venerdì 29 aprile 2011

SISTRI 2011 pubblicato in G.U. il Testo Unico: confermata la proroga del termine per l’avvio dell'operatività del SISTRI e per il pagamento del contributo d’iscrizione del 30 aprile 2011

E' stato pubblicato sulla GU del 26 aprile il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
A seguito del difficoltoso avvio dell'operatività del SISTRI, il Ministero ha ritenuto di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010
Resteranno salve, pertanto, le proroghe intervenute per:
- l’avvio operativo del sistema fissato al 1 giugno 2011;
- la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010 e nel 2011 (da effettuarsi rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre 2011).
Viene inoltre spostato dal 31 gennaio al 30 aprile il temine entro il quale è possibile versare il contributo annuo. Il 30 aprile, quindi, rappresenterà il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro. Per il 2011 è evidente il disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l'entrata in vigore del Dm (11 maggio). Tale disallineamento non genererà però conseguenze dato che il quadro sanzionatorio entrerà in vigore a partire dal 1 giugno 2011.

giovedì 28 aprile 2011

Obbligo di comunicazione delle operazioni superiori a € 3.600: prorogato il termine per l’invio dal 30 aprile 2011 al 1 luglio 2011

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate si dispone la proroga al 1° luglio dell’obbligo di comunicazione delle operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione (normalmente operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori), previsto dall’art. 21 del DL 78/2010. Tecnicamente, il provvedimento si limita a sostituire il termine originario del 30 aprile 2011, contenuto nel provvedimento del 22 dicembre 2010, con il termine del 30 giugno 2011, giustificato dalla considerazione di consentire agli operatori interessati i necessari adeguamenti anche tecnologici, per un corretto adempimento della comunicazione (tipicamente, il registratore di cassa che consente l’emissione di uno scontrino “parlante”). Tale termine, infatti, è collegato al mancato obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione, almeno pari a 3.600 euro. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate, pur concedendo maggior respiro alle imprese interessate (soprattutto nel settore del commercio al dettaglio), lascia comunque inalterati i problemi che da più parti sono stati sollevati, compreso l’aspetto connesso all’obbligo di identificazione della controparte (acquirente o committente), anche per il rispetto della privacy (questione particolarmente rilevante per le operazioni concluse con i privati). Tra l’altro, alcune notizie sulla stampa specializzata sembravano escludere dall’obbligo di comunicazione le operazioni “tracciate”, ossia le transazioni avvenute con mezzi di pagamento quali carte di credito, bancomat, ecc. Tali operazioni, infatti, sono già conoscibili da parte dell’Amministrazione finanziaria, ragion per cui si intendeva ottenere i dati delle sole operazioni concluse in contanti. Ma di tutto ciò il provvedimento non contiene alcuna indicazione.
Si ricorda che il 22 dicembre 2010 è stato approvato il provvedimento che dà attuazione all’art. 21 del DL 78/2020, fornendo indicazioni in merito ai soggetti interessati all’obbligo di presentazione, alle operazioni che devono essere inserite nella comunicazione, nonché alle modalità e termini di presentazione della comunicazione. Salvo quanto previsto per l’anno 2010, per il quale il limite per l’obbligo di comunicazione è di 25.000 euro, al netto dell’IVA, per ciascuna operazione, a “regime” il predetto limite è il seguente: 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione; 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Ora, tenendo conto del nuovo termine, a seguito dell’emanazione del provvedimento, fino al 30 giugno 2011, sono comunque escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non ricorre l’obbligo di comunicazione. Il provvedimento del 22 dicembre 2010, oltre a precisare che nella determinazione del limite di 3.000 euro si deve fare riferimento al corrispettivo dovuto contrattualmente, contiene particolari regole in relazione, innanzitutto, all’ipotesi in cui siano stipulati più contratti tra loro collegati, nel qual caso si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
Secondo il punto 2.2. del provvedimento, inoltre, in presenza di “contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici”, si deve aver riguardo al corrispettivo dovuto per l’intero anno solare, e solamente laddove tale corrispettivo superi l’importo di 3.000 euro sorge l’obbligo di comunicazione dell’operazione derivante dai predetti contratti. Tale disposizione, il cui intento è di evitare che più operazioni, tra di loro collegate, possano essere escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto di importo inferiore alla predetta soglia, non è chiara nel suo contenuto, e dovrà essere oggetto di chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerando che l’obbligo in questione decorre comunque già per le operazioni effettuate nel 2010 (pur con una soglia superiore ed escludendo comunque le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione).
Infine, la proroga non incide sui seguenti aspetti:
- il termine di invio della comunicazione è fissato entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento delle operazioni (31 ottobre 2011 per la comunicazione relativa all’anno 2010);
- per l’individuazione dei dati da trasmettere, si deve aver riguardo alla data di registrazione del documento ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72), ovvero, in mancanza, alla data di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
- è possibile sostituire una comunicazione già presentata, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza naturale;
- sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni (art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72), le operazioni già oggetto di inserimento nella comunicazione “black list” di cui all’art. 1 del DL 40/2010 e le operazioni che formano già oggetto di informazione all’Anagrafe tributaria (art. 7 del DPR 605/73).
Fonte: Eutekne

mercoledì 27 aprile 2011

Intrastat: prorogato al 28 aprile 2011 il termine per l’invio delle dichiarazioni in scadenza il 26/04/2011

Con Avviso 22 aprile 2011, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che a causa di problemi tecnici del servizio telematico, gli adempimenti connessi all'invio dei modelli Intrastat, in scadenza il 26 aprile 2011 saranno considerati regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 28 aprile 2011.

martedì 26 aprile 2011

Immobili fantasma: come determinare la rendita presunta per la regolarizzazione in scadenza il 30 aprile 2010

L’Agenzia del Territorio ha definito i criteri per l’attribuzione della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, con oneri a carico dell’interessato, ai sensi dell’art 19, comma 10, D.L. n. 78/2010, in caso di mancata dichiarazione catastale – entro il 30 aprile prossimo - degli immobili c.d. fantasma.
Nello specifico, se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011 (come fissato in sede di conversione del D.L. Milleproroghe), la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, viene determinata secondo le seguenti modalità:
a)per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe;
b)per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari: - al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D; - al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia.
La rendita presunta così determinata tiene conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni, attraverso il “Portale per i Comuni”.
Oneri a carico dell’interessato
L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri determinati nella misura prevista dalla tabella allegata al provvedimento.
Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il 30 aprile ma prima dell’inserimento in atti della rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività svolte.
L’Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita presunta, mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili.
Fonte: Ipsoa

SISTRI e MUD : entro il 30 aprile il versamento del contributo per il 2011 e l’invio della dichiarazione

Il sito del SISTRI (www.sistri.it) ha stato pubblicato il manuale operativo contenente tutte le informazioni inerenti il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il SISTRI, si ricorda, è un sistema che nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente al fine di informatizzare l’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il manuale operativo del SISTRI in oggetto è aggiornato con le modifiche contenute in un decreto del Ministero dell’Ambiente e con le nuove disposizioni contenute nel Testo Unico sul SISTRI, che nelle ultime settimane sono stati annunciati, ma non ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, il predetto manuale tiene conto della proroga al 30 aprile della data del versamento del contributo dovuto per l’anno solare 2011 per l’iscrizione al Sistema di tracciabilità in questione, stabilita dall’articolo 7 del Testo Unico sul SISTRI (nel par. 6.2.1 del manuale ne viene riportato un estratto).
Tale contributo è versato da ciascun soggetto obbligato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale (art. 4, comma 2, DM 17 dicembre 2009). In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa, il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, mentre quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212 , comma 8 del T.U. dell’Ambiente (DLgs. n. 152/2006), versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
Il documento del SISTRI del 19 aprile 2011, inoltre, precisa che i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, DM 9 luglio 2010 possono portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente (gli importi del contributo sono indicati nell’Allegato II al DM 17 dicembre 2009). La disposizione riguarda:
- gli enti e le imprese produttrici di rifiuti pericolosi;
- gli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg;
- i Comuni con meno di 5000 abitanti.
Di conseguenza, se il contributo versato per l’anno 2010 è stato di 120 euro e nel caso in cui il livello dei contributi rimanga invariato anche per gli anni successivi al 2011 si delinea il quadro riportato nelle tabelle che seguono in calce al presente contributo.
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti indicati nella tabella che segue, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.
Si ricorda che, come stabilito dall’Allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
Infine, si ricorda che i soggetti obbligati a dichiarare i dati su prodotto, smaltito e recuperato nel 2010, devono inviare il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile 2011.

giovedì 21 aprile 2011

Compensazione dei crediti IVA: ulteriori chiarimenti delle Entrate con la Circolare 19 aprile 2011 n. 16

Con Circolare 19 aprile 2011, n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti sorti fra gli operatori in conseguenza all'introduzione delle nuove regole in materia di controllo delle compensazioni dei crediti IVA.
In particolare, è stato precisato che:
• la compensazione del credito IVA annuale 2009 è possibile anche nel corso del 2011, dato che questo può continuare ad essere utilizzato fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010;
• non concorrono al raggiungimento del limite di 10.000 euro, riferito al credito annuale 2010, le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010);
• in caso di correzione di errori nell'indicazione dell'annualità di un credito IVA in un Mod. F24, tale importo viene riattribuito all'annualità corretta e concorre di conseguenza al plafond (euro 10.000/15.000) dell'anno indicato.
L'Agenzia ha inoltre attivato l'indirizzo mail dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it utilizzabile da utenti in possesso di casella PEC, per ottenere chiarimenti e per segnalare la regolarizzazione di indebite compensazioni.
L'Agenzia delle Entrate apre un canale dedicato di assistenza sulle compensazioni Iva "over 10mila".
Con l'e-mail è possibile, in particolare, chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva, nonché segnalare l'avvenuta regolarizzazione, con ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione. Al messaggio va allegata una copia in pdf, nel primo caso della ricevuta di scarto, nel secondo dell'F24 con cui è stato eseguito il ravvedimento.
Per le richieste "generiche" continuano a restare a disposizione gli ordinari canali di assistenza delle Entrate.
La circolare, come detto, è intervenuta anche a dare risposta a quesiti posti dai contribuenti interessati, tendenti a individuare, considerato il sovrapporsi di più annualità d'imposta (2009 e 2010, solo con riferimento al credito Iva annuale), il corretto comportamento da adottare in sede di compensazione.
Si ricorda, per contestualizzare il tutto, che il Dl 78/2009 ha introdotto la regola per cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Traendo, quindi, spunto da quanto già precisato con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, l'Agenzia ha ricordato che:
• i plafond sono due (credito Iva annuale e sommatoria dei crediti Iva trimestrali) e distinti. In più, il limite (10mila euro oppure, per i soli crediti da dichiarazione annuale, 15mila euro con il visto di conformità) è riferito all'anno di maturazione del credito e non a quello del suo utilizzo
• l'utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione Iva è possibile fino alla presentazione della dichiarazione successiva. In tal modo, per un credito Iva maturato nel 2008 e non utilizzato prima della sua esposizione nella dichiarazione relativa al 2009, l'anno di riferimento per la verifica dei relativi limiti diventa il 2009.
La circolare va però anche oltre, precisando che l'erronea presentazione di una seconda dichiarazione Iva inclusa in Unico sarà considerata "correttiva nei termini" e sostituirà la prima. Di conseguenza, nel caso in cui il credito Iva sia maggiore di 15mila euro, la mancanza del visto di conformità sulla seconda dichiarazione determinerà lo scarto degli F24 con compensazioni "over 15mila". Una situazione, questa, a cui è possibile porre rimedio:
• annullando l'invio del modello Unico contenente la dichiarazione Iva erroneamente inclusa (e presentando, ovviamente, di nuovo la dichiarazione dei redditi, possibilmente entro il termine ordinario, per evitare sanzioni)
• presentando una terza dichiarazione Iva in forma autonoma, con apposizione del visto di conformità.
In entrambe le ipotesi, il credito Iva "over 15mila" sarà nuovamente disponibile in compensazione a partire dal 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.

