lunedì 10 gennaio 2011

Sicurezza e Privacy: quando una ripresa da una telecamera esterna può diventare illecita

Con la recente sentenza n. 47165/2010, la Cassazione ha provveduto a fornire chiarimenti sulle video registrazioni e se e quando che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita.
Con la recente sentenza n. 47165/2010, la Cassazione ha provveduto a chiarire sulle video registrazioni e se e quando che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita.
Nel caso preso in esame dalla S. C., una coppia era stata condannata dai giudici di merito per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), per aver fatto riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante.
La Cassazione, analizzando il caso nell’ambito della sua competenza, ha ritenuto di condividere le argomentazioni della coppia incriminata, sostenenti che “le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi”. Il supremo giudice si preoccupa di rappresentare analiticamente la questione della liceità e relative condizioni della ripresa di scene concernenti non l’interno di un locale ma il suo ambiente esterno.
Secondo la S. C., è imprescindibile accertare se all’atto dell’intrusione nella sfera privata si pongono preclusioni alla ripresa o se, per conseguire la captazione di immagini vengano adottati tutti «gli accorgimenti volti a superare infissi, recinzioni» e ogni altro ostacolo che precluderebbero «naturalmente la visione».
Più in concreto, quindi, chi svolge le riprese non deve cercare di superare ostacoli come tendaggi, alberi o cespugli folti, o steccati, poiché, altrimenti, sarebbe evidente la sua volontà di violare il diritto alla privacy delle persone coinvolte nelle riprese.
Ciò, dovendo considerare peraltro - a parere dello scrivente - che la privacy di queste ultime sarebbe violata anche quando ne vengano ripresi beni personali dotati di un certo grado di identificabilità, anche indiretta, come per le automobili in cui sia sufficiente visibile le relativa targa.
Viceversa, secondo la S. C., quando le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le persone inquadrate nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto “necessariamente” consapevoli della loro esposizione.
Si è opportunamente evidenziato come, secondo il Giudice di Legittimità, nel valutare la liceità delle riprese, «è necessario bilanciare l’esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità dell’individuo nonché la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell’immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità indeterminata di soggetti».
Per quanto attiene al trattamento di dati personali effettuato con riprese utilizzate a fini giornalistici, si segnalano due pronunce relative al medesimo caso concreto nel quale l’Autorità Garante ha vietato l’ulteriore pubblicazione, su di un settimanale, di immagini di un noto uomo politico fotografato all’interno del parco di una sua proprietà.
Al riguardo il Tribunale di Milano nel 2008 si era già espresso sulla vicenda per la parte di sua competenza, respingendo l’opposizione proposta dalla società editrice del settimanale (v. Relazione 2008, p. 213).
Il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, competente per territorio in ordine alle opposizioni proposte dall’agenzia giornalistica e dal fotografo, dapprima (sentenza n. 114 dell’8 maggio 2009) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento del Garante di blocco della pubblicazione del materiale fotografico, del quale non è prevista l’impugnabilità, attesa la sua temporaneità e provvisorietà, se no unitamente alla decisione finale di merito (art. 150 del Codice). Successivamente, ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del 13 settembre 2007 [doc. web n. 1620926] con il quale l’Autorità ha vietato l’ulteriore pubblicazione delle immagini (sentenza n. 115 del 19 maggio 2009).
Condividendo gli argomenti espressi dal Garante della Privacy, fatti propri anche dal giudice milanese, il Tribunale ha ritenuto nella specie illecita l’acquisizione delle immagini pubblicate per contrasto con norme del Codice e del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica: il fotografo aveva infatti violato il domicilio dell’interessato - dovendosi ritenere il parco quale pertinenza dell’abitazione - utilizzando mezzi tecnici particolarmente invasivi, costituiti da potenti teleobiettivi.
Fonte: Eutekne