giovedì 30 giugno 2011

Cooperative: entro il 10 luglio 2011 il versamento del contributo biennale per la revisione 2011-2012

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011, ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese di revisione degli stessi enti per il biennio 2011-2012.
Importi, modalità di versamento e sanzioni
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010. L'ammontare del contributo dipende:
-dal numero dei soci;
-dal capitale sottoscritto;
-dal valore della produzione (fatturato).Il contributo per il biennio 2011/2012, come determinato all'art. 1 di entrambi i decreti, è aumentato:
-del 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale;
-del 30% per le cooperative sociali. Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
Secondo quanto stabilito all'art. 5 del decret in commento, sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.
Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto. Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.
I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici:
-3010 - per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento
-3011 - per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
-3014 - per le eventuali sanzioni.Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, il quale stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 7).
Importi del contributo
€ 280
fino a 100 soci
fino a € 5.160 di Capitale sottoscritto
fino a € 75.000 di Fatturato
€ 680
da 101 a 500 soci
da € 5.160,01 a € 40.000 di Capitale sottoscritto
€ 75.000,01 a € 300.000 di Fatturato
€ 1.350
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
da € 300.000,01 a € 1.000.000 di Fatturato
€ 1.730
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000 di Fatturato
€ 2.380
superiore 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
superiore a € 2.000.000 di Fatturato
Sanzioni in caso di ritardato od omesso pagamento
In caso di ritardato od omesso pagamento verranno applicate le disposizioni della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002, art. 42, (Modifica all’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) che prevede: in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista (11 luglio 2011), si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.
In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento la società cooperativa o il consorzio saranno cancellati dall’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
La citata cancellazione comporterà la perdita dei requisiti per godere dei benefici fiscali e di altra natura previsti dalla legislazione vigente e quindi l’impossibilità di rilascio da parte dell’UNCI della certificazione prevista dalla normativa.
Va, peraltro, ribadito che il versamento del contributo è imposto per legge come l’irrogazione delle sanzioni per tardivo pagamento e riguarda indistintamente tutte le cooperative siano esse associate o meno.

mercoledì 29 giugno 2011

Spesometro 2011: istruzioni sulle modalità d’uso

L’Agenzia fornisce i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Dalla definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo ai casi particolari di esonero, la circolare n. 24/E del 30 maggio fa il punto sulle modalità di applicazione dello strumento pensato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche (articolo 21 del Dl 78/2010).
Il provvedimento attuativo
Il provvedimento del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:
• entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012,le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
Soggetti obbligati
Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta:
• per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
• ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori)
• per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000).
Oggetto della comunicazione
Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali), esenti (articolo 10 del decreto).
Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.
Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.
Le soglie di spesa
Dunque, sono soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva. Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l'imposta (ad esempio, le agenzie di viaggi), il limite è di 3.600 euro.
Per la determinazione delle soglie (3.000 o 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.
In relazione ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione eccetera), per i quali l’obbligo di comunicazione scatta se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono complessivamente non inferiori a 3mila euro.
Per il 2010 adempimento light
Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre 2010 ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni è il 31 ottobre 2011.
Operazioni escluse dalla comunicazione
La circolare, poi, riepiloga le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:
• importazioni
• esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972)
• operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica
• operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili)
• operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l’obbligo di comunicazione sussiste)
• operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system)
• passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.
Dati da indicare nella comunicazione
La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:
• la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
• l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata.
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.
Rettifiche e sanzioni
La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente.
Come accennato, soltanto per il 2010 l’adempimento è posticipato al 31 ottobre 2011 e riguarda unicamente le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Superati i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.
L’omesso invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Stessa penalità per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 28 giugno 2011

Personale del comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso: fissata la riduzione dell’irpef per il 2011

Anche per il 2011, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che, nel 2010, è stato titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro, potrà fruire della riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.
La nuova misura individuale della detrazione - 141,90 euro - è stata fissata dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 138 di venerdì 17 giugno.
Lo sconto Irpef introdotto con il decreto anticrisi (Dl 185/2008), infatti, è stato riconfermato anche per l'anno 2011 dall'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 47, legge 220/2010).
La misura della riduzione di imposta relativa al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 (141,90 euro per ciascun beneficiario) è stata determinata suddividendo la cifra stanziata (60 milioni di euro) per il numero complessivo del personale in servizio al 1° gennaio 2011, che, in base al Cud rilasciato dai sostituti di imposta, risulta avere avuto nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro (422.704 unità).
Il beneficio viene riconosciuto dallo sostituto d'imposta che, poi, ne dà evidenza nel modello Cud.
Se la detrazione spettante non trova capienza nell'imposta lorda relativa alle retribuzioni accessorie, la parte eccedente potrà essere fruita tramite riduzione dell'imposta dovuta sulle stesse retribuzioni corrisposte nel 2011 e assoggettate a tassazione separata.

lunedì 27 giugno 2011

5 per mille: entro giovedì 30 giugno 2011 l’invio della raccomandata per usufruire del beneficio

Gli enti che si sono iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, per poterne beneficiare, devono prestare attenzione ad effettuare un ultimo adempimento,entro giovedì 30 giugno 2011, infatti, occorre spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 45 del DPR 445/2000) attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, allegandovi, a pena di decadenza, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L’adempimento deve essere effettuato dai legali rappresentanti:
- degli enti del volontariato;
- delle associazioni sportive dilettantistiche;
- degli enti della ricerca scientifica e dell’Università.
Con riferimento al cinque per mille per l’anno finanziario 2007, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2007 , ha precisato che, ai fini della valutazione della tempestività dell’invio della dichiarazione sostitutiva, fa fede il timbro di spedizione postale. Tale chiarimento si ritiene applicabile anche alla fattispecie in esame.
a raccomandata deve essere inviata:
- per quanto riguarda gli enti del settore no profit, alla DRE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente;
- per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata;
- per quanto riguarda gli enti della ricerca scientifica, al Ministero dell’Istruzione.
Il mancato rispetto del predetto termine o la mancata allegazione del documento di identità costituiscono causa di decadenza dall’iscrizione precedentemente effettuata e, conseguentemente, comportano l’esclusione dalla partecipazione al riparto del beneficio.
Si segnala che, in caso di compilazione della domanda di iscrizione agli elenchi tramite l’apposito software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva viene predisposta automaticamente dal programma e dovrà essere completata prima dell’invio.
Entro il 31 dicembre 2011, le dichiarazioni sostitutive inviate dagli enti del volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche saranno sottoposte a controllo, per verificarne la veridicità, da parte, rispettivamente, delle Direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale dell’ente e dall’Ufficio del CONI che ha ricevuto la dichiarazione.
l Ministero dell’Istruzione, invece, provvederà ad effettuare i controlli entro il 31 novembre 2011.
Terminata la fase dei controlli, saranno elaborati gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio, che saranno in seguito pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/).
Fonte: Eutekne