Reti d’impresa: il punto sulle agevolazioni fiscali 2011

Tutto pronto per l'attuazione dell'agevolazione prevista, dall'articolo 3 del decreto legge 5/2009 (come modificato dall'articolo 42 del Dl 78/2010), in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 14 aprile fornisce chiarimenti sui presupposti per accedere al beneficio e sugli aspetti procedurali (integrando e ampliando i primi spunti interpretativi sulla disciplina, anticipati nella circolare 4/2011), mentre, con tre distinti provvedimenti dello stesso giorno, rispettivamente, approva il modello Reti con cui comunicare i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali (prot. n. 2011/31139), stabilisce le modalità per la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma di rete (prot. n. 2011/34839), disciplina termini, modalità e contenuto della trasmissione dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l'asseverazione da parte degli organismi abilitati (prot. n. 2011/54949).
L'agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta sugli utili d'esercizio, qualora accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, e va fruita in sede di saldo del versamento delle imposte sui redditi. Il regime di sospensione cessa nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.
Per accedere all'agevolazione riservata alle imprese che "fanno rete", è necessario trasmettere, in modalità telematica, il modello Reti contenente i dati relativi agli utili accantonati ad apposita riserva e al risparmio d'imposta che deriva dalla corrispondente variazione in diminuzione operata nell'ambito del reddito d'impresa. E' quanto dispone il provvedimento direttoriale prot. n. 2011/31139 del 14 aprile, con cui sono state definite le modalità attuative del regime agevolativo.
Cos'è il contratto di rete
Con il contratto di rete, più imprenditori si obbligano, sulla base di un "programma comune di rete", a collaborare nell'esercizio delle proprie attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni, o anche a esercitare in comune le attività oggetto della propria impresa. Accrescere - individualmente e collettivamente - la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, è la finalità perseguita dagli imprenditori con l'adesione al contratto di rete.
L'istituzione di un "fondo patrimoniale comune" e la nomina di un organo comune (incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o anche di singole parti) non costituiscono elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete. Tuttavia, l'istituzione del fondo patrimoniale costituisce uno dei presupposti indispensabili per avere accesso all'agevolazione fiscale.
In base al dettato normativo, infine, l'efficacia del contratto, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese.
Presupposti per accedere all'agevolazione
Il documento di prassi ha preliminarmente evidenziato che la finalità della disciplina agevolativa è quella di favorire il compimento del programma comune di rete. Per questo motivo, sono agevolati gli investimenti che vengono realizzati a tale fine specifico. In particolare, è previsto che, fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012, le imprese aderenti a un contratto di rete, per accedere all'agevolazione, devono:
• accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete
• aver ottenuto la preventiva asseverazione di detto programma da parte degli organismi abilitati.
La circolare chiarisce che, in presenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione (vale a dire, adesione al contratto di rete, accantonamento e destinazione dell'utile dell'esercizio, asseverazione del programma comune di rete), la fruizione della stessa è consentita prima della realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Tali presupposti, infatti, devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, cioè al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili (salvo quanto specificato più avanti per il primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione).
La realizzazione degli investimenti, quindi, può avvenire anche dopo la fruizione dell'agevolazione, purché entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell'utile.
Ambito temporale
Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione della misura, l'agevolazione concerne gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Imprese beneficiarie
La possibilità di accedere all'agevolazione è riservata esclusivamente alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o che aderiscono a un contratto già esistente, qualunque sia la loro veste giuridica, la dimensione aziendale, l'attività svolta e la localizzazione territoriale (sotto il profilo territoriale sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni di imprese non residenti).
Per quanto riguarda gli aspetti contabili, poiché il meccanismo di applicazione dell'agevolazione presuppone la determinazione dell'utile di esercizio e l'accantonamento ad apposita riserva, l'accesso all'agevolazione da parte di soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese individuali e società di persone) è subordinato all'integrazione delle scritture contabili richieste ai sensi dell'articolo 2117 cc mediante un prospetto ad hoc, da cui risulti la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende relative alla medesima riserva.
Poiché il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, la circolare precisa che, anche ai fini dell'agevolazione fiscale, il contratto di rete si considera perfezionato (e quindi produrrà effetti giuridici nei confronti delle parti e dei terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria) a partire da quando l'ultima iscrizione è stata eseguita.
Sempre sotto l'aspetto soggettivo, le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete prima dell'entrata in vigore della disciplina agevolativa non sono escluse dal beneficio. Detto contratto è soggetto in ogni caso all'iscrizione nel registro delle imprese e il relativo programma di rete è subordinato alla preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati al fine della verifica dell'esistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.
Accantonamento a riserva e destinazione dell'utile
La circolare evidenzia in primo luogo che, per espressa previsione normativa, se il contratto di rete non prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune (o del patrimonio destinato all'affare), le imprese aderenti non possono accedere all'agevolazione.
In presenza del fondo patrimoniale comune, il presupposto per poter accedere al beneficio è costituito dalla destinazione di una quota degli utili dell'esercizio a detto fondo patrimoniale.
Ai fini fiscali, il presupposto è soddisfatto nei limiti dell'accantonamento della medesima quota di utile in un'apposita riserva, distinta dalle altre riserve di patrimonio netto, e appositamente denominata mediante indicazione della legge istitutiva. Gli utili accantonati sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato
Tempi e modalità di esecuzione dei conferimenti al fondo patrimoniale comune sono stabiliti dal programma comune di rete asseverato.
La disposizione agevolativa prevede, inoltre, che della riserva deve essere data informazione nella nota integrativa. Questa previsione riguarda solamente chi è tenuto per legge alla redazione di tale documento, mentre per gli altri soggetti non sono previsti ulteriori adempimenti oltre a quello costituito dalla redazione del prospetto integrativo delle scritture contabili. L'importo massimo di utili agevolabile, fissato dalla norma in un milione di euro, opera per ciascuna impresa aderente al contratto di rete e per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione. Di conseguenza, l'importo agevolabile non può superare il milione di euro, anche se l'impresa consegue e accantona a riserva utili di esercizio per un importo superiore a detto limite.
Asseverazione del programma di rete
Per accedere all'agevolazione, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel (il provvedimento prot. n. 2011/34839 ha approvato il modello con il quale ciascuna Confederazione comunica gli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete).
L'asseverazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e comporta la preventiva verifica dell'esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti. La circolare precisa che la valenza dell'asseverazione è circoscritta alla dimostrazione dell'esistenza degli elementi e dei requisiti oggetto di verifica preventiva da parte degli organismi asseveratori.
Investimenti e termine di effettuazione
Gli utili di esercizio accantonati nell'apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale (o al patrimonio destinato all'affare) sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. Di fatto, viene demandato al programma comune di rete l'individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati.
Sono, dunque, da considerare ammissibili, in linea generale, tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete oggetto di asseverazione, rappresentati sia dai costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni (strumentali e non strumentali), servizi e personale, sia dai costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete. In tale evenienza, l'entità dell'investimento è determinata dal costo figurativo relativo all'effettivo impiego dei beni, dei servizi e del personale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato.
La circolare chiarisce che le imprese sono tenute a conservare adeguata documentazione amministrativa e contabile, utile a dimostrare che i costi sono stati sostenuti per la suddetta realizzazione.
Quanto al termine di effettuazione, è previsto che gli investimenti siano realizzati entro l'esercizio successivo. Tale termine - chiarisce la circolare - va individuato nell'esercizio successivo a quello in cui l'assemblea decide di accantonare gli utili e di destinarli al fondo patrimoniale (e non nell'esercizio successivo a quello di maturazione degli utili). Non c'è comunque l'obbligo di concludere entro quel termine tutti gli investimenti, il cui il timing di realizzazione è quello previsto dal programma comune di rete asseverato, bensì entro il suddetto termine devono essere impiegati gli utili accantonati per i quali si beneficia dell'esenzione.
Termine del regime di sospensione
Gli utili accantonati ad apposita riserva per effettuare gli investimenti previsti dal programma comune di rete diventano imponibili nell'esercizio in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio oppure nell'esercizio in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.
La circolare evidenzia che, nel caso in cui il programma di rete sia portato a compimento, il venir meno dell'adesione al contratto di rete non costituisce più un evento interruttivo, e che le imprese beneficiano della sospensione d'imposta fino all'esercizio in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio.
Il venir meno dell'adesione al contratto di rete ha effetti interruttivi del regime di sospensione d'imposta solo in caso di mancato completamento del programma comune di rete. A titolo esemplificativo, sono considerate tali le ipotesi in cui:
• viene meno l'adesione al contratto di rete da parte di una singola impresa in mancanza del completamento del programma comune di rete, ad esempio per recesso anticipato, ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto di rete per le altre imprese aderenti
• il venir meno dell'adesione dell'impresa al contratto di rete è contestuale per tutte le imprese aderenti, in mancanza del completamento del programma comune di rete.
• Al verificarsi dell'evento interruttivo, l'utile accantonato a riserva concorre alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l'evento stesso.
Per quanto concerne la riserva di utili, l'utilizzo della stessa per motivi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio (ad esempio, distribuzione ai soci) fa venir meno il regime di sospensione.
L'unica ipotesi che non costituisce causa interruttiva del regime di sospensione è data dall'utilizzo della riserva di utili per la copertura di perdite di esercizio, con conseguente non concorso alla formazione del reddito di impresa della parte di riserva così utilizzata.
Viene precisato, inoltre, che il regime di sospensione d'imposta permane anche se la riserva è utilizzata per la copertura di perdite di esercizio prima del completamento del programma comune di rete. Il beneficio termina se viene meno l'adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete.
La norma non prevede un obbligo di ricostituzione della riserva utilizzata per la copertura di perdite d'esercizio; quindi, la ricostituzione della stessa con utili maturati negli esercizi successivi non influisce sull'agevolazione.
Le indicazioni fornite con riferimento agli effetti dell'utilizzo della riserva sono applicabili anche nel caso di liquidazione di società.
Il vincolo sulla riserva riguarda esclusivamente la parte formata con utili che non hanno concorso al reddito (ad esempio, se è effettuato un accantonamento di 1,5 milioni di euro, la parte di riserva eccedente il limite di un milione di euro per periodo di imposta, pari a 0,5 milioni di euro, è liberamente distribuibile).
Infine, la circolare precisa che la riserva deve essere mantenuta in bilancio, anche se gli investimenti in relazione ai quali gli utili sono stati accantonati sono stati realizzati.
Procedimento di accesso al beneficio fiscale
Per assicurare il rispetto del limite dello stanziamento economico previsto per ciascun anno (20 milioni di euro per il 2011 e 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013), l'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione, esclusivamente in via telematica, di un'apposita comunicazione. Se le richieste complessive superano lo stanziamento previsto, l'Agenzia delle Entrate applicherà un criterio di ripartizione pro-quota.
Presentazione della comunicazione
Come previsto dal provvedimento prot. n. 2011/31139, l'impresa interessata comunica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi al risparmio d'imposta complessivo spettante in riferimento alla quota degli utili accantonati ad apposita riserva, nel limite di un milione di euro per ciascuna impresa.
La comunicazione (modello Reti) va presentata, esclusivamente in via telematica, dal 2 al 23 maggio di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, da tutte le imprese interessate, comprese quelle con esercizio a cavallo dell'anno solare, anche se l'esercizio di riferimento non è ancora chiuso.
Calcolo del risparmio d'imposta da richiedere nel modello Reti
Per calcolare correttamente il risparmio d'imposta da indicare nell'apposito quadro del modello Reti:
• per i soggetti Ires, considerato che l'agevolazione opera mediante la deduzione dal reddito d'impresa, è sufficiente applicare l'aliquota del 27,5% all'importo della variazione in diminuzione corrispondente alla quota di utili accantonata nell'apposita riserva
• per i soggetti Irpef, il calcolo è un po' più complesso in considerazione della progressività dell'aliquota, commisurata agli scaglioni di reddito
• per gli imprenditori individuali, occorre determinare la differenza tra l'Irpef astrattamente dovuta in riferimento al solo reddito d'impresa (senza tener conto, quindi, dell'eventuale cumulo con altri redditi posseduti), assunto al lordo della variazione in diminuzione, e l'Irpef applicabile al solo reddito d'impresa (sempre senza tener conto dell'eventuale cumulo con altri redditi), assunto al netto della variazione in diminuzione
• per le società di persone e le società di capitali trasparenti, occorre preliminarmente determinare, per ciascun socio, il risparmio d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione al reddito di partecipazione in dette società (calcolato con il metodo sopra indicato per gli imprenditori individuali), e poi sommare detti importi per calcolare il totale del risparmio d'imposta complessivo da attribuire alla società.
La circolare chiarisce, inoltre, che, in caso di perdita, il risparmio dell'imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente all'ammontare dell'accantonamento.
Per quanto riguarda, invece, il calcolo del risparmio d'imposta relativo all'addizionale regionale Irpef, occorre applicare all'importo agevolabile l'aliquota dello 0,9% (o quella eventualmente fissata da ciascuna Regione).
Per determinare il risparmio d'imposta relativo all'addizionale comunale Irpef, occorre applicare all'importo complessivo agevolabile l'aliquota deliberata dal Comune di riferimento.
Ripartizione delle risorse disponibili e calcolo del risparmio d'imposta effettivo
Con specifico riferimento al procedimento di assegnazione del beneficio entro il limite degli stanziamenti, il provvedimento precisa che l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni trasmesse, determinerà la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa, con metodo proporzionale, tenendo conto, cioè, del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto. La percentuale del risparmio di imposta spettante sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it di appositi provvedimenti.
In caso di riduzione dell'agevolazione per insufficienza delle risorse disponibili, dunque, l'applicazione della suddetta percentuale al risparmio d'imposta richiesto renderà necessario rideterminare anche l'importo agevolabile rispetto a quello indicato nel modello Reti. Infatti, la "variazione in diminuzione" del reddito d'impresa effettivamente "spendibile" dovrà essere commisurata al risparmio d'imposta per così dire "autorizzato", derivante, cioè, dall'applicazione di detta percentuale al risparmio d'imposta indicato nella comunicazione. Il risparmio d'imposta spettante, comprensivo delle addizionali regionale e comunale, non dovrà essere superiore all'importo risultante dall'applicazione della suddetta percentuale al risparmio d'imposta indicato nella comunicazione. Il medesimo criterio vale anche nel caso in cui la variazione in diminuzione, concorrendo a determinare una perdita fiscale riportabile secondo le regole ordinarie previste dal Tuir, comporti un risparmio di imposta in un periodo di imposta successivo.
Nelle ipotesi in cui l'importo degli utili effettivamente accantonati risulti inferiore all'importo indicato nel modello Reti, la percentuale del risparmio d'imposta spettante dovrà essere applicata al risparmio d'imposta calcolato sulla base dell'ammontare di detti utili effettivamente accantonati, e non sul risparmio d'imposta riportato nel modello. In questo caso, l'impresa interessata comunicherà il minore importo degli utili effettivamente accantonati e del corrispondente minore risparmio d'imposta, utilizzando il modello Reti.
Prima applicazione
Un'importante precisazione riguarda il primo anno di applicazione dell'agevolazione: sarà consentito stipulare il contratto di rete, eseguire l'iscrizione nel registro delle imprese e ottenere la necessaria asseverazione del programma di rete anche successivamente al momento di fruizione dell'agevolazione (cioè in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi), purché tali requisiti siano posseduti entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello Unico 2011. Ciò in considerazione dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione, nonché del fatto che l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale dispone il rilascio dell'asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta.
In tale caso, tuttavia, il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovrà essere effettuato senza tenere conto del risparmio d'imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché le risorse siano già state "prenotate". Una volta integrati i suddetti presupposti entro il 30 settembre 2011 e indicata l'agevolazione nel modello Unico 2011, il soggetto interessato potrà recuperare secondo le modalità ordinarie il risparmio d'imposta non fruito, evidenziando in dichiarazione l'importo versato in eccedenza al momento del saldo.
I controlli
In base alla norma istitutiva dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate si avvale dei propri poteri di accertamento e di controllo al fine di vigilare sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, disponendo eventualmente la revoca dei benefici indebitamente fruiti.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate effettuerà attività di:
• verifica dell'avvenuta asseverazione del programma da parte degli organismi abilitati (questi, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della comunicazione dell'avvenuta asseverazione, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal provvedimento prot. n. 2011/54949, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l'asseverazione stessa)
• verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi
• vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate-Fisco Oggi

mercoledì 20 aprile 2011

Reti di imprese: emanati i Provvedimenti attuativi e una Circolare esplicativa

L'Agenzia delle Entrate ha emanato tre Provvedimenti datati 14 aprile 2011 e la Circolare 14 aprile 2011, n. 15 con i quali, rispettivamente, viene data attuazione alla disposizione agevolativa per le reti di imprese disposta dall'art. 42, D.L. n. 78/2010 e forniti chiarimenti in merito ai contenuti civilistici del contratto di rete e all'agevolazione fiscale: tale agevolazione consiste nella sospensione d'imposta degli utili d'esercizio conseguiti dalle imprese partecipanti qualora accantonati in un'apposita riserva del patrimonio netto.
I Provvedimenti prevedono l'invio di tre distinte comunicazioni:
• la prima, contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali (mod. RETI) da inviare all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012;
• la seconda, relativa al possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma di rete da parte degli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale deve essere da questi consegnata o spedita tramite raccomandata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Ufficio Assistenza agli Intermediari di via Cristoforo Colombo 426 - 00145 - Roma;
• la terza, contenente i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l'asseverazione del programma comune di rete. Essa va inviata esclusivamente in via telematica da parte degli organismi di asseverazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui l'avvenuta asseverazione.

