giovedì 28 ottobre 2010

Operazioni con Paesi Black list: entro il 2 novembre 2010 l’invio degli elenchi clienti e fornitori.

Entro il 31 ottobre 2010 (prorogato al 2 novembre) i contribuenti IVA che avranno intrattenuto rapporti commerciali con altri operatori economici stabiliti, aventi sede o residenza in Paesi black list dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L’adempimento è per alcuni versi simile agli elenchi clienti e fornitori anche se la periodicità dell’obbligo è mensile o trimestrale.
Le disposizioni di attuazione hanno previsto una periodicità mensile o trimestrale per l’invio della nuova comunicazione telematica obbligatoria per i contribuenti IVA che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi verso Paesi black list.
Periodo di riferimento e periodicità
La periodicità può essere mensile o trimestrale avendo riguardo all’ammontare delle operazioni effettuate e/o ricevute. La verifica del superamento della soglia, pari a 50 mila euro, che determina il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna categoria di operazione.
Le disposizioni di attuazione prevedono la periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a euro 50.000 per ciascun trimestre e per ciascuna categoria di operazioni.
ESEMPIO
•cessioni di beni effettuate euro 30.000;
•prestazioni di servizi effettuate euro 10.000;
•acquisti di beni euro 25.000;
•acquisto di prestazioni di servizi euro 5.000
L’importo complessivo delle operazioni ammonta ad euro 70.000 ma la circostanza è del tutto ininfluente ai fini della periodicità dovendo fare riferimento alle singole categorie di operazioni.
L’interpretazione è più complicata se il limite di euro 50.000 viene superato con riferimento ad una categoria di operazioni. Ci si deve domandare cosa succede al verificarsi delle seguenti condizioni:
ESEMPIO
•cessioni di beni effettuate euro 30.000;
•prestazioni di servizi effettuate euro 60.000;
In questo caso il contribuente diventerà mensile sia con riferimento alle cessioni di beni (effettuate), sia con riferimento alle prestazioni di servizi (poste in essere). L’interpretazione trova la sua origine dalla lettura della norma (il decreto di attuazione) il cui contenuto è pressoché analogo a quello riguardante la periodicità degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie. Pertanto è possibile fare riferimento alle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010.
Preliminarmente deve essere ricordato che il superamento o meno della soglia di euro 50.000 deve essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall’altro. Tuttavia, diversamente dalla presentazione degli elenchi Intrastat, la cui modulistica è diversa (distinta) per le operazioni attive e le operazioni passive, la periodicità non potrà che essere unica. In sostanza considerando che nel nuovo modello devono essere indicate tutte le categorie di operazioni, cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate, acquisti di beni ed acquisto di servizi, l’adempimento dovrà essere eseguito, per tutte le operazioni trimestralmente o mensilmente.
Non potrà quindi verificarsi che il medesimo soggetto sia tenuto, ad esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo all’acquisto dei beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi. Inoltre, sempre secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia nel caso di superamento della soglia di euro 50.000 per una singola categoria di operazioni (cioè solo cessioni di beni ovvero solo servizi resi, ovvero solo acquisti di beni o solo per i servizi ricevuti), scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco contenente tutte le operazioni.
ESEMPIO
•cessioni di beni effettuate euro 60.000;
•prestazioni di servizi effettuate euro 5.000;
•acquisto di beni euro 1.000;
•acquisto di servizi euro 2.000
In questo caso il contribuente sarà tenuto a presentare mensilmente l’unico elenco riepilogativo contenente sia le cessioni di beni, ma anche le prestazioni di servizi effettuate. In sostanza il superamento del limite per le cessioni di beni “condiziona” la periodicità mensile delle prestazioni di servizi effettuate, ma anche degli acquisti.
In pratica le operazioni attive devono essere considerate un’unica categoria e le operazioni passive, cioè l’acquisto di beni e l’acquisto di servizi un’altra categoria. È sufficiente il superamento della soglia di euro 50.000 affinché l’adempimento, cioè l’invio dell’elenco debba essere effettuato con periodicità mensile. L’adempimento mensile sarà unico e riguarderà anche tutte le altre operazioni che non avranno superato il predetto limite di euro 50.000.
Fonte: fisco 7 - cgn

mercoledì 27 ottobre 2010

Videoriprese: validità delle videoriprese in caso di molestie sessuali anche se non autorizzate

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37197 del 19 ottobre 2010, ha sancito la legittimità delle videoriprese attestanti la violenza sessuale, anche in assenza di provvedimento autorizzatorio.
Nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto legittime le riprese nel caso in cui il soggetto che svolge le medesime risulta essere parte del filmato, nonché, collegandosi al fatto che il datore di lavoro, nel nostro caso il titolare di uno studio professionale, non ha potuto sostenere la presenza senza titolo della dipendente sul luogo delle riprese. Nel dirimere la controversia, i giudici hanno assimilato lo studio professionale al domicilio temporaneo della dipendente.

Rivalutazione terreni: nuova risoluzione prima della scadenza del 2 novembre 2010

Cala il sipario sulla rivalutazione dei terreni 2010. Scade, infatti, il 2 novembre (la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) il termine ultimo per usufruire della possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi, alla data del 1° gennaio 2010.
Si tratta di una chance offerta dal legislatore a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (che operano fuori dal regime d’impresa) in prima battuta nel 2002 (legge 448/2001), poi prorogata, o meglio riaperta più volte, da ultimo con la legge 191/2009.
Il contribuente che ha optato per la rivalutazione perfeziona l’operazione procurandosi una perizia giurata di stima da parte di un tecnico abilitato, che deve individuare il valore del terreno al 1° gennaio 2010, e versando un’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del “bene” risultante dalla perizia l’aliquota del 4 per cento.
Effettuata la scelta …
Con perizia giurata “alla mano”, il contribuente deve pagare, con il modello F24, utilizzando il codice tributo 8056, l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 2 novembre, altrimenti, in caso di opzione per il pagamento frazionato, nello stesso termine deve versare la prima delle tre rate annuali di pari importo in cui è possibile suddividere l’adempimento. Le altre andranno corrisposte rispettivamente entro il 31 ottobre 2011 ed entro il 31 ottobre 2012, maggiorate degli interessi al 3% annuo.
Infine, chi ha provveduto alla rivalutazione deve “darne notizia” nella dichiarazione dei redditi, indicando il valore del terreno e l’imposta.
Il ricalcolo esige competenza
Il nuovo valore attribuibile ai terreni va individuato da professionisti del settore, quali ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari o industriali edili.
Ma, poiché la perizia “qualificata” ha un suo prezzo, lo stesso può essere portato in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in quanto costituisce un costo inerente al bene.
Il valore aggiornato del terreno costituisce riferimento utile, non solo per la determinazione delle imposte dirette, ma anche ai fini di quelle di registro, ipotecaria e catastale.
Non proroga, riapertura dei termini
A partire dalla Finanziaria 2002, nel corso degli anni si sono succeduti interventi normativi che, in un certo senso, hanno ridato vita alla disposizione originaria, ma già nel 2003, in occasione del primo “rinvio”, l’Agenzia ebbe modo di precisare che la riproposizioni dell’agevolazione non va intesa come mera proroga, in quanto si applica ai terreni posseduti a una “certa” data (circolare 27/2003).
Ne consegue che, in caso di precedente rivalutazione dell’area, ad esempio al 1° gennaio 2008, al contribuente è concessa l’opportunità di effettuare una nuova rideterminazione, sulla base delle disposizioni della Finanziaria 2010, mediante un’ulteriore perizia di stima e un versamento dell’imposta sostitutiva calcolata in relazione al diverso valore scaturito dalla relazione del tecnico. Qualora l’interessato avesse già pagato l’imposta a fronte della prima rivalutazione, può chiedere il rimborso e, se si fosse avvalso della facoltà di rateizzare l’importo dovuto, non deve versare la terza e ultima rata (anch’essa in scadenza al 2 novembre), ma assolvere la nuova imposta calcolata sul valore stabilito dall’ultima valutazione in una delle due modalità previste dalla norma. Per le rate pagate in precedenza, la strada è quella del rimborso.
Precisazioni evergreen
Sul beneficio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito innumerevoli chiarimenti; tra gli altri, con la circolare “monografica” 81/2002, ha detto che è possibile rivalutare anche i terreni detenuti in regime di comunione pro-indiviso solo da parte di alcuni dei comproprietari: il ricalcolo, in questo caso, va fatto, determinando il valore dell’intera area e applicando l’imposta sostitutiva su una percentuale astratta del terreno, corrispondente alla quota di comproprietà. Infatti, “il regime giuridico della comunione attribuisce a ciascun condomino una quota ideale del diritto di proprietà che non è riferibile ad una porzione materiale del bene”.
Affrancabili anche i valori dei terreni concessi in usufrutto, da parte del nudo proprietario o dell’usufruttuario in possesso di tali beni al 1° gennaio 2010 (punti 6.1 e 6.2 della circolare 12/2010, che conferma un chiarimento ribadito in precedenti documenti di prassi – cfr circolari 81/2002 e 27/2003).
Quando conviene
In pratica, tenuto conto del fatto che il valore scaturito dalla stima del perito assume rilevanza quale costo fiscalmente riconosciuto, sostituendo quello“storico” del terreno, la rivalutazione potrebbe portare a un risparmio d’imposta connesso alla diminuzione della plusvalenza imponibile realizzata al momento della eventuale successiva vendita del terreno (articoli 67, lettere a) e b), e 68 del Tuir). L’operazione è, quindi, condizionata da una preventiva valutazione della convenienza da parte del contribuente interessato.
A questo proposito, è opportuno ricordare che, senza rivalutazione, la plusvalenza si calcola, per i terreni ricevuti per successione o donazione, considerando come costo il valore del “bene” che risulta dagli atti registrati o, in caso di lottizzazione, il valore corrente al momento di inizio della stessa (circolare 81/2002).
La Risoluzione 22/10/2010 n.111
Con Risoluzione 22 ottobre 2010, n. 111, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Nel quesito esposto, un contribuente proprietario di terreni aveva beneficiato della rivalutazione del costo d'acquisto del terreno in data 1° gennaio 2008, e chiedeva come potesse usufruire della nuova rivalutazione resa possibile dalla Legge Finanziaria 2010.
L'Agenzia ha chiarito che in tal caso è necessario:
- far redigere una nuova perizia giurata di stima del terreno alla data del 1° gennaio 2010;
- versare la prima rata dell'imposta sostitutiva del 4%, calcolata sul valore determinato in sede della suddetta perizia;
- evitare di pagare la terza rata dell'imposta sostitutiva, derivata dalla rideterminazione effettuata nel 2008;
eventualmente chiedere il rimborso di quanto già versato.

