dei prossimi versamenti occorre ricordare la riduzione dal 99% al 96% della relativa percentuale di computo. È il risultato di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del DPCM 21 novembre 2011: tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto.
Per quanto sopra, chi si accinge al versamento dovrà verificare innanzitutto che l’acconto IRPEF sia dovuto, tenuto conto che sono obbligati al relativo pagamento i soggetti che:
- presentano il modello UNICO 2012 PF con l’indicazione al rigo RN33 di un importo superiore a 51,65 euro;
- pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52 euro.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto:
- i soggetti che, al predetto rigo RN33, hanno evidenziato un’imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51 euro;
- i soggetti che, pur essendo debitori d’imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d’imposta superiori all’imposta dovuta a titolo di acconto;
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nel 2013, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite (metodo previsionale);
- i soggetti che, per la prima volta nel 2012, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- i contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2012 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, “forfettino”);
- i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2012;
- i soggetti che hanno un credito IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l’acconto dovuto;
- i soggetti falliti.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di versamento, in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. Si ricorda che l’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103 euro.
In pratica, ipotizzando l’assenza di obblighi di ricalcolo, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel rigo RN33.
A novembre, per determinare la seconda rata di acconto, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 25 novembre 2011, la riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto in relazione all’anno 2012 deve ritenersi applicabile anche ai fini del versamento:
- dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 95% al 92%;
- dell’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 99% al 96%.
Pertanto, con specifico riferimento alla cedolare secca, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo RB11, colonna 3, pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 95%. In pratica, tale rata risulta pari al 38% (40% × 95%) dell’importo indicato nel suddetto rigo RB11, colonna 3.
Analogamente, in ordine all’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti “minimi”, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo CM14 pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. In pratica, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel suddetto rigo CM14.
Per entrambe le imposte sostitutive, al fine della determinazione della seconda rata di acconto da corrispondere a novembre, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96% (nuovi “minimi”) o del 92% (cedolare secca);
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Fonte: Eutekne

Unico 2012: ufficiale la proroga del versamento delle imposte al 9 luglio 2012

Con DPCM firmato il 06/06/2012 è stato prorogato dal 18 giugno al 9 luglio 2012 il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP 2012; slitta, invece, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Le persone fisiche senza partita iva ed i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore avranno quindi tempo fino al prossimo 9 luglio 2012, per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Si sposta cioè in avanti la scadenza, ordinariamente fissata al 18 giugno 2012.
I pagamenti potranno, quindi, essere effettuati entro il 9 luglio, senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio al 20 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Slittano, inoltre, i termini per i pagamenti in caso di opzione per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, con la conseguenza che le rate successive alla prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Da ultimo, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2011 nell’ambito del modello UNICO 2012.
Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti è stato concesso per consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti, nonché per permettere il superamento di criticità operative, riscontrate da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

venerdì 8 giugno 2012

Sicurezza sul lavoro 2012 : prorogato il termine per la redazione del “documento di valutazione dei rischi” per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori

Con il DM n. 57/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio) è stata prorogata la possibilità, per i datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, senza dover procedere alla redazione del relativo documento.
Al riguardo, va ricordato che, nel sistema delineato dal DLgs. 81/2008, il primo e fondamentale obbligo posto a carico dei datori di lavoro è rappresentato dalla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo, considerata il “primo passo” per tutte le incombenze in materia di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi è un esame sistematico dei vari aspetti dell’attività aziendale, volto ad individuare: tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi esposti a rischi particolari (rischi collegati allo stress lavoro-correlato, relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza, connessi alle differenze tra uomo e donna, all’età e alla provenienza da altri Paesi, ovvero legati alla tipologia contrattuale utilizzata), valutandone l’entità; le misure di prevenzione e protezione da porre in essere, pianificandone l’attuazione, il miglioramento e il controllo al fine di verificarne l’efficacia.
Essa costituisce un obbligo del datore di lavoro (in collaborazione con il RSPP e il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) non delegabile a terzi. Ciò non esclude che il datore possa ricorrere, ai fini dello svolgimento delle attività valutative, a professionalità interne all’azienda o a servizi esterni. Tuttavia, il carattere indelegabile dell’obbligo comporta che, a prescindere dal soggetto che abbia provveduto materialmente alla valutazione, la responsabilità per l’effettuazione della stessa in conformità alle normativa prevenzionistica gravi, in ogni caso, sul datore di lavoro.
L’obbligo di procedere alla valutazione dei rischi, inoltre, non è subordinato al raggiungimento di determinati requisiti occupazionali, insorgendo anche in presenza di un solo lavoratore ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata. Va, infatti, tenuto presente che il DLgs. 81/2008 si ispira ad un principio di “effettività della tutela”, il quale porta a ricomprendere nella nozione di “lavoratore” rilevante agli effetti della disciplina antinfortunistica, senza differenziazioni formali, tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Ciò posto, le dimensioni occupazionali possono rilevare sul piano procedurale.
In generale, è stabilito che, all’esito della valutazione, debba essere redatto il c.d. “documento di valutazione dei rischi”, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del DLgs. 81/2008, nonché dalle specifiche norme del medesimo DLgs., concernenti ambiti particolari. Con riferimento alle aziende che occupino fino a 50 lavoratori e non svolgano attività ad alto profilo di rischio, è, invece, prevista la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi, con conseguente redazione del DVR, in base a procedure standardizzate, da definire con un apposito DM, aggiungendosi che, fino all’emanazione di quest’ultimo e, comunque, non oltre una certa data, nei confronti dei datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori, si applichino le regole ordinarie, mentre i datori di lavoro con non più di 10 lavoratori possano autocertificare la valutazione dei rischi, senza procedere alla redazione del documento.
È proprio la data cui si è accennato ad essere stata fatta oggetto di proroga. Originariamente era, infatti, prevista la data del 30 giugno 2012. Difficilmente, però, entro tale termine, il DM recante le procedure standardizzate sarebbe riuscito ad approdare in G.U. Di conseguenza, al fine di evitare che, a decorrere dal 1° luglio 2012, anche i datori di lavoro con non più di 10 lavoratori fossero obbligati ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento secondo le regole ordinarie, con il DM n. 57/2012 è stata espressamente prorogata alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del DM di definizione delle procedure standardizzate – con termine ultimo, in ogni caso, al 31 dicembre 2012 – la possibilità, per i suddetti datori di lavoro, di avvalersi dell’autocertificazione.
Quest’ultima consiste in un sintetico documento in cui il datore dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adottato le misure (comprese attività di informazione e formazione dei lavoratori) necessarie per prevenire, eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevati. Nelle aziende in questione, dunque, il processo di valutazione deve, comunque, essere svolto, pur non dovendo essere documentato. Una volta definite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e, comunque, a partire dal 2013, tutti i datori di lavoro con un organico fino a 50 unità (ad eccezioni di quelli con attività ad alto rischio) si avvarranno delle stesse, le quali sostituiranno, nelle realtà aziendali più piccole, la facoltà di autocertificazione.