martedì 19 aprile 2011

Rete di imprese: sospensione di imposta per le imprese in rete (Circolare Assonime n. 8 del 06/04/2011)

Assonime, con la Circolare n. 8 del 6 aprile 2011, fornisce alcuni chiarimenti in ordine al regime agevolato previsto in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto per le reti d’impresa.
Si definisce contratto di rete – il quale è stato introdotto nell’ordinamento dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - quel contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Agevolazioni fiscali
Alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete è riconosciuta l’agevolazione fiscale consistente in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal contratto comune di rete.
Detto contratto deve essere preventivamente asseverato da organismi - espressione dell’associazionismo imprenditoriale- muniti dei requisiti previsti da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.
Laddove gli utili agevolabili siano accantonati in un’apposita riserva, essi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la stessa viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in quello in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
L’asseverazione del contratto è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.
L’Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.
Tale regime di differimento dell’imposta si applica esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, e non opera anche ai fini dell’IRAP.
Con riferimento alla quantificazione dell’importo agevolabile è disposto, inoltre, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Si ricorda, inoltre, che il beneficio in parola rileva esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.
Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe calcolata con le regole ordinarie.
L’agevolazione opera fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Si evidenzia, infine, che la Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, si è espressa in senso favorevole affermando che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

lunedì 18 aprile 2011

TARSU: entro il 20 aprile 2011 la presentazione della dichiarazione tardiva

Entro il 20 aprile 2011 è ancora possibile ravvedersi per l’omessa presentazione della denuncia TARSU (iniziale o di variazione).
Con l’istituto del ravvedimento, previsto dal DLgs. n. 472/1997, infatti, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l’applicazione della TARSU, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Nello specifico, per l’omessa denuncia il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza della denuncia stessa (20 gennaio).
Inoltre, in caso di infedele denuncia TARSU, è possibile sanare la propria posizione ravvedendosi entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele.
In generale, per potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e, comunque, che non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Denuncia di inizio occupazione e di variazione dei locali
La violazione in questione riguarda la denuncia che deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o di detenzione dei locali e aree tassabili (art. 70 del DLgs. n. 507/1993), utilizzando l’apposito modello predisposto e messo a disposizione dall’ente locale.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
In caso contrario, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale (20 gennaio).
In alcuni Comuni (ad esempio quello di Torino), la denuncia può essere presentata in via telematica se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.
La denuncia deve contenere i dati e le informazioni relative ai conviventi obbligati solidalmente al pagamento della tassa (codice fiscale e altri elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare), all’ubicazione dei locali, alla destinazione dei locali, alla data di inizio dell’occupazione e alla superficie imponibile che, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel Catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B e C), non può essere inferiore all’80% della superficie catastale.
La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, ovvero dal rappresentante legale o negoziale.
Nel caso la denuncia venga spedita per posta, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
Fonte: Eutekne

venerdì 15 aprile 2011

Bilanci 2010: istruzioni per il deposito di Unioncamere

In relazione all’avvicinarsi della campagna bilanci 2011, l’Osservatorio istituito tra Unioncamere e CNDCEC ha pubblicato una circolare in tema di deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. Il documento fornisce alcune indicazioni riguardo alle novità legislative, principalmente riconducibili al nuovo Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 7 marzo 2005 n. 82, così come modificato dal DLgs. 30 dicembre 2010 n. 235), e propone linee guida uniformi che evitino le diversità di comportamento a livello locale.
L’Osservatorio sottolinea, in primo luogo, che, nel corso dell’anno 2011, la pubblicazione dei bilanci deve avvenire secondo le modalità consolidate lo scorso anno, cioè utilizzando il formato elettronico elaborabile XBRL, le cui disposizioni attuative sono state dettate dal DPCM 10 dicembre 2008.
Peraltro, l’esperienza nell’applicazione della tassonomia ha fatto emergere la necessità di procedere ad un aggiornamento della stessa, al fine di ridurre il fenomeno del doppio deposito, che si è verificato, in media, in almeno un deposito su cinque. Nella maggior parte dei casi, non sono state riscontrate differenze sostanziali fra il bilancio XBRL e il bilancio pdf/a: il doppio deposito è stato, quindi, determinato da un’errata interpretazione o da un approccio conservativo. Nei casi in cui sono state osservate differenze sostanziali, le stesse riguardavano prevalentemente il dettaglio delle riserve di patrimonio netto, per i bilanci redatti in forma abbreviata, e il dettaglio dei conti d’ordine, per tutti gli schemi in vigore.
Lo scorso 4 febbraio è stata, quindi, pubblicata la nuova versione della tassonomia, la cui entrata in vigore è stata certificata mediante pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2011 n. 69, dell’apposito avviso del Ministero dello Sviluppo Economico.
La nuova versione di tassonomia consente di indicare in modo distinto le “altre riserve” anche nel bilancio in forma abbreviata e di utilizzare le “note a piè di pagina” per esplicitare e dettagliare le voci del prospetto contabile.
La versione di tassonomia attualmente disponibile non è, comunque, ancora in grado di codificare l’intero bilancio e, in particolare, la Nota integrativa, con la conseguenza che la pratica di deposito deve comporsi come segue:
- il prospetto contabile (costituito da Stato patrimoniale e Conto economico) è codificato esclusivamente in formato XBRL, sulla base della vigente tassonomia;
- la Nota integrativa è prodotta in formato pdf/a;
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale, verbale assembleare) sono allegati alla pratica in formato pdf/a.
Doppio deposito solo se il formato XBRL non è chiaro e veritiero
Quanto sopra specificato presuppone la corrispondenza sostanziale fra il bilancio approvato dalla società e il file informatico in formato XBRL. Qualora, invece, il file XBRL differisca dal bilancio approvato, in quanto la vigente tassonomia non è sufficiente a rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 c.c., il prospetto contabile deve obbligatoriamente essere allegato alla pratica di deposito in formato pdf/a.
L’Osservatorio ritiene, comunque, che la casistica sia ristretta, restando confinata alle realtà aziendali che, utilizzando definizioni delle informazioni e raggruppamenti differenti da quelle evidenziati negli art. 2424 e 2425 c.c., abbiano la necessità di esporre informazioni di dettaglio non previste dal codice civile, al fine di rappresentare meglio la realtà aziendale.
Il documento in commento ricorda, inoltre, che, come nel passato, le domande di deposito devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate con il DM 14 agosto 2009. Il modulo che deve essere utilizzato è il tradizionale Modulo B, per la compilazione del quale occorre rispettare le istruzioni fornite con la C.M. 9 settembre 2009 n. 3628.
Sono, infine, fornite indicazioni:
- per la sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio;
- per la dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società;
- per il deposito, da parte delle società per azioni, società in accomandita per azioni e società consortili per azioni, dell’elenco dei soci riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale.
Fonte: Eutekne