lunedì 25 ottobre 2010

Antiriciclaggio: sanzioni in merito al non corretto uso del contante

Con Circolare prot. 281178 di agosto 2010 il Ministero delle Economia e Finanze ha fornito chiarimenti in materia di limitazione all'uso del contante.
Fra l'altro nel documento in oggetto viene precisato che i soggetti:
- che effettuano trasferimenti in contanti in unica soluzione pari o superiori ad euro 5.000,00;
- che emettono assegni oltre i 50.000,00 privi di clausola di intrasferibilità;
possono sanare l'irregolarità applicando l'istituto dell'oblazione (art. 16, comma 1, Legge n. 698/81).
Secondo tale norma è prevista, in luogo della sanzione ordinaria, la possibilità di pagamento (entro 60 giorni dalla contestazione) di una somma in misura ridotta:
- pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
- o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo.
Agli importi così determinati vanno aggiunte anche le spese del procedimento.

venerdì 22 ottobre 2010

Intrastat trimestrale e mensile: cosa fare in caso di superamento del limite dei € 50.000 durante il trimestre

La regola generale relativa alla presentazione dei modelli Intrastat prevede che il soggetto obbligato sia tenuto ad una presentazione periodica:
- trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni ed acquisti di beni - prestazioni di servizi resi e ricevuti) l'ammontare delle stesse espone n complessivo trimestrale non superiore ad Euro 50.000,00=;
- mensile, in tutti gli altri casi.
In relazione al cambio di periodicità dovuto a splafonamento in corso di trimestre ci sono due fonti normative da tenere in considerazione:
- la determinazione dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica del 22 febbraio 2010 prot. 22778/RU
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2010 n. 14/E.
Secondo la prima fonte citata il contribuente che superi il limite legale in corso di trimestre è tenuto a presentare entro il 25 del primo mese successivo allo splafonamento il riepilogo trimestrale relativo ai primi due mesi includendovi le operazioni realizzate e a presentare entro il 25 del mese successivo il riepilogo relativo al terzo mese del trimestre "splafonato".
Esempio:
- Azienda trimestrale che supera la soglia dei 50.000,00= Euro in Febbraio. Entro il 25 marzo va presentato il modello trimestrale riepilogativo di tutte le operazioni effettuate a Gennaio e Febbraio e, entro il 25 aprile (rectius: 26 aprile essendo il 25 giorno festivo), va presentato il modello mensile relativo al mese di Marzo.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce invece una soluzione diversa imponendo la presentazione degli elenchi mensili per ciascun mese relativo al trimestre di splafonamento.
Esempio:
- Azienda trimestrale che supera la soglia dei 50.000,00= Euro in febbraio. Entro il 25 marzo vanno presentati gli INTRASTAT relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio;
- Azienda trimestrale che supera la soglia dei 50.000,00= Euro in marzo. Entro il 26 aprile vanno presentati gli elenchi mensili relativi a Gennaio, Febbraio e Marzo.
Si ritiene più coerente allo spirito della norma l'interpretazione data dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate. E quindi in sintesi: se l'Azienda rileva uno splafonamento rispetto alla soglia legale per la prestazione trimestrale essa sarà tenuta a presentare, entro il mese successivo a quello di splafonamento, i modelli Intrastat relativi alle due mensilità precedenti e a presentare poi, alla scadenza mensile successiva, il modello (mensile) relativo al terzo mese del trimestre.

giovedì 21 ottobre 2010

Unico 2010: dichiarazione correttiva e integrativa

Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o rettificare i dati contenuti in una dichiarazione dei redditi presentata nei termini di legge, con una nuova e successiva dichiarazione sostitutiva, da presentare entro gli stessi termini. Si tratta della dichiarazione correttiva nei termini, che consente di correggere errori e/o omissioni che comportano:
- un maggior credito o un minor debito;
- un minor credito o un maggior debito: in questo caso si rende necessario effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute.
Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori e/o omissioni commessi nella stessa, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto necessario per la presentazione del modello integrativo è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi anche tardivamente).
Come per la dichiarazione correttiva, anche l’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:
- un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
- un minor credito o un maggior debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:
1) il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
2) il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni.

mercoledì 20 ottobre 2010

Unico 2010: dichiarazione tardiva e omessa

In caso di mancato invio della dichiarazione dei redditi entro il termine di scadenza previsto dalla legge, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con la presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi, che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sarà il 29 dicembre dell’anno successivo.
Il legislatore pertanto considera valida tale dichiarazione, c.d. tardiva, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, che varierà a seconda che:
- l’imposta non sia dovuta, in tal caso andrà applicata solo la sanzione minima per tardiva presentazione, di Euro 21,00 (1/12 della sanzione ordinaria pari a 258,00);
- l’imposta sia dovuta, in tal caso andrà applicata oltre alla sanzione di Euro 21,00 per tardiva presentazione, anche quella relativa all’omesso versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso. Tale istituto prevede il versamento, oltre degli interessi in misura pari all’1%, della sanzione:
- pari al 2,5% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data della violazione;
- pari al 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più ammessa alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:
- nel caso in cui l’imposta non sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il minimo di Euro 258,00 e il massimo di Euro 1.032,00, aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- nel caso in cui l’imposta sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258.

martedì 19 ottobre 2010

Commercio e somministrazioni di alimenti e bevande: chiarimenti in merito ai requisiti

Con due Risoluzioni (18 maggio 2010, n. 53422 e 31 maggio 2010, n. 61559), il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito alcuni aspetti relativi ai contenuti del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva servizi.
In particolare, con Risoluzione n. 53422/2010, è stato stabilito che è di competenza esclusiva dello Stato stabilire i requisiti necessari per avviare attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, non avendo le Regioni alcun potere legislativo in merito.
Inoltre, con Risoluzione n. 61559/2010, è stato chiarito che il percorso formativo, avente ad oggetto solo il commercio di prodotti alimentari, permette di accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.
Con altre tre importanti risoluzioni il ministero dello sviluppo economico ha chiarito inoltre i requisiti di accesso per le attivita' di commercio di prodotti alimentari e somministrazioni di bevande alla luce del D.Lgs. 59/2010.
Risoluzione 23.6.2010 n. 77536
Quesito in materia di requisisti professionali per attività itinerante di somministrazione di alimenti e bevande.
Un Comune chiede, se ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma itinerante (attività di piadineria ambulante) può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale al soggetto che allega alla domanda di rilascio della autorizzazione i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di idoneità all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;
2) Iscrizione al REC.
Con la risoluzione giugno 23.6.2010 n. 77536, il ministero dello sviluppo economico ritiene che l'aver ottenuto vent'anni fa la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della camera di commercio competente e la relativa iscrizione al registro degli esercenti il commercio definitivamente (REC - abrogato dal dl 223/2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per svolgere l'attività di piadineria ambulante.
Risoluzione 8.7.2010 n. 86656
Quesito in materia di esercizio di vicinato e requisiti professionali – Interpretazione articoli 65 e 71, 6 comma.
Ai fini dell’avvio di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di frutta e verdura, si chiede se a norma dell’articolo 71, 6 comma, lettere a), b), e) del D.Lgs. 59/2010, il diploma di perito agrario possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività o se lo si debba integrare con la frequenza del corso professionale per la somministrazione degli alimenti (art. 71, lettera a) del D.Lgs. 59/2010).
Con la risoluzione 86656 dell'8 luglio, invece, il direttore generale richiamandosi alla circolare 3635/C emanata dal Ministero dello sviluppo economico, riconosce valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie inerenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Pertanto alla luce di quanto il direttore sopra affermato ritiene che «il diploma di scuola media superiore di perito agrario, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione sia la commercializzazione dei prodotti, possa considerarsi requisito professionale valido».
Risoluzione 22.7.2010 n. 94958
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Un Comune chiede se un utente in possesso di diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda” conseguito presso un istituto professionale statale per il commercio, nel cui percorso formativo è inclusa la materia merceologica, possa vantare tale titolo per presentare una DIA per l’apertura di un esercizio di vicinato per il commercio di prodotti del settore merceologico alimentare.
Il Direttore generale con la Risoluzione 22.7.2010 n. 94958 precisa quanto segue:
- il conseguimento del diploma, presso un Istituto professionale per il commercio è avvenuto nel 1975, vale a dire 35 anni fa.
Questo significa che il confronto tra le materie di formazione professionale dell’epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti, non è affatto agevole e deve essere pertanto effettuato con l’elasticità che tale circostanza richiede;
- detto ciò, la materia merceologica e le altre materie, ivi compresa la materia tecnica amministrativa aziendale, prevista nel piano di studi, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente contenevano all’epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.
Il Direttore precisa che quanto previsto alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, viene confermato dal punto 11.5 della circolare 3635/C del 6 maggio (Circolare n. 3635/C), ossia che uno dei requisiti per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare consiste nell’essere in possesso di un diploma di scuola “ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
Questo deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative.
Pertanto, in relazione al quesito proposto, la presenza delle materie “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale” nel corso di studi dell’utente, è condizione sufficiente all’acquisizione del titolo professionale richiesto.
Più complesse, invece, le considerazioni svolge dal Mise nel parere 94958 del 22 luglio che riguardano il diploma triennale di qualifica «addetti alla segreteria d'azienda», soprattutto in relazione al fatto che il quesito proposto riguarda un diploma conseguito nell'anno 1975.
In tal caso, puntualizza il parere, «il confronto tra le materie di formazione professionale dell'epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti non è affatto agevole e deve pertanto essere effettuato con l'elasticità che tale circostanza richiede».
Il Mise perviene, comunque, alla conclusione che la presenza nell'allora piano di studi di materie come «merceologia» e «tecnica amministrativa aziendale» sia condizione sufficiente all'acquisizione del titolo professionale richiesto.

lunedì 18 ottobre 2010

Accertamento: legittimo la ricostruzione del reddito evaso basato sui controlli dei c/c dei parenti

Con Sentenza 23 luglio 2010, n. 17390, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell'accertamento induttivo basato sulle movimentazioni bancarie della moglie del contribuente titolare di un'attività commerciale.
Con tale Sentenza, i giudici hanno ribadito il principio secondo cui i conti bancari dei parenti, coinvolti meno nell'attività, possono essere utilizzati come prova dei redditi dell'imprenditore; l'onere della prova, in tali casi, si rovescia sull'imprenditore stesso, il quale dovrà dimostrare che i versamenti sul conto corrente della moglie (nel caso di specie, una casalinga) non possono essere imputati all'attività commerciale.

venerdì 15 ottobre 2010

Permessi di soggiorno: rinnovo in caso di perdita del lavoro e espulsione confermata in caso di assunzione

