martedì 18 gennaio 2011

Diritti CCIAA 2011: nuovi importi ed obbligo di versamento anche per gli iscritti unicamente al REA

Con la nota n. 201046, datata 30 dicembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce, in via provvisoria, gli importi del diritto camerale annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2011, in seguito alle novità apportate dall’art. 1, comma 19, del DLgs. n. 23/2010 all’art. 18 della L. n. 580/93. La nota “anticipa” il contenuto del consueto decreto interministeriale in corso di approvazione, che potrà definire misure diverse: nel qual caso, si procederà ai necessari conguagli o compensazioni.
Quale principale novità rispetto allo scorso anno, spicca l’obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma non nel Registro delle Imprese. L’importo dovuto è pari a 30 euro.
Per le altre imprese, se in determinati casi risultano confermati i diritti dovuti per il 2010, in altre ipotesi gli ammontari risultano sensibilmente aumentati.
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
- nuove società semplici non agricole: 200 euro (incremento di 56 euro);
- nuove società semplici agricole: 100 euro (incremento di 12 euro);
- nuove società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 200 euro (incremento di 30 euro);
- nuove imprese individuali iscritte o annotate, diverse dalle precedenti: 88 euro (importo invariato).
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- nuove imprese individuali iscritte: 200 euro (importo invariato);
- tutte le altre nuove imprese iscritte, diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni: 200 euro (importo invariato).
Per le unità locali e le sedi secondarie, sono dovuti i seguenti ammontari:
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese: 18 euro (importo invariato);
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese: 40 euro (importo invariato);
- nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del DPR n. 581/95: 110 euro;
- nuove unità locali di società semplici non agricole: 40 euro (incremento di 11 euro);
- nuove unità locali di società tra avvocati: 40 euro (incremento di 6 euro);
- nuove unità locali di società semplici agricole: 20 euro (incremento di 2 euro);
- nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero: 110 euro.
Versamento entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione o annotazione
Come di consueto, per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione.
Nel caso di pagamento tramite modello F24, occorre utilizzare il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “ICI ed altri tributi locali”. Come anno di riferimento, va riportato il 2011; nella casella “Codice ente/codice comune” deve essere indicata la sigla della provincia della CCIAA a cui è indirizzato il pagamento. Se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio e i relativi codici di riferimento richiesti.
L’importo dovuto:
- non è rateizzabile;
- può anche essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi disponibili.
Fonte: Eutekne