giovedì 7 giugno 2012

Unico 2012: deducibilità delle perdite fiscali

Lo spirito delle modifiche normative, un confronto tra vecchia e rivisitata disciplina e, nel concreto, la recuperabilità dei risultati negativi ai fini delle imposte differite
L’articolo 23, comma 9, del decreto legge 98/2011, ha introdotto un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, ora contenuto nell’articolo 84 del Tuir.
La nuova disposizione
Dalla lettura della “relazione illustrativa” al Dl in argomento, si desume la ratio della norma, principalmente quella di rispondere a un’esigenza di rigore e di semplificazione.
L’intenzione del legislatore, infatti, è stata quella di evitare, da un lato, di costringere le imprese a realizzare operazioni straordinarie allo scopo di ottenere un refresh delle perdite in “scadenza”, operazioni che, di fatto, vanificano la limitazione temporale al riporto, e, dall’altro, di limitare complessi esercizi di valutazione della recuperabilità delle stesse perdite ai fini dell’iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio.
La nuova formulazione dell’articolo 84 garantirebbe, inoltre, sempre nei disegni del legislatore, un effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall’anno successivo a quello/i in perdita, verrebbe assicurato in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo.
In sintesi, la norma prevede, per il riporto delle perdite, l’eliminazione del limite temporale di cinque anni a favore di un riporto temporalmente illimitato, ma introduce un limite quantitativo, cioè le perdite pregresse sono, ora, scomputabili in ragione dell’80% del reddito imponibile. L’eccedenza del 20% può essere scomputata dal reddito degli esercizi successivi, senza alcun limite di tempo.
Confronto nuovo/vecchio articolo 84 del Tuir
Comma 1 (in vigore fino al 5/7/2011)
“La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.”
Comma 2
“Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.”
Nuovo comma 1
“La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. (…)”
Nuovo comma 2
“Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
Interessati dalla nuova disciplina sono esclusivamente i soggetti Ires previsti all’articolo 73, lettere a), b) e d), del Tuir.
Sono fuori dal regime, invece, i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il comma 3, dell’articolo 8, del Tuir, e gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa, di cui alla lettera c) dell’articolo 73.
Per quel che concerne la decorrenza del nuovo regime, l’articolo 23, comma 6, del Dl 98/2011 stabilisce che “in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 53/2011, ha sottolineato che “la disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23 (…) è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento”.
Recuperabilità delle perdite ai fini delle imposte differite
La relazione governativa, come anticipato, ha posto l’attenzione sulla complessità di valutazione della recuperabilità delle perdite, relativamente all’iscrizione delle imposte differite. Si considerino, ad esempio, le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare all’utile/perdita civilistica, le quali si distinguono, in conseguenza del differente impatto sul bilancio, in quanto le differenze temporanee si traducono, in esercizi successivi, in variazioni fiscali di segno opposto, mentre le differenze permanenti si traducono in rettifiche definitive.
Le differenze temporanee concorrono a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite.
Sono originate prevalentemente da differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico e l’imponibile fiscale, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi. Si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.
Le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito.
Per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che:
• pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate)
• pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).
La loro contabilizzazione deriva, appunto, dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a una attività o a una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quell’attività o a quella passività ai fini fiscali.
La perdita per un periodo d’imposta può essere normalmente portata a diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri.
Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili, secondo corretti principi contabili, non è iscritto a bilancio fino all’esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. esiste una ragionevole certezza di ottenere, in futuro, imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria
2. le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.
Soprattutto il punto 2 fa cambiare l’orizzonte valutativo degli amministratori, in ordine all’iscrizione in bilancio, venuto meno il termine temporale del riporto delle perdite e quindi, l’arco temporale “vincolato” dei cinque esercizi.
Se sussistono tali condizioni, “il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili sarà quindi iscritto nello stato patrimoniale tra le attività per imposte anticipate (Voce C.II. 4-ter), avendo come contropartita a conto economico un accredito della voce 22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Secondo il paragrafo H.II. (Perdite fiscali), dell’Oic 25, “un'imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono”.
L’utilizzo delle perdite in Unico SC 2012
La novità “equipara” le perdite ordinarie a quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta. Non vi è un ordine prestabilito nell’utilizzo delle perdite, cioè se siano utilizzabili prima quelle di cui al comma 1 (entro un limite quantitativo) o al comma 2 (senza alcun limite) dell’articolo 84 del Tuir.
Al principio, è stato sostenuto, dalla dottrina, che le imprese avrebbero “consumato” innanzitutto le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta dalla loro costituzione, le quali consentono l’abbattimento integrale del reddito prodotto. Il criterio di utilizzo prioritario sembrava rispondere, non solo a una regola di convenienza, ma anche a una disciplina contemplata nello stesso articolo 84, nella parte – non modificata dalla norma in esame – in cui si dispone, in via generale (e salve le deroghe espressamente previste) che “la perdita di un periodo […] può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi […] per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi”.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’annuale appuntamento con Telefisco, il 25 gennaio scorso, ha sostenuto che “la disposizione non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi di imposta, in parte ai successivi”, pertanto, “in assenza di regola al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi di imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi”.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 6 giugno 2012

