venerdì 30 marzo 2012

Comunicazioni «black list»: entro il 2 aprile 2012 l’invio con la nuova soglia dei 500 euro

Scade lunedì 2 aprile (il 31 marzo è sabato) il termine per l’invio della comunicazione mensile dei dati relativi alle transazioni con operatori economici residenti in Paesi “black list”.
Quella del 2 aprile è anche la prima scadenza in cui potrebbe trovare applicazione la novità introdotta dal DL 16/2012 (Decreto semplificazioni), entrato in vigore il 2 marzo scorso.
Il Decreto modifica l’ambito oggettivo dell’adempimento, prevedendo la comunicazione di tutte le cessioni e di tutte le prestazioni di servizi “di importo superiore a 500 euro”. La norma è chiaramente diretta a ridurre gli adempimenti delle imprese che, per alcune spese di importo minimale, erano comunque tenute ad adempiere. Il problema non è tanto riferito alle spese di trasferta dei dipendenti, già escluse in via interpretativa dalla circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, quanto piuttosto agli acquisti di software e di cancelleria, laddove il cessionario, ovviamente, sia residente in un Paese black list e alle spese di trasferta dell’imprenditore o del professionista.
Dal punto di vista applicativo, la norma presenta alcuni profili problematici.
Tanto la norma quanto la relazione governativa lasciano intendere che il limite di 500 euro debba essere riferito alla singola operazione. Ciò nondimeno, esiste anche per le comunicazioni black list il problema dei contratti a corrispettivi periodici e dei contratti collegati, rispetto ai quali, nel caso dello “spesometro”, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta la trasmissione nell’ipotesi in cui, su base annua, venisse superata la soglia dei 3.000 euro.
Analogo ragionamento potrebbe essere prospettato nel caso in esame, restringendo il periodo di osservazione al mese ovvero al trimestre di riferimento della comunicazione.
Sempre guardando al dibattito sullo spesometro, anche per l’adempimento black list sorge il problema dei soggetti che inviano comunque le operazioni sotto soglia.
Nel caso dello spesometro, l’orientamento prevalente ritiene non applicabili le sanzioni nel caso in cui il valore non superi la soglia di 3.000 euro (per le operazioni con obbligo di fattura), non mancando peraltro opinioni di segno contrario. Proprio per superare tale impasse, il DL 16/2012 ha eliminato la soglia in questione per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione.
Con la nuova soglia black list si ripropone lo stesso problema, con l’aggravante, però, che nel caso di specie le sanzioni per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri sono raddoppiate e vanno da 516 a 4.131 euro, tra l’altro con l’impossibilità di applicare gli istituti del concorso di violazioni e della continuazione.
Se così fosse, la norma rischierebbe di complicare il lavoro delle imprese e dei professionisti, anziché semplificarlo.
Un’ultima notazione riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.
Come evidenziato, il DL 16/2012 è entrato in vigore il 2 marzo 2012; la modifica al DL 25 marzo 2010 n. 40 in esame non prevede una decorrenza specifica, per cui la soglia potrebbe applicarsi già dalla prossima comunicazione del 2 aprile relativa al mese di febbraio, tanto più che stiamo parlando di norma avente chiaramente valenza procedurale.
Si tratta di una conclusione che potrebbe essere criticata, in considerazione del fatto che la norma primaria modificata ha trovato attuazione con un apposito Decreto ministeriale e un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato il modello.
Subordinare l’entrata in vigore della soglia a modifiche delle norme attuative dirette a disciplinare alcuni aspetti specifici della soglia (ad esempio, contratti collegati) potrebbe essere anche plausibile.
Come potrebbe essere plausibile ritenere applicabile la soglia alle operazioni registrate o soggette a registrazione a partire dal 2 marzo 2012, da comunicare entro il 30 aprile 2012, tanto per i mensili quanto per i trimestrali.
Per queste ragioni, quantomeno da un punto di vista pratico, sembra consigliabile continuare a includere nella prossima comunicazione anche le operazioni pari o inferiori a 500 euro, nell’attesa che vengano definiti i punti ancora aperti.
In ogni caso, si ritiene applicabile l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente, che esclude l’applicazione di sanzioni.
Fonte: Eutekne

Detrazione 55% per risparmio energetico 2012: entro il 30 marzo 2012 la comunicazione per lavori non terminati nel 2011

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), devono comunicare entro il 30 marzo 2012 le spese sostenute nel 2011 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2011.
L’adempimento, introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), è necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè rispetto alle spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.
La comunicazione deve essere inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, termine che per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti “solari” coincide con il 30 marzo 2012.
Non è invece necessario inviare alcuna comunicazione se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, non sono state sostenute spese e se, nello stesso periodo d’imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi.
Nella comunicazione, devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 (vale a dire nel 2011, per i soggetti “solari”), ancorché l’intervento fosse già avviato nei periodi d’imposta precedenti (ad esempio, nel 2009 e/o nel 2010, per i soggetti “solari”) e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.
Possono beneficiare dell’agevolazione in questione sia le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, sia i soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Legittimato a fruire della detrazione del 55% e a presentare il modello di comunicazione, quindi, è il contribuente, residente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d’impresa, che possiede o detiene l’immobile sul quale viene effettuato l’intervento di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi 344-347, della L. n. 296/2006 e ne sostiene le spese. Sono altresì legittimati i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all’intervento, e solo nel caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all’attività di impresa, arte o professione.
Se le spese sono sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi (è il caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali, coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile e pluralità di locatari o comodatari). Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la stessa comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.
Il modello di comunicazione da utilizzare è quello approvato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze.
L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.).
Per la redazione guidata della comunicazione e per la predisposizione del file da inviare telematicamente, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicativo “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica”.
Fonte:Eutekne

Sanatoria liti fiscali pendenti: ultimi chiarimenti con la circolare 15 marzo 2012, n. 7/E per il versamento e la domanda entro il 2 aprile 2012

C'è tempo fino al 2 aprile 2012 per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, pendenti al 31 dicembre 2011; nella proroga disposta in sede di conversione in legge del D.L. n. 216/2011 (c.d. Milleproroghe 2012) rientrano sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011.
Con Circolare 15 marzo 2012, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate, in vista del prossimo temine del 2 aprile, ha fornito chiarimenti sulla definizione delle controversie pendenti di valore non superiore a 20.000 euro (cfr. SeacInfo 24.11.2011). Tra le affermazioni di maggior interesse si segnalano:
- le liti definibili sono quelle che risultavano instaurate tra il 2 maggio ed il 31 dicembre 2011 e per le quali non è intervenuta pronuncia definitiva;
- la sospensione dei procedimenti sino al 30 giugno 2012, giova alle liti definibili esclusivamente per gli atti/attività compiuti dopo il 28 febbraio e deve essere espressamente richiesta dal contribuente (non opera d'ufficio);
- il termine per effettuare il versamento e per presentare la domanda di definizione è quello del 2 aprile 2012 sia per le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011, sia per quelle oggetto del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 216/2011) sempreché alla data di entrata in vigore della norma non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva;
- se interviene una sentenza della Corte di Cassazione che dispone il rinvio, si applica l'aliquota del 30% del valore della controversia.
Con la circolare n. 7/E del 15 marzo, l’Agenzia ricorda pertanto che è possibile definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
Il perfezionamento avviene a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate con le precedenti regole, il tutto entro il prossimo 2 aprile (il termine originario è stato fissato al 31 marzo ma slitta in quanto cade di sabato).
I nuovi chiarimenti, che si aggiungono ai precedenti emanati in occasione della sanatoria dello scorso anno prevista dall’art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 (circolare 24 ottobre 2011, n. 48/E e risoluzione 23 novembre 2011, n. 107/E, entrambe confermate), si occupano, in particolare, degli effetti della modifica normativa e di altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati dai precedenti documenti di prassi.
Innanzitutto viene precisato che - per effetto della modifica - risulta ampliato l’ambito delle liti definibili, ricomprendendovi anche le controversie introdotte con ricorsi alla Commissione tributaria provinciale, notificati nel periodo 2 maggio-31 dicembre 2011, a parità delle altre condizioni già richieste dall’art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011.
Però, la modifica in commento non estende la definizione alle controversie interessate da giudicato né, comunque, alle controversie concluse con una decisione che risulti definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Viene poi ricordato che il differimento del termine di pendenza comporta che anche per tutte le nuove liti definibili operi la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012.
La sospensione riguarda gli atti e le attività successivi al 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 216/2011), mentre restano salvi e validi gli atti e le attività compiuti nel processo precedentemente.
Per quanto concerne il versamento, viene precisato che il nuovo termine del 2 aprile 2012 riguarda sia le controversie entrate nella definizione per effetto della modifica normativa, sia quelle già pendenti alla data del 1° maggio 2011 per le quali (alla data di entrata in vigore dell’art. 29, comma 16-bis, D.L. n. 216/2011,) non sia intervenuta una decisione definitiva.
Entro la stessa data dovranno essere versate eventuali integrazioni dovute nell’ipotesi in cui successivamente al pagamento e prima della presentazione della domanda sia intervenuta una decisione che abbia reso necessario un versamento integrativo.
La circolare contiene anche le seguenti ulteriori precisazioni:
• le cause pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere oggetto di definizione soltanto se alla data di presentazione della domanda non sia stata depositata la sentenza o l’ordinanza decisoria di cassazione;
• la definizione si perfeziona con il versamento dell’intera somma dovuta nonché con la presentazione della relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012; a tale proposito valgono le precedenti istruzioni in merito alla modulistica e agli aspetti procedurali (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011);
• per il versamento viene confermato il codice tributo 8082, istituito con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E;
• non è consentito il versamento in forma rateale degli importi dovuti, che devono essere, pertanto, integralmente effettuati entro il 2 aprile 2012;
• se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel periodo compreso tra la data del 28 febbraio 2012 (di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012, di conversione del D.L. Milleproroghe) e il 15 luglio 2012, il contribuente può chiederne la sospensione, rappresentando la volontà di avvalersi della definizione ovvero di essersene avvalso;
• è necessario, ai fini della definibilità della controversia, che questa sia stata instaurata per tutelare un obiettivo interesse ad agire, diverso dalla mera aspettativa della definizione (a tale proposito, viene richiamata la sentenza 27 settembre 2011, n. 19693 della Cassazione);
• non è possibile la definizione di una lite “minore” concernente un ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi: l’ufficio, in tal caso, provvederà a notificare al ricorrente e a depositare presso l’organo giurisdizionale il diniego della domanda di definizione della lite fiscale pendente dopo che saranno rese disponibili le funzionalità informatiche di controllo delle domande presentate. Diversamente, nei casi in cui il contribuente con il ricorso, tramite l’impugnazione del ruolo, abbia contestato l’eventuale rettifica dei dati indicati in dichiarazione operata in attuazione dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 assume rilievo la natura impositiva dell’atto sicché la lite rientrerebbe nel novero di quelle definibili;
• l’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/1988, con il quale l’Agenzia delle Entrate recupera le maggiori imposte sui trasferimenti degli immobili non censiti, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui il valore presuntivamente dichiarato in sede di registrazione dell’atto sia inferiore a quello risultante dall’applicazione della rendita catastale determinata dall’Ufficio dell’Agenzia del territorio, ha natura di atto impositivo ed è, quindi, definibile a condizione che contestualmente e/o separatamente sia stato impugnato anche l’atto “presupposto” di attribuzione della rendita catastale;
• nell’ipotesi in cui l’atto di attribuzione della rendita catastale non sia stato notificato dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio e avverso l’avviso di liquidazione di cui all’art. 12, D.L. n. 70/1988 sia stato presentato ricorso per far valere anche le contestazioni relative alla rendita catastale, la legittimazione passiva spetta sia all’Agenzia del Territorio che all’Agenzia delle Entrate: in tale ipotesi è definibile la controversia relativa alla determinazione della maggiore imposta (di competenza dell’Agenzia delle Entrate), ma non quella instaurata attraverso l’impugnazione dell’atto di classamento (di competenza dell’Agenzia del Territorio);
• in caso di cassazione con rinvio, per la definizione deve essere applicata l’aliquota del 30%.

Libretti al portatore con saldo da 1000 euro: entro il 31 marzo 2012 obbligatoria l’estinzione

Scadrà il 31 marzo prossimo il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero entro il quale il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite).
L’art. 49, comma 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, stabilisce che il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (e non più a 2.500 euro).
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000 euro (art. 58, commi 2 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007).
Con riguardo ai libretti al portatore con saldo superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58, commi 2 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000 e 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000 euro.
L’art. 49, comma 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, inoltre, ha precisato che i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite) entro il 31 marzo 2012. Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi.
Alla violazione di quest’ultima prescrizione è dedicata una specifica disciplina sanzionatoria modificata in sede di conversione in legge del DL 201/2011 (cfr. l’art. 12, comma 1-bis del DL 201/2011 convertito). In tale contesto, infatti, si è precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 marzo 2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000 euro.
Ne consegue che la violazione della disposizione in esame determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000 euro (art. 58, comma 7-bis ultimo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 euro, nel caso di saldo compreso tra 3.000 e 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Il tutto con obbligo, per l’intermediario finanziario che accerti l’infrazione, di comunicarla (ex art. 51, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007) alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Sul tema, la circolare 4 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la comunicazione in questione deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.A., del libretto al portatore; escludendosi, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche.
Le sanzioni di cui sopra trovano applicazione anche quando, ex art. 49, comma 14 del DLgs. 231/2007, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (cfr. i commi 3 e 7-bis penultimo ed ultimo periodo dell’art. 58 del DLgs. 231/2007).
Si ricorda, ancora, che la circolare 5 agosto 2010 n. 281178 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010, che i libretti al portatore con saldo pari o superiore alla soglia di 5.000 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 30 giugno 2011, avrebbero potuto essere trasferiti prima di tale data a condizione di essere stati riportati ad un saldo inferiore a 5.000 euro. Analogamente si dovrebbe ragionare per i libretti al portatore aventi un saldo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 31 marzo 2012.
Si tenga presente, infine, che le violazioni della ricordata disciplina non sono suscettibili di oblazione (cfr. l’art. 60 comma 2 del DLgs. 231/2007).
Fonte: Eutekne

Modello 730-4/2012: entro il 31marzo 2012 l’invio da parte dei sostituti d’imposta

Entro il termine del 31 marzo 2012 i sostituti d’imposta devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario incaricato, l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730/2012.
Da quest’anno, le suddette procedure di invio telematico dei modelli 730-4 riguardano obbligatoriamente tutti i sostituti d’imposta (ad eccezione dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che nel 2011 hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.

venerdì 23 marzo 2012

EAS 2012: entro il 31 marzo 2012 invio del modello EAS delle associazioni

Al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, entro il 31 marzo 2012 gli enti associativi privati e le società sportive dilettantistiche devono inviare il modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (cosiddetto modello “EAS”).
In particolare, il modello deve essere presentato, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se nel 2011 si sono verificate variazioni “rilevanti” rispetto al modello “EAS” preceden-temente presentato.
Il modello “EAS”, si ricorda, è stato istituito con il provv. Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009, in attuazione dell’art. 30 del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), al fine di “monitorare” gli enti non commerciali associativi e le società sportive dilettantistiche che beneficiano della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72).
Tali soggetti devono infatti possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti (salvo alcune esclusioni, quali le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale), al fine di consentire gli opportuni controlli.
La mancata presentazione del modello “EAS” nei termini stabiliti comporta la perdita delle suddette agevolazioni fiscali.
In caso di variazioni “rilevanti” dei dati già trasmessi il modello “EAS” deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

giovedì 22 marzo 2012

Decreto flussi 2012: in arrivo il nuovo decreto per i lavoratori extracomunitari stagionali

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 1960 del 20 marzo 2012, rende noto che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il DPCM del 13 marzo 2012, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2012.
Tale decreto prevede una quota massima di ingressi pari a 35.000 cittadini stranieri residenti all'estero, da ripartire tra le Regioni e le Provincie autonome a cura del Ministero del Lavoro.
L'invio telematico delle domande potrà avvenire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.
Fonte: seac

mercoledì 21 marzo 2012

5 per mille 2012: dal 21 marzo 2012 la procedura di iscrizione

Le iscrizioni al 5 per mille 2012 si aprono il 21/03/2012 ed alla vigilia della partenza ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 10/2012, che riassume i dettagli delle procedure e le principali novità.
Fra le novità di quest’anno l’inserimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, fra quelle che possono essere finanziate
Dal 21 marzo 2012 quindi, sarà, infatti possibile iscriversi fra i possibili beneficiari del contributo e scadranno nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010, ovviamente aggiornati al 2012. Primo fra gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati per fruire della quota di Irpef per l’esercizio finanziario 2012, dei quali fa un riepilogo molto dettagliato la circolare n. 10/E del 20 marzo.
Tabelle con le varie scadenze ma non solo. Il documento di prassi si sofferma, infatti, anche sulle novità dell’ultima ora: l’inserimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, fra quelle che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille e l’ammissione al riparto, operata dal Dl 16/2012 (semplificazioni fiscali), degli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro le previste scadenze, agli adempimenti richiesti, siano in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.
In particolare, su quest’ultimo punto, la circolare ha precisato che la regolarizzazione - che passa comunque per il possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per ciascuna tipologia di enti (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria) - interessa sia quanti non rispettino i termini “ordinari” per la presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione sostitutiva, sia i soggetti che pur avendo presentato in tempo la dichiarazione sostitutiva, hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
L’ammissibilità ritardata delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali è subordinata al versamento della sanzione di 258 euro. Versamento andrà effettuato con F24, senza la possibilità di compensare.

martedì 20 marzo 2012

Mediazione tributaria: al via dal 1 aprile 2012 il reclamo e la mediazione tributaria per le liti fino a 20mila euro

Inammissibile il ricorso proposto senza la presentazione della preventiva istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto alla competente struttura delle Entrate
La circolare n. 9/E del 19 marzo illustra il nuovo istituto deflativo del contenzioso tributario previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011.
La norma stabilisce che, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate.
La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile per espressa disposizione del comma 2 dell’articolo 17-bis; l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Per facilitare gli adempimenti dei contribuenti, in allegato alla circolare viene fornito un fac-simile di istanza proposta ai sensi della nuova normativa. Dal modello unito alla circolare emerge che – in aderenza al dettato legislativo – l’istanza del contribuente deve contenere il ricorso che si intende proporre alla Commissione tributaria provinciale e la domanda di annullamento dell’atto, formulata sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso. Inoltre, al contribuente è riconosciuta la facoltà di avanzare una vera e propria proposta di mediazione, consistente nella richiesta di rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria.
La presentazione dell’istanza, che va effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità stabilite per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Ctp, vale come notificazione del ricorso. Ne deriva che il contribuente – qualora intenda adire il giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione – è tenuto unicamente a costituirsi in giudizio, ossia a depositare presso la segreteria della Commissione tributaria l’istanza proposta.
Il nuovo istituto non determina, quindi, ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti intenzionati a opporsi alla pretesa tributaria.
La natura giuridica e le differenze rispetto agli altri istituti deflativi
La circolare chiarisce l’effettiva funzione e la natura giuridica della mediazione tributaria, evidenziando che essa consente di affrontare le vicende del rapporto tributario sulla base del dialogo con il contribuente, secondo una logica volta all’affermazione di soluzioni legittime e trasparenti.
Scopo specifico dell’istituto è, infatti, quello di rimuovere in via preventiva e immediata gli eventuali profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando l’instaurazione del giudizio e contribuendo direttamente al miglioramento della qualità dell’azione amministrativa e, in definitiva, alla positiva realizzazione della tax compliance.
Invero, la mediazione tributaria costituisce un rimedio amministrativo para-processuale che, a differenza degli altri istituti deflativi del contenzioso tributario, come l’autotutela e l’accertamento con adesione, ha carattere generale e obbligatorio.
Con particolare riferimento all’accertamento con adesione, il carattere generale deriva dal fatto che la mediazione opera in relazione, non soltanto agli avvisi di accertamento, ma a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi i dinieghi espressi o taciti di rimborso e le iscrizioni a ruolo, imponendo il riesame dell’atto alla luce dei motivi di ricorso, che possono essere diversi dalle questioni trattate in sede di accertamento con adesione (possono riguardare, ad esempio, anche la regolare notificazione ovvero la motivazione dell’avviso di accertamento).
Il carattere obbligatorio attiene a entrambe le parti del rapporto, posto che il contribuente che intende adire il giudice è tenuto a presentare preventivamente l’istanza, pena l’inammissibilità del ricorso, mentre l’ufficio è tenuto a esaminare sistematicamente l’istanza e a riscontrarla in maniera espressa.
Inoltre, nel procedimento di mediazione, le valutazioni dell’ufficio devono fondarsi, per espressa disposizione del comma 8 dell’articolo 17-bis, su tre criteri specifici, consistenti nella “eventuale incertezza delle questioni controverse”, nel “grado di sostenibilità della pretesa” e nel “principio di economicità dell’azione amministrativa”.
Altra rilevante connotazione, che non trova corrispondenza negli altri istituti deflativi, è il piano di sostanziale parità sul quale operano contribuente e ufficio, all’interno di una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni (il primo perché anticipa il contenuto del ricorso e il secondo perché assume le proprie determinazioni al riguardo, annullando totalmente o parzialmente l’atto ovvero instaurando il contraddittorio con il contribuente nella fase di vera e propria mediazione, finalizzata alla rideterminazione della pretesa).
Le evidenti differenze poste in rilievo dalla circolare escludono possibilità di sovrapposizione tra la mediazione tributaria e l’accertamento con adesione, atteso che la mediazione induce il contribuente e l’ufficio ad anticipare l’esito dell’eventuale giudizio e, quindi, a porre in essere ogni azione idonea a evitare l’instaurazione di un processo dalla conclusione fondatamente prevedibile.
Rispetto alla conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del Dlgs 546/1992, la mediazione tributaria ne assorbe sostanzialmente la funzione, in quanto nei giudizi avviati in conseguenza di rigetto dell’istanza o di mancata conclusione della mediazione “è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48” (art. 17-bis, comma 1, Dlgs 546/1992).
L’ambito di applicazione
L’istanza va presentata ogni qual volta si intenda impugnare uno degli atti elencati dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992, di valore non superiore a 20mila euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate. Tra tali atti deve intendersi compreso anche il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori; in particolare, per le controversie riguardanti i rifiuti taciti, il nuovo procedimento si applica se, alla data del 1° aprile 2012, non sono ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.
Rimangono esclusi dalla mediazione, per espressa disposizione normativa, gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, nonché gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali.
Per quanto concerne, in particolare, la cartella di pagamento, nella circolare si precisa che l’esclusione dalla mediazione attiene alle ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella (ad esempio, ritualità della notifica).
Viceversa, qualora il contribuente impugni la cartella formulando anche eccezioni riferite all’attività dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, relative al ruolo o alla mancata notifica dell’avviso di accertamento), la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992.
Il valore della controversia
Al fine di stabilire se si tratti di controversia non superiore a 20mila euro, come tale sottoposta al procedimento in esame, occorre aver riguardo alle disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, richiamato dal comma 3 dell’articolo 17-bis.
Pertanto, il valore si determina sulla base dell’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
Se un atto si riferisce a più tributi, il valore va calcolato con riferimento al totale delle imposte contestate.
Se si tratta di impugnazione cumulativa avverso più atti, il valore va determinato in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo.
Per le controversie inerenti ai rifiuti espressi o taciti di rimborso, si tiene conto dell’importo chiesto a rimborso, al netto degli accessori, avendo presente che, in caso di istanza di rimborso riguardante più periodi d’imposta, occorre far riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo rapporto d’imposta.
La circolare chiarisce, inoltre, le modalità di determinazione del valore in ipotesi di rettifica delle perdite e afferma che la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
La presentazione dell’istanza
L’istanza ex articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 può essere alternativamente presentata dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo procuratore generale o speciale, dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio ovvero dal difensore, nelle cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
Considerato che, tra le norme processuali applicabili, l’articolo 17-bis richiama anche l’articolo 18 del Dlgs 546/1992, nell’istanza vanno indicati la Direzione provinciale o regionale nei cui confronti si intende proporre ricorso (vale a dire, quella “che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto), il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto, nonché il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza, nonché i motivi.
Oltre all’eventuale proposta di mediazione, l’istanza può contenere anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Non è applicabile l’imposta di bollo (cfr risoluzione n. 13/2011, in cui si afferma che sono esenti dal bollo tutti gli atti e documenti “prodotti nell’ambito di procedimenti che attengono all’applicazione di leggi tributarie”), mentre il contributo unificato è dovuto soltanto nel caso in cui il contribuente, a seguito di esito infruttuoso del procedimento di mediazione, depositi il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
La trattazione dell’istanza
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 17-bis, la Direzione provinciale o regionale competente provvede alla trattazione dell’istanza “attraverso apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.
Al riguardo, la circolare specifica che le predette strutture si identificano con gli Uffici legali delle Direzioni provinciali e con le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara.
La valutazione dell’istanza tende, come si è detto in premessa, all’anticipazione dell’esito della controversia giurisdizionale, allo scopo di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.
Se ne ricorrono i presupposti, l’istanza di annullamento viene accolta, determinando il venir meno dell’interesse ad agire in giudizio e rendendo inammissibile l’eventuale ricorso giurisdizionale.
Di contro, in assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto, la competente struttura valuta la possibilità di concludere un accordo di mediazione, tenendo conto dell’incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa.
L’accordo di mediazione
La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% (tale riduzione è determinata dall’applicabilità dell’articolo 48 del Dlgs 546/1992, stabilita dal comma 8 dell’articolo 17-bis).
La circolare evidenzia, oltre all’ipotesi di rideterminazione della pretesa, la possibilità di un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, cui consegue, comunque, la riduzione delle sanzioni al 40%.
L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. Infatti, in applicazione dell’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992, il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”; tuttavia, poiché si tratta di controversie di valore non superiore a 20mila euro, di fatto non sono ammesse più di otto rate.
Il diniego
In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, dove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione.
Il diniego è atto non impugnabile, atteso che, in ogni caso, il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.
La costituzione in giudizio
Il comma 9 dell’articolo 17-bis prevede che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.
Pertanto, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contenuto nell’articolo 22 del Dlgs 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
• a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione provinciale o regionale, quando non sia stato emesso il provvedimento di accoglimento ovvero non sia stato concluso l’accordo di mediazione
• a quello di notificazione del provvedimento con il quale viene respinta l’istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni
• a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’ufficio, prima del decorso dei 90 giorni, accoglie parzialmente l’istanza.
All’indicato termine di 90 giorni per l’esame dell’istanza non si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che opera per i termini di natura processuale, tra i quali quello previsto per la costituzione in giudizio delle parti.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 16 marzo 2012

Compensazione credito IVA 2012: soglia a 5.000 euro dal 1° aprile 2012

Con Comunicato stampa 13 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo limite di 5.000 euro per la compensazione "libera" dei crediti IVA, introdotto dall'art. 2, commi 18 e 19, D.L. n. 16/2012, c.d. "Semplificazioni fiscali", decorre dal 1° aprile 2012.
Il documento, che anticipa un provvedimento in fase di emanazione, si è reso necessario in vista della prossima scadenza del 16 marzo per la quale, pertanto, il limite per la compensazione "orizzontale" dei crediti IVA rimane quello di 10.000 euro
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, in cui si preannuncia l’emanazione di un provvedimento direttoriale ad hoc (previsto, sia pure come facoltà, dal comma 20 dello stesso art. 8 del citato DL).
Fino a tutto marzo vale la vecchia soglia di 10mila euro. Entro quell'importo, l’imposta può essere "recuperata" senza la preventiva presentazione della dichiarazione
Scatterà dal 1° aprile la nuova disciplina sulle compensazioni Iva introdotta dal decreto “semplificazioni tributarie” (articolo 8, commi 18 e 19, Dl 16/2012). È questa, come anticipato dal comunicato dell'Agenzia delle Entrate, una delle principali precisazioni contenute nell’emanando provvedimento direttoriale, con il quale, come previsto dal comma 20 dello stesso articolo 8, saranno indicate le modalità di applicazione della norma.
In breve, fino al 31 marzo, se non superiori a 10mila euro annui, le compensazioni dei crediti Iva potranno essere effettuate applicando la vecchia regola, ossia, senza aver già presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito.
A partire da aprile, invece, la soglia scenderà e i crediti Iva che superano i 5mila euro potranno essere portati in compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.
Un esempio per chiarire: un credito annuo di 8mila euro, emerso dalla dichiarazione Iva per il 2011 presentata entro il prossimo 31 marzo, potrà essere “sfruttato” per intero dal 16 aprile.

mercoledì 14 marzo 2012

ISI ed Iva Forfettaria 2012 sugli apparecchi da intrattenimento: pagamento entro il 16 marzo 2012

Con la comunicazione del 09/03/2012 Aams ha confermato che, per quanto concerne l'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 14 bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640, per l’anno 2012, le categorie di appartenenza ed i relativi imponibili forfetari , sono quelle contenute nel Decreto Direttoriale 10 marzo 2010 n. 398/CGV.
L'imposta è determinata in via forfettaria sulla base di “imponibili medi” il valore dei versamenti IVA e ISI va pertanto effettuata considerando gli imponibili medi forfetari che sono stati fissati a decorrere dal 2010 con il Decreto Direttoriale 10 marzo 2010 n. 398/CGV.
La tassazione di tali congegni avviene attraverso varie modalità, principalmente sulla base delle caratteristiche e delle peculiarità che caratterizzano le apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche in oggetto.
I soggetti obbligati
Sono obbligati al versamento dell’ISI e dell’IVA inerenti a tali apparecchiature i seguenti soggetti:
• i gestori, ossia coloro che esercitano un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie;
• gli esercenti, se non sono proprietari, del locale in cui gli apparecchi sono installati.
Oggetto della tassazione
Sono oggetto della tassazione :
1) Apparecchi e congegni individuati dall’articolo 110 comma 7 lettera a e c del TULPS.
Gli apparecchi indicati dalle lettere a e c del citato articolo sono gli apparecchi e i congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica (lettera a) e apparecchi e congegni senza premi (lettera c). Per tali apparecchiature, l’ISI e l’IVA si devono determinate sulla base degli imponibili medi forfetari ex art. 14-bis, comma 3-bis, DPR n. 640/72. Pertanto, l’imponibile ai fini ISI ed IVA per le apparecchiature alla lettera a e c dell’articolo 110 comma 7 del TULPS sarà di 1.800 euro, su cui, ai fini IVA viene riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50%.
E pertanto:
Imponibile € 1.800,00 ISI = € 144,00 IVA = € 189,00 (forfettaria)
2) Apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli di cui all'art. 110, comma 7, lett. a), TULPS.
Per tale categoria residuale, corrispondente, a esemplificativi biliardi, biliardini e flipper, l’ISI e l’IVA devono essere determinati sulla base degli imponibili medi forfetari ex art. 14-bis, comma 5, DPR n. 640/72.
Il tributo è dovuti per tutti gli apparecchi per il quale non è stato restituito all’Ufficio Aams competente per territorio il nulla osta di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2011
Gli imponibili
Gli imponibili forfettari, che, a differenza della categoria precedente, sono diversificati per ogni tipo di macchinari:
• biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: 3.800 euro;
• Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone: 540 euro;
• Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (calcio balilla – biliardini): 510 euro;
• Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi): 1.090 euro;
• Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides"): 520 euro;
• Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari): 1.630 euro.
Riportiamo a tal proposito la tabella delle basi imponibili e delle imposte:
Tutti gli imponibili forfettari sopra indicati sono da ridurre di 2/3 qualora gli apparecchi siano installati stabilmente in sale ricreative delle Amministrazioni militari o dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, mentre sono ridotti solamente del 50% qualora siano installati stabilmente in locali che restano chiusi per almeno 6 mesi l'anno.
AM1 - Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo
imponibile forfetario € 3.800,00
Isi 8% delI’imponibile € 304,00
Iva forfettaria10,5% (=21%/2) dell’imponibile € 399,00
AM2 - Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone
imponibile forfetario € 540,00
Isi 8% delI’imponibile € 43,20
Iva forfettaria10,5% (=21%/2) dell’imponibile € 56,70
AM3 - Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari
imponibile forfetario € 510,00
Isi 8% delI’imponibile € 40,80
Iva forfettaria10,5% (=21%/2) dell’imponibile € 53,55
AM4 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari
imponibile forfetario € 1.090,00
Isi 8% delI’imponibile € 87,20
Iva forfettaria10,5% (=21%/2) dell’imponibile € 114,45
AM5 - Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari
imponibile forfetario € 520,00
Isi 8% delI’imponibile € 41,60
Iva forfettaria10,5% (=21%/2) dell’imponibile € 54,60
AM6 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari
imponibile forfetario € 1.630,00
Isi 8% delI’imponibile € 130,40
Iva forfettaria10,5% (=21%/2) dell’imponibile € 171,15
Iva regime ordinario
Si ricorda, inoltre, ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, che è possibile optare per il regime ordinario (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72) dandone apposita comunicazione:
• all’Ufficio SIAE competente prima dell'1.1 o all'inizio dell'attività;
• all’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno dell’opzione (la scelta è vincolante per 5 anni).
I soggetti che hanno optato dal 2011 per la determinazione della base imponibile IVA nei modi ordinari, inoltre, devono barrare l’apposita casella posta a rigo VO7 del mod. IVA 2012.
Pagamento
Si ricorda, infine, che per effettuare i versamenti delle quote ISI e IVA va utilizzato il modello F24 Accise nel quale devono essere indicati i codici tributo “5123” per l’ISI, “6279” per l’IVA. Nella casella relativa all’ente va riportata la lettera ”M” e nell’anno di riferimento il “2012”.
Riportiamo a seguito tutti i codici tributo utili:
Per pagamenti nei termini
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI CONNESSA AGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO - ART. 22, C. 4, L. N. 289/2002 – 5123
IVA - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – 6728
IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – 6729
Per pagamenti tardivi e ravvedimento operoso
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI CONNESSA AGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO - INTERESSI - ART.22, C. 4, L. N. 289/2002 - 5125
SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – 5144
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO - SPESE DI NOTIFICA – 5179
SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL'IRAP E ALL'IVA - 8911