venerdì 24 giugno 2011

Ruoli esattoriali: dal 1 ottobre 2011 riduzione del tasso di interesse di mora

A partire dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scendono dal 5,7567% al 5,0243% in ragione annuale. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22 giugno 2011, pubblicato ieri.
La nuova misura tiene conto della flessione registrata nell’anno 2010 dei tassi bancari attivi.
L’art. 30 del DPR n. 602/73, infatti, prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, a un tasso determinato ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Dopo aver interpellato la Banca d’Italia, quindi, con provvedimento del 7 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fissato, con effetto dal 1° ottobre 2010, al 5,7567% il tasso d’interesse da applicare su base annua.
Anche quest’anno è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 356521 del 22 aprile 2011, ha stimato al 4,0243% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2010 dei tassi bancari attivi, l’Agenzia delle Entrate ritiene congruo ridurre al 5,0243% l’attuale misura degli interessi di mora. Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia. Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il DM 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Fonte: Eutekne

giovedì 23 giugno 2011

Rivalutazione immobili di imprese commerciali 2011: proroga del termine di pagamento dell’imposta sostitutiva al 6 luglio 2011

Nell’ambito dei versamenti interessati dalla proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011 con riguardo alle imposte e ai contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, particolare interesse merita il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa di cui all’art. 15, commi 16 – 22 del DL 185/2008.
Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, infatti, possono beneficiare del differimento al 6 luglio 2011 per il versamento delle imposte sui redditi:
- le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali si applicano gli studi di settore.
Vale la pena ricordare che la rivalutazione dei beni delle imprese commerciali ha consentito di conferire efficacia ai maggiori valori iscritti limitatamente ai beni immobili diversi dalle aree fabbricabili ai soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva (dell’1,5% o del 3%):
- in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2008);
- oppure, in tre rate di pari importo, delle quali la prima nel termine di cui al punto precedente, e le altre due da corrispondere entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.
In virtù del rinvio operato dall’art. 15, comma 22 del DL 185/2008 al “termine per il versamento delle imposte sui redditi dei due periodi di imposta successivi”, la disciplina sulla rivalutazione richiama esplicitamente le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi.
Alla luce del rimando normativo testè menzionato, pertanto, è possibile sostenere che le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi, tra le quali rientra il beneficio della proroga, si rendano applicabili anche all’adempimento in esame.
A conferma di tale impostazione, si osserva che la circ. Agenzia delle Entrate 11/2009, al § 7, con riguardo alla scadenza prevista in caso di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili, precisa che “il contribuente può, peraltro, versare l’imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40 per cento a titolo di interesse, così come previsto dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001”. Allo stesso modo, per i versamenti in argomento è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs 472/97.
Sul punto, assai delicato in considerazione dei rilevanti importi che devono essere versati ai fini della rivalutazione, si auspicano comunque opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

mercoledì 22 giugno 2011

Durc: rilascio subordinato all'iscrizione alla Cassa edile

L'INAIL, con la Nota protocollo n. 4349/2011 alla circolare n. 22/2011, precisa che non può essere rilasciato il Durc alla impresa edile non iscritta alla Cassa edile e non firmataria della Convenzione per il rilascio del Durc del 15 aprile 2004.
La legittimazione a conferire l'attribuzione di regolarità contributiva appartiene ai soli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 276/03 (riforma Biagi).
In via eccezionale l'INAIL consente di rilasciare, in luogo del Durc, tre attestazioni provenienti rispettivamente dall'INPS, INAIL e dalla Cassa edile. Tale possibilità è tuttavia circoscritta alle ipotesi di pendenza di un giudizio di merito.
Fonte: seac

martedì 21 giugno 2011

Certificati medici on-line: proroga al 13 settembre 2011

La notizia diffusa il 16 giugno 2011 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, conferma la posizione di alcune associazioni datoriali secondo la quale il periodo transitorio oltre il quale i datori di lavoro non potranno più chiedere ai propri dipendenti l'invio cartaceo dell'attestazione di malattia, istituito dalla Circolare congiunta n. 4 del 18/03/2011 del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, decorra dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non dalla data di pubblicazione della Circolare stessa.
Nel dettaglio, la notizia diffusa dal Dipartimento per la Funzione Pubblica conferma che, a seguito della riunione del comitato tecnico per il monitoraggio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici svoltasi il 16 giugno 2011, è stata accolta la posizione di dette associazioni datoriali: di conseguenza, il periodo transitorio di tre mesi decorre dal 13 giugno 2011, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Circolare n. 4 e, quindi, l'entrata a regime delle nuove disposizioni sui certificati medici on-line è prevista per il 13 settembre 2011.
Fonte: seac

Iscrizione all'Albo dei Monopoli di Stato (AAMS) di bar e tabacchi con slot: entro il 30/06/2011 scade il termine per l'iscrizione obbligatoria per il mantenimento in esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (new slot -vlt)

A mezzo della presente informativa si invitano tutti gli esercenti e tutti i titolari di locali presso i quali sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro, a prendere conoscenza delle disposizioni introdotte dalla legge n. 220/2010 e dal decreto A.A.M.S. del 5 aprile 2011, recentemente promulgato.
Le citate normative, infatti, vietano di istallare apparecchi da gioco con vincita a premio all’interno di locali, i cui titolari non abbiano provveduto ad iscriversi nell’elenco istituito presso le sedi Regionali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Tutti i titolari (legali rappresentanti) dei locali in cui sono già istallati apparecchi da gioco con vincita in denaro, devono provvedere ad iscriversi al citato albo nel termine perentorio del 30 giugno 2011, pena la decadenza dal diritto di proseguire la raccolta di gioco tramite new slot.
L’iscrizione all’albo non comporta difficoltà elevate, ma richiede una concreta collaborazione tra esercenti e operatori professionali del gioco lecito, affinché il termine del 30 giugno 2011 possa essere rispettato, e conseguentemente, si possa continuare nell’attività di messa a disposizione al pubblico degli apparecchi new slot.
Di seguito si elencano i documenti richiesti ai fini della pratica di iscrizione.
- Certificato antimafia – in originale - rilasciato direttamente dalla Camera di Commercio al richiedente;
- Copia della licenza di pubblico esercizio (unitamente a tutte le ulteriori licenze che dovessero essere state rilasciate all’esercizio);
- Ricevuta del versamento di euro 100,00 tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.
- Autocertificazione di possesso dei requisiti soggettivi necessari (che si elencano in appresso)
Requisiti soggettivi:
Non aver subito negli ultimi 5 anni:
1) misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne passate in giudicato (anche di patteggiamento), per:
- reati collegati ad attività di stampo mafioso; delitti contro la fede pubblica; delitti contro il patrimonio; reati di natura finanziaria o tributaria; reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;
2) dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
3) sanzioni amministrative per violazione alle norme sul gioco lecito (in particolare non aver subito tre provvedimenti sanzionatori definitivi e non più impugnabili).
La pratica di iscrizione sarà concretamente inoltrabile agli Uffici Regionali di zona di A.A.M.S. non appena l’Amministrazione metterà a disposizione i relativi moduli; tuttavia è fondamentale che i documenti necessari siano già nella disponibilità dell’esercente in tempo utile per inoltrare la richiesta entro il termine fissato dalla normativa.
I gestori di apparecchi appartenenti all’Associazione AS.TRO- Confindustria sit sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che risulteranno necessari e per pianificare a livello organizzativo la più celere esecuzione della pratica di iscrizione.
Giova ricordare, inoltre, che l’iscrizione all’albo dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dovrà essere rinnovata ogni anno, pena la cancellazione d’Ufficio dall’elenco e conseguente impossibilità di proseguire legittimamente l’attività di messa in esercizio di apparecchi da gioco con vincita in denaro.
Sul sito www.assotrattenimento.com sarà inoltre disponibile, unitamente alla copia della presente informativa, anche una apposita sezione presso la quale scaricare gratuitamente e agevolmente la normativa citata.
SCARICA IL DECRETO DI AAMS DEL 5 APRILE 2011 CHE ISTITUISCE L'ALBO DEGLI OPERATORI NEW SLOT SU:
http://www.assotrattenimento.com/video/decreto_albo.pdf