DURC 2012: precisazioni ministeriali su acquisizione d'ufficio e autocertificabilità

Il DURC deve essere acquisito d'ufficio sia dalle stazioni appaltanti nell'ambito dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, DL n. 185/2008 che dell'art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000, che dalle pubbliche amministrazioni concedenti nell'ambito dei lavori privati, al fine di soddisfare quanto previsto dall'art. 90, lett. c) del D.Lgs n. 81/2008.
Lo afferma il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 12 del 1° giugno 2012, con la quale precisa ulteriormente che è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il documento unico di regolarità contributiva per l'utilizzo dello stesso nei rapporti tra privati e nell'ambito di lavori privati. Viene confermata, inoltre, l'impossibilità di sostituire il DURC con un'autocertificazione, come già affermato con la Nota n. 619 del 16 gennaio 2012.
DURC per lavori edili pubblici e privati
Innanzitutto la circolare ministeriale chiarisce che nell’ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16-bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sia in forza dell’art. 44 bis del DPR n. 445/2000. Inoltre, anche l’art. 14, c. 6-bis, D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC sia nell’ambito dei lavori pubblici che nei lavori privati dell’edilizia.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, c. 2, DPR n. 445/2000).
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione del DURC da parte dell’Amministrazione concedente, l’acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla medesima amministrazione.
Sostituzione del DURC con autocertificazione
Come già chiarito in altre occasioni, il Ministero del Lavoro conferma che la regolarità contributiva non può essere autocertificabile. Cosa diversa è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, per cui l’impresa può presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore, come nel caso dell’art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 14-bis del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011 (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 € stipulati con la P.A. e con le società in house)
Validità del DURC
La circolare n. 12/2012, costituisce occasione per il Ministero per ricordare che il DURC, anche nell’ambito pubblico ha validità trimestrale, inoltre:
- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, va acquisito un DURC per ciascuna procedura e lo stesso ha validità trimestrale; analogamente ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ex DPR n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta. In entrambi i casi il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità.
- per le fasi di stato avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione - fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto
- il DURC ha validità trimestrale.
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ex art. 125, c. 1, lett. b), D.Lgs. n 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.
Dematerializzazione e consultazione del DURC
Gli Istituti e le PP.AA. devono adottare ogni possibile misura per dematerializzare il DURC e quindi per diffonde l’uso della PEC per la consegna. Gli Istituti, inoltre, potranno adottare misure tecniche per rendere accessibili via web, a chi abbia un interesse qualificato (Casse edili abilitate comprese), le informazioni concernenti richieste e contenuti dei DURC già rilasciati. DURC e Casse Edili abilitate Infine, la circolare n. 12/2012 ribadisce che le stazioni appaltanti debbono tenere in conto solo le certificazioni rilasciate dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC.
Eventuali certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate non possono sostituire il DURC anche se le Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità.

lunedì 4 giugno 2012

Autoliquidazione INAIL 2012: i coefficienti di rateazione per la scadenza della rata del 18 giugno 2012

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 3304 del 23 maggio 2012, comunica (a parziale rettifica di una precedente nota), i nuovi coefficienti di rateazione per i datori di lavoro che usufruiscono:
• del rinvio al 16 giugno dell'autoliquidazione dei premi 2011/2012 (seconda elaborazione dell'autoliquidazione) e
• del pagamento rateale in scadenza al 18 giugno 2012.
I coefficienti per la determinazione degli interessi da calcolare per la seconda e terza rata del premio di autoliquidazione sono stabiliti nel:
• 0,0058353 per la rata in scadenza al 16 agosto 2012;
• 0,0149345 per la rata in scadenza al 16 novembre 2012.
Fonte: seac

venerdì 1 giugno 2012

Tassa annuale su imbarcazioni 2012: con la Circolare del 30/05/2012 n.16 gli ultimi chiarimenti

