lunedì 31 ottobre 2011

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 2011-2012: i chiarimenti della Circolare delle Entrate 24/10/2011 n. 47

Come noto, con Il DL 70/2011 è stato ha riaperta la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data dell’1 luglio 2011 e non detenuti in regime d’impresa (cfr. artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001).
A tal fine, occorrerà che, entro il termine del 30 giugno 2012: un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (2% o 4%) per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Con la Circolare 24 ottobre 2011, n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rideterminazione del valore dei terreni e partecipazioni, prevista dal D.L. n. 70/2011 (c.d. "Decreto sviluppo").
Tra gli argomenti trattati nel documento di prassi si segnalano i seguenti:
• nuovi soggetti interessati;
• redazione della perizia giurata di stima;
• modalità di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta;
• gestione del contenzioso;
• indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi.
L'Amministrazione finanziaria ha inoltre sottolineato come, che qualora i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, allora questi potrà "scalare" direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già corrisposto in occasione di analoghe operazioni per gli stessi beni, in altre parole il contribuente potrà detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata
Il contribuente, quindi, non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.
Ciò significa che, se si è aderito alla precedente rivalutazione per le partecipazioni detenute all’1 gennaio 2010 e si intende avvalersi della nuova proroga del regime, è possibile non effettuare il versamento che scade il prossimo 31 ottobre.
Si precisa poi che, qualora il contribuente non decida di avvalersi dell’ultima procedura di rideterminazione, può in ogni caso detrarre dall’imposta ancora dovuta, con riferimento alla procedura effettuata relativa ai beni posseduti alla data dell’1 gennaio 2010, l’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni, sempreché, per tale importo, non sia stata già presentata l’istanza di rimborso e, conseguentemente, può ricalcolare le rate pendenti (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012).
Chiarimento opportuno in ragione del fatto che dalla relazione al Ddl. di conversione sembrava desumersi che tale principio fosse applicabile solo alla nuova rivalutazione.
Con riferimento ai contribuenti che, in sede del nuovo versamento, non effettuano lo scomputo, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.
La suddetta disciplina dei rimborsi si applica anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del DL 70/2011 (14 maggio 2011). Per tali somme, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell’imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Inoltre, si ricorda che il Legislatore ha tenuto conto anche delle ipotesi in cui quest’ultimo termine sia già scaduto. In questo caso, è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011.
In applicazione dei principi generali, la circolare in commento afferma che, nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provvedimento non esclude l’autotutela.
In ogni caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei termini sopracitati.
Qualora, infine, l’istanza sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, il contribuente potrà sollecitare l’Amministrazione a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DL 70/2011.

mercoledì 26 ottobre 2011

Cooperative: entro il 30 ottobre 2011 il versamento 3% degli utili 2010 ai fondi mutualistici 2011

Le cooperative sono tenute al versamento di un contributo del 3% sugli utili realizzati ai fondi mutualisti, istituiti con art.11.commi da 1 a 10 della legge 59/1992
Il predetto articolo 11 prescrive :Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con la finalità di promuovere e finanziare le imprese di nuova costituzione e promuovere l'incremento occupazionale del mezzogiorno. A tal fine il comma 4 dello stesso articolo 11 prescrive che le cooperative devono destinare a tali fondi il 3% degli utili annuali. Il versamento non va effettuato se l'importo è inferiore a 10,33 euro.
Il comma 10 dello stesso articolo 11 prevede che le cooperative decadono dai benefici fiscali e di altra natura loro concessi ai sensi della normativa vigente qualora le stesse non ottempirino alla presente disposizione.
Per il versamento del suddetto contributo occorre fare riferimento ai due decreti ministeriali che ne stabiliscono le relative scadenze(D.M.11 ottobre 2004 e D.M. del 1° dicembre 2004) mentre per quanto riguarda invece le modalità di pagamento il ministero dello Sviluppo Economico (con il D.M. 9 ottobre 2007) ha sancito che lo stesso deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24,abolendo così il versamento mediante c/c. con bollettino postale.
Ai fini di stabilire il termine esatto cioè la data in cui tale versamento deve essere effettuato occorre distinguere le cooperative in due classi e cioè ;
A)Le cooperative che aderiscono alle associazioni nazionali riconosciute
B)Le Cooperative che non aderiscono alle suddette associazioni
Il D.M. 01.12.2004 stabilisce che le cooperative aderenti ad associazi riconosciute sono tenute ad assolvere il pagamento entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio o entro il termine fissato dagli statuti delle associazioni a cui aderiscono.
Il D.M. 11.10.2004 stabilisce che le cooperative non aderenti ad associazioni riconosciute devono assolvere l'obbligo entro il 30/10 dell'anno di approvazione del bilancio.
Avremo pertanto le seguenti scadenze:
30 Ottobre dell'anno di approvazione del bilancio (30.10.2011 per l'esercizio corrente)
(60/90) giorni dall'approvazione del bilancio per le cooperative aderenti alle associazioni (entro i termini previsti dagli statuti dei vari enti a cui aderiscono)
Si ricorda che:
- il codice tributo da utilizzare è 3012- quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi- art. 11, comma 4 e 6 legge 59/1992”,
- va riportato sul mod f24 il codice della provincia (es: RM per Roma)
- l’anno da indicare è 2011 per i bilanci chiusi al 31/12/2010
- l’importo è compensabile e non è dovuto se inferiore a 10,33 euro.

lunedì 24 ottobre 2011

Manovra di ferragosto: nuova ires per le coop

La manovra di “ferragosto” (Dl 138/2011) – appena convertita in legge - ha modificato la tassazione prevista per le società cooperative, intervenendo sulle precedenti percentuali di imponibilità, stabilite dall’articolo 1, comma 460, della legge 311 del 2004.
In particolare, le novità riguardano un incremento della tassazione degli utili netti annuali, dal 55% al 65% per le cooperative di consumo, dal 30% al 40% per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, nonché l’introduzione di una percentuale di tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.
Con riferimento alla prima modifica, occorre evidenziare che l’incremento di tassazione colpisce esclusivamente le cooperative a mutualità prevalente, così come individuate dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile.
La nuova tassazione sugli utili netti annuali, inoltre, non riguarda le cooperative agricole e della piccola pesca, le quali continueranno ad applicare la percentuale di tassazione minima, pari al 20% degli utili netti annuali (cfr articolo 1, comma 460, lettera a), legge 311 del 2004).
Le nuove percentuali, così come le precedenti, rappresentano delle quote minime di tassazione, nel senso che la restante parte di utile netto annuale potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile prevista dall’articolo 12 della legge 904/1977 solo qualora sia destinata a riserva indivisibile.
La seconda novità, invece, incide nella misura del 10% sulla quota degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria. Si ricorda, al riguardo, che in linea generale le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, così come stabilito dall’articolo 2545-quater del codice civile. Per le banche di credito cooperativo, invece, la destinazione minima a riserva legale ammonta al 70% degli utili netti annuali (cfr articolo 37 del decreto legislativo n. 385 del 1993).
In altri termini, posto un utile netto annuale pari a 100, la tassazione sull’importo da destinare a riserva legale sarà pari a 3 (10% di 30) per la generalità delle cooperative, ovvero a 7 (10% di 70) per le banche di credito cooperativo.
Come si evince dalla relazione tecnica, la tassazione sugli utili destinati a riserva minima obbligatoria colpisce sia le cooperative a mutualità prevalente sia quelle per le quali non sono rinvenibili i criteri di prevalenza stabiliti dal codice civile.
Un esempio pratico
Si consideri una generica cooperativa a mutualità prevalente (non rientrante tra quelle di consumo, agricole o della piccola pesca) che realizza un utile netto annuale pari a 100, di cui 30 (30% di 100) destinato a riserva minima obbligatoria e 3 (3% di 100) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In tale situazione, la cooperativa dovrà tassare la quota:
• destinata a riserva legale per un importo pari a 3 (10% di 30);
• di utile netto annuale per un importo pari a 40 (40% di 100).
Il restante importo pari a 57 (100 – 3 – 40) potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile in quanto destinato a riserva legale, al fondo mutualistico e a riserve indivisibili. In particolare:
• una quota pari a 27 (30 riserva legale – 3 di tassazione della riserva) beneficerà dell’esclusione dal reddito prevista per la destinazione a riserva legale (articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2002)
• un importo pari a 3 è deducibile in quanto destinato al fondo mutualistico (articolo 1, comma 463, legge n. 311 del 2004)
• la restante quota pari a 27 potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito se destinata a riserva indivisibile (articolo 12 della legge n. 904 del 1977).
Quanto appena affermato è sintetizzato nella seguente tabella che evidenzia, peraltro, il confronto con la tassazione applicabile prima delle novità in esame.
Ante modifiche Post modifiche
Utile di bilancio 100 100
Riserva legale tassata 0 3 (=10% di 30)
Utile tassato 30 (=30% di 100) 40 (= 40% di 100)
Quota non tassata 70 57
Di cui
Riserva legale 30 27
Fondo mutualistico 3 3
Riserva indivisibile 7 27
Le nuove percentuali di tassazione si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In altri termini, per una cooperativa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la nuova disciplina sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

venerdì 21 ottobre 2011

Enasarco: nuovo regolamento 2012

È stato approvato con Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 luglio 2011 (Gazzetta ufficiale 11 agosto 2011, n. 186) il nuovo Regolamento della Fondazione ENSARCO.
Fra le novità, si segnalano:
- per gli agenti che operano in forma individuale (Fondo previdenza) l'aumento;
1- del minimale contributivo annuo che per il 2012 sarà pari ad euro 800,00 in caso di agente monomandatario ed euro 400,00 in caso di agente plurimandatario;
2- del massimale contributivo annuo che per il 2012 sarà pari ad euro 30.000,00 in caso di agente monomandatario ed euro 20.000,00 in caso di agente plurimandatario;
3- dell'aliquota contributiva dal 13,50% al 17% nel periodo 2013 - 2020;
- per gli agenti operanti in forma di società di capitali (Fondo assistenza) l'innalzamento dal 2% al 4% nel periodo 2012 - 2016 dei contributi dovuti; è inoltre previsto che una parte di contributo sia versata anche dalla società di agenzia e non come accadeva fino ad oggi solo dalla casa mandante;
- la possibilità di un'iscrizione facoltativa per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione ENSARCO, compresi quelli operanti all'estero.
Fonte: seac

mercoledì 19 ottobre 2011

Rivalutazione dei terreni 2012: entro il 30/06/2012 la perizia giurata di stima

Si riparte con la rivalutazione dei terreni. Il decreto legge sullo sviluppo ha infatti riaperto i termini per l’affrancamento dei maggiori valori di terreni e quote societarie. Espressamente ammessa la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva versata con la precedente rivalutazione. Oggetto della rivalutazione sono i terreni e quote societarie (relative a partecipazioni in società non quotate) possedute alla data del 1° luglio 2011.
Il “Decreto Sviluppo” propone (per l’ennesima volta) la rivalutazione dei terreni edificabili nonché a destinazione agricola posseduti, per attività al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011 da:
- persone fisiche residenti,
- società semplici,
- associazioni professionali ed enti non commerciali residenti.
La disposizione agevola le aree che, in base agli strumenti urbanistici:
- sono suscettibili di qualunque tipo di utilizzazione edificatoria (residenziale, commerciale, industriale o artigianale), ancorché destinate ad attività agricola;
- sono classificate come agricole.
Al riguardo è interessante sottolineare che:
- nel caso in cui per una stessa particella catastale uno strumento urbanistico (es. Piano regolatore generale) preveda destinazioni diverse (es. una parte edificabile, la restante parte agricola), è possibile rideterminare il costo o valore di acquisto soltanto della porzione del terreno interessato all’operazione di rivalutazione, senza necessariamente procedere al frazionamento della particella stessa;
- la rivalutazione del costo o valore di acquisto può avvenire anche solo in relazione ad alcuni terreni posseduti, per i quali se ne ravvisi la convenienza, in quanto, per esempio, si intende procedere alla relativa cessione nel breve periodo;
- la perizia deve precedere il momento della vendita, fermo restando il termine del 30 giugno 2012 per il pagamento dell’imposta.
La rivalutazione ha lo scopo di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del terreno allo scopo di ridurre l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di cessione e conseguire così risparmi fiscali.
Per rideterminare il costo del terreno occorre redigere, entro il 30 giugno 2012, una perizia di stima che deve riportare il valore dello stesso terreno alla data del 1° luglio 2011. La perizia giurata di stima deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili e da ultimo, i periti iscritti alla CCIAA.
La perizia deve essere:
- asseverata dal professionista,
- conservata dal contribuente ed
- esibita in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Condizione per il riconoscimento del nuovo costo d’acquisto è il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni è pari al 4% dell’intero valore risultante dalla perizia di stima (non sull’incremento di valore). Il versamento va effettuato:
- entro il 30 giugno 2012,
- con mod. F24,
- codice tributo 8056,
- anno di riferimento “2011”.
L’imposta sostitutiva può anche essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annue costanti secondo le seguenti scadenze:
- 1^ rata entro il 30.06.2012;
- 2^ rata entro il 30.06.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012;
- 3^ rata entro il 30.06.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.06.2012.
Espressamente ammessa l’ipotesi, assai discussa in passato, di rivalutare i terreni de quo posseduti al 1° luglio 2011, ancorché siano già stati oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:
- far redigere e giurare una nuova perizia di stima entro il 30.06.2012;
- versare l’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore.
Ricorrendo le condizioni, è possibile per il contribuente scegliere fra due alternative:
- utilizzare in compensazione l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. Il contribuente è quindi tenuto a versare soltanto la differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l’imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene.
- richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in base alle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente non si avvalga della compensazione. La richiesta di rimborso va effettuata entro i 48 mesi che decorrono dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata. Si precisa che l’importo chiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Fonte: Fisco7

martedì 18 ottobre 2011

Addizionale bollo auto: entro il 25 novembre 2011 il versamento del «super bollo»