lunedì 20 giugno 2011

Redditometro: cosa fare se si ricevono lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate?

Stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti le lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate riferite all’anno 2009. I cittadini che hanno effettuato spese eccedenti i redditi dichiarati vengono contattati con una lettera dall’agenzia delle Entrate che individua la incongruenza tra il reddito dichiarato e le spese effettuate dal contribuente.
La lettera-invito dell’Agenzia delle Entrate non obbliga al contradditorio né avvia un procedimento amministrativo in capo al contribuente. Si tratta di un mero avviso di riscontro di anomalia fra spese sostenute e redditi dichiarati, da cui potrebbe scaturire in futuro (presumibilmente dal 2012, non prima) un procedimento di accertamento.
Ovviamente la risposta del contribuente va studiata alla luce della sua posizione soggettiva e dell’anomalia segnalata contestualmente dalla comunicazione del fisco.
Ci sono moltissime situazioni in cui le anomalie sono di lampante riscontro. Ne elenchiamo alcune:
• Contribuenti in possesso di redditi esenti;
• Contribuenti in possesso di redditi tassati alla fonte;
• Contribuenti in possesso di redditi tassati con criteri forfetari.
In questi casi si può replicare direttamente – e in modo del tutto informale, visto che non è indicato né un numero di protocollo né altro identificativo del procedimento – all’indirizzo email contenuto nella lettera-invito (dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it), chiudendo immediatamente la questione.
Qualora invece la questione sia più complessa e quindi sia necessario argomentare in modo più articolato, è difficile pensare che l’email sia il mezzo adeguato per chiarire in modo efficace la posizione del contribuente. Anche perché non sarà questo il canale per il deposito di memorie o documenti presso l’Agenzia delle Entrate in via ufficiale, mancando qualsiasi riferimento agli uffici o ai funzionari competenti per il procedimento.
Si consiglia dunque in questi casi di prendere atto dell’avviso, rivedere con il contribuente la situazione e rassicurarlo, senza prendere ulteriori iniziative. Si attenderanno eventuali successivi sviluppi e dettagli per istruire una difesa adeguata, quando appunto si rivelasse necessario.
Alcuni commentatori hanno addirittura ravvisato nelle lettere invio dell’Agenzia delle Entrate una violazione dell’art. 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000) che recita “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. In particolare potrebbe apparire vessatoria la parte della missiva dell’Agenzia delle Entrate in cui il contribuente viene invitato a dimostrare che le spese eccedenti oltre il 20% del reddito complessivo dichiarato siano state prodotte con redditi diversi da quelli del 2009 o esenti o comunque esclusi dalla formazione della base imponibile del periodo inteso.
Comunque sia ricordiamo al contribuente che:
- La lettera è solo un avviso di anomalia
- La lettera non costituisce l’avvio di una procedura di accertamento
Non è obbligatorio rispondere.

venerdì 17 giugno 2011

Bingo simultaneo intersala, nazionale ed elettronico: istituiti due nuovi codici tributo

Sono “5254” e “5255” i codici tributo che i concessionari dovranno utilizzare per versare, con F24 accise, prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco e montepremi, dovuti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il bingo simultaneo intersala e per quello nazionale ed elettronico.
A istituirli l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 16 giugno.
Questa la denominazione dei codici tributo:
- “5254”, “Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco - Bingo simultaneo intersala – Art. 24, decreto direttoriale del 1 aprile 2004 e successive modificazioni”
- “5255”, “Prelievo erariale, compenso per il controllore centralizzato del gioco e montepremi al netto delle vincite pagate in sala - Bingo nazionale e bingo elettronico – Artt. 13 e 41 decreto direttoriale del 1 aprile 2004 e successive modificazioni”.
I codici vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
• nel campo “ente”, la lettera “M”
• nel campo “codice identificativo”, per i primi quattro caratteri il “codice concessione” e, per il quinto e sesto, la “settimana contabile” (ad esempio, 01 per la prima settimana contabile)
• nel campo “ anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”.
I campi “prov” e “mese” vanno lasciati vuoti.

Reti d’impresa: beneficio fiscale con per l’anno 2010 con un risparmio di imposta pari al 75,3733%

Le aziende che hanno unito le forze, costituendosi in reti d’impresa, beneficeranno per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 di un risparmio d’imposta pari al 75,3733 per cento. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2011, infatti, viene stabilito che le aziende costituite in reti di impresa, di cui all'art. 42, D.L. n. 78/2010, potranno beneficiare di un risparmio fiscale pari al 75,3733%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, derivante dal rapporto tra le risorse stanziate per l'anno 2011 (20 milioni di euro) e l'importo complessivamente richiesto alle imprese.
Lo sconto è stato calcolato rapportando al limite degli stanziamenti per il 2011, che la norma introduttiva dell’agevolazione fissa in 20 milioni di euro (comma 2-quinquies, articolo 42, Dl 78/2010), il totale di risparmio d’imposta complessivamente richiesto con il modulo ad hoc, il modello “Reti”, approvato con il richiamato provvedimento del 14 aprile scorso.
A tal proposito si ricorda che le imprese interessate hanno potuto trasmettere le proprie richieste dal 2 al 23 maggio scorsi, avvalendosi di un apposito software “AgevolazioneReti” che ha consentito la compilazione e l’invio on line delle comunicazioni contenenti i dati necessari all’ammissione allo sconto fiscale, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Al 23 maggio, le richieste arrivate all’Agenzia hanno superato quota 26 milioni di euro.
Chi aderisce a un contratto di rete, pertanto, può accedere a un bonus consistente in un regime di sospensione d’imposta, per la quota di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune dello stesso contratto.
Tuttavia al fine di evitare l’uso distorto delle reti d’impresa, ha comunque posto precise condizioni per usufruire del beneficio fiscale e messo al timone dell’operazione, valida fino al 2013, l’Agenzia delle Entrate che, di volta in volta, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni trasmesse, determinerà la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa, con metodo proporzionale.
Dovrà, cioè, tener conto del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello del risparmio d’imposta complessivamente richiesto. La percentuale sarà puntualmente resa nota attraverso appositi provvedimenti direttoriali.