Comunicazione dei beni ai soci 2012: prorogata al 15 ottobre 2012

E’ prorogato dal 31 marzo 2012 al prossimo 15 ottobre 2012 il termine di scadenza per la prima comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore.
Il rinvio è previsto dal provvedimento direttoriale del 13 marzo, che ha concesso un più ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al 31 marzo 2012).
Il provvedimento del 16 novembre 2011, emesso in attuazione della disposizione della “manovra di ferragosto” volta a rafforzare le misure per il recupero della base imponibile non dichiarata attraverso l’individuazione degli effettivi intestatari di determinati beni (articolo 2, comma 36-sexiesdecies, Dl 138/2011), aveva infatti stabilito modalità e termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili), nonché ogni finanziamento e capitalizzazione effettuato a favore della società concedente, stabilendo come termine ultimo per l’adempimento il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui il bene è stato a disposizione del socio o del familiare oppure ne è terminato il godimento.
In considerazione delle particolari difficoltà attuative e della assoluta novità della norma, il provvedimento odierno ha spostato quel termine al 15 ottobre 2012.
Resta, invece, confermata la scadenza ordinaria del 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Quindi, la comunicazione relativa al 2012 dovrà essere trasmessa entro il 1° aprile 2013, cadendo il 31 di domenica.
La prima comunicazione da fare entro il 15/10/2012 riguarda:
- i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta il corso al 17 settembre 2011;
- i finanziamenti e i versamenti realizzati in periodi d’imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre

lunedì 12 marzo 2012

Dichiarazione IVA 2012: versamento del saldo iva 2011 entro il 16 marzo 2012

Entro il 16 marzo 2012, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA 2012 (relativa al 2011) devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2012, possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma.
Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
I contribuenti possono eseguire il versamento:
- in un’unica soluzione;
- in forma rateale ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DLgs. n. 241/97 (il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato, in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di nove, dal 16 marzo al 16 novembre).
Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:
- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi;
- la prima rata deve essere effettuata entro il giorno di scadenza del saldo (16 marzo) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.
Come rilevato dalle istruzioni ai modelli IVA 2011, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono versare il saldo in un’unica soluzione (entro il 16 marzo), ovvero rateizzare le somme dovute maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, invece, possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare il saldo in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo;
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e successivamente dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2011.
Gli interessi relativi alla rateizzazione, invece, devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.
Si ricorda che l’importo minimo da versare è pari a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Fonte: Eutekne

venerdì 9 marzo 2012

Il D.L. n. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012: le novità in materia di gioco

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo scorso, il D.L. n. 16/2012 - in vigore dalla stessa data - contiene importanti disposizioni sulla semplificazione di alcuni adempimenti tributari. Il fine del DL è stato quello di procedere verso una migliore semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini in linea con quanto finora intrapreso dal governo Monti.
In materia di gioco gli aspetti trattati dal DL sono stati i seguenti:
Provvedimenti Direttore AAMS (art. 3, comma 16)
Così come già previsto per le Agenzie fiscali, anche i provvedimenti del direttore generale di AAMS devono essere pubblicati solo sul sito internet (e non più anche in G.U.)
Parere Consiglio di Stato per i giochi pubblici (art. 7)
E’ prevista l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
Operazioni di gioco a fini di controllo (art. 10, comma 1)
Ai fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico (slots), i dipendenti di AAMS possono “camuffarsi” da giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, costituito con le risorse AAMS, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza.
Giochi pubblici (art. 10, commi 2-8)
In materia di giochi pubblici viene previsto che:
• il controllo della documentazione antimafia è esteso anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi;
• non è possibile partecipare alle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara;
• con appositi provvedimenti dovrà essere razionalizzato e rilanciato il settore dell’ippica;
• a decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse di cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.

Decreto semplificazioni: nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARES)

Con il D.L. 16/2012 (art. 6, comma 2) viene disciplinato il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14, D.L. n. 201/2011, che è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale. A tal proposito considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, viene stabilito - in sede di prima applicazione - che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso. Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

giovedì 8 marzo 2012

Tassa sui libri sociali 2012: guida al ravvedimento operoso per pagamenti tardivi

L’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
In tal caso devono essere versati:
? con il Mod. F24, la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5% (dall’1.1.2012; era l’1,5% fino al 31.12.2011), utilizzando il codice tributo 7085;
? con il Mod. F23, la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6) e la causale SZ (campo 9). In particolare, a seconda che ci si avvalga del ravvedimento breve o del ravvedimento lungo, la misura della sanzione ridotta cambia come segue:
–– se la regolarizzazione avviene entro il 15.4.2012 (30 giorni dalla scadenza) la sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione);
–– se la regolarizzazione avviene dal 16.4.2012 al 16.3.2013 (dopo 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza) la sanzione è pari al 12,5% (1/8 del 100%, quale misura minima della sanzione).
Si ricorda che entro il 16.3.2012 è possibile regolarizzare, avvalendosi del ravvedimento lungo, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2011 il cui termine di versamento era fissato al 16.3.2011.
Va sottolineato che per regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non è possibile usufruire del cd. ravvedimento «sprint» o «mini» (art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 – regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un’ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto, introdotto dall’art. 23, co. 31, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 (cd. Manovra 2011) con effetto dal 6.7.2011, è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell’importo non versato.

mercoledì 7 marzo 2012

Decreto semplificazioni: sanatoria iscrizione elenchi riparto 5 per mille per le ONLUS

Con il D.L. 16/2012 (art. 2, comma 2)sono salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del 5 per mille dell’IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto).
È comunque necessario che i soggetti interessati:
• presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;
• versino contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

lunedì 5 marzo 2012

Avvisi bonari 2012: guida alle novità per la rateizzazione

Con la manovra Monti (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011), dal 28 dicembre 2011 sono entrate in vigore le nuove norme relative alla rateazione degli avvisi bonari, di cui si era parlato nel precedente articolo “Rateazione degli avvisi bonari: ecco le nuove regole” del 22 settembre 2011.
Gli avvisi bonari interessati dalle novità sono le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di:
• controlli automatici, di cui all’art.36-bis del DPR 600/73 e all’art.54-bis del DPR 633/72, eseguiti dagli Uffici a seguito del controllo formale delle dichiarazioni;
• controlli formali, di cui all’art.36-ter del DPR 600/73, che evidenzino delle irregolarità tra i dati in possesso dall’Agenzia e quelli dichiarati dal contribuente.
Una volta verificata l’esattezza degli importi richiesti, il contribuente può usufruire di uno sconto sulle sanzioni se paga l’importo dovuto entro 30 giorni.
In tal caso la sanzione sarà ridotta dal 30% al 10%, qualora l’avviso sia scaturito da controlli automatici, e dal 30% al 20% qualora esso derivi da controlli formali.
Il pagamento degli importi indicati negli avvisi bonari può essere dilazionato:
• fino a 6 rate trimestrali, se l’importo non supera i 5.000 euro;
• fino a 20 rate trimestrali, se supera i 5.000 euro.
Prima dell’entrata in vigore della manovra Monti, in base al D.Lgs. n. 472/97 il contribuente era tenuto a presentare una garanzia fideiussoria commisurata all’importo delle somme dovute qualora il valore complessivo delle rate successive alla prima superasse i 50.000 euro.
Le nuove disposizioni, invece, prevedono che a prescindere dall’entità dell’importo tale garanzia non sia più necessaria.
Il beneficio della rateizzazione viene meno qualora non si rispettino i termini di pagamento delle rate.
Nello specifico, ciò avviene se non viene pagata la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e se non viene pagata una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente.
La manovra Monti introduce un’ulteriore novità, il beneficio della dilazione rimane infatti fermo se il contribuente sana il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine per il versamento della rata successiva, definendo la sanzione con l’istituto del ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta:
• di 1/10 del 30%, se il pagamento avviene entro 30 giorni;
• di 1/8 del 30%, se il pagamento avviene successivamente ai 30 giorni ma entro il termine di pagamento della rata successiva.
Ovviamente la conseguenza del tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima se da un lato non comporta la decadenza dalla rateazione dall’altro comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 iscrivibile a ruolo con la maggiorazione dei relativi interessi.
La normativa in esame consente, però, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) e quindi sarà possibile evitare l’iscrizione a ruolo a condizione che entro il termine del pagamento della scadenza della rata successiva a quella omessa venga pagata la rata scaduta oltre alla sanzione ridotta ed agli interessi legali.
Da notare che la modifica normativa interviene anche nell’ipotesi di rateazioni in corso all’entrata in vigore della legge ossia dal 28 dicembre 2011.
Per poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con la Risoluzione n. 132 del 29.12.2011, tutti i nuovi codici tributo da adoperare e che di seguito vengono riportati:
“8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE ”;
“1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”
“8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
“1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 -INTERESSI”;
“8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
“1982”, denominato “. “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”;
“8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
“1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della L. 214/2011, e si applicano alle rateazioni in corso a tale data.
Fonte: Fisco7