Con il DM 7 ottobre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 (c.d. “manovra correttiva”), che ha introdotto un’addizionale erariale del bollo auto per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 cv). La misura del “super bollo” è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.
Ad esempio, per una vettura con potenza di 240 kW, devono essere pagati 150 euro (240 kw – 225 kw = 15 kw x 10 euro) in aggiunta all’importo ordinario del bollo.
Il “super bollo” interesserà soprattutto le vetture di lusso più potenti, non soltanto sport utility vehicle (quelli con cilindrata maggiore), ma supercar come Ferrari, Porsche e Lamborghini.
L’addizionale, pertanto, tiene conto soltanto della potenza e non dei parametri “ECO”, come le emissioni di CO2.
Un altro esempio: la Ferrari 458 con 419 kW (570 cavalli) sconterà un’addizionale pari a 1.940 euro, oltre all’importo del bollo ordinario.
È stato stimato che il parco circolante degli autoveicoli in questione sia di circa 98mila unità, che produrranno un gettito aggiuntivo di 50,3 milioni di euro all’anno.
Tornando al DM in commento, per l’anno 2011 sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che, al 6 luglio 2011, sulla base del pubblico registro automobilistico (PRA) risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le sopradescritte caratteristiche.
Per le vetture di nuova immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo (dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’operazione di immatricolazione), l’addizionale deve essere pagata in misura integrale anche per il primo anno.
Sempre per il 2011, il pagamento deve essere eseguito mediante il modello “F24 elementi identificativi”.
Per riguarda il termine entro cui deve essere eseguito il pagamento per il 2011, il DM 7 ottobre 2011 dispone che debba essere effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Al fine di individuare esattamente la suddetta scadenza, è quindi fondamentale determinare quale sia la data di entrata in vigore del DM 7 ottobre 2011. Al riguardo, gli artt. 7 e 15 del DPR 28 dicembre 1985 n. 1092 stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
In assenza di specifiche disposizioni, DM in vigore dal 26 ottobre
Con riferimento al DM 7 ottobre 2011 in esame, non possono esservi dubbi che esso sia necessario per l’applicazione di un atto avente forza di legge (l’art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011) e che abbia contenuto normativo. Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può essere individuata nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (11 ottobre 2011), ma solo dopo il decorso della vacatio di 15 giorni, quindi il 26 ottobre 2011.
Il termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 scade quindi il 25 novembre 2011 (e non il 10 novembre 2011 come indicato in alcuni articoli pubblicati nei giorni scorsi, che consideravano l’11 ottobre 2011 quale la data di entrata in vigore del decreto).
Dal 2012, i citati soggetti sono obbligati al versamento dell’addizionale qualora risultino iscritti al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo ordinario, e il versamento del super bollo sarà eseguito contestualmente a quello ordinario.
Il DL n. 98/2011, si ricorda, ha previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale in questione, si applichi la sanzione del 30% dell’importo non versato, di cui all’art. 13 del DLgs. n. 471/1997.
Fonte: Eutekne

lunedì 17 ottobre 2011

Regolarizzazione IVA 21%: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.45 del 12/10/2011

Con Circolare 12 ottobre 2011, n. 45 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti a seguito dell'aumento al 21% dell'aliquota ordinaria IVA. Si precisa che tale aumento ha effetto per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011.
In primo luogo, i contribuenti mensili potranno correggere le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27 dicembre 2011. Per i contribuenti trimestrali è fissato lo stesso termine per regolarizzare le fatture emesse entro il mese di settembre.
In secondo luogo, i contribuenti mensili potranno correggere le fatture emesse entro il mese di dicembre fino al 16 marzo 2012. Stesso termine per le fatture emesse nel quarto trimestre dai contribuenti trimestrali.
In ogni caso, gli acconti pagati entro il 16 settembre scontano l'aliquota del 20%, restando ferma l'aliquota del 21% per le fatture a saldo emesse o agli altri acconti successivi a tale data.
Analogamente, le fatture "anticipate" emesse entro il 16 settembre, scontano l'aliquota del 20% nonostante il bene sia stato consegnato o il servizio sia stato pagato in un momento successivo.
Il pagamento della maggiore imposta dovuta dovrà essere comprensivo degli interessi qualora le scadenze sopra indicate comportino un differimento del termine ordinario di liquidazione e versamento.
Fonte: seac

venerdì 14 ottobre 2011

730 integrativo: entro martedì 25 ottobre 2011 la consegna al Caf o al Professionista