giovedì 16 giugno 2011

Versamento IRES IRAP CCIAA 2011 per gli esclusi dalla proroga: scade oggi 16/06/2011 il primo termine per il pagamento per le società di persone e i soggetti ires senza studi di settore

Scade oggi, giovedì 16 giugno 2011, l’ultimo giorno utile per eseguire i versamenti relativi al saldo delle imposte per il 2010, nonché alla prima rata di acconto per il 2011 derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, senza maggiorazioni.
La scadenza riguarda tutti i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, per i quali non trova applicazione il differimento dei termini di versamento disposto dal DPCM 12 maggio 2011. Si tratta, nello specifico, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore oppure che, sebbene sia stato approvato lo studio, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro). Tra i soggetti “estranei” agli studi di settore si contano, ad esempio, i soggetti titolari solo di reddito agrario (es. società semplici), oppure per i quali trovano applicazione i parametri contabili.
In pratica devono versare oggi 16/07/2011 le imposte i seguenti soggetti:
- UNICO 2011 - SOCIETA' DI PERSONE SENZA STUDI - Versamenti imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2010)
- UNICO 2011 - SOGGETTI IRES SENZA STUDI - Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)
- DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO (soggetti diversi dalle persone fisiche senza studi) Termine per il versamento del diritto camerale annuale
In alternativa, tali soggetti possono comunque adempiere gli obblighi di versamento entro il 16 luglio 2011 (differito a lunedì 18), applicando la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo.
Invece, i contribuenti che beneficiano della proroga, ovvero tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, e i soggetti diversi dalle persone fisiche, se assoggettati agli studi di settore (alle condizioni indicate in “Studi di settore: proroga dei versamenti anche per esclusione o inapplicabilità” del 13 giugno 2011), hanno maggior tempo a disposizione, potendo adempiere:
- entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si segnala che il differimento dei termini di versamento non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2011 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto, oppure di chiusura del periodo di imposta.
Dal punto di vista oggettivo, si ricorda che i versamenti toccati dalla proroga riguardano:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali e l’IRAP;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, in scadenza il 16 giugno.
Con riguardo a tale ultima categoria, si segnalano, a titolo esemplificativo, i versamenti delle imposte sostitutive (come quella per i “contribuenti minimi” o sui premi di produttività), dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3% di cui all’art. 2 comma 2-bis del DPR 195/99), dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti e del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Fonte: Eutekne

mercoledì 15 giugno 2011

Contributi INPS Artigiani, Commercianti e Professionisti: termine di pagamento proprogato al 06/07/2011 e modalità di calcolo

L’Inps, con la circolare 84 del 13 giugno, informa di aver “distribuito” tutte le “carte” utili ai propri iscritti per procedere ai versamenti dei contributi previdenziali riguardanti l’anno 2011 e dà indicazioni agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti e ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata sui termini e le modalità di versamento, anche tramite rateizzazione, sull’eventuale compensazione e sulla compilazione del modello dichiarativo Unico 2011.
In prima battuta, l’Istituto comunica di aver spedito un prospetto di liquidazione con l’indicazione degli importi e delle causali riguardanti il versamento dei contributi relativi al 2011 insieme a una lettera contenente le spiegazioni riguardanti la determinazione delle somme dovute da commercianti e artigiani titolari di partita Iva. A chi non ha la “partita”, sono stati inviati anche i modelli F24.
Il documento dell’Inps si sofferma, poi, sui contributi previdenziali dovuti nell’anno in corso sulla quota di reddito che supera il minimale, che andranno versati, da artigiani e commercianti, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, si tratta del pagamento di contributi previdenziali a saldo di eventuali acconti versati nell’anno precedente e dell’acconto relativo ai redditi del 2011.
La scadenza “naturale” del 16 giugno 2011 per il saldo 2010 e il primo acconto 2011 è slittata, ad opera del Dpcm del 12 maggio, al 6 luglio, senza alcun onere aggiuntivo, con possibilità di effettuare i versamenti fino al 5 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo spostamento riguarda tutte le persone fisiche; per gli altri contribuenti, invece, opera soltanto nei confronti di quelli interessati dagli studi di settore.
Reddito imponibile
Per individuare il reddito imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali, gli iscritti devono prendere in considerazione il totale dei redditi d’impresa realizzati nel 2010, al netto delle eventuali perdite conseguite nei precedenti periodi d’imposta scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, rileva anche la parte di reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero la quota di reddito attribuita al socio dalle società “trasparenti”.
Per i contribuenti minimi, il reddito imponibile deve essere determinato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali.
Per calcolare i contributi dovuti per il 2010, artigiani e commercianti devono compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico 2011 Persone fisiche; ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata è riservata la sezione II.
Rateizzazione e compensazione
E’ possibile rateizzare i soli contributi determinati sulla quota di reddito eccedente il minimale. La scadenza della prima rata coincide con quella prevista per il saldo 2010 e l’acconto 2011 (6 luglio ovvero 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Le altre rate, da ultimare entro novembre, andranno pagate entro il 16 di ciascun mese da parte dei titolari di partita Iva ed entro la fine del mese da parte degli altri contribuenti.
L’eventuale importo che risulta a credito dal quadro RR può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare altri debiti erariali o contributivi.
Direzione Centrale Entrate
Roma, Circolare n. 84 del 13/06/2011
OGGETTO: Riscossione 2011 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi
professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335
SOMMARIO: 1. Termini e modalità di versamento
2. Reddito imponibile
3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi
4. Rateizzazione
5. Quadro RR del modello UNICO 2011
6. Compensazione
1.Termini e modalità di versamento
L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, nonché una lettera esplicativa delle modalità di
determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n.34 del 10 febbraio2011 inordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento ai fini previdenziali, com’è noto, coincide con quello ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo sarà versato anche l’acconto relativo ai redditi del 2011.
Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 16 giugno2011per il saldo 2010 ed il primo acconto 2011 e 30 novembre 2011 per il secondo acconto 2011, sono state modificate dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011.
L’art. 1 del citato D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
Il D.P.C.M prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale contributo DPPI nel caso dei liberi professionisti.
2. Reddito imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].
Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).
Per i liberi professionisti si richiama l’attenzione sulla novità introdotta nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011: ai fini della determinazione dell’imponibile da sottoporre a contribuzione, viene data la possibilità di indicare se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all’art. 2, comma18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione.
In particolare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF devono essere riportati i seguenti dati:
- a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata. …(omissis)… Inoltre la casella di colonna 8 del rigo RR5 deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività professionale o altro) assoggettati alla gestione separata.
3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi
Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi da96 a117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
4. Rateizzazione
La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2011.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2011 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento - Rateazione”, così come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2011.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale(API o CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR devono quindi riguardare solo contributi;
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 7 luglio al 5 agosto 2011. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API o DPPI, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
5. Il Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2010, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I).
In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal Quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri
esposti al punto 6 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
I liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto della circolare n. 13 del 02 febbraio 2010 per la determinazione della contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del Quadro RR - sezione II, avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2011.
6. Compensazione
L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2009, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2010 se il credito emerge dalla dichiarazione 2011 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2009ovvero il 2010, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.
Analogamente per i liberi professionisti l’eventuale importo che risulta a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 potrà essere portato in compensazione tramite il modello di pagamento unificato F24, secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Il Direttore Generale
Fonte Fisco Oggi

martedì 14 giugno 2011

Lavoro occasionale accessorio 2011: nuovi servizi e nuove funzionalità per l’acquisto dei voucher presso le tabaccherie

L'INPS, con il Messaggio n. 12578 del 9 giugno 2011, comunica che dal 6 maggio 2011 sono stati attivati nuovi servizi e sono state implementate nuove funzionalità nella procedura di acquisto dei voucher cartacei presso le tabaccherie abilitate, a seguito della convenzione stipulata con la FIT (Federazione Italiana Tabaccai).
Nel dettaglio, l'Istituto comunica che:
- sono disponibili voucher "multipli" di qualsiasi valore multiplo di 10 euro;
- il limite massimo di voucher acquistabili presso i punti vendita autorizzati è di 2.000 euro;
- anche i delegati delle società potranno acquistare i voucher presso i tabaccai, mediante richiesta dell'apposita delega (Modulo SC53).
Fonte: seac

venerdì 10 giugno 2011

Cedolare secca: primo acconto 2011 prorogato il pagamento al 6 luglio 2011

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito, con provvedimento n. 55394 dello scorso 7 aprile, le modalità di versamento in acconto della cedolare secca, pari all’85% con riferimento al periodo d’imposta 2011, soggetto alla medesima tempistica prevista ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. I criteri operativi sono stati, poi, ulteriormente approfonditi con la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, in virtù del differimento dei termini disposto dal DPCM del 12 maggio 2011, con particolare riferimento al corrente periodo d’imposta.
In primo luogo, è stato precisato che, se il 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della cedolare secca e di possesso dell’immobile, l’acconto è dovuto (paragrafo 7 della circolare). Tale orientamento, pur richiamando l’art. 7 del provvedimento direttoriale, appare difettare di coordinamento con il punto 1 della medesima disposizione, secondo cui “per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011 il versamento in acconto non è dovuto”, come peraltro, poi, riportato nel paragrafo 8.2 della circ. n. 26/2011: l’acconto non deve, in ogni caso, essere corrisposto qualora la base di calcolo dello stesso non superi il limite di euro 51,65.
Versamento entro il 5 agosto maggiorato dello 0,40%
Il documento di prassi in parola ha, successivamente, passato in rassegna le nuove scadenze di versamento dell’acconto sulla cedolare secca – da determinarsi esclusivamente con il metodo previsionale, non essendo applicabile, per mancanza del relativo dato precedente, quello storico normalmente applicabile ai fini dell’imposta personale – per effetto del differimento dei termini dell’IRPEF dal 16 giugno al 6 luglio 2011, e dal 7 luglio al 5 agosto 2011 per la maggiorazione. È stato precisato, in particolare, che la prima rata dell’acconto dell’85% deve essere versata entro il 6 luglio 2011, limitatamente ai contratti in corso al 31 maggio 2011, anche se conclusi prima del 7 aprile 2011, o scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto complessivamente dovuto è di importo almeno pari a 257,52 euro calcolato sommando l’ammontare della cedolare secca gravante sul contribuente per ognuno di tali contratti: in alternativa, è possibile posticipare l’adempimento al successivo 5 agosto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La seconda rata (60%) deve essere corrisposta non oltre il 30 novembre 2011, analogamente a quella unica, prevista nei casi di ammontare inferiore a 257,52 euro oppure di contratto avente una decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011.
La circolare ha inoltre precisato che, per i contratti in corso al 1° gennaio 2011, è necessario considerare, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, anche i canoni relativi alla successiva annualità decorrente dal 2011 – benché posteriore al termine previsto per tali acconti – qualora s’intenda altresì esercitare, con riferimento a questa annualità, l’opzione per la cedolare secca.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia stipulato, nel corso dell’anno 2011, più contratti di locazione, con riferimento al medesimo immobile ovvero ad altri, l’acconto è determinato sommando l’importo della cedolare secca dovuta in relazione alla decorrenza propria di ciascun contratto: conseguentemente, si potranno avere atti soggetti all’acconto, e alcuni esclusi, in quanto decorrenti dal 1° novembre 2011.
La circ. n. 26/2011 ha, infine, precisato che l’acconto IRPEF del periodo d’imposta 2011, primo anno di applicazione della cedolare secca, è ritenuto correttamente calcolato se almeno pari al 99% del tributo sul reddito delle persone fisiche dovuto in base alla dichiarazione dell’anno scorso, senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca per l’intero periodo d’imposta. Diversamente, nel caso in cui l’adesione al regime speciale sia stata circoscritta a una sola parte dell’anno, non si dovrà tenere conto del reddito fondiario prodotto nel corrispondente orizzonte temporale del 2010.
Fonte: Eutekne

Decreto Sviluppo: obbligo di verifiche unificate per AAMS, Agenzia delle Entrate, GdF e INPS

Con l’approvazione del ieri 05/05/2011 da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Sviluppo”, le verifiche svolte nei confronti delle imprese ed eseguite da diverse autorità amministrative dovranno essere coordinate, in modo da evitare che il contribuente sia sottoposto ad uno stillicidio di accessi. Infatti, con decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, saranno disciplinati i termini e le modalità di programmazione delle verifiche fiscali, nonché un coordinamento degli accessi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e dell’INPS.
Così, ciascuna delle amministrazioni informerà preventivamente le altre dell’inizio della verifica. Inoltre, cosa di non poco conto, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguiranno gli accessi in borghese.
La violazione delle predette norme costituirà illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici.
Tuttavia, la predetta unificazione dei controlli non è prevista in caso di accessi per la repressione dei reati e di ispezioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché sulla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A tal proposito, le modifiche riguardano anche lo Statuto dei diritti del Contribuente, con particolare riferimento all’art. 12 sulle verifiche fiscali.
Ora, come noto, la permanenza dei verificatori non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori trenta per ragioni di effettiva necessità.
Il “Decreto Sviluppo” incide su due fronti: in primo luogo, viene sancito che, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il termine di permanenza, così come l’eventuale proroga, non potranno superare i quindici giorni lavorativi; in secondo luogo, viene chiarito che il computo dei giorni va eseguito computando solo i giorni di permanenza effettiva.
Infine, pare che il Legislatore abbia inteso rafforzare la “clausola di garanzia” di cui all’art. 6 della L. 212/2000, che inibisce agli uffici la richiesta di documenti già in possesso degli uffici finanziari o di altre amministrazioni pubbliche (si pensi ai questionari sul “redditometro”, che contengono quasi sempre richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, come ad esempio i registri del PRA).
Le Agenzie fiscali, a tal fine, possono stipulare convenzioni con le altre amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

giovedì 9 giugno 2011

Rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del gioco del lotto: istituiti nuovi codici tributo

Con Risoluzione 30 maggio 2011, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme una tantum e dei diritti di scritturazione in materia di rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto (L. n. 1293/1957, L. n. 528/1982 e successive modifiche):
- "2848" denominato "Corrispettivo una tantum dovuto per la titolarità delle rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto - l. n. 1293/1957 e l. n. 528/1982 e loro successive modificazioni";
- "2849" denominato "Diritti di scritturazione inerenti alla stipula del contratto di appalto della rivendita di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto"
Le somme una tantum e i diritti di scritturazione delle rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, dovute all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, trovano pertanto i codici tributo per essere versate con l’F24 accise.
Detta disposizione deriva dall’intesa, dello scorso 6 aprile, tra Aams e Agenzia delle Entrate in cui le due Amministrazioni, tra gli altri accordi confermati per i prossimi tre anni, cioè fino al 30 aprile 2014, avevano incluso anche questi importi nella modalità di riscossione semplificata.
Il primo dei due codici – 2848 – va associato ai corrispettivi una tantum da pagare per la titolarità delle rivendite e delle ricevitorie in questione, il secondo – 2849 – serve, invece, per pagare i diritti di scritturazione relativi a contratti d’appalto delle stesse rivendite e ricevitorie.
Entrambi si collocano nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 accise (reperibile on line sui siti di Entrate e Monopoli) e, naturalmente, nella colonna “importi a debito versati”. , con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “provincia” della sigla della Provincia di appartenenza dell’esercizio commerciale (rivendita di generi di monopolio);
- nel campo “codice identificativo” del CMNR, Codice Meccanografico Nazionale Rivendita (numero a 6 cifre);
- nel campo “mese” del mese cui si riferisce il versamento nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

ICI 2011: prima rata versamento entro il 16 giugno 2011

Primo appuntamento annuale con l’Ici l’acconto va versato, infatti, entro giovedì 16 giugno. Per ora per stabilire l’importo della prima rata, basta dividere per due l’intera imposta 2010. In occasione del saldo, a dicembre (il 16 per l’esattezza), si “pareggeranno” i conti sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso. Se l’appartamento è stato acquistato o venduto nei primi sei mesi del 2011, il calcolo va fatto in base alle aliquote e alle detrazioni applicate lo scorso anno.
L’imposta può essere versata anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno, applicando i parametri del 2011 se già fissati dal Comune.
Chiamati all’appello i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato (esclusi quelli appartenenti alle categorie esentate dal decreto legge 93/2008), i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni, i locatari in leasing e i concessionari di aree demaniali.
Ma molte anche le ipotesi di esenzione, eccone alcune.
Niente Ici per l’abitazione principale, salvo eccezioni
Ormai non è una notizia che l’imposta comunale sugli immobili non “tocca” la prima casa (articolo 1, Dl 93/2008) e, nei limiti stabiliti dal Comune, anche le sue pertinenze, come il box e la cantina, ma forse non fa male ricordare che, in alcuni casi, questa esenzione “salta”.
È tenuto a pagare l’Ici, ad esempio, chi ha per abitazione principale un immobile di lusso, appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Parliamo di “dimore” signorili, ville, castelli e palazzi di interesse artistico e storico, immobili che, comunque, non fanno perdere lo sconto previsto per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro, sconto che l’amministrazione locale può anche decidere di aumentare.
Esenzioni e detrazioni possono riguardare anche altre ipotesi. I Comuni, infatti, hanno la “potestà” di regolamentare, attraverso delibere ed entro certi limiti, l’applicazione dell’Ici in modo autonomo (articolo 59, Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, ampliare le eventualità di esonero o richiedere ulteriori condizioni per usufruire delle agevolazioni, come nel caso dei terreni fabbricabili ma coltivati o per gli immobili appartenenti agli enti non commerciali.
Proseguendo con le eccezioni, sono equiparati alla prima casa e quindi esenti – se così decide l’amministrazione – gli appartamenti dati in uso gratuitamente ai parenti in linea retta o collaterale, a patto che per costoro rappresentino residenza abituale ed effettiva.
In casi specifici, inoltre, possono essere stabiliti tempi diversi per i versamenti e sconti per chi recupera immobili danneggiati o installa impianti ad energia rinnovabile.
Non scontano l’Ici, infine, le prime case non affittate degli anziani che attualmente risiedono presso case di riposo o istituti di cura. Esonerati dall’imposta anche i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell’immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso Comune, utilizzato come abitazione principale.
Calcoli
Per determinare l’Ici dovuta si parte dalla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale della casa, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della categoria catastale di appartenenza:
• 140 per il gruppo B (scuole, biblioteche, uffici pubblici, eccetera)
• 100 per i gruppi A (abitazioni) e C (magazzini, laboratori, box, eccetera), escluse le categorie A/10 e C/1
• 50 per gli appartenenti al gruppo D (alberghi, teatri, capannoni, eccetera) e per quelli della categoria A/10 (uffici e studi privati)
• 34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
Ottenuto così l’imponibile, si prosegue moltiplicando tale cifra per l’aliquota Ici stabilita dal Comune. La percentuale può oscillare tra il 4 e il 7 per mille e raggiungere quota 9 per mille in caso di appartamenti non affittati.
Ma per l’acconto, come già detto, non occorrono tanti calcoli, è sufficiente versare il 50% dell’Ici dovuta nell’anno precedente. Se poi l’abitazione è stata acquistata ad anno inoltrato, basta rapportare quanto pagato per il periodo di possesso ai 12 mesi e pagarne la metà.
Modalità di versamento a scelta
Anche per il pagamento dell’Ici la strada più conveniente da percorrere è senz’altro l’utilizzo del modello F24, che consente di versare con un unico modulo l’imposta dovuta per immobili situati in Comuni diversi e di operare, contemporaneamente, la compensazione con eventuali crediti tributari.
I codici tributo da utilizzare sono:
• 3901 - Ici per abitazione principale
• 3902 - Ici per terreni agricoli
• 3903 - Ici per aree fabbricabili
• 3904 - Ici per altri fabbricati
• 3906 - Ici - Interessi
• 3907 - Ici - Sanzioni
L’F24 può essere trasmesso attraverso banche convenzionate, agenzie postali, agenti della riscossione o per via telematica, modalità, quest’ultima, obbligatoria per i soggetti Iva. Il modello va presentato anche se la compensazione portasse a un importo da versare uguale a zero.
Sempre possibile, comunque, pagare attraverso il tradizionale bollettino rosa, da presentare presso gli uffici postali, le banche convenzionate e gli agenti della riscossione.
Chance e sanzioni per i ritardatari
Per chi arrivasse in cassa oltre il limite massimo è possibile beneficiare del “ravvedimento operoso” e pagare, invece dell’ordinario 30%, una sanzione ridotta:
• pari al 3% dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni
• pari al 3,75%, in caso di violazione sanata entro un anno ovvero, se si è tenuti alla dichiarazione Ici, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata commessa l’irregolarità.
Alle sanzioni devono essere aggiunti gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo dall’1 gennaio 2011).
Il Comune, comunque, nell’ambito della sua autonomia decisionale, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento. Ad esempio, il Comune di Roma offre un’ulteriore chance ai propri cittadini, che potranno rimediare al mancato versamento anche oltre il primo anno e fino al terzo, pagando una sanzione del 5%, sempre che la violazione non sia stata già contestata.
Fonte: fisco oggi

mercoledì 8 giugno 2011

Prestito bebè: per i nati nel 2010 domande entro il 30 giugno 2011

Le famiglie che hanno avuto un bambino nel 2010 hanno tempo fino al 30 giugno per la presentazione delle domande di accesso al "Fondo di credito per i nuovi nati".
L'iniziativa del dipartimento per le Politiche della famiglia, come è noto, offre un sostegno alla prima infanzia attraverso un finanziamento di 5mila euro per ogni bebè nato o adottato nel triennio 2009-2011; il prestito potrà, poi, essere restituito in 5 anni, a un tasso di interesse scontato di almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento; per i bambini portatori di malattie rare è prevista un'ulteriore riduzione del tasso di interesse dello 0,5 per cento.
Il Fondo, istituito dal Dpcm del 10 settembre 2009, in linea con il decreto anticrisi (articolo 4, commi 1 e 1-bis Dl 185/2008), ha una dote di 25 milioni di euro all'anno per il triennio 2009-2011 e copre il 50% del finanziamento concesso.
Chi può chiedere il finanziamento
Come accennato, possono avere un prestito fino a 5mila euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre, in caso di affido o potestà condivisi, il prestito resta uno per bambino.
Le richieste devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva, per le internazionali al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Modalità di accesso al prestito
I neogenitori devono recarsi presso una delle banche aderenti all'iniziativa e riempire il modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti. La domanda, da inviare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di nascita o di adozione, deve contenere:
• le generalità dei genitori e quelle del minore nato o adottato (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)
• l'esercizio della potestà sul minore, specificando se è congiunta o meno
• in caso di potestà condivisa, le generalità dell'altro soggetto e la dichiarazione che si richiede un solo prestito per ogni figlio.
Le banche e gli intermediari finanziari si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.
Sul sito del dipartimento per le Politiche della famiglia, è disponibile l'elenco degli istituti di credito e degli intermediari finanziari a cui ci si può rivolgere
Fonte: Fisco Oggi

Imposta unica sui giochi: in G.U il Decreto del Ministero dell’Economia che disciplina il computo ed il versamento dell’imposta

Sulla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia 11 aprile 2011.
Con esso viene disciplinato il computo ed il versamento dell'imposta unica sui giochi di cui al Decreto direttoriale 10 gennaio 2011, n. 2011/666/Giochi/Gad.
Il computo dell’imposta unica
A) giochi di abilità a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo
Per i giochi di abilità a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo, l'imposta unica è applicata nella misura del 3% della raccolta, al netto degli importi dei diritti di partecipazione restituiti ai giocatori, a seguito dell'eventualmente annullamento di sessioni di gioco autorizzato da AAMS.
La base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dai diritti di partecipazione convalidati dal sistema centrale nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. Entro il primo giorno di ogni mese, il sistema centrale rende disponibile a ciascun concessionario l'imposta dovuta in base ai diritti di partecipazione convalidati per le sessioni di gioco del mese precedente.
B) giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo
Per i giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo l'imposta unica è determinata nella misura del 20% della base imponibile su base mensile. Tale modalità di determinazione dell'imposta unica si applica ai:
a)giochi di sorte a quota fissa in modalità a solitario;
b)giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "a solitario";
c)giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "tra giocatori". La base imponibile per il calcolo dell'imposta, è costituita, per ciascun mese e per ciascuna delle tipologie di gioco sopra elencate, dalla somma algebrica dei valori risultanti, al termine di ogni sessione di gioco svoltasi nell'arco del mese stesso, dalla differenza tra gli importi puntati e gli importi restituiti in vincita.
Tale differenza, limitatamente ai giochi di cui ai precedenti punti a) e b), può assumere, per ciascuna sessione di gioco, anche valore negativo in caso di totale delle vincite superiore al totale degli importi puntati o nullo. In questa eventualità (base imponibile con valore negativo o nullo), l'imposta mensile dovuta per tale tipologia di gioco è pari a zero; se la base imponibile assume invece valore positivo, l'imposta dovuta è pari al 20% di tale valore.
Il sistema centrale rende disponibile il primo giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta relativa alle sessioni di gioco chiuse nel mese precedente.
Per la tipologia di giochi di cui al punto c), la base imponibile è determinata, come negli altri casi, al termine della sessione di gioco del giocatore, sulla base del valore comunicato dal concessionario al sistema di controllo nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese.
Il versamento dell’imposta unica
Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 4, D.P.R. n. 66/2002, mediante il modello F24 accise.
L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.
Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'imposta unica dovuta in base ai conteggi resi disponibili ai concessionari mensilmente è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

martedì 7 giugno 2011

Diritti CCIAA 2011: confermati gli importi dello scorso anno ma dal 2011 pagano i diritti anche i soli iscritti al REA

Non cambia la “taglia” dei diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di commercio. Fissati con il decreto interministeriale del 21 aprile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 3 giugno, gli importi dovranno essere versati, in linea di massima, in corrispondenza del termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che, normalmente, cade il 16 giugno, ma quest’anno, grazie alla proroga arrivata con il Dpcm del 12 maggio (nella GU n. 111 del 14 maggio) slitta al 6 luglio. In particolare, le scadenze sono state allungate per le persone fisiche e per i contribuenti non persone fisiche (e per i loro soci “trasparenti”) soggetti agli studi di settore.
Nonostante il perdurare della crisi economica, gli attori principali nella definizione della questione (ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, Unioncamere e Associazioni di categoria), non hanno ritenuto necessario incrementare le diverse misure del diritto camerale annuale, che rappresenta la “linfa” per lo svolgimento delle attività di servizio delle singole Camere di commercio. Pertanto, a parte alcuni ritocchi alle somme (e qualche new entry) dovuti alle modifiche normative introdotte dal Dlgs 23/2010, restano per lo più confermate le stesse quote del 2010.
Obbligati
L’adempimento, da assolvere per ogni anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Cciaa (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), anche le sedi “staccate”, nella stessa provincia o altrove. Il diritto annuale è dovuto, infatti, alla Camera nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell’impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali “succursali” e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all’estero.
In caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
Scadenze
La scadenza, per il diritto annuale, è agganciata generalmente alla dichiarazione dei redditi. Infatti, il momento deputato al “saldo” (l’importo non può essere frazionato) coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire, per questa tornata, il 6 luglio o, con la maggiorazione dello 0,40%, nel periodo che va dal 7 luglio al 5 agosto.
Le imprese che invece si iscrivono (o si annotano) per la prima volta al Registro, nella sezione ordinaria, nel corso del 2011, sono tenute a versare 200 euro tramite F24, indicando il codice tributo 3850, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. L’importo si riduce a 88 euro quando l’iscrizione è nella sezione speciale dello stesso Registro.
Le nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria, invece, devono un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, cioè 40 euro. L’importo scende a 18 euro, se la “casa madre” è nella sezione speciale, e sale a 110 nel caso in cui si tratta di nuove succursali di aziende con sede principale all’estero.
Modifiche
In seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 23/2010 alla legge 580/1993 che, all’articolo 18, disciplina il finanziamento alle Camere di commercio, cambia il sistema di determinazione della misura del diritto annuale e, di conseguenza, anche la quantificazione della stessa misura, per le società semplici (agricole e non) e per quelle costituite tra avvocati (articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001), iscritte nella sezione speciale. Dal 2011 questi soggetti pagheranno il tributo in base al risultato del fatturato relativo all’esercizio precedente e non più in misura fissa.
Discorso inverso per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, che passano da un importo variabile a uno fisso.
New entry
L’anno in corso è il primo in cui gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) sono obbligati al pagamento, in misura fissa. Si tratta di associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente.
Iscritti al REA
Tutti i nuovi iscritti, anche quelli che negli anni successivi al primo dovranno pagare un importo commisurato al fatturato, in prima istanza versano una quota prestabilita. A determinarla ci ha pensato il legislatore con il decreto. Alcune somme sono le stesse dello scorso anno, in particolare quelle che riguardano i soggetti non coinvolti dalle modifiche normative arrivate con il Dlgs 23/2010, altre necessariamente stabilite per la prima volta:
• 30 euro per gli iscritti al Rea
• 200 euro per le nuove società semplici “non agricole” e “tra avvocati”
• 100 euro per le nuove società semplici agricole (le cui sedi secondarie costituite nel 2011 versano, quindi, 20 euro).
Il diritto in funzione del fatturato
La quota dovuta alla competente Camera di commercio, per il 2011, dalle imprese “principali” già iscritte nella sezione ordinaria del Registro, va calcolata, partendo dalla misura fissa di 200 euro, in base al “giro d’affari” realizzato l’anno scorso, come risulta dalla dichiarazione Irap. Così:
fatturato importo dovuto
fino a 100.000 200,00
da 100.000 a 250.000 200 + 0,015% della parte eccedente 100.000
da 250.000 a 500.000 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000
da 500.000 a 1.000.000 225 + 0,010% della parte eccedente 500.000
da 1.000.000 a 10.000.000 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
da 10.000.000 a 35.000.000 1.115 + 0,005% della parte eccedente
da 35.000.000 a 50.000.000 2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
da 50.000.000 2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000
(fino a un massimo di 40.000)
Per completezza, va detto che, in caso di realizzazione di specifici progetti finalizzati ad aumentare la produzione e migliorare le condizioni economiche del territorio di competenza, le Camere di commercio, in accordo con le più rappresentative associazioni di categoria, possono aumentare la misura del diritto annuale stabilita dal decreto fino a un massimo del 20% (articolo 18, comma 10, legge 580/1993).
Infine, in ossequio alle disposizioni dettate al comma 9 dell’articolo 18 della stessa legge, il decreto fissa la quota dovuta da ogni Camera di commercio al fondo perequativo istituito presso l’Unioncamere per aiutare le Cciaa in difficoltà, perché competenti per un numero di imprese limitato (fatto che irrigidisce l’economia locale), e per finanziare progetti finalizzati all’innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi delle pmi e all’avvio di reti d’impresa. Tutto ciò in base alle modalità descritte nel settimo e ultimo articolo del decreto.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 6 giugno 2011

ICI 2011: entro il 16 giugno 2011 il pagamento dell’acconto per l’anno 2011

Entro il 16 giugno 2011 deve essere eseguito, il versamento dell’acconto ICI per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione e il versamento dell’imposta. La somma da versare è pari al 50% dell’imposta complessiva, calcolata in base all’aliquota e alle detrazioni applicabili all’anno precedente.
Pertanto il calcolo dell’acconto ICI deve essere così effettuato:
- in caso di possesso dell’immobile per l’intero semestre: l’acconto è pari al 50% dell’imposta calcolata per 12 mesi, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, riferite alla destinazione attuale dell’immobile;
- in caso di possesso dell’immobile possesso per parte del semestre: l’acconto è pari all’imposta relativa al periodo di possesso nel semestre, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, sempre riferite alla destinazione attuale dell’immobile.
I versamenti dell’ICI dovuta per l’annualità 2011 devono essere eseguiti in due rate: l’acconto ICI entro il 16 giugno 2011 e il saldo ICI entro il 16 dicembre 2011. Il contribuente ha facoltà comunque di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per il 2011 in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto (16 giugno 2011). In tal caso, in sede di liquidazione del tributo, occorre applicare le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso (2011).
Si ricorda che a partire dall’anno 2008 la norma ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, nonché sulle relative pertinenze.