Con Circolare 30 maggio 2012, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ai fini della corretta applicazione della tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all'art. 16, D.L. n. 201/2011.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria precisa che:
• la tassa trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal paese di immatricolazione;
• in caso di noleggio, tenuto al pagamento della tassa è il noleggiatore, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione;
• nel caso in cui l'unità da diporto venga ceduta in data successiva al pagamento della tassa, l'importo versato non può essere restituito; il nuovo acquirente non dovrà però corrispondere nuovamente il tributo per il medesimo periodo.
I noleggiatori sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, anche se non sono elencati espressamente fra i soggetti passivi del tributo. Un’interpretazione differente ed esclusivamente letterale della norma porterebbe, infatti, a escludere del tutto dall’imposizione le unità di diporto utilizzate mediante contratto di noleggio. Circostanza che produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra noleggio e locazione.
E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 16/E del 30 maggio. Il documento completa il quadro interpretativo/applicativo sulla tassa (introdotta, nella sua prima versione, dal Dl 201/2011), aggiungendosi al pacchetto “modalità e termini di versamento”, costituito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 24 aprile e dalla risoluzione n. 39/E.
La tassa
Oggetto del tributo - nella versione revisionata, dal Dl 16/2012, della norma che ha lo ha introdotto - sono le unità da diporto dai 10,01 metri di lunghezza in su. Lunghezza dello scafo, in base alla quale è parametrato l’importo.
Tenuti al pagamento sono i proprietari dell’imbarcazione, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), residenti in Italia, nonchè le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
La rivisitazione della disposizione ha, quindi, tagliato il collegamento della tassa allo stazionamento delle unità di diporto nelle acque italiane, esentando, perciò, dalla stessa i proprietari/turisti stranieri. Non sono tenute, infatti, al pagamento le persone fisiche che non risultino residenti nel territorio dello Stato, nonché le persone giuridiche che non abbiano la propria sede legale in Italia; anche qualora l’imbarcazione risulti immatricolata nei registri nazionali.
Strumentalità non solo per noleggio e locazione
Fra gli indirizzi dati dalla circolare, l’esclusione dal tributo per le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali (oltre a noleggio e locazione) individuate dall’articolo 2 del Codice della nautica da diporto (Dlgs 171/2005), vale a dire le imbarcazioni utilizzate:
• per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto
• da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Tassa solidale
Nel caso di più proprietari o detentori dell’imbarcazione, tutti sono tenuti in solido al versamento della tassa. Tassa che si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile successivo e che va pagata entro il 31 maggio di ciascun anno.
Quando il presupposto per l’applicazione del tributo si verifica successivamente al 1° maggio, il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui nasce il debito d’imposta (per gli anni successivi, la tassa andrà poi corrisposta entro l’ordinario 31 maggio). Per i contratti, infine, di durata inferiore al periodo che va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno dopo, il pagamento deve essere eseguito entro il giorno prima della data d’inizio del periodo di durata del contratto.
Esempio tratto dalla circolare:
Contratto di locazione stipulato il 30 aprile 2013 con decorrenza 15 maggio 2013, della durata di 10 giorni, per una unità da diporto di lunghezza pari a 35 metri.
Calcolo dell’imposta : (12.500*10/365) = 342,00 euro.
La tassa da corrispondere entro il 14 maggio 2013 è pari ad euro 342,00.
Il tributo si versa utilizzando l’F24 con elementi identificativi (codici tributo 3370 per l’imposta, 8936 per l’eventuale sanzione e 1931 per gli interessi); per chi, invece, è nell’impossibilità di passare per la delega di pagamento, il versamento dovrà avvenire mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:
• codice BIC : BITAITRRENT
• causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento
• IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/).
L’omesso, ritardato o parziale versamento è punito con una sanzione che va dal 200% al 300% dell’importo non versato. Ricorrendone le condizioni, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso.