venerdì 30 settembre 2011

Scadenze fiscali di venerdì 30 settembre 2011: termine ultimo per invio di UNICO 2011, DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA 2011, DICHIARAZIONE IRAP 2011 e DICHIARAZIONE ICI 2011

- DICHIARAZIONE UNIFICATA (redditi-IVA)
- Trasmissione telematica della dichiarazione unificata 2011 persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare.
- DICHIARAZIONE IVA
- Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale unificata
- DICHIARAZIONE IRAP
- Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP in forma autonoma
- ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI
Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi per i soggetti che si adeguano ai parametri per il 2010
- OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST (soggetti mensili)
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con paesi Black List nel mese precedente (soggetti mensili).
- DI CHIARAZIONE ICI (sogg. che presentano dichiarazione telematica)
Presentazione (ove previsto) della dichiarazione Ici 2011 per l'anno 2010 (soggetti che presentano il Mod. UNICO 2011 in modo telematico)
- DENUNCIA UNI-EMENS
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente
- MOD. 730
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)

mercoledì 28 settembre 2011

Unico 2011: entro il 30 settembre 2011 l’invio per la presentazione di Unico 2011

Ancora una settimana per trasmettere on line la dichiarazione Unico 2011. È venerdì 30 settembre, infatti, il termine canonico per archiviare regolarmente il più importante adempimento fiscal-telematico dell’anno.
Obbligati e per “scelta”
In linea generale, tutti i contribuenti tenuti a dichiarare i redditi tramite il modello Unico sono obbligati alla presentazione “esclusivamente” telematica. Esistono però casi in cui la via cartacea è ancora consentita, tra i quali, ad esempio, la dichiarazione presentata dall’erede per conto del de cuius o quella dei lavoratori dipendenti che, pur possedendo redditi “da 730”, non possono utilizzare quel modello perché rimasti senza sostituto d’imposta. Comunque, anche queste categorie di contribuenti possono optare per la presentazione in rete.
Le strade virtuali … per intero o a metà
Unico 2011 transita su Entratel e Fisconline, i due canali telematici messi a disposizione dei contribuenti che vogliono presentare direttamente la dichiarazione. In particolare, l’accesso al primo riguarda coloro che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per un numero di soggetti superiore a venti. Il secondo è un servizio ad appannaggio dei contribuenti tenuti a presentare il modello 770 in relazione a un numero di soggetti non superiore a venti ovvero di chi non è affatto obbligato a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
L’ambiente web può essere anche raggiunto “fisicamente”, consegnando il modello Unico 2011 a un qualsiasi ufficio delle Entrate, che si occuperà dell’invio telematico, o rivolgendosi a intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti autorizzati). Soluzioni che si pongono nel mezzo, utili soprattutto a chi non dispone ancora delle chiavi di accesso a Entratel e Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate a domanda del contribuente interessato. Una procedura che, per formalizzarsi, necessita di alcuni giorni, troppi per l’imminente scadenza.
Fuori tempo massimo
Se il termine del 30 settembre “salta” e Unico 2011 viene presentato con un ritardo non superiore a novanta giorni, la scarsa puntualità può essere regolarizzata mediante il versamento spontaneo, entro lo stesso termine, di una sanzione pari a 25 euro.
Un termine anche per rimediare
Il 30 settembre è pure la data da evidenziare nell’agenda di chi intende “ravvedersi” per sanare le violazioni commesse nel 2010 e non ancora rilevate dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973). Si tratta di versamenti omessi o carenti ed errori che incidono sulla determinazione degli imponibili e delle imposte. In particolare, i pagamenti omessi o effettuati in misura insufficiente possono essere regolarizzati versando, oltre all’imposta e ai relativi interessi legali, la sanzione ridotta del 3% anziché quella piena del 30 per cento. Sale al 10% (un decimo del 100%), invece, la sanzione stabilita per chi intende correggere errori rilevabili in sede di accertamento come, ad esempio, la mancata indicazione di un reddito. In entrambi i casi, oltre a provvedere, entro venerdì 30 settembre, al versamento di quanto dovuto, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa.
Fonte: Fisco Oggi
Vale sempre il principio che non è possibile usufruire del ravvedimento se la violazione è stata già constatata dall’Amministrazione finanziaria, se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche – limitatamente ai periodi e ai tributi oggetto del controllo – o hanno già preso il via, con comunicazione formale, altre attività amministrative di accertamento (ad esempio, invio di questionari, notifica di inviti a comparire, eccetera).

martedì 27 settembre 2011

Modello IVA 2011 autonomo: scade il 30 settembre 2011 il termine per l’invio

Approssimandosi il termine del 30 settembre per la presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2010, Assonime, con la circolare n. 24 di ieri, 23 settembre 2011, ha illustrato le principali novità del modello.
Tra di esse si segnala, innanzitutto, la generalizzazione della possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale separatamente da quella delle imposte sui redditi. In pratica, a partire da quest’anno, tale facoltà è stata estesa a tutti i soggetti passivi: non solo, cioè, a quelli che intendono compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso il credito IVA annuale, ma anche a coloro che evidenzino un conguaglio annuale a debito o a saldo zero (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2011). Dato che la dichiarazione in via autonoma può essere presentata già dal 1° febbraio, i soggetti passivi che hanno adempiuto all’obbligo entro il 28 febbraio 2011 sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis, comma 2, del DPR n. 322/1998).Passando ad esaminare le novità dei singoli quadri del modello IVA 2011, nel frontespizio – che va compilato solo quando la dichiarazione viene presentata in via autonoma – è stata eliminata la sezione denominata “Domicilio per la notificazione degli atti”, in quanto è con un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che va esplicitata l’intenzione del contribuente di farsi notificare gli atti o gli avvisi dell’Agenzia ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica. Riguardo al quadro VA (Informazioni sull’attività), nel rigo VA1 è stata soppressa la casella 6, prima riservata ai soggetti non residenti operanti in Italia attraverso una duplice posizione IVA, di cui una attribuita alla stabile organizzazione. Dal 26 settembre 2009, per effetto delle modifiche operate dal DL n. 135/2009, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente preclude l’ulteriore identificazione, nella forma diretta, ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale.
Le modifiche al quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume d’affari) discendono dal recepimento, ad opera del DLgs. n. 18/2010, della Direttiva n. 2008/8/CE, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. I servizi intracomunitari che, fino a tutto il 2009, andavano fatturati in regime di non imponibilità (es. lavorazioni intracomunitari su beni mobili materiali, trasporti intracomunitari di beni e relative prestazioni accessorie e di intermediazione), dal 2010 – pur continuando ad essere fatturati (art. 21, comma 6, del DPR n. 633/1972) – sono esclusi da IVA in Italia in difetto del presupposto territoriale; tali servizi, da indicare nel nuovo rigo VE39, sono, pertanto, diventati irrilevanti ai fini sia della creazione del plafond e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, sia della formazione del volume d’affari (art. 20, comma 1, del DPR n. 633/1972).
Nel quadro VF (Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione), relativamente alle operazioni da indicare nel rigo VF34 per il calcolo del pro rata di detrazione, è stato introdotto il campo 7. In esso vanno indicate le operazioni di natura finanziaria, bancaria e assicurativa, rese a soggetti extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati in territorio extra-UE; si tratta delle operazioni che, fino a tutto il 2009, beneficiavano, dal lato attivo, del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972 e, dal lato passivo, del diritto di detrazione. Dal 2010, tali operazioni, dal lato attivo, si qualificano come esenti e, dal lato passivo, mantengono il diritto di detrazione per effetto della “nuova” lett. a-bis), aggiunta al terzo comma dell’art. 19 del DPR n. 633/1972. Secondo Assonime, in tale campo vanno riportate solo le operazioni esenti territorialmente rilevanti in Italia; diversamente, l’importo delle operazioni escluse da IVA, ove fosse indicato, “andrebbe erroneamente ad elidere l’ammontare delle operazioni esenti che limitano il diritto di detrazione”.
Infine, il nuovo quadro VR, preordinato alla richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, sempreché ricorrano i presupposti di cui all’art. 30 del DPR n. 633/1972, sostituisce il precedente modello VR, che i soggetti passivi dovevano presentare, in forma cartacea, all’Agente della riscossione per chiedere la restituzione del credito IVA annuale. Con l’inserimento del quadro VR all’interno della dichiarazione si eviterà, come finora accaduto, che l’Ufficio neghi il rimborso quando la relativa richiesta (modello VR) è stata omessa pur avendo indicato il credito IVA chiesto a rimborso nel rigo VX4 del quadro VX.
Particolari modalità di compilazione riguardano i soggetti “operativi”, tenuti ad attestare tale condizione barrando la casella contenuta nel rigo VR9, oltre che producendo un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare l’assenza dei requisiti che qualificano il contribuente come “di comodo”. I c.d. “contribuenti virtuosi”, esonerati dalla prestazione della garanzia in ragione delle condizioni di affidabilità e solvibilità soddisfatte, da attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, devono invece barrare la casella 1 del rigo VR9 e indicare nel campo 2 l’importo erogabile senza garanzia.
Fonte: Eutekne

