martedì 30 novembre 2010

Agevolazioni settore tessile: dal 1 dicembre 2010 l'invio telematico della comunicazione

A partire dal 1° dicembre 2010 ed entro il 20 gennaio 2011, le società del settore tessile che producono campionari e prototipi che intendono avvalersi della detassazione dei costi di ricerca e sviluppo, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione (modello CRT) riportante, in particolare:
- le spese sostenute nel per periodo d'imposta successivo a quello in corso 31/12/2009;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e patrimoniali necessari per fruire dell'agevolazione.
L'agevolazione, prevista dal D.L. n. 40/2010, consiste, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2009, nell'esclusione dal reddito d'impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo dirette alla realizzazione di campionari fatti nella UE.
Fonte: seac

lunedì 29 novembre 2010

UE: Italia autorizzata all’applicazione del reverse charge sui telefonini

È stata pubblicata sulla GUUE del 25 novembre 2010, serie L n. 309, l'autorizzazione del Consiglio UE 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, con la quale Italia, Germania e Austria sono state autorizzate ad applicare il meccanismo del "reverse charge" alle cessioni di telefoni cellulari, microprocessori e unità centrali di elaborazione.
Permangono tuttavia alcuni dubbi in merito all'individuazione della decorrenza delle nuove disposizioni. L'art. 1, comma 45, Legge n. 296/2006, stabilisce infatti che l'estensione del reverse charge alle suddette operazioni si applica alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione del Consiglio UE, ossia dal 23 novembre 2010. Da un punto di vista formale, tuttavia, si dovrebbe fare riferimento al giorno successivo alla pubblicazione in GUUE: in tal caso, il meccanismo sarebbe applicabile a partire dalla giornata di oggi, 26 novembre 2010.
Sarebbe auspicabile, al riguardo, un ulteriore chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Fonte: seac

venerdì 26 novembre 2010

Sicurezza: se c’e’ interposizione di manodopera il datore effettivo è responsabile per gli infortuni

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40499 del 16 novembre 2010, ha stabilito la responsabilità penale degli infortuni sul lavoro nei confronti dell'imprenditore che impiega la manodopera formalmente assunta dall'appaltatore, ma di fatto alle sue dipendenze.
Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che tale fattispecie (art. 1 della Legge n. 1369/1960) resta punibile "in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti."
Pertanto, il soggetto che, in violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, si avvalga di fatto delle prestazioni rese da lavoratori formalmente dipendenti da un altro soggetto, risponde penalmente, in caso di inosservanza della normativa prevenzionistica, degli infortuni occorsi a questi ultimi.
Innanzitutto, al fine di comprendere la pronuncia in esame, va tenuto presente che, mentre l’appalto lecito di opere o servizi si caratterizza per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte dell’appaltatore medesimo, del rischio d’impresa, l’interposizione di manodopera, vietata dalla legge, si realizza quando l’appaltatore si limiti a fornire al committente mere prestazioni di lavoro, senza assumere alcun rischio d’impresa, né esercitare alcun potere organizzativo o direttivo nei confronti dei propri lavoratori. La finalità del divieto è quella di impedire che l’imprenditore, servendosi di strumenti negoziali apparentemente leciti, ottenga prestazioni di lavoro inerenti al ciclo produttivo della propria attività, in frode alle leggi sul trattamento normativo, retributivo, assicurativo e previdenziale del rapporto di lavoro nell’impresa.
Secondo la Suprema Corte, i giudici del merito avevano correttamente ritenuto configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di interposizione illecita di manodopera, sulla base di un rapporto costante e non occasionale tra una ditta individuale e una sas, essendo emerso che l’attività dei lavoratori formalmente alle dipendenze della prima, in realtà, era svolta secondo le esigenze di tempo e di luogo e sotto le direttive ed il controllo della seconda, senza alcun collegamento con l’organizzazione imprenditoriale della ditta individuale, che non possedeva nemmeno i mezzi utilizzati nello svolgimento della prestazione.
È vero che – aggiungono i giudici di legittimità – il divieto, penalmente sanzionato, di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla L. 1369/1960 è stato abrogato dal DLgs. 276/2003, il quale (artt. 20 ss.) ha riconosciuto la possibilità, per alcuni soggetti (le Agenzie per il Lavoro in possesso di apposita autorizzazione) e in presenza di determinate condizioni, di esercitare l’attività di “fornitura di manodopera”. Deve, tuttavia, ritenersi che la rilevanza penale dell’interposizione fittizia di manodopera sia stata mantenuta anche a seguito di tale modifica normativa e che, quindi, detta fattispecie resti tuttora punibile ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 276/2003, in quanto riconducibile alla nuova fattispecie criminosa della somministrazione di lavoro esercitata da soggetto non abilitato o al di fuori dei casi consentiti, delineata da quest’ultimo articolo.
Una volta affermata la violazione del divieto di interposizione di manodopera e individuato, quindi, l’effettivo titolare del rapporto di lavoro nel soggetto che effettivamente si avvalga delle prestazioni lavorative intermediate, deve concludersi, altresì, per la titolarità, in capo al medesimo, degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Ove, quindi, detto soggetto risulti essere venuto meno, come nel caso in esame, ai propri doveri, per aver omesso di impartire precise disposizioni circa l’utilizzo dei presidi antinfortunistici, egli stesso deve essere considerato penalmente responsabile (oltre che per l’illecita interposizione) per gli infortuni sul lavoro – nella specie, si era trattato di un infortunio mortale – eventualmente occorsi ai lavoratori.