mercoledì 13 aprile 2011

ISEE: istruzioni per l’uso 2011

L’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento utilizzato per valutare in maniera sintetica la condizione economica della famiglia, calcolata sulla base del reddito, del patrimonio mobiliare, immobiliare e delle caratteristiche dell’intero nucleo familiare. L’attestato contenente l’indicatore Isee consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
Il meccanismo è stato introdotto con il decreto legislativo 109/1998, al quale si accompagna apposito regolamento (Dpcm 221/1999).
Risulta di particolare interesse a questo proposito l’articolo 34 della legge 183/2010, che ha apportato rilevanti novità al Dlgs 109/1998, già modificato dal Dlgs 130/2000 e, successivamente, dalla legge 244/2007. Più precisamente tale articolo ha riscritto interamente l’articolo 4 del Dlgs 109/1998, sulla dichiarazione sostitutiva unica[1], ha sostituito il comma 1 del successivo articolo 4-bis, sul sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, e ha aggiunto un nuovo capoverso alla tabella 1, parte I (criteri unificati di valutazione della situazione reddituale), del medesimo decreto[2].
La valutazione della capacità economica
Le voci che concorrono alla valutazione della capacità economica di un nucleo familiare sono tre e partecipano al calcolo dell’Isee (vedi “Disarmonia nei criteri di erogazione” 1 e 2, pubblicati il 16 e il 17 agosto 2006):
1. indicatore del reddito. Vengono considerati tutti i redditi (redditi dichiarati ai fini Irpef come risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali) di tutti i componenti il nucleo familiare, più i redditi derivanti dalle attività finanziarie calcolate applicando il tasso d’interesse del 4,52% al patrimonio mobiliare posseduto (al 31 dicembre dell’anno precedente): titoli di stato, conti bancari e postali, azioni e fondi d’investimento eccetera. Da tale somma si detrae la spesa per l’eventuale affitto della casa nella quale si abita, fino a un massimo di 5.164,57 euro (in questo caso, il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato)
2. indicatore del patrimonio immobiliare. Si deve considerare il 20% del valore degli immobili posseduti (al 31 dicembre dell’anno precedente), calcolato con gli stessi criteri dell’Ici, con la detrazione fino a un massimo di 51.645,69 euro, nel caso in cui la famiglia risieda in un’abitazione di sua proprietà. Ai fini Ici, il valore di un’abitazione è uguale a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 100; di un negozio a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 34; di un ufficio o studio (categoria A/10) a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 50
3. indicatore del patrimonio mobiliare. Anche in questo caso, si considera il 20% del patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente: dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare (titoli di Stato, conti bancari e postali, azioni, fondi d’investimento eccetera) - arrotondata per difetto alle decine di milioni (ad esempio, per 9,9 milioni indicare zero; per 27 milioni indicare 20 milioni) - deve essere detratta, fino a concorrenza, la franchigia di 30 milioni di lire. In ragione dell’entrata in vigore dell’euro, occorre rapportarsi al valore di 5.164,57 euro e suoi multipli (il precedente esempio è così attualizzato con la moneta di conto dell’Ue: per valori inferiori a 5.164,57 euro, indicare zero; per valori pari o superiori a 10.329,14 euro ma inferiori a 15.493,71 euro, indicare 10.329,14 euro). La franchigia che deve essere detratta, fino a concorrenza, è di 15.493,71 euro.
La somma delle tre voci sopra riportate (indicatore della situazione economica) dovrà poi essere divisa per il parametro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e le eventuali maggiorazioni.
Componenti Nucleo Famigliare
1 parametro 1,00
2 parametro 1.57
3 parametro 2,04
4 parametro 2,46
5 parametro 2,85
Sono previste alcune maggiorazioni del parametro:
• di 0,35 per ogni ulteriore componente
• di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
• di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o di invalidità superiore al 66%
• di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
Le modalità di accesso alle tariffe agevolate
Per accedere alle tariffe agevolate, occorre presentare all’ente al quale si richiede il servizio (oppure a un Centro di assistenza fiscale oppure al Comune o all’Inps) la dichiarazione sostitutiva unica, specificando la prestazione richiesta. La dichiarazione ha validità annuale. Il cittadino autorizza con la suddetta dichiarazione l’amministrazione a effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare la veridicità dei dati: le dichiarazioni false sono punite penalmente.
L’ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica provvede a raccogliere le informazioni in essa contenuta e le trasmette alla Banca dati nazionale gestita dall’Inps che provvede al calcolo dell’Isee.
Vediamo ora gli aspetti più significativi del recente intervento normativo. La legge 183/2010, lasciando immutati i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Caf, enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e Inps), consente una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.
In particolare, l’articolo 4, comma 3, del Dlgs 109/1998 prevede la possibilità di presentare la Dsu all’Inps in via telematica. Per avvalersi di tale opportunità, il cittadino deve collegarsi al sito internet dell’Inps e utilizzare il portale Isee, richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o, nel menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica . Le informazioni per ottenere il pin sono a loro volta consultabili sul portale www.inps.it al link “Richiesta PIN”.
Le funzioni disponibili per la presentazione della Dsu sono:
• acquisizione per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante. Questi deve compilare i pannelli che vengono presentati con le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare
• rettifica delle informazioni già presenti nella banca dati Isee, a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una nuova acquisizione, anche se facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti
• consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni Isee già presenti nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente nella veste di dichiarante e anche quelle nelle quali risulta quale componente del nucleo familiare. Si rimarca che le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. E’ prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l’accesso con il proprio pin, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.
In caso di presentazione della Dsu all’Inps in via telematica, l’attestazione nel riquadro “timbro dell’ente e firma dell’addetto che consegna l’attestazione” contiene, in sostituzione degli stessi, la dizione “dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica”.
I controlli sui dati autocertificati
La semplificazione procedurale che deriva dalla natura autocertificativa delle dichiarazioni impone l’implementazione di adeguati sistemi di controllo sui dati autocertificati. Innanzitutto, il comma 5 dell’articolo 4 attribuisce all’Agenzia delle Entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella Dsu.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici, rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e le comunica all’Inps, che le inoltra agli enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (articolo 4, comma 6).
I soggetti acquisitori o l’Inps stesso, nell’ipotesi di invio telematico, rilasciano un’attestazione che contiene l’Isee nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall’Agenzia delle Entrate (articolo 4, comma 7). Spetta, poi, all’Agenzia delle Entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (articolo 4, comma 9).
Se a seguito del controllo automatico vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
1. presentare una nuova Dsu, che tenga conto dei rilievi formulati
2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all’articolo 4, la stipula di una convenzione tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (comma 12). In tal senso, è stata sottoscritta apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.
Il comma 10 dell’articolo 4 riserva una quota delle verifiche della Guardia di finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.
Per assicurare il coordinamento e l’efficacia di questi controlli, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle Entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (comma 11).
Quali sono i redditi da dichiarare ai fini Ise/Isee
Con la modifica di cui all’articolo 34 della legge 183/2010 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall’articolo 3, comma 1, delle norme integrate dai Dpcm 221/1999 e 242/2001.
In particolare, la lettera d) dell’articolo 34 inserisce alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso secondo cui devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir, assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.
Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della Dsu, eccetto nell’ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.
Ad esempio, con riferimento al modello Unico PF 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:
1. se il soggetto si è avvalso del regime dei contribuenti minimi e ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare, va riportato l’importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7)
2. se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000) e ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1
3. se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13 della legge 388/2000) e ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l’importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.
[1] La determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del Dpr 403/1998, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
[2] A questo proposito, la circolare n. 2/2011 dell’Inps ha fornito un quadro sintetico delle principali modifiche introdotte nella disciplina Ise/Isee dall’articolo 34 della legge 183/2010.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 12 aprile 2011

Elenchi VIES: come fatturare quando non si è iscritti

Con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 (prot. nn. 2010/188376 e 2010/188381), oltre alle modalità per l’inclusione delle partite IVA nella “banca-dati” VIES (VAT Information Exchange System) dei soggetti titolari di partita IVA che effettuano tali operazioni, sono state fissate le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie.
In particolare, in sede di apertura della partita IVA, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere manifestata compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), attraverso l’indicazione dell’ammontare annuo delle operazioni intracomunitarie che si presumono di effettuare nei confronti di operatori UE, suddivise tra acquisti e vendite. È da ritenersi che, nell’ipotesi in cui la stima dell’ammontare delle operazioni indicata non rispecchi poi la realtà, ciò non possa comunque comportare nessuna sanzione, né si debba effettuare alcuna comunicazione rettificativa.
Per gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta, ai fini della manifestazione della volontà in questione è sufficiente la selezione della casella “C” del Quadro A del modello AA7.
Il citato provvedimento ha disposto che debbano richiedere l’autorizzazione anche i soggetti già titolari di partita IVA (ai quali viene esteso l’obbligo in questione), sempre che ne ricorrano i presupposti (vedi oltre), presentando apposita istanza a un (qualunque) Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, o al Centro Operativo di Pescara qualora la stessa sia inoltrata da soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972. In aggiunta alle modalità indicate, la richiesta di inserimento nel VIES può essere effettuata anche previo invio di una raccomandata, congiuntamente alla copia fotostatica di un documento di identità, all’Ufficio dell’Agenzia competente per le attività di controllo. Il provvedimento prevede, peraltro, che analoghe modalità debbano essere utilizzate anche laddove si voglia retrocedere dall’opzione. Sembrerebbe quantomeno singolare che un contribuente, una volta autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie, nel ritenere che non ne debba più fare, perda tempo e il denaro della raccomandata per comunicare la revoca: occorre però considerare che rimanere nella banca–dati VIES espone al rischio di potenziali controlli, mirati alla verifica del rispetto delle disposizioni sulle transazioni UE.
Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà da parte del contribuente ad effettuare operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verifica la completezza e l’esattezza dei dati forniti, effettuando una valutazione preliminare di questi ultimi nonché del rischio. In caso di esito positivo di tale verifica, il quale si manifesta implicitamente attraverso un meccanismo di silenzio-assenso, a partire dal trentunesimo giorno dalla spedizione della raccomandata RR (o consegna direttamente presso l’Ufficio) della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, la partita IVA dei contribuenti viene inserita nella banca-dati VIES.
Nella circolare n. 4 del 15 febbraio 2011, l’Agenzia ha fatto presente che il soggetto che ha richiesto l’autorizzazione, nei 30 giorni successivi, può effettuare solo operazioni interne, non possedendo la soggettività attiva e passiva per effettuare operazioni intracomunitarie e non essendo, peraltro, incluso nell’archivio della banca-dati VIES.
Al riguardo, non si comprende appieno come debba essere interpretato tale passaggio, che, per come formulato, porterebbe anche a far ritenere che il soggetto non possa in alcun modo né comprare né vendere da/a un operatore ubicato in Paesi della UE. Tale conclusione, tuttavia, estremamente penalizzante, non sembra scontata. Tanto che ci si chiede come regolarsi contabilmente e fiscalmente laddove l’operatore non incluso nel VIES intenda effettuare scambi intra-UE. In dottrina si è proposta la soluzione di considerare la cessione da parte del soggetto italiano al soggetto comunitario come “cessione interna” e di assoggettarla dunque all’IVA nazionale, con buona pace dell’acquirente estero che, magari inconsapevole, si vedrà addebitata l’IVA italiana in fattura. Viceversa, in caso di acquisto da parte di un soggetto italiano non incluso nel VIES nei confronti di un soggetto comunitario, quest’ultimo dovrebbe fatturare con l’IVA del proprio Paese. Si è arrivati anche a sostenere che in quest’ultimo caso il soggetto italiano dovrebbe poi applicare in reverse charge l’IVA italiana sul totale della fattura estera (imponibile+IVA). Procedura senz’altro anomala.

lunedì 11 aprile 2011

Compensazioni ruoli: Equitalia annuncia novità sul proprio sito

Per l’estratto conto on line un restyling nel segno dell’approfondimento. A circa due anni dall’operatività del servizio, la Società di riscossione nazionale annuncia, con un comunicato stampa, la possibilità per i contribuenti che accedono alla “memoria” di Equitalia, di trovare informazioni dettagliate sullo stato dei propri debiti.
Debiti ai raggi X
Oltre a poter verificare che un provvedimento a proprio favore sia stato effettivamente recepito dall’ente riscossore e che sia stata portata a conclusione la procedura di sgravio della cartella, o sia stata effettivamente annullata una multa su sentenza, ora, ad esempio, sarà più facile capire il percorso di un tributo da pagare ovvero perché una determinata somma sia stata così quantificata. Il nuovo estratto conto fornirà, infatti, l’opportunità di visualizzare l’importo iniziale e quello finale spiegandone le differenze attraverso una chiara esposizione della ripartizione degli interessi e delle altre spese.
Compensazioni consapevoli
Una conseguenza, la più importante del rinnovato servizio (attivo su tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia), sta nel fatto che, conoscendo in maniera approfondita la natura dei tributi da pagare, sia il cittadino sia l’intermediario delegato si troveranno nella condizione di poter scegliere consapevolmente se e cosa chiedere in compensazione con il modello F24.
Conoscere il debito e pagare da casa
Nel nuovo estratto conto on line, inoltre, sono operative tre ulteriori funzioni che consentono, ai cittadini di 40 province di pagare i debiti via web. Cioè, applicazioni ad hoc per selezionare la cartella che si desidera saldare e effettuare il pagamento tramite il proprio home banking, mediante la creazione di un nuovo codice Rav, per controllare lo stato dell’eventuale piano di rateizzazione e per verificare se esistono provvedimenti, per esempio, di sgravio o sospensione.
Le debuttanti applicazioni, utilizzabili attualmente a: Ancona, Avellino, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Fermo, Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, L’aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Terni, Trento, Urbino e Viterbo, presto saranno attivate in tutta la Penisola.
Si ricorda che, per entrare nell’archivio di Equitalia e scoprire on line il dettaglio della propria posizione debitoria, è necessario “accreditarsi”, vale a dire procurarsi le credenziali che consentono di accedere ai servizi Fisconline e Entratel dell’Agenzia delle Entrate oppure il codice utente e il pin ottenuti dall’Inps. Tutto ciò collegandosi ai rispettivi siti istituzionali.
Il percorso è più rapido, poi, per i possessori della Carta nazionale dei servizi che possono connettersi all’estratto conto utilizzando il link “Smart card”, disponibile nella pagina di login del servizio.

venerdì 8 aprile 2011

Cedolare secca sugli affitti da aprile 2011: istruzioni per l’uso

Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile ha piena operatività la “cedolare secca” introdotta dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale”).
La cedolare secca consiste in un regime opzionale di tassazione del canone relativo alle unità immobiliari abitative (con accatastamento da A/1 ad A/11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè gli uffici), locate a uso abitativo, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. In sintesi, sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica con un’aliquota del 21%, che scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Soggetti interessati e tipologie di immobili
L’opzione potrà essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di locazione e sulle relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione. Nel caso di contitolarità di diritti sull’immobile, l’opzione dovrà essere esercitata distintamente da ogni locatore, ed esplicherà efficacia solo in capo a quelli che l’hanno esercitata. A coloro che non si siano avvalsi dell’opzione resterà applicabile l’imposta di bollo e l’imposta di registro, quest’ultima calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
E’ fondamentale ricordare che, per l’efficacia dell’opzione, e prima dell’esercizio di questa, il locatore sarà tenuto a comunicare con lettera raccomandata al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
Modalità di esercizio dell’opzione e durata
L’opzione potrà essere esercitata in sede di registrazione del contratto, di proroga o di risoluzione dello stesso, oppure, in alcuni casi, con applicazione diretta in dichiarazione dei redditi.
L’opzione, pertanto, verrà esercitata o con il rivisto modello 69 o col nuovo modello telematico semplificato di denuncia Siria, messo a punto per le fattispecie di contratti di locazioni contenenti solamente la disciplina del contratto di locazione senza altre pattuizioni, che presentino le seguenti caratteristiche:
• numero di locatori non superiore a tre tutti optanti per la cedolare
• numero dei conduttori non superiore a tre
• una sola unità abitativa con massimo tre pertinenze, a condizione che tutti gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita.
Relativamente al modello 69, si rileva che lo stesso è stato modificato per permettere l’esercizio dell’opzione in tutte le ipotesi contemplate nel provvedimento (quindi, anche in caso di proroghe o risoluzioni del contratto). Il nuovo modello 69 potrà anche sostituire il modello di “Comunicazione dati catastali CDC” (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2010) per gli adempimenti a esso connessi.
Il provvedimento prevede, inoltre, che, nel caso di contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, l’opzione potrà essere esercitata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o, qualora il contratto sia registrato per il caso d’uso o volontariamente, in sede di registrazione.
L’opzione, una volta esercitata, vincolerà il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, salva sempre la facoltà di revoca dell’opzione. L’eventuale revoca non preclude, comunque, la possibilità di optare nelle annualità successive residue di contratto. Così come il mancato esercizio dell’opzione, nella prima annualità del contratto, non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive, nel termine per il versamento dell’imposta di registro, salvo sempre la facoltà di revoca.
Disciplina transitoria per l’anno 2011
Per il periodo d’imposta 2011, ai contratti in corso nel 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile 2011, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima di tale data, si potrà optare per il regime della cedolare con modalità differenti:
• direttamente in dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011, per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data per i quali è già stata eseguita la registrazione o è stato eseguito il versamento per la eventuale proroga
• in sede di registrazione, per i contratti registrati a partire dal 7 aprile 2011 o per i quali il termine per il pagamento dell’eventuale proroga, a partire dalla stessa data, non sia ancora spirato (in quest’ultimo caso l’opzione verrà espressa nel modello 69)
• con il modello 69, per il caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine per pagare la relativa imposta di registro.
Al riguardo, è importante evidenziare come, relativamente ai contratti per i quali i termini per la registrazione scadono tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, la registrazione (e la eventuale opzione) potrà essere effettuata entro tale ultimo termine. Il medesimo arco temporale è accordato a chi voglia aderire all’opzione per i contratti con termine per effettuare la proroga scadente nel medesimo periodo.
Regime tributario applicabile all’opzione e termini per i versamenti
I soggetti che hanno effettuato l’opzione saranno tenuti al versamento della cedolare secca calcolata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca sostituirà:
• l’Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel periodo di durata dell’opzione
• l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per il quale si applica l’opzione
• l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
Inoltre, la cedolare sostituisce l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione qualora:
• alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca
• venga esercitata l’opzione per la cedolare secca per il periodo di durata della proroga.
Quanto al versamento della cedolare, il comma 4 dell’articolo 3, Dlgs 23/2011, dispone che la stessa sia versata entro i termini fissati per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si applichino le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il provvedimento disciplina dettagliatamente le modalità e i termini di versamento in acconto nella misura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% dal 2012, stabilendo che sia il versamento in acconto sia quello a saldo vengano eseguiti con le modalità stabilite dall’articolo 19 del Dlgs 241/1997 (F24), specificando che “detta modalità è utilizzata per i versamenti d’acconto eseguiti nel corso del 2011 anche dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale e presentano la dichiarazione dei redditi al sostituto d’imposta o a un CAF o a un professionista abilitato”.
Per il versamento a saldo della cedolare secca si applicheranno le disposizioni in materia di versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 6 aprile 2011

MUD e SISTRI 2011 : entro il 30 aprile 2011 la presentazione del MUD rifiuti 2010 ed il pagamento della quota SISTRI

Secondo quanto anticipato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2011, sugli obblighi di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011, è stata resa disponibile sul portale www.sistri.it l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, da effettuarsi entro il 30 aprile 2011.
Come è noto la Circolare MATTM del 3 marzo 2011 ha fornito una serie di indicazioni operative per il corretto espletamento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge n. 70/94, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 nonché all'art. 12 del DM 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), come modificato con DM 22 dicembre 2010.
Secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.M. 17 dicembre 2009 e ss.mm.ii.), l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni incombe sui soli produttori iniziali di rifiuti e sulle imprese e sugli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD.
Per evitare confusione sui vari obblighi di comunicazione annuale (Dichiarazioni SISTRI e MUD) che dovranno essere espletati nel corso del 2011 dagli operatori si ricorda che:
- entro il 30 aprile 2011, deve essere presentato il MUD rifiuti 2010 in parola (periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010);
- entro il 31 dicembre 2011, dovrà essere presentato il MUD rifiuti 2011 (riferito al periodo 1° gennaio 2011 - 31 maggio 2011);
- entro il 30 aprile 2011, poi, dovrà essere pagata la quota del SISTRI.
MUD 2010: i soggetti obbligati
Più in particolare, la Circolare ha disposto che la dichiarazione debba essere presentata, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 (ai sensi dell’art. 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010) dai seguenti soggetti:
1) Produttori iniziali di rifiuti
- “pericolosi”,
- “non pericolosi”
di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.
2) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Sul sito del SISTRI viene sottolineato che “i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione”.
Modalità e termini di presentazione del MUD 2010
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011:
- accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;
- compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;
- inserendo le informazioni come meglio descritte nela Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010.
Quale ulteriore raccomandazione tesa ad evitare errori frequenti nella prassi, il sito SISTRI ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore (Al riguardo si osserva che, essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione, l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte).
Alla stregua di ciò il Ministero ha reso disponibile sul sito del SISTRI, sia un’apposita “Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione dichiarazione MUD 2010, sia l'applicazione per la compilazione dei moduli (nell'area riservata accessibile mediante l'utilizzo del dispositivo usb del delegato dell'unità locale interessata).
Nell’occasione si segnala che sul sito del SISTRI è disponibile anche il nuovo aggiornamento del software del dispositivo USB, al fine di migliorare l'utilizzo del Sistema SISTRI, grazie ad una più veloce procedura di accesso al sistema, ad una semplificazione della procedura per la configurazione delle impostazioni di rete e ad una ottimizzazione dell'interfaccia grafica e delle funzionalità di navigazione.
Fonte: Ipso News

Lavoratori domestici: entro lunedì 11 aprile 2011 pagamento dei contributi

Si ricorda che lunedì 11 aprile è l'ultimo giorno utile per versare i contributi relativi al primo trimestre 2011 (gennaio - marzo) per i lavoratori domestici.
Preme evidenziare che, a seguito delle modifiche introdotte dall'INPS con la Circolare n. 49/2011, tale versamento può essere effettuato esclusivamente:
• utilizzando il bollettino MAV;
• rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti amiche";
• on line sul sito dell'INPS, utilizzando la carta di credito;
• telefonando al numero verde 803164, utilizzando la carta di credito.
Fonte: seac