lunedì 26 settembre 2011

Registro beni ammortizzabili 2011: il 30 settembre 2011 scade il termine per la compilazione delle operazioni del 2010

Il prossimo 30 settembre scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa obbligati a presentare il modello UNICO entro la medesima data.
L’art. 16 comma 1 del DPR 600/73 stabilisce, infatti, che il registro in esame debba essere compilato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di riferimento.
Pertanto, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale che chiude il 31 dicembre deve effettuare le registrazioni relative al 2010 entro il 30 settembre 2011.
Data la prossimità della scadenza, si riepilogano di seguito le disposizioni relative alla tenuta del registro.
Come noto, nel registro dei beni ammortizzabili (o libro cespiti) devono essere indicati i beni assoggettabili ad ammortamento.
Gli elementi da riportare e le relative modalità di indicazione variano in relazione alla tipologia di bene.
Più in particolare, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del DPR 600/73, occorre indicare l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni e le svalutazioni, il fondo di ammortamento (nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento), il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento, le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni immobili e beni mobili registrati (ad esempio, gli autoveicoli), le annotazioni devono essere eseguite per singolo bene, mentre, per i beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati, il contribuente può scegliere di eseguire le annotazioni per categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Analoga possibilità di raggruppamento è prevista per i beni materiali strumentali utilizzati per l’esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica (art. 102-bis del TUIR). In questo caso, occorre fornire le stesse informazioni rese per i beni immobili e i beni mobili registrati, ma, a scelta del contribuente, le annotazioni possono essere eseguite per categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile oppure per singolo bene.
In relazione ai beni gratuitamente devolvibili, oltre alle informazioni sopra riportate, deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
I costi di manutenzione
L’art. 16 comma 5 del DPR 600/73 stabilisce, inoltre, che i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati a incremento del costo del bene cui si riferiscono e non immediatamente deducibili – in quanto eccedenti il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (art. 102 comma 6 del TUIR) – devono essere iscritti in voci separate del registro in esame, a seconda dell’anno di formazione. Gli stessi, quindi, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono.
Con riferimento al registro, la circolare ministeriale 30 aprile 1977 n. 7 ha chiarito che vi è la possibilità di riservare alcune pagine in bianco, quando si presume che siano necessarie per lo sviluppo degli ammortamenti. In questo caso, le pagine bianche devono essere espressamente intitolate al bene o alla categoria di beni cui sono riservate, con l’esplicita indicazione che si tratta di continuazione dello sviluppo dell’ammortamento del bene (o della categoria di beni) e il richiamo della pagina in cui è iscritto il bene (o la categoria di beni) medesimo.
Si ricorda, da ultimo, che il Legislatore ha introdotto nel tempo (DPR 435/2001 e DPR 695/96) specifiche semplificazioni in ordine alla tenuta del registro.
Fonte: Eutekne

venerdì 23 settembre 2011

L’articolo 1, comma 3 del DM 18 febbraio 1998 n. 41, attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 1 della L. n. 449/97, stabilisce che, per fruire della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio, il pagamento delle spese detraibili deve essere eseguito (salvo alcune eccezioni come, ad esempio, per gli oneri di urbanizzazione e per la TOSAP) mediante bonifico bancario, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (beneficiario).
Tale modalità di pagamento è prevista anche per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi da 344 a 349 dell’articolo 1 della L. n. 296/2006, per i cui dubbi si ritiene possa farsi riferimento ai chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sull’agevolazione del 36%.
Alcune irregolarità o omissioni, nella compilazione del bonifico, non pregiudicano il diritto alla detrazione e sono sanabili.
Tale è il caso in cui il bonifico non rechi l’indicazione degli estremi della legge agevolativa. Il contribuente può comunque usufruire della detrazione, infatti, se è in grado di dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti (cfr. C.M. 12 maggio 2000 n. 95, par. 2.1.3).
Qualora il bonifico non rechi indicazione del codice fiscale di taluno dei contitolari che abbia sostenuto le spese, l’irregolarità viene considerata “sanata” allorché (si vedano la C.M. 1° giugno 1999 n. 122, par. 4.4 e la ris. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2008 n. 353) nel bonifico risulti indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione di inizio lavori e gli altri contitolari, nella propria dichiarazione dei redditi, indichino il codice fiscale di tale soggetto.
I dati non indicabili nei bonifici online vanno comunicati alla banca
Anche quando difetti l’indicazione di dati pur essenziali, quali il codice fiscale dell’ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, la ris. Agenzia delle Entrate n. 353 del 7 agosto 2008, rilevato come l’indicazione di tali dati risulti solitamente impossibile – a causa della ridotta ampiezza dei campi del modello informatico – per i bonifici online, ha precisato che l’omissione può essere sanata comunicando i dati alla banca, la quale potrà così adempiere all’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del DM n. 41/1998.
Con riferimento al caso di un bonifico effettuato a saldo di lavori in merito ai quali era insorta una causa, infine, la ris. Agenzia Entrate 15 luglio 2008 n. 300 ha precisato che la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia compete anche quando nel bonifico non siano stati indicati il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa esecutrice, a condizione che tali dati siano comunque desumibili altrimenti.
Fonte: Eutekne

giovedì 22 settembre 2011

Chiusura p.iva inattive: per mettersi in regola entro il 4 ottobre 2011 il versamento di 129 euro