Se l'extracomunitario perde il lavoro ha diritto comunque al rinnovo del permesso di soggiorno
Il TAR della Campania, con la Sentenza n. 16994 del 27 luglio 2010, ha chiarito il principio in base al quale il cittadino extracomunitario che si trovi nella condizione di perdere il posto di lavoro, non può vedersi rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno da parte dei competenti uffici della Questura.
Nello specifico il Tribunale Amministrativo in oggetto ha sottolineato come la perdita del posto di lavoro di per sè non sia condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo invece essere garantito al soggetto interessato un congruo lasso di tempo affinché possa ricercare una nuova occupazione, avendo, contestualmente, il diritto di essere iscritto nelle liste di collocamento.
La domanda di assunzione non evita l'espulsione dell'extracomunitario
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18912 del 31 agosto 2010 ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore presenti domanda di assunzione al datore di lavoro, tale circostanza non blocca il procedimento di espulsione.
Nello specifico la Suprema Corte si è trovata a decidere il caso di un lavoratore marocchino che aveva ricevuto l'ordine di espulsione nelle more del vaglio della sua domanda di assunzione, sostenendo che la fase istruttoria della richiesta sospendeva i termini per detto ordine, censura rigettata dalla Cassazione con contestuale conferma dell'ordine di rimpatrio.

giovedì 14 ottobre 2010

Regolarizzazione immobili non accatastati: chiarimenti dai commercialisti

Con Circolare 4 ottobre 2010, n. 18, l'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano ha fornito alcune precisazioni in merito all'obbligo, previsto dal D.L. n. 78/2010, di aggiornamento catastale da parte dei titolari di immobili non dichiarati.
Tra i principali chiarimenti contenuti nella Circolare si segnala quanto segue:
- scade il 31 dicembre 2010 il termine per procedere all'accatastamento degli immobili non dichiarati già individuati dall'Agenzia del Territorio mediante i controlli svolti nel triennio 2007-2010;
- il D.L. n. 78/2010 ha previsto una deroga di sette mesi dalla pubblicazione in G.U. del comunicato del Territorio che elenca gli immobili non dichiarati, per i fabbricati già individuati fino al 2009, per i quali la scadenza era già decorsa;
- per gli immobili individuati nel comunicato pubblicato in G.U. il 15 dicembre 2009, l'art. 19, comma 8, D.L. n. 78/2010 determina una proroga automatica del termine dal 15 luglio al 31 dicembre 2010;
- per i fabbricati non accatastati che l'Agenzia del Territorio individuerà nei Comuni compresi negli elenchi pubblicati sulla G.U. a partire dal 2010, resta invece inalterato il termine ordinario di sette mesi dalla pubblicazione.
Fonte: seac

mercoledì 13 ottobre 2010

Rivalutazioni partecipazioni e terreni: scadenza entro il 2 novembre 2010

La rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni deve essere asseverata mediante perizia entro il prossimo 2 novembre prorogata al 2 novembre in quanto il 31 ottobre è domenica e il 1° novembre è festivo)con versamento della prima rata, in caso di scelta del pagamento rateale.
L'art. 2, comma 229, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010), ricordiamo, ha riaperto i termini per poter rivalutare il costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2010 mediante la predisposizione di un’apposita perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% o 4% a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o qualificate.
Il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1° gennaio 2010 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Entro la stessa data (2 novembre 2010) deve essere versata l’imposta sostitutiva con la facoltà di rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Sono interessati alla rivalutazione delle partecipazioni le persone fisiche che le detengono non in regime di impresa, le società semplici e gli enti non commerciali ovvero quei soggetti che in caso di cessione realizzano un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis), TUIR.
Effettuando i suddetti adempimenti (perizia asseverata e versamento almeno della prima rata) è possibile assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67 citato in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rivalutato dei predetti titoli, quote o diritti.
Di conseguenza, in caso di cessione dei titoli, la plusvalenza o minusvalenza verrà determinata come segue:
A=Corrispettivo della cessione
B=Valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2010 come risultante dalla perizia CCosto della perizia
Plusvalenza ex art. 67 TUIR soggetta a tassazione = A - B
La plusvalenza indicata è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% qualora sia relativa alla cessione di una partecipazione non qualificata, mentre le plusvalenze per le partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%.
La perizia giurata di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, un ragioniere e perito commerciale, un revisore legale dei conti o da un perito regolarmente iscritto alla Camera di commercio.
La riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non deve essere considerata una proroga delle precedenti rivalutazioni in quanto la norma della Finanziaria 2010 fa espresso riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2010.
Pertanto, il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni in base alle precedenti disposizioni e ritenga opportuno usufruire della nuova agevolazione dovrà determinare il valore mediante una nuova perizia giurata di stima e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su detto nuovo valore nei termini stabiliti.
In altri termini non è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato per le precedenti rivalutazioni con l’unica alternativa di richiedere il rimborso, ex art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'imposta sostitutiva precedentemente versata.
Di conseguenza coloro che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare l'imposta sostitutiva dovuta a seguito della precedente rivalutazione la cui terza rata scadrebbe al 31 ottobre 2010, non sono tenuti a versare tale rata e avranno diritto al rimborso delle due rate versate.
Fonte: Ipsonews

martedì 12 ottobre 2010

DURC: nuove indicazioni con la circolare del Ministero del Lavoro n.35 dell'8 ottobre 2010

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Si segnala inoltre in materia di DURC la Sentenza Consiglio di Stato 24/08/2010, n. 5936 da cui emerge che il DURC equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all’importo dei relativi contributi non pagati, è idoneo a giustificare l’esclusione dalla gara di un'azienda in quanto non in regola nei confronti dell’INPS.
Il DURC rilasciato su richiesta della stazione appaltante dall'INPS, infatti, dichiarando l’irregolarità contributiva della società, non indicava l’importo dei contributi non versati dalla stessa società. Sicchè, a giudizio del T.A.R., essa risultava incompleta e come tale assolutamente inutilizzabile perché non consentiva di comprendere l’entità della violazione e quindi la portata della sua gravità.
Il Consiglio di Stato fa presente che l’impugnata sentenza "ha, tuttavia, trascurato che detta omissione non poteva di per sé determinare l’assoluta invalidità giuridica e quindi l’assoluta inutilizzabilità dello stesso documento così come doverosamente acquisito ed esistente nel contesto della procedura di appalto in questione. Infatti, dovendosi essenzialmente verificare con riferimento ad una data ben precisa la regolarità o meno della posizione contributiva di un’impresa che partecipava ad una pubblica gara, la stessa certificazione – laddove dichiarava l’effettiva esistenza di detta irregolarità a quella data - non solo era ben chiara ma altresì idonea a giustificare l’esclusione della ricorrente dalla gara in quanto non in regola nei confronti dell’INPS".
Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento ufficiale dell’INPS. Il Consiglio di Stato ritiene senz’altro ragionevole che debba essere semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.
(Sentenza Consiglio di Stato 24/08/2010, n. 5936)

lunedì 11 ottobre 2010

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti e proroga delle licenze per i ponteggi

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 29/2010, ha dato indicazioni in merito alla proroga, disposta dal D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), in tema di autorizzazioni ministeriali alla costruzione di ponteggi.
Nello specifico il Ministero ha chiarito che tutte le autorizzazioni rilasciate prima del 15 maggio 2008, data in cui è entrato in vigore il T.U. Sicurezza, sono da ritenersi valide fino al 14 maggio 2018. Tale autorizzazione decennale decorrerà, invece, dalla data di rilascio per quelle successive al 14 maggio.
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010, in particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito 1:
In riferimento all'art. 131, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che cosa si intende per "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico"?
Risposta:
La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrrà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenza infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione medesima, in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale.
Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".

giovedì 7 ottobre 2010

SISTRI: pubblicato in G.U. il Decreto di proroga

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230, il Decreto ministeriale 28 settembre 2010, con il quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009, relativo all'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. " SISTRI").
Nello specifico, il decreto in commento:
- conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
- proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna alle imprese dei dispositivi USB per l'invio dei dati ambientali, nonché per completare l'installazione delle scatole nere ("black box") sui mezzi che trasportano rifiuti;
- proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale le aziende, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno osservare gli obblighi di tenuta dei documenti cartacei sui rifiuti (registri di carico e scarico, formulario).
Grazie al nuovo decreto sarà quindi possibile completare, nel nuovo termine del prossimo 30 novembre, sia la distribuzione delle chiavette Usb per l'invio dei dati ambientali, sia l'installazione delle black box sugli automezzi che trasportano rifiuti.
Il decreto prevede, inoltre, anche la proroga sino al 31 dicembre del c.d. regime “a doppio binario” (che doveva durare un solo mese) in base al quale le imprese dovranno iniziare ad utilizzare le nuove modalità informatiche per comunicare i dati della gestione e per “registrare” le movimentazioni dei rifiuti contestualmente alla compilazione dei “vecchi” documenti ambientali cartacei (FIR e registro di carico e scarico dei rifiuti) secondo quanto previsto dal TUA.