venerdì 2 marzo 2012

Registro Imprese: riduzione delle sanzioni per omessi o tardivi depositi e comunicazioni alla CCIAA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella Circolare n. 3647/C del 2011 ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle omesse esecuzioni di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese poste in essere in prossimità dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 9 comma 5 della L. 11 novembre 2011 n. 180 in vigore dal 15 novembre u.s..Deve ritenersi inderogabile il principio del “tempus regit actum”, e il principio dell’irretroattività in base al quale l’eventuale retroattività di una legge deve risultare da un’espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha, quindi, un effetto retroattivo.
Infatti, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni a cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni ed ai depositi effettuati presso il Registro delle Imprese tenuto presso le CCIAA, la nuova formulazione dell’articolo 2630 del codice civile prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero ometta di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 ad € 1.032.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
In altri termini, il legislatore ha disposto la riduzione della metà delle sanzioni rispetto alle misure originarie.
Dal momento che della predetta disposizione non sono state previste norme di carattere transitorio, le CCIAA si sono trovate nella difficoltà di optare per il vecchio o al contrario per il nuovo regime sanzionatorio per quegli adempimenti la cui scadenza era prevista in prossimità del 15 novembre 2011 e che di conseguenza sono sanzionate nel periodo di vigenza del nuovo regime.
Pertanto, è stato chiesto al Ministero di Sviluppo Economico di dare indicazioni in merito al legittimo comportamento della CCIAA che si trovino nella fattispecie descritta e che debbano, quindi, optare per un regime più o meno favorevole per l’obbligato.
Nella Circolare n. 3647/C del 2011, il Ministero ha proposto le seguenti alternative:
i) ai fini dell’irrogare della sanzione si può ritenere decisivo il momento nel quale viene compiuta la violazione della norma che impone l’obbligo di denuncia, comunicazione o deposito, e pertanto occorre considerare il regime sanzionatorio all’epoca vigente;
ii) ai fini dell’irrogazione della sanzione è decisivo il momento di irrogazione della stessa, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa in data anteriore o posteriore al 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della Legge n. 180/2011.
Di conseguenza, anche per violazioni commesse ante 15 novembre 2011, ma contestate dopo, si potrebbe applicare il regime sanzionatorio più favorevole.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico deve ritenersi inderogabile il principio del “tempus regit actum”, e il principio dell’irretroattività di cui all’articolo 11 delle preleggi, in base al quale l’eventuale retroattività di una legge deve risultare da un’espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha, quindi, un effetto retroattivo.
A sostegno di tale tesi, si pone anche la Suprema Corte che ha più volte confermato che in tema di illeciti amministrativi, l’adozione del principio di irretroattività comporta l’assoggettamento delle condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole.
(Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 27/12/2011, n. 3647/C)

giovedì 1 marzo 2012

Modello 730/2012: guida alla dichiarazione della cedolare secca sugli affitti

La cedolare secca sugli affitti fa ufficialmente il suo ingresso nella modulistica che i contribuenti dovranno utilizzare per dichiarare i propri redditi del 2011 nel modello 730/2012.
Ricordiamo che la cedolare secca sugli affitti è un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni. Si tratta di un regime facoltativo che si applica in alternativa a quello ordinario e sostanzialmente sostituisce l’Irpef e le relative imposte addizionali, l’imposta di registro, l’imposta di bollo, l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione e l’imposta di bollo sulle risoluzioni e proroghe del contratto (se dovuta).
L’Agenzia delle Entrate, ha già messo a disposizione sul proprio sito web il nuovo modello 730/2012 e le relative istruzioni per la dichiarazione dei redditi 2011.
La principale novità sul modello 730 in tema di cedolare secca è che nel quadro dei redditi dei fabbricati (quadro B) sono state previste due nuove colonne per l’indicazione dei dati afferenti i contratti di locazione con l’opzione per la cedolare secca.
Vediamo più in dettaglio le modalità di compilazione del nuovo quadro B (redditi dei fabbricati).
Dati da inserire nel quadro B
Con particolare riferimento a tutti coloro che hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, per ogni rigo del suddetto quadro occorre indicare il canone di locazione nella misura del 100%. In alternativa, se non è stata esercitata l’opzione occorre indicare il canone di locazione nella misura dell’85% del canone maturato nel periodo d’imposta 2011.
Giova ricordare che soltanto i redditi da locazione per immobili a uso abitativo e relative pertinenze sono soggetti a tassazione sostitutiva del 21% o del 19%, per cui è stata esercitata l’opzione. Per tutti i redditi di locazione su altri immobili, come ad esempio negozi o magazzini, vige il sistema di tassazione ordinaria.
Quadro B sez I
Nei righi da B1 a B10, per ciascun immobile occorre indicare i seguenti dati:
Colonna 1: la rendita catastale
Colonna 2: l’utilizzo dell’immobile secondo i seguenti codici: “1” per abitazione principale, “2” per immobile tenuto a disposizione, “3” per immobile locato in regime di libero mercato o patti in deroga e nel caso di cedolare secca va barrata anche la casella di colonna 11 e va compilata la sezione II del quadro B, “4” per immobile locato in equo canone, “5” per pertinenza dell’abitazione principale, “7” per immobile di società semplici o equiparate che producono redditi di fabbricati, “8” per immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in locazione a canone concordato sulla base di accordi definiti in sede locale fra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni degli inquilini più rappresentative;
Colonna 3: il periodo di possesso in giorni (365 per indicare l’intero anno)
Colonna 4: la percentuale di possesso (100 se per intero)
Colonna 5: il codice canone inserendo “1” se il canone annuo di locazione si riferisce ad un contratto di locazione soggetto a tassazione ordinaria e quindi da inserire nella misura dell’85%; inserire “2” per indicare che l’immobile è soggetto a canone concordato da assoggettare a tassazione ordinaria nella misura del 75%; inserire “3” se l’immobile è stato concesso in locazione e sul contratto è stata esercitata l’opzione della cedolare secca;
Colonna 6: l’ammontare del canone, se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione;
Colonna 7: i casi particolari relativi agli immobili inserendo i diversi codici così come contemplato nelle istruzioni ministeriali;
Colonna 8: barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso immobile del rigo precedente;
Colonna 9: il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile;
Colonna 10: indicare con riferimento all’immobile indicato nel rigo, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno 2011;
Colonna 11: questa casella va barrata nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. Se nella colonna 2 (Utilizzo) è stato indicato uno dei seguenti codici “1”, “3”, “4”, “8”, “14” e “16”, la casella può essere barrata ed è necessario compilare la sezione II del quadro B.
Quadro B sez II
La compilazione di questa sezione II è dunque obbligatoria in presenza di contratti di locazione soggetti a cedolare secca. Inoltre, sempre con riferimento alla cedolare secca, nella sezione II dello stesso quadro B il contribuente deve indicare alcuni dati relativi ai contratti di locazione per cui è stata esercitata l’opzione.
In particolare, in questa sezione il contribuente deve indicare nell’ordine:
Colonna 1: il numero del rigo della sezione I del quadro B dell’immobile locato;
Colonna 2: il numero del modello del quadro B se sono stati utilizzati due o più modelli del quadro B;
Colonna 3: la data di registrazione del contratto;
Colonna 4: il codice relativo alla modalità di registrazione;
Colonna 5: il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
Colonna 6: il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto;
Colonna 7: barrare la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso;
Colonna 8: l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.
La compilazione di questi righi del quadro B del modello 730/2012 rende necessaria, per il contribuente o per il soggetto che presta assistenza fiscale, la disponibilità dei dati relativi al contratto e/o della relativa opzione per la cedolare secca al fine di prepararsi per tempo utile alla scadenza ed evitare così inutili perdite di tempo alla ricerca del “documento perduto”.
Fonte: fisco 7