Addio con più sollievo alle partite Iva inattive: basta pagare la sanzione minima di 129 euro con il modello F24 “Elementi identificativi” compilato in ogni sua parte, senza dover presentare all’Agenzia né la copia del versamento né la dichiarazione di cessazione attività. E’ quanto chiariscono le Entrate con la risoluzione 93/E del 21 settembre, che alleggerisce ulteriormente gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inutilizzata
I contribuenti possono evitare di consegnare al Fisco la copia del pagamento perché i dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato “entrano” direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. In questo modo l’Agenzia agevola il percorso ai contribuenti ed evita di richiedere informazioni che già possiede. La chiusura della partita Iva, infatti, è effettuata dal Fisco in base ai dati ricavati dall’F24 dedicato e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato nel modello di pagamento. Sempre in un’ottica di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o il modello AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Chi sono i titolari di partite Iva inattive
Il documento di prassi ricorda che sono agevolati dalla misura introdotta dal Dl 98/2011 i cittadini che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività.
Come avviene lo smaltimento partite Iva appese: 90 giorni a costi minimi
Gli “smemorati” che, sebbene obbligati, hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dal Dpr sull’Iva, hanno novanta giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione, pagando una “mini” sanzione di 129 euro.
Il conto alla rovescia parte dal 6 luglio, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011. Ciò significa che l’ultimo giorno utile è il 4 ottobre prossimo.
Come compilare l’F24 e mettersi in regola
Si ricorda che nel compilare la delega di pagamento, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:
• la lettera “R” nel campo “tipo”
• il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
• il codice tributo 8110 nel campo “codice”
• l’anno di cessazione dell'attività nel campo “anno di riferimento”.
Il modello F24 “Elementi identificativi”, come precisa la risoluzione diffusa oggi, deve essere compilato correttamente in ogni sua parte. Inoltre, il documento di prassi specifica che per fruire dell’agevolazione è necessario che il contribuente non abbia esercitato attività d’impresa o di arte e professione e che non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento.
In presenza delle condizioni richieste per beneficiare di questa agevolazione, versando la sanzione si sanano anche le irregolarità legate alla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività che risulta dal modello F24.
Cosa rischia chi lascia appesa la partita
Per i contribuenti che hanno appeso al chiodo l’attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e ora non colgono l’opportunità concessa dal decreto legge 98/2011, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 20 settembre 2011

Comunicazione clienti e fornitori: prorogato a fine anno il termine per l’adempimento prima previsto per il 31 ottobre

Slitta al 31 dicembre 2011 il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d'imposta 2010. La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25mila euro. Aggiornate, inoltre, le specifiche tecniche che tengono conto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, relative alla migliore qualità dei dati che si può ottenere con una diversa organizzazione delle informazioni richieste. Le novità, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia del 19 settembre 2011.
Si ricorda che i pagamenti che superano una certa soglia, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento dal provvedimento del 22 dicembre 2010, che ha previsto, in linea con il Dl 78/2010, per tutti i soggetti Iva, l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.
Per garantire un'introduzione graduale dell'adempimento, il provvedimento del 22 dicembre ha previsto, per l'anno d'imposta 2010, l'obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Conseguentemente, i titolari di partita IVA dovranno presentare entro il 31 dicembre 2011, e non più il 31 ottobre 2011, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate per un importo non inferiore a 25mila euro. L’adempimento deve essere assolto anche da alcune particolari categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto, quali ad esempio:
- i soggetti in regime di contabilità semplificata (artt. 18 e 19 del DPR n. 633/1972);
- i non residenti con stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente oppure operanti tramite il rappresentante fiscale;
- i curatori fallimentari, per conto della società debitrice;
- i beneficiari del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive, ma non i contribuenti minimi, salvo il caso di cessazione dall’istituto nel corso del periodo d’imposta (cfr. circolare n. 28/2011).
Sul punto, si rammenta altresì che tale obbligo – introdotto dall’art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010) – riguardava inizialmente sia le operazioni fatturate, almeno pari a 3mila euro (al netto dell’IVA), che quelle documentate da ricevuta o scontrino fiscale per un importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che quest’ultimo limite opera anche con riferimento ai soggetti obbligati all’emissione della fattura, ma non alla separata indicazione del tributo, come nel caso delle agenzie di viaggio e turismo, che applicano il regime speciale di cui all’art. 74-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 24/2011).
Successivamente, il citato provvedimento direttoriale ha ridefinito i termini della prima applicazione dell’adempimento, differenziati in base alla natura delle operazioni ed al periodo di effettuazione delle stesse (art. 6 del DPR n. 633/1972):
- soggette a fatturazione, compiute nel periodo d’imposta 2010, per un importo almeno pari a 25mila euro, al netto dell’IVA: 31 ottobre 2011, ora differito al 31 dicembre 2011;
- documentate da ricevuta o scontrino fiscale, eseguite nell’anno 2011 a partire dal 1° luglio, per un ammontare non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto: 30 aprile 2012. La medesima scadenza è fissata per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel corso del periodo d’imposta 2011, almeno pari a 3 mila euro, al netto dell’IVA.
Si ricorda, inoltre, che – per effetto di quanto previsto, poi, dal Decreto Sviluppo (art. 7, comma 2, lett. o) del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) – sono escluse dal predetto adempimento le operazioni, eccedenti i limiti sopra riportati, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, il cui pagamento sia stato eseguito mediante carte di credito, debito o prepagate, emesse da intermediari finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973, diversi da quelli non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Le operazioni in parola devono, tuttavia, essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, a cura dei predetti soggetti emittenti, secondo modalità e termini da definirsi con un successivo provvedimento direttoriale, così come recentemente prescritto dall’art. 23, comma 41 del DL n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011).

lunedì 19 settembre 2011

Iva al 21%: regolarizzazioni senza sanzioni

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 216 di ieri, 16 settembre 2011, entrano in vigore da oggi le modifiche apportate dalla L. n. 148/2011, di conversione del DL n. 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”), comprese quelle riguardanti la nuova aliquota IVA ordinaria, passata dal 20% al 21%.
Dato che l’aliquota da applicare è quella in vigore nel momento in cui viene effettuata l’operazione (art. 93 della Direttiva n. 2006/112/CE), occorre avere riguardo agli eventi che, distintamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, stabiliscono quando l’operazione ha origine agli effetti dell’IVA.
È il caso di ricordare che, in tale momento, sorge un duplice diritto: quello dell’Erario – di esigere la relativa imposta (art. 6, comma 5, del DPR n. 633/1972) – e quello del cessionario/committente – di portarla in detrazione ex art. 19, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, cioè, “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso”.
Dal “combinato disposto” delle due norme citate si evince, in linea con l’art. 93 della Direttiva, che la fattura emessa, per errore, successivamente al momento impositivo deve riportare l’aliquota vigente in tale momento e, corrispondentemente, il destinatario può esercitare la detrazione dell’imposta così addebitata. Per esemplificare, se il bene mobile è stato consegnato il 16 settembre, ma la fattura viene emessa successivamente, l’imposta va addebitata con l’aliquota del 20% e il cessionario può recuperarla in detrazione anche se, nella liquidazione periodica o annuale in cui il relativo diritto viene esercitato, l’aliquota è passata al 21%. La stessa conclusione vale nel caso della fatturazione differita, cioè con beni scortati dal documento di trasporto, nonché nell’ipotesi della fatturazione c.d. “super-differita”, prevista per le “triangolazioni interne”, dato che il momento impositivo resta “agganciato” alla consegna.
Un discorso in parte diverso riguarda le rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta.
Nel caso delle note di credito, l’aliquota resta quella del 20% se la variazione, relativa all’operazione imponibile effettuata (e fatturata, ex art. 21, comma 4, del DPR n. 633/1972) anteriormente al 17 settembre, viene operata a partire da tale data. È quindi irrilevante il mutamento di aliquota tra la data di emissione della fattura e quella della nota di credito (RM n. 383041/1980).
Lo stesso dicasi per le note di debito, con l’avvertenza che, per le operazioni effettuate dal 17 settembre, con fattura emessa al 20% anziché al 21%, la variazione in aumento dell’imposta è obbligatoria in base all’art. 26, comma 1, del DPR n. 633/1972. A differenza, infatti, delle note di credito, che consentono il recupero dell’imposta, nei casi tassativamente previsti ed entro limiti temporali predefiniti (un anno per le rettifiche disciplinate dal terzo comma dell’art. 26 ed entro il termine massimo per la detrazione per quelle del secondo comma), le note di debito vanno emesse, qualunque sia la causa della variazione, “tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione (…) l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare”.
Con il comunicato stampa del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso indicato, in cui la fattura sia stata erroneamente emessa con l’aliquota del 20% in luogo di quella del 21%, è possibile regolarizzare la violazione attraverso la nota di debito. Viene, inoltre, chiarito che la regolarizzazione non implicherà l’irrogazione di sanzioni se la maggiore IVA verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta è divenuta esigibile; dunque, avendo riguardo agli eventi cui è ricollegata la nascita dell’operazione agli effetti dell’IVA (es. consegna del bene per le cessioni di beni mobili).
Sebbene il comunicato stampa richiami “ragioni di ordine tecnico” che, nella fase di prima applicazione, impediscano il rapido adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali, la disapplicazione della sanzione sembra subordinata alla sola circostanza che la variazione in aumento dell’imposta sia computata nella liquidazione periodica relativa alla fattura originaria.
Fonte: Eutekne

venerdì 16 settembre 2011

IVA al 21 per cento: dal 17 settembre 2011 si applica la nuova aliquota

Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Il provvedimento in esame modifica l’art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che “L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”. Ricordiamo che l’aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall’art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 21%.
Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.

giovedì 15 settembre 2011

Definizioni liti pendenti: approvato il modello di domanda

Il versamento degli importi dovrà avvenire, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 novembre utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre dà il via libera al modello, e alle relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato per chiedere al fisco di mettere fine, velocemente, ai contenziosi tributari non superiori a 20mila euro, pendenti al 1° maggio 2011.
L’Agenzia, con una successiva nota, informerà quando sarà disponibile per l’utenza.
Si tratta dell’opportunità introdotta dalla manovra di stabilizzazione finanziaria approvata a luglio (articolo 39, comma 12, Dl 98/2011), con lo scopo di ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio. Possono accedere alla procedura abbreviata tutti gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Il modello è composto da un frontespizio e dalle sezioni dove inserire i dati che servono a identificare chi ha dato inizio al contenzioso, chi presenta l’istanza (in caso si tratti di persona diversa dalla prima) e la causa di riferimento.
Termini e modalità di presentazione
È importane chiarire, innanzitutto, che ogni definizione “abbreviata” vuole la sua istanza: un modello, quindi, per ciascuna lite.
La domanda va inviata, entro il 2 aprile 2012, per via telematica, dai soggetti abilitati, oppure recandosi direttamente a qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data di partenza per la compilazione e l’invio del modello sarà comunicata con un’ulteriore nota dell’Agenzia.
Il contribuente riceverà, da chi ha provveduto alla trasmissione on line, la copia cartacea della richiesta e la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta il ricevimento dell’istanza e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Tutta la relativa documentazione, comprese le attestazioni dei versamenti effettuati, deve essere conservata dal contribuente fino alla conclusione definitiva del giudizio.
Le regole per i versamenti
I pagamenti devono essere effettuati, utilizzando l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 novembre. Si tratta di somme per le quali non è possibile applicare il meccanismo della compensazione.
Anche in questo caso, come per le istanze, un modello di pagamento per ogni definizione.
Questi gli importi:
• 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro
• 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
• 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
• 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Per la corretta compilazione dell’F24, il provvedimento odierno rimanda alla risoluzione 82/E del 5 agosto, con la quale sono stati istituiti il codice tributo 8082 e il codice identificativo 71, il primo definisce il versamento, il secondo il soggetto che ha iniziato la causa.
La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.
Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare, caso in cui basta l’invio della richiesta.
Se il contribuente ha sbagliato a fare i conti ed è “scusabile”, l’Amministrazione comunica l’ammontare della differenza dovuta e i relativi interessi.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 14 settembre 2011

Certificati di malattia e visite mediche di controllo on-line: dal 14 settembre 2011 obbligatorie le procedure telematiche ultimi chiarimenti prima del via