Per i contribuenti che nella compilazione del 730/2011 sono incappati in sviste, dimenticando ad esempio l’esposizione di oneri deducibili o detraibili, o hanno riportato in maniera errata i dati del sostituto incaricato del conguaglio, è il momento di agire.
È martedì 25 ottobre l’ultimo giorno utile per consegnare a un Caf o a un professionista abilitato il modello 730 integrativo e porre così rimedio a errori o dimenticanze a proprio danno riscontrati successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria.
In pratica, l’opportunità riguarda chi ha tralasciato di indicare elementi che avrebbero comportato un maggior rimborso o un minor debito. Nella compilazione del nuovo 730 è importante specificare che si tratta di una modifica del precedente, inserendo il codice numerico nell’apposita casella “730 integrativo” che compare sul frontespizio del modello.
Esaminiamo i casi specifici che si possono determinare.
Codice 1 per maggior credito o minor debito
Se l’errore commesso, o l’involontaria omissione, comporta un maggior credito o un minor debito o un’imposta invariata, perché non sono stati considerati, al momento della presentazione, tutti gli oneri detraibili o deducibili o sono stati indicati erroneamente dati la cui correzione non modifica la liquidazione delle imposte (esclusi i dati del sostituto d’imposta), occorrerà presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo”.
2 è il “numero” per rettificare i dati del sostituto
Nel caso in cui non siano stati riportati, sul modello originario, elementi utili per il riconoscimento del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio, o siano stati riscontrati errori di compilazione dei dati, il dichiarante dovrà presentare un 730 integrativo inserendo il codice 2 nella casella dedicata. Il nuovo modello dichiarativo dovrà essere compilato con le stesse informazioni contenute nel precedente, con la sola differenza del contenuto del quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
3, nel caso “misto”
Sul frontespizio del 730 integrativo va indicato, infine, il codice 3, nel caso in cui il contribuente si accorga di essere incorso in un errore od omissione che determina un maggior credito o un minor debito e, contemporaneamente, siano stati commessi errori riguardanti i dati del sostituto.
730 integrativo sempre all’intermediario abilitato
Anche se in origine il 730 è stato presentato al proprio sostituto d’imposta, l’“integrativo” va consegnato esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato, producendo la documentazione riguardante la modifica apportata per consentirgli il controllo della conformità dell’integrazione richiesta.
Nel caso in cui ci si rivolga a un intermediario diverso dall’originario (o inizialmente ci si sia avvalsi del proprio sostituto d’imposta), va presentata tutta la documentazione.
A dicembre il nuovo conguaglio
E’ importante sapere che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure già avviate con la consegna del primo 730; pertanto, il sostituto d’imposta effettuerà ugualmente i rimborsi spettanti o le trattenute previste dal modello originariamente presentato.
Il contribuente che rettifica il 730 riceverà dall’intermediario, entro il 10 novembre, un nuovo prospetto di liquidazione in cui viene indicata la somma a rimborso spettante. Il conguaglio a credito sarà effettuato sulla retribuzione erogata a dicembre.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 13 ottobre 2011

Manovra di ferragosto: imposta di bollo 2% sui trasferimenti di denaro (money transfer)

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stata disposta l'applicazione ai trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di "money transfer" ed altri agenti in attività finanziarie, di un'imposta di bollo del 2% dell'importo trasferito.
Detta imposta non si applica ai trasferimenti effettuati:
• da cittadini UE;
• verso Stati UE;
• da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Sicurezza: il decalogo sulla protezione dai furti

Le conseguenze della crisi economica ricadono sulle attività maggiormente soggette ai furti e sui gestori di new slot grava gran parte dei rischi. C’è chi ha preso da tempo le contromisure, chi ha assicurato le macchine, chi le ha rinforzate, chi ha inserito le videocamere nei punti gioco, chi le ha allarmate. Riteniamo utile pubblicare il Decalogo sulla Protezione in modo da tenere sempre alto il livello di guardia e di rivedere le procedure o i punti deboli del proprio sistema dio sicurezza.
1. Utilizzare un’attrezzatura intelligente: molti operatori presentano non poche perplessità nell’utilizzo di apparecchi “intelligenti”, ossia sistemi che offrono informazioni dettagliate sulle aree più interessate ai tentativi di furto. Le incertezze da parte dei operatori sono dovute fondamentalmente al loro costo, tuttavia, è estremamente importante considerare che quanto più si è informati, maggiore sarà la conoscenza delle problematiche relative al furto.
2. Formazione del personale: l’acquisizione di validi strumenti deve essere accompagnata da un piano interno di formazione. A nulla serve essere in possesso di una buona apparecchiatura se poi non si è in grado di utilizzarla correttamente.
3. Proteggere i prodotti più cari e quelli più soggetti a furto: sembrerebbe scontato ma è fondamentale identificare quali prodotti bisogna proteggere maggiormente, tenendo conto sia di quelli più costosi sia di quelli più soggetti a furto. È necessario individuare i prodotti a cui dare priorità.
4. Continuare a vigilare: non addormentarsi sugli allori dopo aver installato dei sistemi per la protezione degli articoli. Per esperienza sappiamo che, successivamente all’istallazione delle apparecchiature, molti responsabili della sicurezza tendono a rilassarsi come se non fosse più necessario continuare a tenere sotto controllo gli articoli appena protetti. Questo però rappresenta un errore perché quella contro i furti è una battaglia a lungo termine ed è dunque necessario vigilare costantemente i prodotti.
5. Promuovere i programmi di protezione alla fonte: incrementando la sicurezza, è possibile garantire una migliore posizione del prodotto nel punto vendita e un consumo d’impulso più redditizio piuttosto che nascondere le macchine in zone protette e ma nascoste.
6. Analizzare la quantità dei mezzi di protezione: i furti non si riducono installando tanti sistemi di sicurezza. Ciò che importa è implementare le soluzioni più appropriate in base alle dimensioni e alla struttura del punto di raccolta.
7. Mantenere gradevole l’ambiente d’acquisto: la protezione degli articoli non deve in alcun modo rappresentare un ostacolo nell’esperienza d’i gioco del consumatore.
8. Riesaminare il processo decisionale del ladro professionista: bisogna sempre tener presente la capacità di risposta del ladro soprattutto se professionista. Per questo è necessario “riscoprire” ogni volta come si muove: la scelta del punto di raccolta, l’accesso alla struttura, l’uscita e la nostra capacità di risposta finale.
9. Riesaminare lo stesso processo del personale interno: in fin dei conti un quarto dei furti avviene per mano di dipendenti disonesti.
10. Partecipare alle azioni di sensibilizzazione cittadina: È necessario continuare ad educare la cittadinanza contro i furti. Per questo è opportuno partecipare a campagne di sensibilizzazione sociale che allertino i punti di raccolta dei pericoli. Coordinare questo tipo di azione di presa di coscienza con altre aziende dello stesso settore aumenterà l’eco di queste campagne di sensibilizzazione apportando un reale beneficio per tutti.

mercoledì 12 ottobre 2011

Manovra di ferragosto: accertamento da studi di settore

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stata confermato che, al fine di poter beneficare del c.d. "premio di congruità" di cui all'art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98, in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore ad euro 50.000, è necessario soddisfare un'ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l'anno precedente a quello interessato.
L'attività di revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis, Legge n. 146/98.
Fonte: seac

martedì 11 ottobre 2011

Manovra di Ferragosto: ricorrenza delle festività

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stato confermato che, a decorrere dal 2012 un apposito D.P.C.M. fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. "festività laiche", nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
In sede di conversione in legge è stata introdotta l'esclusione da tale previsione della festa della Liberazione (25 aprile), della festa del Lavoro (1° maggio) e della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), che non potranno quindi essere oggetto di "spostamento"
Fonte: seac