martedì 5 ottobre 2010

Cooperative: controlli congiunti Ministero dello Sviluppo ed Agenzia delle Entrate

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto di aver siglato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per avviare un'attività di controllo congiunto sulle società cooperative.
La Direzione Generale Piccole Medie Imprese ed Enti Cooperativi del Ministero collaborerà con l'Agenzia per verificare il "rispetto dei requisiti di mutualità previsti dagli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile e accertare, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni previste dalle norme tributarie".
Grande attenzione verrà posta quindi sui requisiti di mutualità e sui relativi diritti ad usufruire delle agevolazioni fiscali da parte delle società cooperative.
La base della convenzione siglata tra l'Agenzia delle Entrate e la direzione generale piccole e medie imprese e enti cooperativi del ministero dello Sviluppo economico prevede la stretta collaborazione tra i due enti per verificare il rispetto delle norme riguardanti il riconoscimento di status delle società cooperative. Per fare ciò la convenzione disciplina i rapporti tra le parti per consentire di regolamentare le modalità di accesso alle rispettive banche dati così da ottimizzare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Entrate e del ministero.
La parte "saliente" della convenzione riguarda le visite ispettive che verranno effettuate in "tandem" presso le sedi delle società cooperative, con il coinvolgimento di ispettori del Fisco preventivamente abilitati all'attività di vigilanza sulle cooperative.

lunedì 4 ottobre 2010

Deducibilità dei compensi agli amministratori nelle società di capitali: precisazioni

In risposta ad un'interrogazione parlamentare, posta nella giornata di ieri durante il Question Time, sono stati forniti chiarimenti in merito alla deducibilità dei compensi agli amministratori delle società di capitali, a seguito delle problematiche emerse con l'Ordinanza delle Corte di Cassazione 13 agosto 2010, n. 18702.
In particolare, è stato affermato che per la deducibilità di tali compensi:
•va valutata caso per caso, l'inerenza di tali costi nella determinazione del reddito d'impresa;
•il criterio di tale deducibilità segue il principio di cassa (ossia va riferita all'anno in cui avviene il pagamento).
La violazione di tali principi consente dunque in linea generale all'Amministrazione finanziaria di effettuare contestazioni e recuperi di quanto erroneamente dedotto.
Con Ordinanza 13 agosto 2010, n. 18702, infatti la Corte di cassazione aveva affermato che le società di capitali non possono dedurre i compensi corrisposti all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione.
Secondo i giudici, il TUIR limita la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone.
Pertanto, non è consentita la deduzione dei compensi relativi all'amministratore di società di capitali in quanto ".la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione".

venerdì 1 ottobre 2010

Sistri: nuova proroga, pronto il rinvio a gennaio 2011 del nuovo sistema di tracciamento rifiuti

E’ pronto il Decreto del Ministero dell’Ambiente per la nuova proroga a gennaio 2011 di Sistri il nuovo sistema di tracciamento rifiuti, in scadenza oggi 1 ottobre 2010, che va a sostituite i registri, il formulario ed il Mud. Ricevuto il nulla osta della Corte dei Conti infatti manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto prevede che entro il 30 novembre tutte le chiavette Usb vengano consegnate e tutte le black box montate sui mezzi di trasporto,cosi da consentire le aziende di far pratica per tre mesi con il nuovo sistema.
Non si dimentichi che, comunque, l’attuale disciplina prevede che per il primo mese (ottobre 2010) gli operatori continuino ad assolvere, in parallelo, a tali adempimenti anche secondo la “vecchia” gestione cartacea.

Invio telematico di Unico 2010 e delle altre dichiarazioni: proroga fino al 5 ottobre 2010 degli adempimenti in scadenza il giorno 30 settembre 2010

Con comunicato stampa del 30 settembre 2010 l’agenzia delle entrate ha spostato al 5 ottobre 2010 la scadenza per l’invio di Unico 2010 e degli altri adempimenti telematici a causa di problemi tecnici su Entratel.
Si riporta a tal fine il testo del comunicato stampa.
COMUNICATO STAMPA
Unico 2010 e altri adempimenti telematici
C’è tempo fino al 5 ottobre a causa di un guasto tecnico
A causa di un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi da questa mattina e che sta impedendo l’accesso agli utenti, si comunica che tutti gli adempimenti telematici in scadenza oggi si intendono regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5 ottobre 2010.
Roma, 30 settembre 2010