Con la circ. INPS n. 117 dello scorso 9 settembre, l’Istituto previdenziale comunica che, grazie all’introduzione di nuove funzionalità, i datori di lavoro potranno ricevere le attestazioni relative alle assenze per malattia dei propri dipendenti anche tramite i loro professionisti in qualità di intermediari.
Con tale circolare l’INPS ha fornito le disposizioni operative per l'accesso al sistema di gestione dei certificati di malattia on-line per gli intermediari dei datori di lavoro, estendendo ad essi le modalità già previste per i datori di lavoro dalle Circolari nn. 60 e 119 del 2010 (ricezione dei certificati sulla PEC e visualizzazione in internet tramite codice PIN). Inoltre precisa che, viste le modifiche introdotte dal DL n. 98/2011 all'articolo 55-septies del D.Lgs n. 165/2001, le assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere giustificate anche da un certificato di una struttura o di un medico privato.
A tal proposito, si ricorda che la trasmissione telematica all’INPS delle certificazioni di malattia dei lavoratori da parte dei medici è divenuta operativa a seguito del Decreto Interministeriale – Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – del 26 febbraio 2010 per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, e della circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010 n. 1 per i lavoratori del pubblico impiego. Riepilogando brevemente, la procedura prevede che, in tutti i casi di assenza per malattia del lavoratore, la certificazione medica venga inviata all’INPS per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria; in seguito le attestazioni di malattia vengono inoltrate, sempre online, dall’Istituto previdenziale al datore di lavoro interessato.
Con la circolare in esame, l’INPS comunica che i datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall’art. 1, commi 1 e 4, della L. n. 12/1979 – ovvero consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, avvocati – nonché gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo – agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi e dottori forestali – avranno presto a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale del dipendente e il numero di protocollo assegnato dall’INPS, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia.
Quest’ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell’INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e il suo intermediario potranno verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia.
Sempre sulla base del codice fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall’INPS all’atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.
Inoltre, l’INPS precisa che ai predetti intermediari è stata estesa la possibilità - già prevista per i datori di lavoro - di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC e il sistema di accesso con PIN.
L’INPS precisa inoltre che i sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane ai professionisti intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nei confronti dell’INPS, e abbiano comunicato all’Istituto previdenziale l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatizzata descritta nella circolare INPS 8 febbraio 2011 n. 28. Inoltre, potranno accedere a tali servizi anche gli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole, così come previsto dalla circ. INPS 12 ottobre 2009 n. 110.
Infine, l’Istituto previdenziale ricorda che il datore di lavoro e l’intermediario in possesso di PIN o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC, in modo tale che l’INPS possa provvedere a revocare l’abilitazione.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Innovazione, nel comunicato apparso lunedì 12 settembre 2011, sul proprio sito internet, comunica che il periodo transitorio istituito dalla Circolare n. 4/2011 dello stesso dipartimento e del Ministero del Lavoro, scade oggi, martedì 13 settembre. Di conseguenza, ancora per oggi i datori di lavoro privati possono richiedere le attestazioni di malattia in formato cartaceo, mentre dal 14 settembre 2011 necessariamente dovranno utilizzare le procedure telematiche previste.
L'INPS, nella Circolare n. 118 del 12 settembre 2011, infine, comunica che dal 1° ottobre 2011 verrà attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta delle visite mediche di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia. Tale servizio verrà attivato automaticamente per i datori di lavoro e gli intermediari che già possono consultare gli attestati di malattia on-line tramite PIN, mentre per quelli che ancora dovessero attivarsi in tal senso sono previsti dei moduli specifici per inoltrare la richiesta di attivazione del servizio. L'Istituto comunica altresì che fino al 30 novembre 2011 le richieste inoltrare con i canali tradizionali saranno comunque considerate validamente accettate.

martedì 13 settembre 2011

Concessionari incaricati alla riscossione e tabaccai: reato penale di peculato per chi si appropria delle somme riscosse per il pagamento di tasse ed imposte

La Cassazione con Sentenza penale 03/05/2011, n. 17109 ha stabilito che Commette peculato il tabaccaio che si appropri delle somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche. Con questa sentenza infatti il Tribunale ha accolto il ricorso del procuratore generale e annullato la precedente sentenza che aveva prosciolto l’imputato per difetto di querela, avendo invece ravvisato il reato di appropriazione indebita,.
A supporto della decisione il giudice di legittimità ha evidenziato la natura pubblica ed il conseguente ruolo pubblicistico svolto dal tabaccaio quando delegato, in regime di convenzione, alla riscossione delle tasse automobilistiche spettanti alle regioni. Il tabaccaio svolge infatti una pubblica funzione, propria di chi ha la qualifica di pubblico ufficiale quando provvede all’incasso dell’imposta dovuta dal contribuente.
In questi termini, del resto, già si è espressa la giurisprudenza di legittimità nel ricostruire la veste giuridica del concessionario incaricato della riscossione delle imposte ed i conseguenti rapporti con l’ente pubblico nell’ipotesi del mancato versamento delle somme riscosse.
E’ stato così ulteriormente chiarito che il rapporto che lega l’ente pubblico impositore e il concessionario incaricato della riscossione delle imposte è un rapporto sui generis, che non può essere classificato tra gli ordinari contratti di diritto privato, rientrando tra le concessioni amministrative: in virtù di tale concessione all’esattore è conferito l’esercizio di una pubblica funzione. Pertanto, il denaro versato dal contribuente al concessionario in adempimento di un’obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene, quindi, pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell’esazione, il quale, per l’effetto, commette peculato quando ometta di versare ciò che ha ricevuto.

Credito d’imposta per la ricerca scientifica: istituito il codice tributo per la compensazione in F24

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 9 settembre 2011, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2011 - 2012 dall'art. 1, D.L. n. 70/2011.
Tale credito può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24, ad esclusione:
• dei contributi previdenziali dovuti sia in qualità di soggetti autonomi iscritti in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia in qualità di datori di lavoro o committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
• dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• dei crediti d'imposta spettanti agli esercenti delle sale cinematografiche;
• delle altre entrate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
Con la risoluzione n. 88/E del 12 settembre 2011 viene dunque istituito il codice tributo 6835 per la compensazione de credito di imposta per la ricerca scientifica in F24.
Il Credito d’imposta consentirà l'utilizzo, in compensazione, del credito d'imposta introdotto per sostenere le imprese che finanziano progetti nelle università o negli enti pubblici
Il credito in questione compete nella misura del 90% dell'importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008 - 2010 e potrà essere usufruito per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in tre quote annuali di pari importo.
Con il codice "6835" le imprese potranno utilizzare in compensazione tramite modello F24, il credito d'imposta che premia chi spende in programmi di crescita e innovazione scientifica negli atenei. L'agevolazione, introdotta in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012 dall'articolo 1 del Dl 70/2011 ("decreto sviluppo"), compete in tre quote annuali per ciascuno dei periodi d'imposta e riguarda progetti di ricerca scientifica finanziati presso Università ed enti pubblici, o altre strutture idonee a ricevere i contributi individuate con decreto del Miur, di concerto con il Mef. Le indicazioni per beneficiare del credito d'imposta sono state fornite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre scorso. Il nuovo codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati" ovvero nella colonna "Importi a debito compensati" nel caso in cui il contribuente debba effettuare il riversamento del credito. Nel campo "Anno di riferimento" va indicata l'annualità cui si riferisce il credito.

lunedì 12 settembre 2011

Bonus alla ricerca scientifica: le indicazioni del 09/09/2011 per rendere agevolabili al 90% i maggiori investimenti del 2011 e del 2012

Nel provvedimento del 9 settembre del direttore dell’Agenzia delle Entrate, le indicazioni per beneficiare del credito d’imposta introdotto dal decreto “sviluppo” a sostegno delle imprese che finanziano, negli anni 2011 e 2012, progetti di ricerca scientifica in Università ed enti pubblici o in altre strutture idonee a ricevere i contributi, individuate con decreto del Miur, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si tratta, per essere più precisi, dell’agevolazione prevista dall’articolo 1 del Dl 70/2011, che premia chi “spende” in programmi di crescita e innovazione.
Modalità e calcolo
Il bonus, utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, è pari al 90% dei maggiori costi sostenuti a favore della ricerca rispetto alla media del triennio 2008-2010. L’importo va ripartito in tre quote annuali per ognuno dei periodi d’imposta agevolabili (2011 e 2012) ed è spendibile dal giorno dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Il provvedimento chiarisce che l’accesso al credito non entra in conflitto con la piena deducibilità delle spese effettuate dalle imprese per l'attività di ricerca, disciplina che, dunque, rimane integralmente applicabile.
Per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura agevolativa, l’Agenzia delle Entrate, si legge nel documento, dovrà comunicare mensilmente al Mef l’importo compensato. I dati dovranno essere trasmessi entro il 21 del mese successivo a quello di riferimento.
Infine, ancora una precisazione: l’incentivo introdotto dal decreto sviluppo “assorbe” il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo disciplinato dall’articolo 1, comma 25, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), che viene così abrogato (articolo 1, comma 4, Dl 70/2011).

venerdì 9 settembre 2011

INARCASSA 2011: ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011 DICHIARAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE SOLO ON LINE

A seguito della modifica - approvata con Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 - agli articoli 36.1 e 36.7 dello Statuto, la dichiarazione deve essere inviata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line . Chi non è ancora un utente registrato di Inarcassa On line , deve fare richiesta dei codici di accesso compilando la scheda di registrazione .
Il bollettino MA.V. per il versamento del conguaglio contributivo da parte degli iscritti e per quello del contributo integrativo da parte dei non iscritti e delle Società di Ingegneria, non verrà inviato come di consueto per posta da Inarcassa ma dovrà essere generato e stampato tramite l’apposita procedura disponibile su Inarcassa On line.
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono pertanto presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2010 in via telematica entro il 31 ottobre 2011.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2010 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2010.
Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

giovedì 8 settembre 2011

Manovra di ferragosto: le principali disposizioni di interesse fiscale introdotte in fase di conversione del decreto legge 138/2011 al Senato

Tra le norme antievasione, il contrasto all’intestazione fittizia di beni a società, paletti alla possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena detentiva, Ires più salata per le società di comodo, stretta sui contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002.
Ires più cara per le società di comodo
L’aliquota Ires sul reddito minimo delle società di comodo è aumentata di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%). Non è possibile evitare questa maggiore tassazione né facendo rientrare la società di comodo in un consolidato fiscale, né applicando il regime di trasparenza fiscale. In sostanza, non c’è modo di compensare la maggiore imposta con perdite o oneri deducibili di altri soggetti.
Le società in perdita per 3 anni consecutivi (oppure per 2 + 1 in cui è stato dichiarato un reddito inferiore a quello minimo) si considerano non operative a partire dal successivo periodo d’imposta.
Contrasto all’intestazione fittizia di beni a società
Sulla scia delle misure introdotte in materia di società di comodo, un’altra norma colpisce sempre la pratica elusiva di nascondere beni, utilizzati dalle persone fisiche, dietro lo schermo societario: se il corrispettivo annuo stabilito per il godimento (affitti, canoni, eccetera) di beni dell’impresa da parte di soci o familiari dell’imprenditore è inferiore al relativo valore di mercato, la differenza costituisce reddito per gli utilizzatori (reddito diverso). In più, i costi relativi a questi beni non sono deducibili dall’impresa o dalla società.
I dati relativi a questi contratti (bene della società o dell’impresa in godimento a soci o familiare dell’imprenditore) devono essere (pena sanzione del 30% della differenza) comunicati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli “sistematici” sulla posizione fiscale degli utilizzatori.
Carcere per i grandi evasori
A parte la fissazione di soglie di punibilità penale più basse per i reati tributari, è stata fissata un limite di evasione al superamento del quale non è possibile usufruire della sospensione condizionale della pena (la facoltà che ha il giudice - in determinate circostanze - di sospendere l’esecuzione della pena; ad esempio, nei casi di condanna alla reclusione non superiore a 2 anni).
In particolare, per i reati di omesso versamento dell’Iva, di ritenute certificate e di indebita compensazione (tutti puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni), la sospensione condizionale non si applica quando l’imposta evasa o non versata è superiore a 3 milioni di euro.
Per tutti gli altri reati tributari, la cui prescrizione è stata allungata di un terzo, il beneficio non può scattare quando, congiuntamente:
• l’imposta evasa è superiore al 30% del fatturato
• l’imposta evasa è superiore a 3 milioni di euro.
Recupero somme condoni 2002
Stretta sui contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002.
Equitalia avvierà, infatti, le azioni coattive nei confronti dei debitori, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare le somme residue maggiorate degli interessi maturati, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. In caso di inadempienza, scatterà la sanzione del 50% e, in più, saranno controllate, entro il 31 dicembre 2012, tutte le attività del contribuente (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall’identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono) relativamente alle annualità successive a quelle condonate, ancora accertabili.
Per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
Ricevuta per lettini e ombrelloni
E’ cancellata la norma che esentava i titolari di stabilimenti balneari dalla certificazione fiscale (scontrino o ricevuta) per i servizi resi (affitto di ombrelloni, lettini e sdraie).
Sanzioni ridotte per chi si fa “tracciare”
Sono ridotte alla metà le sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi e Iva (ad esempio, l’omessa o infedele dichiarazione), nonché per quelle in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini), per imprenditori e lavoratori autonomi, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che pagano e incassano con mezzi diversi dal denaro contante e che indicano nelle dichiarazioni (Iva e redditi) gli estremi dei conti correnti.
Cooperative
Due le novità per le cooperative a mutualità prevalente:
• il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva obbligatoria devono ora essere tassati
• le percentuali minime di tassazione dell’utile passano al 40% per le cooperative diverse da quelle agricole e della piccola pesca, e al 65% per le cooperative di consumo.
Imposta money transfer
E’ istituita un’imposta di bollo del 2% (con un minimo di 3 euro) sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” e altri agenti in attività finanziaria. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini Ue e per quelli verso i Paesi Ue. Sono, inoltre, esentati i trasferimenti effettuati da chi ha matricola Inps e codice fiscale.
Aumento aliquota Iva ordinaria
Per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra, l’aliquota Iva ordinaria sale dal 20 al 21 per cento.
Contributo di solidarietà
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (con possibilità di proroga con Dpcm, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) chi possiede un reddito complessivo lordo superiore a 300mila euro pagherà un contributo di solidarietà (sulla parte eccedente i 300mila) del 3 per cento. Il contributo è deducibile dal reddito Irpef. Per le regole specifiche si dovrà attendere un decreto del Mef, da emanare entro il 30 ottobre 2011.
Ristrutturazioni
Quando viene ceduto un immobile per il quale si fruisce della detrazione del 36%, il bonus può essere anche mantenuto dal venditore (attualmente si trasferisce automaticamente all’acquirente).
Fonte: Fisco Oggi

INAIL: dal 15 settembre 2011 fino al 30 settembre 2011 riapertura dei termini di presentazione della richiesta dello "sconto artigiani"

L'INAIL, comunica, tramite un messaggio inviato via mail, la riapertura del termine ai fini della richiesta di applicazione della riduzione artigiani di cui alla Legge n. 296/2006. Tale norma prevede, infatti, una riduzione del premio, in favore delle aziende artigiane in possesso di determinati requisiti (quali la mancanza di infortuni in un determinato arco di tempo) che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per usufruire dell'agevolazione i datori di lavoro sono tenuti a presentare apposita richiesta di ammissione, tale adempimento andava effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'Autoliquidazione 2010/2011 barrando la casella recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781". L'Istituto comunica che, in via eccezionale solo per quest'anno, la richiesta potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 settembre 2011 fino al 30 settembre 2011. A tal fine in Punto Cliente è stato predisposto il nuovo servizio "Richiesta riduzione artigiani legge 296/2006 anno 2011".

Redditometro: nuova ondata di convocazioni prevista in autunno

La ripresa autunnale potrebbe riservare ai contribuenti una sorta di “duplice offensiva” da condurre grazie agli accertamenti sintetici: un “doppio binario” che verrebbe a crearsi in ragione della diversa operatività prevista a seconda che l’azione dell’ufficio sia diretta al completamento del piano straordinario triennale – fondato sul redditometro di cui ai decreti ministeriali del 1992 – oppure che si riferisca al “nuovo” accertamento sintetico.
In questo intervento mi occupo proprio di quest’ultima attività, che dovrebbe rappresentare il prosieguo di un “embrione” operativo avviato la scorsa primavera con l’invio di alcune decine di migliaia di missive a contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta 2009, presentavano elementi indice di capacità contributiva, nonché spese apparentemente in contrasto con l’entità del reddito dichiarato.
L’intento, manifesto, del Fisco era quello di indurre i contribuenti a “ravvedersi”, senza tuttavia palesare quale poteva essere la “soglia” di reddito ritenuto congruo, in ragione del fatto che la nuova tabella degli elementi indice di capacità contributiva non era – e non è – disponibile: c’è da dire, però, che l’Amministrazione finanziaria si preoccupò di affermare prontamente che si trattava di una mera campagna “informativa” e di sensibilizzazione e nient’altro.
Ora, però, alle soglie dell’autunno, sembra che sia giunto il momento per la predisposizione di una “fase 2” del rodaggio sul nuovo accertamento sintetico: tant’è che dall’Agenzia delle Entrate è trapelata la circostanza che sono in fase di predisposizione delle comunicazioni, evidentemente diverse da quelle primaverili, mediante le quali gli uffici competenti richiederanno al contribuente, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73, documentazione e informazioni concernenti beni, spese e posizione reddituale.
Essendo ragionevole ipotizzare che gli interessati saranno i medesimi contribuenti che hanno ricevuto in passato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno puntualizzare che, diversamente da quanto accaduto qualche mese fa, l’eventuale “inerzia” del contribuente potrebbe pregiudicare la sua posizione in chiave difensiva.
Non è superfluo sottolineare come il nuovo art. 38 preveda una “doppia griglia” di contatti tra ufficio e contribuente: dapprima la richiesta di documenti ed informazioni, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate il completamento dei dati necessari per la prosecuzione dell’istruttoria; successivamente, ed evidentemente nel caso in cui la documentazione e le giustificazioni addotte non siano ritenute “vincenti” le presunzioni scaturenti dai dati acquisiti, l’invito all’avvio del rituale contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 218/1997.
Pertanto, a differenza della missiva primaverile, che non “impegnava” il contribuente, la richiesta di elementi, dati e notizie che giungerà nelle prossime settimane dovrà essere puntualmente evasa dal contribuente, per non incorrere nelle sanzioni che la legge contempla in caso di “reticenza”.
Su tutte, ed è quella maggiormente dannosa, la “sterilizzazione” di quanto non addotto in risposta alla richiesta del fisco, in ragione del penultimo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 il quale stabilisce che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il che significa che, teoricamente, anche la successiva fase di accertamento con adesione per il contribuente potrebbe essere incisa negativamente dal precedente rifiuto di cooperare.
L’unica via di fuga da una circostanza del genere è allora rappresentata dalla possibilità di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile: ma occorrerà “provare”, e non “ora per allora”, l’impossibilità di adempiere che si era venuta a creare per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente.
Ragione per cui, nel caso che questi sia impossibilitato ad esaudire le richieste ricevute, è nel suo interesse innanzitutto prospettare formalmente, all’ufficio richiedente, la necessità di un differimento nella consegna della documentazione: in caso di risposta negativa o persistendo l’impossibilità – motivata e documentata – di reperimento della documentazione, affidarsi quale extrema ratio al giudizio della Commissione tributaria laddove l’ufficio facesse valere, tanto in sede amministrativa quanto giudiziale, la sopravvenuta “sterilizzazione” di quanto richiesto a fini difensivi.
Fonte: Eutekne

Manovra di ferragosto: gli emendamenti al 1 settembre 2011

Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha presentato in data 1 settembre 2011 il nuovo pacchetto di emendamenti al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, c.d. Manovra di Ferragosto:
- riconoscimento del 100% del maggior gettito recuperato ai Comuni che collaboreranno alla lotta all'evasione, premio che non verrà riconosciuto qualora non dovessero istituire entro il 31 dicembre 2011 i Consigli tributari;
- possibilità di pubblicazione sui siti internet dei Comuni delle dichiarazioni dei redditi di determinate categorie di contribuenti;
- maggiorazione del 10,5% sull'aliquota IRES (che passa dal 27,5% al 38%) per le società di comodo;
- obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi gli estremi di tutti i rapporti intrattenuti con le banche con possibilità di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- eliminazione del contributo di solidarietà;
- sconto di sanzioni per imprese e professionisti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro, in caso di violazione delle dichiarazioni Irpef e IVA, se utilizzano strumenti di pagamento tracciabili;
- aumento dal 30% al 40% della tassazione sugli utili accantonati a riserva per le cooperative;
- detenzione in luogo della sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore ai 3 milioni di euro;
- previsione di norme antielusive più stringenti per i casi di concessione di godimento di beni dell'impresa a soci a familiari.
Fonte: seac

Manovra di ferragosto: tassazione delle rendite finanziarie all'aliquota del 20 per cento