lunedì 10 ottobre 2011

Inps: prorogati gli indennizzi per la cessazione del’attività commerciale

L`INPS, con un messaggio del 30 agosto 2011, n. 16870, e` tornato sul tema della proroga degli indennizzi per la cessazione dell`attivita` commerciale, sostenendo che, dal combinato disposto della normativa di riferimento, la proroga del godimento dell`indennizzo per la cessazione dell`attivita` commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia puo` e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela voluta e sancita dal legislatore.
L`INPS ricorda che l`istituto dell`indennizzo per la cessazione dell`attivita` commerciale, e` stato introdotto con il D. Lgs. 28 marzo 1996, n. 207.
Successivamente, con la Circolare n. 111 del 25 Maggio 1996 sono stati comunicati requisiti e condizioni per la concessione dell`indennizzo stesso.
L`indennizzo in questione e` stato successivamente prorogato dall`articolo 19-ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2, fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.
Infine, con l`articolo 35, comma 3, delle legge 4 novembre 2010, n. 183, e` stato previsto che "gli indennizzi concessi ai sensi dell`articolo 1, comma 272, della legge 30 Dicembre 2004, n.311, in pagamento alla data del 31 Dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza per la pensione di vecchiaia, purche` i titolari dell`indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell`eta` pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia".

venerdì 7 ottobre 2011

Onlus e Trust: chiarimenti interpretativi con la Circolare Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011 n. 38

La Circolare Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 38 contiene importanti indirizzi interpretativi in tema di Onlus e Trust. I principali punti toccati dal documento di prassi riguardano:
• l'esenzione, anche "preventiva" a determinate condizioni, dall'imposta di bollo e registro degli atti costituivi, qualora le organizzazioni abbiano fini solidaristici e siano iscritte nei registri del volontariato;
• la possibilità per enti pubblici e società commerciali, anche se "enti esclusi", di costituire o partecipare ad una Onlus;
• se in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 10, D.Lgs. n. 460/1997, il riconoscimento qualifica di Onlus anche ai c.d. trust opachi, quelli, cioè, senza beneficiari individuati, essendo il reddito prodotto imputato direttamente al trust stesso e assoggettato a tassazione in capo a quest'ultimo;
• la possibilità per le Onlus di detenere partecipazioni in organizzazioni qualificate come "imprese sociali".
In particolare, il documento mette sotto la lente alcune tematiche specifiche che risultavano ancora poco chiare, specialmente in relazione ai rapporti tra questa figura giuridica e quella del trust.
Andando nel dettaglio, i punti più importanti trattati sono:
• le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro sugli atti costitutivi anche prima dell’iscrizione nei registri del volontariato tenuti dalle regioni o dalle province autonome a patto che, in seguito, comunichino tempestivamente l’avvenuta iscrizione nei predetti registri all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate;
• le società e gli enti pubblici possono partecipare alle ONLUS, che a loro volta possono avere partecipazioni in un’impresa sociale; si supera, quindi, la vecchia posizione espressa nella circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, par. 3. Alle stesse conclusioni si perviene anche nel caso delle fondazioni ONLUS, qualora l’organo esecutivo sia formato in maggioranza da soggetti scelti dagli enti pubblici o dalle società commerciali che hanno costituito le medesime fondazioni;
• gli “enti esclusi” dalla qualifica di ONLUS (enti pubblici, società commerciali, ecc.) possono costituire (o partecipare a) un soggetto giuridico autonomo avente la qualifica fiscale di ONLUS, indipendentemente dal fatto che gli “enti esclusi” esercitino un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo della ONLUS stessa. Questo principio non si applica alle Organizzazioni Non Governative per le quali la legge speciale prevede espressamente il divieto di partecipazione ad esse da parte di enti pubblici e società commerciali;
• ai fini dell’acquisizione della qualifica di ONLUS, possono essere ricondotte tra “gli altri enti di carattere privato” tutte le organizzazioni che abbiano soggettività passiva ai fini tributari e si conformino alle condizioni richieste dal citato art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
• i trust opachi, cioè senza beneficiari di reddito individuati possono assumere la qualifica di ONLUS perché il reddito prodotto è tassato direttamente in capo al trust stesso come avviene con il regime di favore proprio delle ONLUS. Viene precisato, tuttavia, che possono legittimamente ottenere il riconoscimento della qualifica di ONLUS e mantenere detta qualifica solo i trust che, sia al momento del riconoscimento, che durante tutta la vita del trust stesso, siano totalmente privi di beneficiari di reddito;
• è invece precluso il riconoscimento della qualifica di ONLUS al trust c.d. “trasparente”, ovvero al trust con beneficiari di reddito individuati in quanto a godere del regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS sarebbero i beneficiari di reddito e non la ONLUS. Infatti, esiste un’incompatibilità tra il sistema di tassazione proprio dei trust “trasparenti” – nel quale gli effettivi possessori del reddito prodotto sono i beneficiari, in capo ai quali avviene la tassazione dei predetti redditi ad essi imputati per trasparenza – e le modalità di tassazione delle ONLUS, che presuppongono l’imputazione direttamente ed esclusivamente in capo all’organizzazione dei redditi determinati secondo il regime di favore proprio delle ONLUS;
• il carattere non lucrativo dell’impresa sociale e l’obbligo di svolgere la sua attività in particolari settori di rilevanza sociale fanno sì che la ONLUS possa avere partecipazioni in una impresa sociale. Tale partecipazione, infatti, non altera la natura solidaristica della ONLUS partecipante e non comporta l’elusione del divieto di distribuzione di utili proprio delle ONLUS atteso che, anche per l’impresa sociale, opera il vincolo della non lucratività.

giovedì 6 ottobre 2011

Sanatoria per l’indebita percezione del «bonus bebè»

La Finanziaria del 2006 (L. n. 266/2005) conteneva una norma con la quale fu concesso un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato ovvero adottato negli anni 2005 (art. 1, comma 331) o 2006 (comma 332). I requisiti per ottenerlo consistevano nell’essere residente sul territorio nazionale, nel possesso della cittadinanza italiana ovvero comunitaria e nell’appartenenza a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a 50.000 euro (art. 1, comma 333).
Votata la legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze inviò a numerose famiglie italiane (molte delle quali sprovviste dei requisiti richiesti in Finanziaria) una lettera nella quale si diceva che era sufficiente compilare un’autocertificazione e passare all’ufficio postale per ritirare l’assegno.
Così, in un certo numero di casi, agli sportelli postali, deputati all’erogazione, si sono presentati cittadini titolari di un reddito, riferito al nucleo familiare, superiore a 50.000 euro: gli errori più frequenti sono consistiti nell’indicare il reddito netto anziché l’imponibile oppure nel segnalare il reddito da lavoro dipendente senza considerare l’abitazione principale.
Nel luglio di quest’anno l’Amministrazione finanziaria, forte delle verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate, da un lato ha preteso dai percettori sprovvisti dei requisiti richiesti la restituzione del bonus; dall’altro, si è premurata di informarli che avrebbe segnalato il loro comportamento alla competente Procura della Repubblica. Il fatto che la norma prescrivesse che “la condizione reddituale è autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno” rendeva applicabile il disposto sanzionatorio dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione; l’insieme di norme penali poste a presidio della corretta erogazione dei finanziamenti pubblici (art. 316-ter; art. 640, comma 2, n. 1; art. 640-bis c.p.) e alcuni reati di falso (artt. 483 e 489 c.p.).
La ricezione indebita di erogazioni pubbliche può essere ricondotta ad almeno due norme del codice penale: l’art. 316-ter, che sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, mediante la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, consegua indebitamente contributi, finanziamenti o mutui erogati, e l’art. 640-bis c.p., che prevede la reclusione da uno a sei anni nel caso di truffa ai danni dello Stato.
Il comma 2 dell’art. 316-ter c.p. contempla, però, una sanzione solo amministrativa (da 5.164 a 25.822 euro e comunque mai superiore al triplo del beneficio conseguito) quando la somma indebitamente erogata sia pari o inferiore a 3.999,96 euro.
Secondo la lettura data dalle Sezioni Unite (sent. n. 16568/2007), poi, mentre i reati di falso possono concorrere con la truffa – e ciò in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati –, essi rimangono, invece, assorbiti nel caso sia commessa un’indebita percezione (l’art. 316-ter c.p. parla già di “utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi”).
Cosicché, dalla ritenuta applicabilità del reato di truffa conseguirebbe una sanzione penale da uno a sei anni, da sottoporre per di più ad aumento fino al triplo ex art. 81, comma 2 c.p. in ragione del concorso con il reato di falso. Ritenendo il fatto, invece, riconducibile all’art. 316-ter c.p., potrebbe trovare applicazione la sola sanzione amministrativa (nel caso di specie, 3.000 euro), essendo l’importo percepito inferiore alla soglia di 3.999,96 euro.
Al fine di scongiurare che, in ragione del contrasto giurisprudenziale (l’indebita percezione del “bonus bebè” è stata ricondotta all’art. 316-ter da Cass., sent. n. 40548/2008; n. 12425/2009; n. 24877/2009 e all’art. 640-bis dalle sentenze n. 1162/2008; n. 45403/2008; n. 45422/2008), il trattamento sanzionatorio dipenda dall’orientamento del singolo ufficio giudiziario, il Legislatore nella c.d. “Manovra di Ferragosto” ha previsto (art. 6, comma 6-bis del DL n. 138/2011) che “nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all’articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione”.
Chi ha indebitamente ricevuto il bonus sarà, dunque, esente da qualsiasi conseguenza sanzionatoria, sia penale che amministrativa, solo restituendo, senza interessi, la somma di 1.000 euro (oltre ad una marca da bollo da 1,81 euro) entro il termine di legge.
Fonte: Eutekne – Articolo di Marco Grotto

mercoledì 5 ottobre 2011

Accertamenti esecutivi: riscossione immediata per gli accertamenti notificati a partire dal 1 ottobre 2011

A partire dal 1° ottobre diventano esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Chi non accetta la pretesa del Fisco, e ricorre, deve infatti pagare provvisoriamente, con l’F24, un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati
E’ quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge 78/2010, che detta disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”.
In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 29 prevede che l’avviso di accertamento contenga anche l’intimazione ad adempiere “entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Inoltre, è importante ricordare che la cartella di pagamento non scomparirà del tutto, anzi, rimarrà in vigore per una gran parte delle procedure impositive.
Schematizzando:
- negli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP, scatterà il nuovo sistema;
- negli avvisi di accertamento sulle imposte d’atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), rimane in vigore il “vecchio” sistema, almeno per ora, quindi alla notifica dell’atto seguiranno il ruolo e la cartella esattoriale;
- nelle liquidazioni e nei controlli formali delle dichiarazioni, nulla muta, quindi ci potrà essere la diretta notifica della cartella di pagamento.
Ora può essere utile riepilogare, per sommi capi, le caratteristiche salienti del nuovo assetto esattivo.
In primo luogo, le somme contestate nell’atto dovranno essere versate entro il termine per il ricorso, di norma entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che può divenire “mobile” a causa delle diverse ipotesi di sospensione previste dalla legge, prime fra tutte la sospensione di 90 giorni da domanda di adesione e la sospensione feriale dei termini. L’intensità degli importi da versare è legata al fatto che il contribuente abbia o meno presentato ricorso, non a caso:
- se il ricorso non viene fatto, il contribuente deve versare tutte le somme contestate;
- se il ricorso viene notificato, occorre versare un terzo delle somme vantate a titolo di imposta e nulla per le sanzioni, che verranno richieste nella misura dei due terzi dopo la sentenza della Provinciale.
Sul versante più propriamente esattivo, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (di norma, novanta giorni dalla notifica dell’accertamento), gli importi verranno dati in carico a Equitalia, che, se del caso, procederà con la riscossione coattiva. E qui emerge la principale anomalia del sistema: solo a questo punto il contribuente potrà chiedere di versare le somme in forma dilazionata.
Per espressa previsione dell’art. 29 del DL 78/2010, la sola espropriazione è sospesa, automaticamente, per un periodo di 180 giorni dal momento di affidamento del credito, quindi per un periodo che, di norma, coincide con 270 giorni dalla data di notifica dell’accertamento.
La sospensione riguarda la sola espropriazione, pertanto Equitalia ha il via libera, in costanza dei presupposti di legge, per bloccare i veicoli del contribuente e per disporre le ipoteche. La suddetta sospensione si verifica in via automatica ed è insensibile alla presentazione del ricorso.
Al riguardo, con la risoluzione 95/E del 27 settembre, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso, per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.
I codici tributo in argomento devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “Anno di riferimento” vanno compilati tenendo conto delle informazioni riportate nell’avviso di accertamento.
In particolare, per i codici 9934, 9935, 9942, 9943, 9940, 9941, collegati all’Irap e alle addizionali comunale e regionale, le indicazioni relative al campo “rateazione/regione/prov./mese di riferimento” si possono desumere da apposite tabelle disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

martedì 4 ottobre 2011

Finanziamenti agevolati per il sostegno alle cooperative del Lazio: entro il 26/10/2011 la domanda a Sviluppo Lazio per il Bando L.R. 20/03

Con la legge regionale 21 luglio 2003, n. 20, che promouve ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali, la Regione Lazio ha emanato il seguente bando regionale per il finanziamento degli investimenti delle cooperative.
Soggetti beneficiari
Imprese cooperative e i loro consorzi aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano già costituite alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente Avviso Pubblico;
b) siano iscritte alla CCIAA al momento della presentazione della domanda;
c) siano in regola con l’obbligo della revisione
d) siano iscritte all’albo nazionale e/o regionale degli enti cooperativi di cui agli artt. 2 e 15 del D.lgs. n. 220/2002;
e) siano operanti nei settori di attività ammissibili
Sono altresì ammissibili le imprese prive di iscrizione all’Albo nazionale e/o regionale, purché costituite nei sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico; in tal caso le imprese neo costituite dovranno obbligatoriamente iscriversi agli albi entro 3 mesi dal termine ultimo per l’invio delle domande stabilito dal presente Avviso Pubblico.
Progetti finanziabili
1) investimenti in immobilizzazioni
a) acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche, nel limite del 10% dell’investimento ammesso;
b) realizzazione o acquisizione di interventi edilizi e di infrastrutture specifiche aziendali, nel limite del 20% dell’investimento ammesso:
c) acquisizione di attrezzature, macchinari e/o automezzi finalizzati al conto proprio connessi esclusivamente al ciclo produttivo;
d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.
2) acquisizioni di servizi reali,
a) Progettazione edilizia, direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, nel limite del 10% dell’investimento ammesso in immobilizzazioni materiali;
b) promozione e pubblicità (compresa la realizzazione del logo);
c) indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi;
d) consulenze finalizzate a: introduzione di sistemi gestionali relativi a innovazione di processo, sistemi di qualità e relativa certificazione; creazione di reti commerciali; certificazione di gestione ambientale e relativa registrazione; certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, comunitarie ed internazionali, compreso l’acquisto di brevetti;
e) consulenze finalizzate all’incremento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
f) spese per la progettazione del programma complessivo ammesso, nei limiti del 3% per progetti di importo non superiore a € 80.000,00, e del 2% per progetti di importo superiore a € 80.000,00;
g) spese per la rendicontazione nei limiti del 3% per progetti di importo non superiore a € 80.000,00, e del 2% per progetti di importo superiore a € 80.000,00.
Ammontare del contributo e tipologie di spese ammissibili
Il contributo viene concesso, limitatamente alle spese ammissibili, nella misura massima del 50% escluso I.V.A. Il limite massimo del contributo è pari ad € 80.000,00 (ottantamila).
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate prima on line e poi inviate in forma cartacea a SVILUPPO LAZIO entro il 26/10/2011. Ulteriori informazioni su http://www.sviluppo.lazio.it/

Divieto di partecipazione ai giochi per under 18: aggiornato i codici tributo «5248»

Con la risoluzione n. 97/2011 del 30 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice ente “PCM”, identificativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il sub-codice “01”, da utilizzare nel modello di versamento F23, per il recupero delle spese in materia di giustizia.
La risoluzione n. 98/2011 sempre del 30 settembre 2011, invece, aggiorna in “Sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro” la denominazione del codice tributo “5248” per il relativo versamento, mediante modello “F24 accise”.
In relazione al codice “5248” per il versamento della sanzione amministrativa derivante dal divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro ai minori di diciotto anni, la risoluzione n. 98/2011 modifica la descrizione, al fine di tenere in considerazione l’evoluzione normativa che ha interessato la materia.
Il DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. manovra correttiva) ha infatti abrogato le previsioni contenute nell’art. 1, comma 70 della L. 220/2010, le quali, oltre a vietare la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, ricollegavano all’eventuale violazione una sanzione amministrativa da euro 500 a 1.000 euro; la stessa era inoltre punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni.
Il DL 98/2011, all’art. 24, commi da 20 a 22, nel confermare il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, ha inasprito la disciplina in materia disponendo che:- la misura della sanzione amministrativa vari da 5.000 a 20.000 euro;
- la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco vari da dieci fino a trenta giorni;
- il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco identifichi i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
È altresì prevista la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative.
Da ultimo, va precisato che, nell’ipotesi in cui la violazione riguardi l’utilizzo di videogiochi (art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD n. 773/31), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’art. 1, comma 533 della L. 23 dicembre 2005 n. 266. Come risultato, i concessionari per la gestione della rete telematica non potranno intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore (art. 1, comma 533-ter della L. 266/2005).

AAMS: attivate nuove sezioni distaccate e nuove competenze nei Comuni di Enna, Caltanissetta, Trapani, Siracusa, Benevento, Caserta, Avellino, Gorizia, Cremona e Bergamo

AAMS, nell’ambito del programma di riorganizzazione interna, annuncia l’apertura di nuove sedi dell’Ufficio Regionale della Sicilia con l’attivazione delle sezioni distaccate di Enna, Caltanissetta, Trapani e Siracusa; dell’Ufficio Regionale della Campania con l’operatività delle sezioni di Benevento, Caserta ed Avellino; degli Uffici Regionali del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia con l’attivazione delle sezioni di Gorizia, Cremona e Bergamo.
L’Ufficio Regionale del Lazio ha inoltre in questi giorni annunciato l’attivazione dei servizi concernenti l’attivazione dei patentini per la vendita dei generi di monopolio presso le sedi distaccate di Frosinone, Latina e Viterbo.
SEZIONE DISTACCATA DI ENNA
Attivati i servizi di gestione delle rivendite generi di monopolio.
La sede di Enna avrà competenza per tutti i comuni della provincia di Enna.
I riferimenti dell’Ufficio di Enna sono i seguenti:
Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato per la Sicilia – Sezione Distaccata di Enna
Viale Armando Diaz, 34
94100 Enna
Tel. 0935 5658309
Fax. 06 96667067
Posta elettronica: ur.sezione.enna@aams.it
SEZIONE DISTACCATA DI CALTANISSETTA
Attivati i servizi di gestione delle rivendite generi di monopolio.
La sede di Caltanissetta avrà competenza per tutti i comuni della provincia di Caltanissetta.
I riferimenti dell’Ufficio di Caltanissetta sono i seguenti:
Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato per la Sicilia – Sezione Distaccata di Caltanissetta
Via Cavour, 41
93100 Caltanissetta
Tel. 0934 536011
Fax. 06 96667069
Posta elettronica: ur.sezione.caltanissetta@aams.it
SEZIONE DISTACCATA DI TRAPANI
Attivati i servizi di gestione delle rivendite generi di monopolio.
La sede di Trapani avrà competenza per tutti i comuni della provincia di Trapani.
I riferimenti dell’Ufficio di Trapani sono i seguenti:
Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato per la Sicilia – Sezione Distaccata di Trapani
Via Torrearsa, 90
91100 Trapani
Tel. 0923 828635
Fax. 06 96667064
Posta elettronica: ur.sezione.trapani@aams.it
SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA
Attivati i servizi di gestione delle rivendite generi di monopolio.
La sede di Siracusa avrà competenza per tutti i comuni della provincia di Siracusa.
I riferimenti dell’Ufficio di Siracusa sono i seguenti:
Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato per la Sicilia – Sezione Distaccata di Siracusa
Via Unione Sovietica snc
96100 Siracusa
Tel. 0931 787511 – 0931 7875551
Fax. 06 96667065
Posta elettronica: ur.sezione.siracusa@aams.it
SEZIONE DISTACATA DI AVELLINO
c.a.p. 83100 - Via Mancini, 71
Tel. 0825/287411 - Fax 0825/287450 - Fax server 06/96667062
email: ur.sezione.avellino@aams.it
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
SEZIONE DISTACCATA DI BENEVENTO
c.a.p. 82100 - Via XXV Luglio, 13
Tel. 0824/481911 - Fax 0824/50645 - Fax server 06/96667151
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA
c.a.p. 81100 - Viale V. Lamberti Isolato A/1
Tel. 0823 550111 - Fax 0823/550998 – Fax server 06/96667063
e-mail: ur.sezione.caserta@aams.it
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
SEZIONE DISTACCATA DI GORIZIA
Attivati i servizi di gestione delle rivendite generi di monopolio, di gestione dei patentini, di rilascio e sospensione nulla osta per gli apparecchi da intrattenimento e iscrizioni all’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della legge 220/2010.
La sede di Gorizia avrà competenza per tutti i comuni della provincia di Gorizia.
I riferimenti dell’ufficio di Gorizia sono i seguenti:
Ufficio regionale dei monopoli di Stato per il Friuli Venezia Giulia - Sezione distaccata di Gorizia
Corso Giuseppe Verdi, 52
34170 Gorizia
Tel. 0481 585807 – 585822- 585824
Fax 0481 585891
Posta elettronica: ur.sezione.gorizia@aams.it .
SEZIONE DISTACCATA DI CREMONA
Attivati i servizi di gestione delle rivendite generi di monopolio, di rilascio e sospensione nulla osta per gli apparecchi da intrattenimento e iscrizioni all’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della legge 220/2010.
La sede di Cremona avrà competenza per le tutti i comuni della provincia di Cremona.
I riferimenti dell’ufficio di Cremona sono i seguenti:
Ufficio regionale dei monopoli di Stato per la Lombardia - Sezione distaccata di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 21
26100 Cremona
Tel. 0372 535385 – 0372 535303
Fax 0372 535391
Posta elettronica: ur.sezione.cremona@aams.it
SEZIONE DISTACCATA DI BERGAMO
Attivati i servizi di gestione delle rivendite generi di monopolio, di rilascio e sospensione nulla osta per gli apparecchi da intrattenimento e iscrizioni all’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della legge 220/2010.
La sede di Bergamo avrà competenza per le province di Bergamo e Lecco.
I riferimenti dell’ufficio di Bergamo sono i seguenti:
Ufficio regionale dei monopoli di Stato per la Lombardia - Sezione distaccata di Bergamo
Via Scotti 14
24122 Bergamo
Tel. 035 2279533
Fax 035 2279536
Posta elettronica: ur.sezione.bergamo@aams.it .

Manovra di ferragosto: liberalizzazione orari di apertura e chiusura solo per le attività commerciali e di somministrazione ubicate in località turistiche e città d’arte

Il comma 4 dell`art. 6 del D.L. n. 138/2011 aveva esteso a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall`art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le citta` d`arte e le localita` turistiche.
La legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, ha soppresso il comma 4 dell`articolo 6 e pertanto tutto torna come prima.
Dunque, a decorrere dal 17 settembre 2011, solo le attivita` commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita` turistiche o citta` d`arte potranno essere svolte anche senza il rispetto:
- degli orari di apertura e di chiusura;
- dell`obbligo di chiusura domenicale e festiva e
- dell`obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.
In tutti gli altri casi dovranno essere applicate le disposizioni regionali che regolano gli orari di apertura e di chiusura dei negozi.

lunedì 3 ottobre 2011

Chiusura delle partite IVA inattive: entro martedì 4 ottobre 2011 il versamento della sanzione ridotta di 129 euro

Ancora pochi giorni per poter sanare la violazione consistente nella tardiva o omessa comunicazione di cessata attività che comporta la chiusura della posizione fiscale ai fini IVA. Scade, infatti, il 4 ottobre 2011 il termine entro cui il contribuente deve versare la sanzione nella misura ridotta di 129 euro (pari a un quarto di 516 euro).
Tale sanatoria può essere utilizzata a condizione che la violazione non sia già stata contestata da parte dell’Ufficio con atto portato a conoscenza del contribuente.
Con la ris. 93/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la chiusura della partita IVA è effettuata sulla base dei dati ricavati dal modello F24 e che, per semplificare gli adempimenti ed evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. Di conseguenza, non è necessaria la presentazione:
- della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi, sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali, vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria);
- della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10.
Inoltre, il medesimo documento ha chiarito che, per poter fruire della sanatoria, è necessario che il soggetto, nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività:
- non abbia esercitato attività d’impresa o di arti e professioni;
- non abbia effettuato alcuna operazione.
La regolarizzazione in esame non riguarda le dichiarazioni di cessazione attività presentate nei termini, ma in forma incompleta o inesatta. In tal caso, secondo l’art. 5 comma 6 ultimo periodo del DLgs. 471/97, la sanzione è ridotta a 103,20 euro (pari a un quinto di 516 euro) se il soggetto provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.
Ai fini della regolarizzazione della violazione, oltre alla presentazione della comunicazione di cessazione attività, secondo quanto indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2011 n. 72, occorre compilare lo speciale modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, riportando:
- nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto;
- nella sezione “Erario ed altro”, nel campo “tipo” la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi” la partita IVA da chiudere, nel campo “codice” il nuovo codice tributo “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del DPR 633/1972 - Sanatoria di cui all’articolo 23, c. 23, d.l. n. 98/2011”, relativo al versamento della sanzione ridotta di 129 euro e nel campo “anno di riferimento” l’anno di cessazione dell’attività, nel formato “AAAA” (es. 2009).
Possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso
Si ricorda, infine, che resta ferma la possibilità di sanare la violazione in esame avvalendosi del ravvedimento operoso, ipotesi che consentirebbe di versare una sanzione inferiore a 129 euro. Infatti, se la dichiarazione di cessazione attività viene presentata entro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:
- a 51 euro (pari a un decimo di 516 euro), per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 64 euro (pari a un ottavo di 516 euro), per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Fonte: Eutekne