martedì 23 novembre 2010

Ici: scade il 16/12/2010 i termine per il versamento del saldo Ici il 2010

Come noto il D.L. 223/2006, convertito con modifiche con L. 248/2006 ha apportato alcune modifiche che riguardano, in particolare, la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione Ici, le modalità ed i termini di versamento dell’imposta, la nuova nozione di area fabbricabile e la limitazione al diritto di esenzione dall’Ici per i fabbricati appartenenti agli enti non commerciali.
Inoltre, il D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008 ha previsto, a partire dal 2008, l’esclusione del pagamento dell’Ici per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9e con Decreto Direttoriale 25.3.2009 sono stati approvati i nuovi modelli di conto corrente postale, nella duplice versione manuale e meccanografica, da utilizzare per il versamento dell’Ici.
Quest’anno il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell’Ici decorre dall’1.12.2010 e l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento è giovedì 16.12.2010. L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno 2010 ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata, ricordando comunque che si deve prestare attenzione a quanto deliberato dal Comune nell’anno in corso.
Infatti, mentre in caso di versamento in due rate, la prima deve essere determinata sulla base di aliquote e detrazioni stabilite per il periodo d’imposta precedente, con conguaglio da effettuarsi in sede di seconda rata, qualora il contribuente decida di optare per il versamento in unica soluzione dovrebbe necessariamente determinare l’imposta dovuta entro il 16 giugno sulla base di aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso.
Si ricorda inoltre che alcuni Comuni hanno previsto la non obbligatorietà del versamento in acconto a giugno 2010. In tal caso, il contribuente che ha accettato tale possibilità, dovrà versare entro il 16.12.2010 l’intera imposta dovuta per l’anno 2010.

venerdì 19 novembre 2010

DURC: chiarimenti dell'INPS per la validità trimestrale e mensile

L'INPS, nella Circolare n. 145 del 17 novembre 2010, fornisce chiarimenti in merito alla validità temporale del DURC riprendendo la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 del Ministero del Lavoro confermando la validità trimestrale del DURC nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell'iscrizione all'Albo e mensile per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive.
L'INPS fa presente che già l’Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici aveva riconosciuto la validità trimestrale del DURC. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta l’Autorità, e tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno espresso orientamenti conformi, con la circolare n. 35/2010 ha dettato le indicazioni in merito alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il Ministero ha riconosciuto, nell’ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del DURC definendo, inoltre, l’ambito nel quale il documento emesso possa essere utilizzato.
Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
L’impresa nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiudicazione, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali. Il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione sussiste l’obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a ciascun contratto.
Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Nell’ambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto. L'INPS segnala che nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.I
La validità trimestrale del DURC trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia. Con riferimento a tale fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell’ambito dell’intero periodo di validità trimestrale, potrà essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori.
Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale il DURC ha validità mensile.

giovedì 18 novembre 2010

Scontrino fiscale: valida la sospensione dell’attività anche con il parziale pagamento della sanzione

La Corte di Cassazione, con Sentenza 12 novembre 2010, n. 22976, ha stabilito che la sanzione accessoria della sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività, a seguito della mancata emissione della ricevuta o scontrino fiscale, non può essere revocata per il solo fatto che il contribuente ha versato parte della sanzione pecuniaria.
Pertanto la misura trova applicazione anche se l'esercente definisce in via agevolata la sanzione principale
E' legittima infatti la sospensione della licenza se nel quinquennio siano state accertate quattro violazioni (all'epoca dei fatti, tre) dell'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, anche nel caso in cui il contribuente abbia definito la sanzione principale con il pagamento in misura ridotta.
E' quanto ha deciso la Cassazione con la sentenza 22976 del 12 novembre, in applicazione del principio in base al quale la norma speciale deroga quella generale.
Riprendendo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha affermato che la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività previsto dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (tre distinte violazioni accertate nel corso di un quinquennio) ha carattere speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale, invece, in caso di definizione agevolata, non sono applicabili le sanzioni accessorie.
I fatti
A un commerciante napoletano veniva notificato un atto sanzionatorio che prevedeva la sospensione di quindici giorni dell'attività, per mancata emissione dello scontrino fiscale (tre violazioni nel quinquennio).
Contro il provvedimento, il contribuente proponeva ricorso alla Ctp in quanto, avendo optato per la definizione agevolata, con il pagamento di un quarto dell'importo nel termine di 60 giorni, riteneva di conseguenza sanata la sanzione accessoria dell'interruzione temporanea dell'esercizio.
La Ctp accoglie il ricorso proposto dal contribuente.
Dello stesso parere la Ctr Campania, che rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado. Secondo i giudici, la sospensione temporanea della licenza sarebbe stata sanata dall'opzione del contribuente per la definizione agevolata. Nel termine di 60 giorni, è infatti possibile "…definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie" (articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997).
I giudici della Ctr hanno ritenuto prevalente quest'ultima previsione rispetto a quella contenuta nell'articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997, che prevede la sospensione della licenza nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio quattro violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino "anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472 del 1997".
La sentenza di secondo grado, dunque, conferma quella della Ctp che aveva accolto il ricorso del contribuente.
Il ricorso in Cassazione
Contro la pronuncia della Commissione tributaria regionale, l'Agenzia propone ricorso in Cassazione per erronea applicazione delle norme di legge (articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, e articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997) e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360, n. 5, cpc).
L'Amministrazione fiscale rileva, in particolare, che in tema di sanzioni amministrative dovute alla violazione di disposizioni tributarie, la norma speciale prevale su quella generale.
Nel caso in esame, la disposizione normativa sulla chiusura dell'esercizio in presenza di reiterate violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale ha carattere di specialità rispetto alla norma generale, in base alla quale "la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie" (articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997).
La Suprema corte ha perciò ritenuto fondato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e, sulla base anche del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenze nn. 2439/2007, 25671/2008 e 13577/2010), ha cassato la sentenza di secondo grado e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

mercoledì 17 novembre 2010

Cartelle di pagamento e ruoli: nuovi tasso per gli interessi di mora

In attuazione dell’art. 30, D.P.R. 602/1973, che prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi con Provvedimento 7 settembre 2010, Prot. 2010/124566, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la nuova misura degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, a decorrere dal 1° ottobre 2010, il tasso di interesse sarà pari al 5,7567% su base annuale. Si ricorda che, fino al 30 settembre prossimo, si applica l'attuale tasso del 6,8358%.

martedì 16 novembre 2010

Acconti d'imposta 2010: regime dei minimi solo con il metodo storico

In risposta ad un'interrogazione parlamentare, posta nella giornata di ieri durante il Question Time, è stato ribadito che nel periodo di imposta nel quale avviene il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi, gli acconti d'imposta devono necessariamente essere calcolati col metodo storico, non essendo possibile ricorrere al metodo previsionale.
Per il recupero del credito IRPEF derivante da tali acconti d'imposta, il contribuente quindi potrà:
- chiedere il rimborso;
- ricorrere alla compensazione, anche eventualmente con l'imposta sostitutiva.
Non sono invece possibili i versamenti di minori acconti basati sul metodo previsionale.

lunedì 15 novembre 2010

SISTRI: quando il gestore deve iscriversi

A seguito dei molteplici quesiti posti all’associazione in merito alla normativa dei rifiuti inserita nel nuovo sistema sistri, si fa presente che nel caso il gestore per lo smaltimento delle macchine obsolete si avvalga di una ditta esterna autorizzata allo smaltimento di rifiuti pericolosi non deve iscriversi a Sistri. In caso contrario qualora invece il gestore provveda per conto proprio al trasferimento dei rifiuti pericolosi in discarica deve iscriversi a Sistri.
Il sistema SISTRI prevede infatti l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.
A tal proposito si fa presente che:
L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
REGIONE CAMPANIA
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Nell’ambito di tali categorie si definiscono cosi i vari tipi di rifiuti:
I rifiuti urbani
Il comma 2 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
I rifiuti speciali
Il comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell’elenco CER2002.
In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.
Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.
I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri alementi, in composti chimici.
In merito alle categorie di rifiuti più comunemente prodotte per lo smaltimento dei macchinari obsoleti da parte dei gestori di slot, si individuano nell’elenco CER 2002 al codice 200135 i rifiuti pericolosi i rifiuti le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.") e pertanto per lo smaltimento di tali rifiuti dovranno iscriversi a Sistri solo nel caso tali aziende provvedano da soli al trasporto di tali beni in discarica, nel caso invece si avvalgano di una ditta esterna specializzata nello smaltimento tale onere è solo a carico del vettore.
Come è possibile verificare dell’elenco dei rifiuti pericolosi (individuati con*) – stralcio-
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."
Per scaricare l’elenco completo dei rifiuti pericolosi evidenziati con (*) vai su http://www.aerecologia.it/cer_rifiuti.htm
Termini di iscrizione a Sistri
I termini di iscrizione al SISTRI per le imprese già in attività sono già scaduti. Infatti, secondo quanto previsto dal DM 17 dicembre 2009 (e successivi DD.MM. SISTRI modificativi), l'iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti era prevista secondo tale schema:
1) un primo gruppo (quello delle imprese più grandi, con numero di addetti superiore a 50), individuato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 dicembre 2009, che doveva aderire al Sistema iscrivendosi entro il 30 marzo 2010;
2) un secondo gruppo (quello delle imprese più piccole), individuato dall'art. 1, comma 1, lett. b), doveva iscriversi al Sistema entro il 29 aprile 2010.
Entrambi i gruppi dovevano provvedere all'iscrizione al sistema e al pagamento dei contributi previsti, comunicando tutta una serie di dati (Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Unità Locale/i, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Numero Addetti, etc.).
Secondo la normativa sul SISTRI, gli utenti per i quali l'adesione al SISTRI è volontaria potevano iscriversi, con le stesse modalità, a decorrere dal 1° ottobre 2010 in poi. In ogni caso, l'art. 3, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009 stabilisce che una volta "decorsi i termini previsti di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle rispettive attività": vale a dire che gli enti o le imprese "nuove" che si costituiscono dopo l'avvio dell'operatività del SISTRI per poter iniziare la loro attività, come appare ovvio dovranno prima iscriversi al Sistema.
Per quanto riguarda le sanzioni, nell'attuale fase transitoria di tre mesi (1° ottobre 2010-31 dicembre 2010) non sono previste conseguenze per la violazione di tale obbligo, dato che le uniche sanzioni applicabili sono quelle discendenti dalla violazione delle "vecchie" modalità gestionali di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (relative a Registro di carico e scarico dei rifiuti e al Formulario di identificazione dei rifiuti).
Successivamente - dal 1° gennaio 2011 - sarà il decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in fase di recepimento, a stabilire apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma. Le ipotesi previste dallo schema di decreto sono varie e bisognerà verificare come e se verranno modificate nella versione definitiva che approderà in GU.
Comunque, vi compaiono per ora le seguenti ipotesi;
- "omessa iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI, fino al 31 dicembre 2010" (sanzione pecuniaria pari a metà dell'importo dovuto per l'inscrizione per ciascun mese di ritardo);
- "omessa iscrizione dei soggetti obbligati al SISTRI, dopo il 31 dicembre 2010" (Rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Euro; Rifiuti non pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 a 26.000 Euro);
- "esercizio dell'attività senza iscrizione all'Albo, dopo il 31 dicembre 2010" (le sanzioni ex art. 260-bis, comma 1, TUA aumentate fino al triplo, e cioè: Rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Euro aumentate fino al triplo - Rifiuti non pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 a 26.000 Euro, aumentate fino al triplo);
- "esercizio dell'attività senza iscrizione al SISTRI, dopo il 31 dicembre 2010" (le sanzioni ex art. 260-bis, comma 1, TUA aumentate fino al triplo);
- "trasportatori di rifiuti obbligati all'iscrizione che utilizzino autoveicoli di trasporto non iscritti al SISTRI" (Rifiuti pericolosi: arresto da 2 anni a 3 anni e ammenda da 26.000 a 93.000 Euro con sanzione accessoria obbligatoria del fermo amministrativo di 12 mesi del mezzo utilizzato per il trasporto - Rifiuti non pericolosi: arresto da 1 anno a 2 anni e ammenda da 26.000 a 93.000 Euro).

Avvisi: attenzione alle truffe via email per i rimborsi delle imposte

Una nuova trappola in formato elettronico si aggira per il web, pronta a carpire dati sensibili. E' in circolazione un'e-mail che riporta nell'oggetto la frase "Si dispone di un rimborso fiscale!" con all'interno una scheda da riempire, che sembra essere partita da un indirizzo dell'Agenzia delle Entrate: bcadmin@agenziaentrate.com.
Come sempre, le apparenze ingannano. Questo messaggio di posta, infatti, non è altro che l'ennesimo tentativo di phishing, una truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate. A partire da quelle sulla carta di credito - con tanto di data di scadenza, codice di sicurezza e parola d'accesso supplementare - che potrebbero essere fornite con leggerezza e in buona fede dagli ignari destinatari delle comunicazioni-tranello, convinti di avere così diritto a un rimborso del Fisco. Per evitare di cadere nel trabocchetto, basta mettere in pratica un rimedio semplice ed efficace: eliminare al più presto l'e-mail e non aprire il suo allegato, perché potrebbe essere pericoloso e infettare il disco rigido del computer.
A questo proposito, vale la pena di ricordare che la procedura seguita dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria per erogare i rimborsi non prevede mai il ricorso ad avvisi telefonici o via e-mail, ma solo alla posta tradizionale. In nessun caso, l'Agenzia richiede informazioni sulle carte di credito. Inoltre, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi", si possono consultare le corrette modalità per ricevere un rimborso fiscale con l'accredito sul conto corrente bancario o postale. La richiesta di accredito può essere fatta a un qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate oppure direttamente online, usando un'applicazione specifica.

venerdì 12 novembre 2010

Cooperative: contributi a fondo perduto per lo sviluppo entro il 18 dicembre 2010 la presentazione dei progetti Bando 2010

Nella G.U. Serie Speciale n. 127 del 03.11.2010 è stato pubblicato il Bando 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico per la presentazione da parte delle Cooperative di progetti per iniziative di promozione e sviluppo della Cooperazione.
I progetti potranno essere presentati da enti cooperativi o loro consorzi:
•che siano iscritti all’Albo delle società cooperative;
•che abbiano natura mutualistica e siano cooperative a mutualità prevalente;
•che non siano in stato di liquidazione;
•che abbiano depositato almeno due bilanci di esercizio (di cui l’ultimo non in perdita);
•che abbiano presentato i modelli C17 Bilancio;
•che non svolgano attività di costruzione e assegnazione alloggi per i soci;
•che non siano aderenti alle Associazioni del Movimento Cooperativo;
•che siano tenuti al versamento del contributo di revisione.
I contributi dovranno essere finalizzati alla promozione di nuove imprese, di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i progetti diretti all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno.
I progetti, da presentarsi secondo le modalità previste nel Bando entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U., dovranno tendere a:
1. utilizzo imprenditoriale ed al potenziamento di opportunità già presenti nel territorio di riferimento;
2. accrescimento dimensionale dell’impresa;
3. integrazione interistituzionale ed alla promozione di partenariati stabili;
4. attivazione e/o consolidamento di iniziative inscritte in un progetto complessivo di impresa.
I progetti devono avere una durata non superiore a 8 mesi. Il numero delle iniziative progettuali ammesse a contributo sarà determinato dalla graduatoria di merito redatta dal Nucleo di valutazione presso il Ministero; il contributo, il cui importo massimo concedibile è pari a € 200.000,00 è erogato per quote, in relazione alle fasi di realizzazione del progetto.
L’iniziativa del Ministero, che rientra nell’ambito dell’utilizzo dei Fondi finanziati ai sensi dell’art. 11 della legge n. 59/92, è quanto mai importante in una fase economica critica come l’attuale; il bando che privilegia le iniziative cooperative nel Mezzogiorno è di agevole comprensione e la partecipazione può rappresentare una vera opportunità per le imprese cooperative.

Cooperative e sicurezza sul lavoro: il presidente è l’unico responsabile per gli incidenti sul lavoro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31385/2010, ha chiarito che in presenza di infortunio sul lavoro l'unico responsabile, in caso di cooperativa, è il Presidente, escludendo quindi i soci. Nella stessa decisione viene esclusa la possibilità di considerare il Presidente quale soggetto equiparato al semplice socio lavoratore.
Nello specifico la Suprema Corte ha assimilato la figura di Presidente di cooperativa a quella di datore di lavoro e quella di socio a quella di dipendente. Il Presidente/datore di lavoro è conseguentemente tenuto a garantire la formazione della compagine di tutti i soci e la relativa informazione in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

martedì 9 novembre 2010

Telefonate commerciali indesiderate: istituito il registro per non riceverle dal 2 febbraio 2011

Con Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256, è stato approvato il regolamento per l'utilizzo del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Il Decreto n. 135/2009 ha infatti previsto l'istituzione di tale registro, destinato all'iscrizione da parte dei soggetti che non intendono ricevere telefonate di tipo commerciale: il Ministero provvederà nei prossimi mesi all'attivazione delle necessarie modalità tecniche e attuative, e l'iscrizione inizierà a partire dal 2 febbraio 2011.
Si ricorda che il sistema attualmente in vigore prevede il meccanismo esattamente contrario, ossia la segnalazione nell'elenco telefonico da parte dei soggetti che desiderino ricevere tali tipo di telefonate.

lunedì 8 novembre 2010

Esenzione IRAP: nuove sentenze per studi associati ed agenti di commercio

Studi associati
Con Sentenza 3 novembre 2010, n. 22386, la Corte di Cassazione ha nuovamente stabilito che è soggetto ad IRAP l'esercizio in forma associata della professione: tuttavia, ha fornito un ulteriore elemento importante, che potrebbe lasciare aperta una possibilità per il rimborso dell'imposta.
Nella sentenza è stato infatti ribadito che l'esercizio in forma associata della professione è circostanza di per sé idonea a far presumere la sussistenza del requisito di autonoma organizzazione: tuttavia, tale requisito decade qualora il contribuente dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Agenti di commercio
Con Sentenza 21 ottobre 2010, n. 21578, la Corte di Cassazione si è espressa ancora una volta in tema di IRAP, stabilendo che l'agente di commercio, non essendo paragonabile alla figura dell'imprenditore, è assoggettato all'imposta solamente se dotato di autonoma organizzazione.
Nello specifico, i giudici hanno ribadito il principio generale secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre ogniqualvolta il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse);
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione;
si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

IL PREU SULLE VLT (2 parte)

Casi particolari di determinazione della base imponibile e del PREU per il singolo periodo contabile
Se per comprovate cause di forza maggiore il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati relativa all’intero periodo contabile la base imponibile ed il PREU, limitativamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sono determinati sulla base dei valori imponibili forfettari.
Pertanto per ciascun sistema di gioco la base imponibile della frazione del periodo contabile per la quale non si è proceduto alla trasmissione dei dati è determinata nel seguente modo:
S2= Base imponibile
=
Valore del TOT_BET inviato in data più prossima alla fine del periodo contabile stesso
+
L’importo forfettario giornaliero riferito a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco
X
Il numero dei giorni trascorsi dalla data di riferimento del TOT_BET inviato in data più prossima alla fine del periodo contabile stesso alla data dell’ultimo giorno del periodo contabile
Per determinare la base imponibile B dell’intero periodo contabile, a tale base imponibile S2, va sommata la base imponibile determinata in modo ordinario relativa alla frazione del periodo contabile S1 relativo alle somme giocate nel periodo contabile fino al giorno dell’ultima rilevazione del valore del TOT_BET.
Casi particolari di determinazione della base imponibile e del PREU per l’anno solare
Se per comprovate cause di forza maggiore il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati relativa all’intero anno solare la base imponibile ed il PREU, limitativamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sono determinati sulla base dei valori imponibili forfettari.
Pertanto per ciascun sistema di gioco per il quale il concessionario non abbia trasmesso il BET, riferito all’anno solare, entro il 15 febbraio dell’anno successivo, e per il quale non risulti inviato anche il TOT_BET relativo all’ultimo giorno dell’anno la base imponibile è determinata nel seguente modo:
S2= Base imponibile
=
Valore del TOT_BET inviato in data più prossima al 31 dicembre
+
L’importo forfettario giornaliero riferito a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco
X
Il numero dei giorni trascorsi dalla data di riferimento del TOT_BET inviato in data più prossima al 31 dicembre
Anche in questo caso, per determinare la base imponibile B dell’intero anno solare, a tale base imponibile S2, va sommata la base imponibile determinata in modo ordinario relativa alla frazione dell’anno solare S1 relativa alle somme giocate dal 1 gennaio fino al giorno dell’ultima rilevazione del valore del TOT_BET.
Valore forfettario giornaliero
Il valore forfettario giornaliero della raccolta riferita a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco è attualmente pari ad € 560,00
Modalità di determinazione e di utilizzo del credito annuale
Nel caso in cui l’importo del PREU dovuto per l’anno solare risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario a decorrere dal mese di aprile dell’anno solare successivo in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di PREU, in alternativa il concessionario può chiedere il rimborso di tale credito.
La scelta del concessionario tra l’utilizzo a compensazione ed il rimborso del credito va tuttavia comunicata ad AAMS entro il 16 marzo dell’anno solare successivo. In caso di omessa o tardiva comunicazione la scelta si intende effettuata per l’utilizzo del credito in compensazione.
Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate
Il concessionario comunica ad AAMS le somme giocate mediante apparecchi da gioco, registrate dal sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco.
Tali comunicazioni sono effettuate, secondo le seguenti modalità:
1) il dato complessivo delle giocate risultante nell’ultimo giorno del periodo contabile è comunicato entro il giorno successivo alla fine del periodo stesso (es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 1 marzo 2011)
2) il dato complessivo delle somme giocate e registrate alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d’imposta è comunicato entro il 15 febbraio dell’anno successivo.
Le comunicazioni sono effettuate tramite rete telematica con le modalità indicate nell’allegato tecnico.
Sanzioni relative ad omesse comunicazioni
Nel caso di inadempimenti in merito a dette comunicazioni si applicano le seguenti sanzioni:
Le comunicazioni omesse o effettuate con dati incompleti on non veritieri si applica la sanzione amministrativa da € 500 ad € 8.000, Per altri inadempimenti in materia di comunicazioni la sanzione amministrativa è da € 258,00 a € 2.065,00
Liquidazione del PREU e controllo dei versamenti
Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS, sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario, procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo steso è suddiviso.
Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS controlla che il PREU liquidato sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità specificate prima.
A tal fine AAMS comunica al concessionari l’esito del controllo applicano ove dovuto sanzioni ed interessi in caso di ritardato, omesso o carente versamento.

IL PREU SULLE VLT (1 parte)

Sono ormai trascorsi gia quattro mesi dalla pubblicazione del Decreto Direttoriale Prot. 22847/giochi/ADI del 1 luglio 2010 riteniamo importante comunque definire nuovamente ed in modo schematico le modalità di tassazione delle VLT sulla base di tale Decreto Direttoriale e sulla base dei contributi interpretativi emersi fin’ora.
Base imponibile e determinazione dell’imposta
Alla raccolta effettuata mediante gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co.6 lett. B del TULPS (VLT) si applica il PREU.
Il PREU sia applica alla base imponibile, contabilizzata dal sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, nella misura del:
2% per gli anni 2010 e 2011
3% per l’anno 2012
4%per l’anno 2013
Individuazione dei periodi contabili
L’anno solare è suddiviso in 6 periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da 2 mesi solari.
I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi solari sono:
gennaio-febbraio
marzo-aprile
maggio-giugno
luglio-agosto
settembre-ottobre
novembre-dicembre
Determinazione della base imponibile e del PREU per ciascun periodo contabile
Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU relativi a ciascun periodo contabile secondo i criteri definiti dall’allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema contabilità di ciascun sistema di gioco, a cura e responsabilità del concessionario stesso, con riferimento ai dati memorizzati, relativi al periodo ricompreso tra il primo e l’ultimo giorno di ciascun periodo contabile.
L’allegato tecnico a tal proposito dispone che, per ciascun sistema di gioco, la base imponibile è determinata facendo riferimento alla differenza tra il valore contenuto nel campo TOT_ BET del messaggio 600 (definito dalle specifiche di comunicazione relative ai sistemi di gioco previsti dall’art. 110 co.6 lett. B del TULPS) pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il primo giorno successivo alla fine del periodo contabile ed il valore del campo TOT_ BET relativo al termine del periodo contabile precedente (utilizzato per la determinazione della base imponibile di tale periodo precedente)
I sintesi il calcolo viene fatto secondo le seguenti modalità:
Cf =Valore del TOT_BET relativo all’ultimo giorno del periodo contabile N
Ci = Valore del TOT_BET relativo all’ultimo giorno del periodo contabile N-1
S1= somme giocate nel periodo contabile N
BASE IMPONIBILE = S1 = Cf – Ci
Il PREU pertanto si determina applicando l’aliquota d’imposta (2% per gli anni 2010 e 2011) alla base imponibile del singolo sistema di gioco
Il PREU totale dovuto dal concessionario per ciascun periodo contabile è determinato dunque dalla somma del PREU di tutti i sistemi di gioco di cui lo stesso è titolare.
Termini e modalità per la determinazione e per l’effettuazione dei versamenti per ciascun periodo contabile
I concessionari assolvono il PREU dovuto per ciascun periodo contabile (es. gennaio-febbraio 2011) mediante 4 versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:
1) il primo versamento
Entro il 28 del primo mese del periodo contabile
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 28 gennaio 2011)
Per un importo pari al 25% dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente
(es. il 25% del PREU dovuto per il periodo settembre-ottobre 2010)
2) il secondo versamento
Entro il 13 del secondo mese del periodo contabile
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 13 febbraio 2011)
Per un importo pari al 25% dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
(es: il 25% del PREU dovuto per il periodo settembre-ottobre 2010)
3) il terzo versamento
Entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 28 febbraio 2011)
Per un importo pari al 25% dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
(es: il 25% del PREU dovuto per il periodo settembre-ottobre 2010)
4) il quarto versamento
Entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 22 marzo 2011)
Per un importo pari alla differenza del PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo (saldo del periodo a debito).
Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo (saldo del periodo a credito), la differenza a credito è utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi successivi ed al saldo annuale
Il versamento è effettuato tramite modello F24 -Accise
Determinazione della base imponibile e del PREU per ciascun anno solare
Il concessionario, oltre a determinare la base imponibile ed il PREU relativo a ciascun periodo contabile, deve determinare anche la base imponibile ed il PREU relativo a ciascun anno solare sempre secondo i criteri stabiliti nell’allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, con riferimento ai dati memorizzati relativi al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
L’allegato tecnico a tal proposito dispone la possibilità al concessionario di scegliere tra 2 alternative di calcolo della base imponibile.
1° metodo di calcolo della base imponibile
Determinare, per ciascun sistema di gioco, la base imponibile è annuale è pari al valore contenuto nel campo BET del messaggio 600 (definito dalle specifiche di comunicazione relative ai sistemi di gioco previsti dall’art. 110 co. 6 lett. B del TULPS) pervenuto con esito positivo al sistema di controllo entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello d’imposta oppure 1 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta.
2° metodo di calcolo della base imponibile
Determinare, per ciascun sistema di gioco, la base imponibile è annuale è pari al valore contenuto nel campo TOT_ BET del messaggio 600 (definito dalle specifiche di comunicazione relative ai sistemi di gioco previsti dall’art. 110 co.6 lett. B del TULPS) pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il 1 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta.
Come anche per il PREU dovuto dal concessionario per ciascun periodo contabile anche il PREU dovuto per ciascun anno solare è determinato dalla soma del PREU di tutti i sistemi di gioco di cui il concessionario è titolare.
Termini e modalità per la determinazione e per l’effettuazione dei versamenti per ciascun anno solare
L’importo da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per l’anno solare e gli importi versati per i periodi contabili in cui è diviso il medesimo.
Il versamento è effettuato tramite modello F24 –Accise.

Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato: entro il 31 dicembre 2010 l’elaborazione del documento di valutazione

Il 31 dicembre 2010 decorre il termine ultimo per l’elaborazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, per tutte le aziende pubbliche e private (Legge 122/2010).
Tale valutazione può risultare più difficoltosa rispetto a quella dei tradizionali fattori di pericolo (rischio elettrico, da rumore, da vibrazione, …) misurabili con strumenti standardizzati, poiché un evento stressante può avere ripercussioni differenti in base alla capacità del singolo individuo di reagire ad esso.
Per questo motivo, è opportuno adottare un modello di valutazione che si propone di fornire alle figure della sicurezza aziendale (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente) il sostegno necessario per adempiere all’obbligo normativo, attraverso un percorso articolato principalmente in due fasi.
FASE 1: Valutazione oggettiva.
Questa prima fase si propone di analizzare gli indicatori oggettivi di rischio, con la finalità di “fotografare” la realtà organizzativa dell’azienda. Tali indicatori riguardano principalmente tre aree: 1) indicatori aziendali (indici infortunistici, assenze per malattia, turn-over del personale, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di visite mediche straordinarie),
2) contenuto del lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione e sviluppo di carriera, autonomia decisionale e controllo del lavoro, rapporti interpersonali, conciliazione vita - lavoro) e
3) contesto del lavoro (ambiente e attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi e ritmi, orario di lavoro e turni).
A questo scopo possono essere utilizzati strumenti quali questionari, check-list e job analysis, che permettono l’identificazione del livello di rischio come basso, medio oppure alto, dove per basso si intende una situazione che non evidenzia la necessità di interventi di riduzione o di eliminazione dei fattori stressogeni.
FASE 2: Valutazione soggettiva.
La seconda fase deve essere effettuata quando dall’esame degli elementi oggettivi il livello di rischio non risulta basso. Si deve pertanto procedere nel coinvolgimento dei lavoratori, effettuando una stima della loro percezione dello stress.
La valutazione soggettiva deve consentire di individuare con maggior precisione la natura del rischio da stress lavoro correlato, al fine di definire le priorità ed intraprendere interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Per la rilevazione della soggettività dei singoli lavoratori si ricorre a metodi di indagine che possono comprendere questionari, focus group, interviste semi-strutturate. L’uso di questi strumenti richiede professionalità specifiche, esperte delle tecniche adottate come, ad esempio, gli psicologi del lavoro.
Fonte: Centro Studi CGN

ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2010: entro il 30 novembre 2010 il versamento

Scade il 30 novembre il termine per il versamento della seconda (o unica) rata degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010 ai fini Irpef, Ires e Irap. Tale versamento va effettuato a partire dal 2.11.2010 (in quanto l’1.11 cade di giorno festivo) ed entro il 30.11.2010.
ACCONTO IRPEF: base di calcolo per l’acconto in base al reddito storico
La base di calcolo per l’acconto Irpef 2010 è costituita dall’imposta relativa al periodo d’imposta precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute alla fonte, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2009 (Unico 2010).
In particolare, gli acconti relativi all’Irpef devono essere versati in due rate di cui:
1) La prima, pari al 40% dell’acconto complessivo (99%), doveva essere versata entro giugno 2010 o comunque entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente, tenendo presente che si rendeva dovuta solo se superiore ad € 103,00;
2) La seconda, che scade il 30 novembre 2010, è pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto
ACCONTO IRPEF: ricalcolo dell’acconto in base al reddito previsionale
In alternativa è anche possibile di calcolare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto subite.
In sostanza, per ricalcolare l’acconto d’imposta, si deve considerare l’imponibile fiscale previsto per l’anno 2010 e calcolare gli acconti con le percentuali stabilite con il metodo storico.
Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso non è tenuto al versamento dell’acconto.
È bene ricordare che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (30% dell’importo non versato, oltre agli interessi legali).
ACCONTO IRES: base di calcolo per l’acconto in base al reddito storico
Parallelamente all’IRPEF, l’acconto Ires per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 (anno 2010 per esercizi solari) è stabilito in misura pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente.
Gli acconti d’imposta devono essere versati, nel rispetto di termini diversi, in due rate ovvero in un’unica soluzione a seconda che si superino o meno determinati limiti. Pertanto, gli acconti Ires devono essere versati in due rate di cui:
1) la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo (100%), deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente, tenendo presente che si rende dovuta solo se superiore a e 103;
2) la seconda, pari al 60% dell’acconto complessivo (100%), che scade il 30 novembre dell’anno cui si riferisce l’acconto per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare; in caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, la seconda rata va versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio o periodo di gestione. L’importo dovuto a titolo di seconda rata è, invece, pari all’acconto complessivo quando non si è reso operante l’obbligo di versamento della prima rata.
ACCONTO IRES: ricalcolo dell’acconto in base al reddito previsionale
anche ai fini Ires, il contribuente ha la possibilità di commisurare l’acconto all’imposta presumibilmente dovuta per l’esercizio in corso, sempre al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto (cd. «metodo previsionale»).
ACCONTO IRAP: ricalcolo dell’acconto in base al reddito storico al reddito previsionale
Valgono le stesse regole stabilite per l’IRES
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per il versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap deve essere utilizzato il Mod. di pagamento F24.
Per i titolari di partita Iva il versamento dell’acconto Irpef, Ires e Irap va effettuato esclusivamente con le modalità telematiche. È possibile compensare liberamente l’importo dovuto a titolo di acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente sia titolare.
II ACCONTO DI NOVEMBRE: CODICI TRIBUTO
I codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
- cod. 4034 – Irpef acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
- cod. 2002 – Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
- cod. 3813 – Irap acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
- cod. 1799 – Imposta sostitutiva acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.

Dottori commercialisti ed esperti contabili: nuova tariffa professionale

È stata approvata la nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha effetto dal 30 ottobre 2010, senza alcuna differenziazione, per i professionisti iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo unico.
La tariffa presenta disposizioni specifiche per gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall’ordinamento professionale. Nella tariffa è stato inoltre reintrodotto il rimborso delle spese generali di studio nella misura del 12,5%, con il limite di 2.500 euro per ciascuna parcella.
Le nuove norme si applicano per le prestazioni in corso alla data della loro entrata in vigore. Per gli onorari graduali, i rimborsi spese e le indennità sono determinati secondo la tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.
(D.M. 169, 2 settembre 2010, in G.U. 242 del 15.10.2010)

Sistri: la nota esplicativa e le guide per gli utenti

In materia di Sistri si ricorda che il Ministero ha pubblicato sul sito del Sistri una nota esplicativa relativa al DM Ambiente 28 settembre 2010 nella quale viene descritta la disciplina del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti e riprodotto il nuovo Manuale Operativo Sistri, dal quale sono state estrapolate le tre guide operative per gli operatori del settore della gestione dei rifiuti (Guida Utente Produttori, Guida Utente Trasportatori, Guida Utente Recuperatori-Smaltitori).
Secondo quanto chiarito dalla nota esplicativa diffusa tramite il sito del Sistri, quindi, lo scenario delineato dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto è il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio della sua operatività, sono in possesso dei dispositivi elettronici, li utilizzano a decorrere da tale data. Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre.
Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro. Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Il MATTM osserva che, poiché alla data di avvio della procedura Sistri non tutti gli iscritti sono dotati dei dispositivi potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE: in tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi. Sul punto, il Ministero sottolinea “l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso”.
b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data di inizio non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data di avvio della procedura Sistri , non sono stati ancora consegnati i dispositivi, devono continuare a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del DLgs. n. 152/2006. Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato.
Ancora una volta il MATTM “evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività”.
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione del nuovo sistema informatico (la fase transitoria che durerà tre mesi in virtù della proroga disposta dal DM 27 settembre 2010 sino al 31 dicembre 2010), tesa alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.
Il medesimo articolo specifica, infatti, che, per garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, TUA. Pertanto, il MATTM osserva che, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del FIR garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.
Il Manuale Utente del SISTRI si fa in quattro
Sul sito del SISTRI (www.sistri.it) è stata resa disponibile la versione aggiornata del manuale. La nuova modifica del Manuale Utente consiste in una revisione completa di tutto il documento, con la eliminazione dei contenuti del capitolo 7 e la sostituzione dei contenuti con le tre Guide Utente Operatore, Trasportatore e Smaltitore anch’esse pubblicate sul portale SISTRI nella sezione “Documenti - Manuali e Guide”. Sempre nella stessa sezione del sito sono state rese disponibili la “Guida all'utilizzo del dispositivo usb”, e la “Procedura per il ripristino del software del dispositivo usb”.