La “manovra di ferragosto” (Dl 138/2011), in corso di conversione, ha uniformato la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%.
In particolare, all’articolo 2, comma 6, del decreto legge, è previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio) e sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere) avranno un’unica aliquota del 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,50 e/o del 27 per cento.
Rimane invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate; tali proventi, indicati in dichiarazione, continueranno a concorrere al reddito in misura pari al 49,72 per cento.
Il decreto legge interviene anche sulla deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate, sulle perdite e i differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento).
Decorrenza
La nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012; per i dividendi e proventi a essi assimilati l’aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione.
Per le obbligazioni e gli altri titoli similari, di cui all’articolo 2, comma1, del Dlgs 239/1996, l’aliquota del 20% scatterà sugli interessi e su ogni altro provento maturato a partire dal 1 gennaio 2012. Regola che vale anche per le gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito): aliquota del 20% sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.
Esclusioni
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 20% interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a :
• obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (vale a dire titoli di Stato ed equiparati - tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali - e i buoni postali fruttiferi)
• obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all’articolo 168–bis del Tuir
• titoli di risparmio per l’economia meridionale
• piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
Fuori dalla nuova aliquota anche gli interessi corrisposti da società italiane a società estere “consociate” - vale a dire società di altri Stati dell’Unione europea in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/49/CE (ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 %) - e gli utili corrisposti a soggetti residenti nell’Ue o in Paesi aderenti al See inclusi nella white list, soggetti alla ritenuta con aliquota ridotta dell’1,375%. Infine, rimane invariata l’aliquota dell’11% sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.
Abrogazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le disposizioni previste dai commi 1 - 4 dell’articolo 7, Dl 323/1996 (legge Prodi). Pertanto, è abolito l’obbligo di un prelievo aggiuntivo nella misura del 20% sui proventi derivanti da depositi di denaro, valori immobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, effettuati da persone fisiche a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti.
Inoltre, viene meno il prelievo aggiuntivo del 20% degli interessi e degli altri proventi, qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi sia effettuato anticipatamente.

Manovra di ferragosto: le novità fiscali proposte con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138

Con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il governo ha predisposto una nuova manovra finanziaria che prevede il recupero di 45,5 miliardi in due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzata all`anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. L’intervento attualmente è in corso di conversione e pertanto, sebbene operativo, è ancora soggetto a cambiamenti ed emendamenti che verranno definiti e concordati con maggioranza ed opposizione
Riassumiamo le principali novita` fiscali del decreto originario:
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA`
Per il triennio 2011-2013 sara` dovuto un contributo di solidarieta` del 5% a carico dei redditi Irpef di importo superiore a 90.000 euro e del 10% cento sui redditi piu` alti. Una clausola di salvaguardia consente di applicare un`aliquota marginale del 48% (invece dell`attuale aliquota massima del 43%) ai redditi eccedenti i 75.000, alternativamente al contributo di solidarieta` (dovrebbe rivelarsi conveniente per redditi superiori ai 165.000 euro).
Il contributo di solidarieta` sara` deducibile dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall`articolo 10 del Tuir. Per l`accertamento, la riscossione e il contenzioso sono applicabili le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
AUMENTO ADDIZIONALI IRPEF
Le Regioni potranno aumentare l`aliquota dell`addizionale IRPEF gia` dal 2012 dello 0,5% in piu` rispetto alle aliquote attuali. Per i Comuni e` invece previsto lo sblocco totale e immediato delle addizionali: l`addizionale comunale potrebbe aumentare dallo 0,1% allo 0,8%.
RENDITE FINANZIARIE E RITENUTE
Viene uniformata al 20% la tassazione delle rendite finanziarie realizzate dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l`economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova aliquota sara` applicabile sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal prossimo 1° gennaio 2012.
Vengono conseguentemente rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie: scende quindi al 20% la ritenuta sugli interessi interessi bancari.
DIVIDENDI E CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Per i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori su partecipazioni (quotate e non quotate) "non qualificate" (che rappresentano quindi una percentuale non superiore al 20% per le non quotate o al 2% per le azioni quotate), incassati a partire dal 1° gennaio 2012 anche se per effetto della distribuzione di utili o riserve formatesi in precedenza, la tassazione "secca" (oggi del 12,5%) sale al 20%. Resta immutata la tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate delle persone fisiche (che concorrono alla formazione del reddito IRPEF per il 49,72%).
La stessa aliquota del 20% si applichera` anche alla remunerazione degli strumenti partecipativi assimilati alle azioni e ai proventi degli associati in partecipazione in contratti con apporto di capitale o misto, in tutti i casi in cui la percentuale rappresentata dallo strumento o dal contratto dovesse essere "non qualificata", nonche` ai cosiddetti capital gain su partecipazioni non qualificate realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell`imposta sostitutiva, nella misura del 62,5%. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziche` al 100%; resta invariato il limite quinquennale per il riporto. Per la tassazione dei futuri capital gain sara` possibile utilizzare, in luogo del costo storico, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l`eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze scaturite dalla "rivalutazione" del costo.
LIMITAZIONI ALL`USO DEI CONTANTI
L`utilizzo del denaro contante e degli assegni "trasferibili" nelle transazioni e` ammesso solo per operazioni di importo inferiore a 2.500 euro (il limite precedente era di 5.000 euro). Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo eccedente il limite dovranno essere chiusi o ridotti entro il limite.
SANZIONI PER MANCATA FATTURAZIONE
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell`obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e` disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell`iscrizione all`albo o all`ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione e` disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione e` immediatamente esecutivo e viene comunicato all`ordine professionale perche` ne venga data pubblicazione sul sito internet. Se la violazione viene commessa nell`esercizio in forma associata di attivita` professionale, la sanzione accessoria e` disposta nei confronti di tutti gli associati.
ROBIN TAX DEL SETTORE ENERGETICO
Cambiano i limiti per l`applicazione dell`addizionale IRES alle imprese che operano nel settore energetico; l`addizionale si applichera` alle imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (il limite precedente era di 25 milioni), ma solo in presenza di un reddito imponibile di almeno 1 milione di euro. Per il triennio 2011-2013 l`addizionale Ires salira` dal 6,5 al 10,5%. Aumentano anche i soggetti interessati che accolgono ora anche le societa` attive nella trasmissione e distribuzione dell`energia elettrica e del gas naturale e quelle che producono energia da fonti rinnovabili.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Aumenta l`imposta provinciale di trascrizione per le auto con cilindrata superiore a 53 cavalli fiscali.
GIOCHI E SIGARETTE
Il Direttore dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` regolare con propri decreti dirigenziali tutti i giochi pubblici gia` esistenti e potra` introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita` di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l`assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attivita` di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
Il Direttore generale dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` anche segnalare al Ministero dell`Economia la necessita` di aumentare l`aliquota di base dell`imposta di consumo, tenendo conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti.