lunedì 31 maggio 2010

Manovra finanziaria: interventi per lo sviluppo a partire dal Sud

La manovra finanziaria approvata in Consiglio dei Ministri prevede alcuni interventi per lo sviluppo che partiranno nelle regioni del Sud, e faranno da "test", con l'obiettivo di estendere in seguito il modello al resto d'Italia.
I provvedimenti adottati riguardano:
•possibilità per le regioni di modificare con propria legge l'aliquota IRAP fino ad azzerarla per le nuove imprese;
•per le nuove iniziative produttive interventi di sburocratizzazione riguardanti tutti i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, eccetto quelli tributari;
•benefici fiscali, amministrativi e finanziari per le reti di imprese; le modalità di riconoscimento dell'appartenenza a una rete di imprese saranno in seguito stabilite dall'Agenzia delle Entrate;
•imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali comunali per le somme erogate a titolo di incremento della produttività.

venerdì 28 maggio 2010

DEPOSITO BILANCIO 2010: FEDRAPLUS, XBRL, PDA/A, FIRMA DIGITALE, ECC. ISTRUZIONI PER L'USO

Soggetti obbligati al deposito
I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese:
•Società a responsabilità limitata
•Società per azioni
•Società in accomandita per azioni
•Società cooperativa
•Società estere con sede in Italia
•Geie
•Consorzi con qualifica di confidi
•I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.
I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese:
•Società a responsabilità limitata
•Società per azioni
•Società in accomandita per azioni
•Società cooperativa
•Società di persone
Modalità di deposito dei bilanci
Secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.
In entrambi i casi occorre utilizzare il software Fedraplus (o programmi compatibili), compilando il modello B ed intercalare S (nei casi dovuti).
La versione aggiornata della modulistica informatica da utilizzare per questo adempimento è disponibile sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it .
Per la predisposizione e l’invio delle pratiche telematiche è disponibile il Manuale Operativo per il Deposito Bilanci al Registro delle Imprese predisposto dall’Unione delle Camere di Commercio.
Per ulteriori informazioni sui soggetti legittimati alla presentazione della pratica consultare le “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle Imprese”.
Esclusivamente per la documentazione amministrativa da allegare al deposito (es. verbali di approvazione e relazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato del controllo contabile) è possibile ancora fare riferimento alla Guida Bilanci 2008 .
Formato elettronico XBRL
Il D.P.C.M. del 10/12/2008 ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati devono essere predisposti nel formato elettronico elaborabile XBRL.
Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in formato PDF/A e in formato XBRL sono disponibili sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it . Sullo stesso sito web nella sezione Bilanci - XBRL - Strumenti è disponibile l'applicativo TEBE - Servizio on-line per la validazione di un'istanza XBRL.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2009, ha chiarito che l’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla data del 16/02/2009.
L'Osservatorio Unioncamere – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha emanato la Circolare sui bilanci XBRL in merito alle linee guida per il Deposito del bilancio d'esercizio e consolidato al Registro delle Imprese nel formato XBRL.
La domanda di deposito del bilancio va predisposta nel modo seguente:
a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
b) la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A;
c) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell’assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione assembleare.
Tutti i file devono essere firmati digitalmente.
La dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società va predisposta come segue:
a) qualora l’assemblea approvi il bilancio con prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa del file informatico XBRL colui che provvede al deposito del bilancio d’esercizio al registro delle imprese inserisce in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente la dicitura: “il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.
b) qualora il file informatico XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, colui che provvede al deposito del bilancio d’esercizio al registro delle imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dichiarazione: “lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c.”
c) nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL firmato digitalmente rappresenti il file informatico originale conservato dalla società, non sarà necessaria una dichiarazione di conformità. In tal caso il documento sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società.
In calce alla Nota integrativa dovrà, altresì, essere riportata la dichiarazione di veridicità del Bilancio e la sua rispondenza alle risultanze delle scritture contabili.
La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito, ove necessaria, va riportata in calce ai singoli documenti in formato PDF/A.
Soggetti esenti:
In fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 10/12/2008, l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio e consolidato nel formato elettronico elaborabile XBRL non scatta per le società di capitali quotate in mercati regolamentati, per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs.209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 87/1992 e per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle precedenti società.
Per i soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, si ravvisa la necessità ai fini dell’esonero dall’adempimento pubblicitario del bilancio in formato XBRL, che gli amministratori evidenzino nella nota integrativa la dichiarazione in modo esplicito e senza riserve, ai sensi del principio contabile internazionale IAS 1, “la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d’esercizio”.
Bilanci con chiusura sino al 16/02/2009
Le società che chiudono l’esercizio entro il 16 febbraio 2009 devono depositare al Registro delle Imprese i bilanci nel modo seguente:
1.Tutti i file che compongono la pratica devono essere predisposti in formato PDF/A (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione)
2.Resta facoltativa la possibilità di allegare alla pratica un file aggiuntivo in formato elettronico elaborabile XBRL.
Per ulteriori informazioni consultare la Circolare n. 7363 del 12/05/2009 dell'Unione delle Camere di Commercio.
I Consorzi
L'Unione delle Camere di Commercio ha indicato con la Circolare n. 18751 del 23/12/2009 che l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna. Pertanto, i consorzi con attività esterna, che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009, sono tenuti a depositare nel Registro delle Imprese la situazione patrimoniale utilizzando il formato elettronico elaborabile (XBRL).
Elenco Soci
Sono individuate le due seguenti fattispecie:
A) S.p.a. – S.a.p.a. – Società consortili per azioni
Le s.p.a., le s.a.p.a., le società consortili per azioni e i consorzi con qualifica di confidi sono tenuti al deposito dell’elenco soci unitamente al bilancio d’esercizio. L’elenco dei soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio e non deve essere compilato se non sono intervenute variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Nell’elenco dei soci deve essere indicato il numero delle azioni possedute dai soci nonché dai soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Le società quotate non sono tenute al deposito dell’elenco dei soci.
B) S.r.l. – Società consortili a responsabilità limitata
Con l’entrata in vigore dell’art. 16 del decreto legge 185/2009 convertito con la legge 2/2009 e la conseguente modifica dell’art. 2478 bis del codice civile, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, a decorrere dal 30/03/2009, non devono più provvedere al deposito annuale dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
Termini
I bilanci di esercizio e gli elenchi soci devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.).
Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di “confidi”) il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2615 bis C.C.).
Se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
L’omessa presentazione del bilancio e dell’elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 C.C.).
Società cooperative
Le società cooperative già iscritte all’albo, che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il C17- Modulo Albo Cooperative informatico firmato digitalmente (codice documento C17-modulo albo cooperative).
Con tale modulo gli amministratori e i liquidatori delle società cooperative a mutualità prevalente iscritte all’Albo delle società cooperative dichiarano al permanenza delle condizioni di mutualità prevalente della società cooperativa, evidenziando i dati richiesti ai sensi degli artt, 2513 e 2425 cc estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.
Il modulo C17 deve essere necessariamente redatto in modalità informatica senza procedere all’acquisizione da scanner perché in tal caso si impedisce la trasmissione dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico. E’ possibile scaricare il modulo C17 nella versione informatica più aggiornata e il manuale per la compilazione dal sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o dal sito http://webtelemaco.infocamere.it .
Nel modulo C17 occorre indicare il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative, Qualora la società cooperativa abbia presentato la domanda di iscrizione all’Albo e ad essa non sia stato ancora assegnato il numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile utilizzare il numero convenzionale A00000.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con la circolare esplicativa del 4 agosto 2005 (prot. N. 1578774) che tutte le società cooperative iscritte all’Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, devono trasmettere il modulo C17 in allegato al bilancio d’esercizio depositato al Registro delle Imprese.
Sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto le seguenti tipologie di società cooperative:
• cooperative sociali (art. 111-septies disp. att. cc)
• cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies disp. att. cc e art. 2512 cc)
• banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali (art. 223-terdecies comma 1 disp. att. cc)
Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, nella compilazione del modulo C17, possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all’Albo dopo aver inserito i dati anagrafici.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre precisato, con la nota n. 14276 del 18 maggio 2006, che in occasione del deposito del Bilancio 2005 le banche di credito cooperativo sono esonerate dall’utilizzo del C17 – Modulo Albo Cooperative.
Casi particolari
Le società in liquidazione:
Il bilancio iniziale di liquidazione non è soggetto a deposito nel Registro delle Imprese. I bilanci di esercizio durante la liquidazione sono soggetti a deposito nel Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2435 e 2490 C.C.. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di esercizio la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle
Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 C.C..:
Il bilancio finale di liquidazione con i relativi allegati è soggetto a deposito nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2492 C.C.. Il deposito va effettuato con il modello S3 (vedi “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al R.I.” ).
Le società trasformate:
Le società di capitali trasformate in società di persone che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione prima dell’approvazione del bilancio di esercizio non sono tenute a depositare lo stesso poiché manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio. Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d’esercizio a seconda della data di chiusura del primo d’esercizio prevista nell’atto di trasformazione.
Le società cessate per fusione o scissione totale:
Le società cessate per fusione o scissione totale prima dell’approvazione del bilancio di esercizio non sono tenute a depositare lo stesso in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.
Le società trasferite:
Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l’Ufficio del Registro Imprese dove sono iscritte al momento del deposito.
I bilanci non approvati e intermedi:
Il bilancio d’esercizio non approvato dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza e ilbilancio che abbia come riferimento un periodo inferiore all’esercizio sociale non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese.
Deposito a rettifica del bilancio
Il nuovo deposito deve essere effettuato con la presentazione di una nuova pratica completa che sia composta dal modello B con allegata tutta la documentazione prevista.
E’ necessario indicare nel modulo note la seguente dicitura: “A rettifica del precedente deposito effettuato in data ....con il prot. n. ......”.
Deposito a rettifica dell’elenco soci
Il nuovo deposito deve essere effettuato con una nuova pratica che sia composta dai modelli B e Int. S. E’ necessario indicare nel modulo note la seguente dicitura: “A rettifica del precedente deposito effettuato in data ............. con il prot. n. ..............”.
Costi
Diritti di segreteria
Per il deposito del bilancio consolidato si applicano gli stessi diritti di segreteria dovuti per il deposito del bilancio d’esercizio.
Modalità Telematica
Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 62,70
Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 32,70
Su supporto digitale
Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 92,70
Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 47,70
Per il deposito del solo elenco soci - Euro 92,70
Per il deposito a rettifica del bilancio d’esercizio - Euro 50,00
Per il deposito a rettifica dell’elenco soci - Euro 50,00
Imposta di bollo:
Per le società di capitali: Euro 65,00
Per le società di persone: Euro 59,00
Per gli atti esclusi dall’imposta di bollo, l’esenzione va indicata negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione.
Le cooperative sociali sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella (Allegato B) del D.P.R. 642/1972.
Le cooperative edilizie sono tenute al pagamento dell’imposta di bollo come precisato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con parere del 20 gennaio 2006 (Prot. n. 909-2854/2006).
Ai sensi del D.M. 22/02/2007, l’imposta di bollo dovuta per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società, non ricompresi nel comma 1-bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che siano rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e che siano sottoposti a registrazione con le procedure telematiche (M.U.I. – Modello Unico Informatico) previste dal Provvedimento Interdirigenziale del 06/12/2006, è comprensiva delll’imposta di bollo dovuta per la copia dell’atto e la domanda da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese. Pertanto, le domande di iscrizione o di deposito degli atti sopra citati sono presentate dai notai all’Ufficio del Registro delle Imprese con la dichiarazione sulla distinta di presentazione relativa all’assolvimento virtuale all’origine dell’imposta di bollo con l’indicazione dei seguenti estremi di autorizzazione: “Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.”

NIENTE IVA SUI PROVENTI DELLE SLOT”: IL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE RIBADISCE CHE IL PREU ASSOLVE TUTTI I TRIBUTI

Segnaliamo con piacere il dossier sul mondo delle Slot e delle Vlt pubblicato dal noto quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore' di lunedì 17/05/2010. Tale dossier dal titolo principale “Niente iva sui proventi delle slot” spiega il meccanismo reddituale e fiscale delle New Slot chiarendo, anzi ribadendo, a grandi lettere il principio dell’esenzione iva per l’esercizio del gioco effettuato attraverso le New Slot (e probabilmente anche delle Vlt) per i rapporti contrattuali tra cessionario, gestore ed esercente.
Tale posizione, come a noi ormai ben noto, deriva dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia di esenzione iva nella gestione delle slot.
Nel successivo articolo del Dossier , titolato “ Le commissioni propendono per la non imponibilità” si fa infatti riferimento ad oltre 50 sezioni di Commissioni Tributarie Provinciali che, chiamate a giudicare sulla materia in tutto il territorio nazionale, hanno accolto i ricorsi presentati dai gestori, condannando addirittura, in diversi casi, gli uffici al pagamento delle spese di giudizio.
Unica eccezione, la CTP di Ravenna del 2009 che al tempo aveva allarmato gli operatori, ma che come vediamo è chiaramente in contrasto con una giurisprudenza ormai consolidata di più di 50 sentenze contrarie.
A dimostrazione poi che la sentenza di Ravenna non ha avuto rilevanza vengono menzionate sentenze favorevoli ai gestori come quelle della CTP di Ferrara sez.5 sentenza 126/2009, CTP di Forlì sez. 4 sentenza 187/2009 e CTP della stessa Ravenna sez.1 sentenza 260/1/09.
Sulla base di tale posizione della giurisprudenza e dei numerosi atti pendenti e verifiche in corso anche il “Sole 24 Ore” auspica, come anche ha fatto spesso anche Astro; un intervento chiarificatore da parte della Direzione Centrale e delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate.
Rilevante infine è la segnalazione che alcuni Uffici Provinciali delle Entrate hanno annullato in autotutela diversi atti pendenti in materia (vedi Comunicazione della Direzione Provinciale di Belluno alla CTP del 24/12/2009 registro ricorsi 448/09).

TREMONTI TER: AGEVOLAZIONE SUGLI ACQUISTI DI CAMBIA MONETE

TREMONTI TER: ASPETTI GENERALI
L’agevolazione cd “TREMONTI – TER” è stata introdotta dall’articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricato “Detassazione degli investimenti in macchinari” con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in macchinari ed apparecchiature.
Tale norma consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 dalla data del 01/07/2009 alla data del 30/06/2010.
Con la emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27/10/2009 la norma è divenuta effettivamente operativa l’agevolazione sancita dalla norma denominata TREMONTI TER a favore delle imprese che effettuano investimenti in macchinari ed apparecchiature dalla data del 01/07/2009 alla data del 30/06/2010.
In particolare l’agevolazione consiste in una riduzione del reddito imponibile ai fini Ires o irpef pari al 50% del costo sostenuto per gli investimenti effettuati al netto dell’iva.
Esempio:
Acquisto macchinario = € 10.000 + iva
Agevolazione = € 5.000
Utile imponibile al 31/12/2009 = € 30.000
Meno agevolazione di € 5.000
Utile definitivo imponibile al 31/12/2009 = € 25.000
Rimane inoltre deducibile l’ammortamento ordinario da effettuarsi con le regole ordinarie sul bene.
L’agevolazione riguarda tutte le tipologie di imprese quindi:
Tutti i tipi di società (srl, spa, snc, sas, cooperative e consorzi)
Gli enti commerciali
Le imprese individuali
Sono esclusi i professionisti.
Gli investimenti agevolabili per il 2009 sono quelli effettuati nel periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009, e quelli agevolabili per il 2010 riguardano il periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2010.
Tali investimenti devono riguardare però una specifica categoria di beni e precisamente gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, escludendo le altre categorie di beni.
Vengono ricompresi nell’agevolazione le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
Sono agevolabili anche gli acquisti fatti in leasing e quelli fatti in economia.
Relativamente all’acquisto rileva il momento di consegna e/o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per le prestazioni di servizi connesse agli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse.
La Divisione 28 della tabella ATECOFIN mensiona i macchinari, le attrezzature e gli apparecchi ammissibili al beneficio anche se destinati all’inserimento in strutture ed impianti non compresi in questa divisione.
Ai sensi della CIRCOLARE 44/E/200 sono agevolati gli investimenti in macchinari della divisione 28 della tabella ATECO anche se destinati a essere incorporati in beni complessi già esistenti ed esclusi da tale gruppo
Sono detassabili anche beni estranei alla tabella 28 a condizione che si tratti di componenti di un macchinario complesso compreso in tale voce, che siano indispensabili per il suo funzionamento
Il bonus scatta anche per il costo di componenti inclusi nella voce 28 comprese in un macchinario complesso che non vi rientra
Rientra nel beneficio anche l’investimento in leasing e quello realizzato in appalto o mediante costruzione in economia
DIVISIONE 28
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili
28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a.
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili,
di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti eaccessori)
28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)
I CAMBIAMONETE
Fatte tutte queste premesse passiamo le agevolazioni per gli investimenti che interessano i GESTORI DEL GIOCO LECITO.
Chiarito è ormai che le macchine a moneta, gettoni e simili non rientrano nell’agevolazione in quanto la fabbricazione di tali beni ai fini Atecofin 2007 sono classificati nelle divisioni 32 per le macchine e 62 per i software.
Diverso è invece il caso dei cambia monete, infatti secondo quanto specificato nel volume esplicativo dei codici Atecofin 2007 scaricabile sul link http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita/ o direttamente http://www.istat.it/dati/catalogo/20090615_00/, a pag 448 di detto volume ufficiale, nell’”ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE SOTTOCATEGORIE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE” alla voce CAMBIA MONETE è specificato espressamente che la fabbricazione di macchine cambia monete è considerata un’attività economica rientrante nel codice attività 28.29.10 e pertanto nella divisione 28 il cui acquisto dei beni fabbricati rientra nell’ambito dell’agevolazione Tremonti Ter.
Riportiamo a tal fine quanto indicato nel Volume esplicativo e descritto sopra:
ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI COMPRESE NELLE SOTTOCATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
Cambia monete:
- macchine - fabbricazione 28.29.10
- macchine - manutenzione, riparazione 33.12.52
- macchine - installazione 33.20.09
- macchine - agenti e rappresentanti commercio 46.14.03
- macchine - procacciatori d'affari 46.14.06
- macchine - mediatori commercio 46.14.07
- macchine - ingrosso 46.69.99
NOTE ESPLICATIVE E DI CONTENUTO DEI SINGOLI CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE
28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti
staccate e accessori)
- fabbricazione di apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione da laboratorio): bilance di uso domestico o commerciale, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, pesi eccetera
- fabbricazione di distributori automatici
28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
- fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche
28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
- fabbricazione di macchine per impacchettare e imballare le merci: imballatrici, confezionatrici, macchine per riempire, sigillare, incapsulare o etichettare eccetera
- fabbricazione di macchine per pulire o asciugare bottiglie e per gassare le bevande
- fabbricazione di apparecchi di distillazione o rettificazione per le industrie delle bevande eccetera
28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.
Sulla base di quanto descritto ed inequivocabilmente espresso risulta pertanto agevolabile l’acquisto delle macchine cambia monete in quanto tale investimento rientra nella divisione 28 e specificatamente nella categoria 28.29.10 probabilmente assimilata ai distributori automatici.
Rilevante è infine ricordare che nella divisione 28 rientra anche la categoria 28.23.09 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) tra cui rientrano fotocopiatrici, macchine da scrivere, calcolatrici, ecc e la categoria 28.25.00 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi tra cui rientrano anche i condizionatori

Sanzioni per le violazioni in materia di giochi irregolari: nuove istruzioni per la compilazione del Mod. F24

Con Risoluzioni 18 maggio 2010, nn. 39, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove istruzioni per la compilazione del Modello F24.
In particolare, la Risoluzione n. 39 ha precisato che per il pagamento, mediante Mod. F24 accise, delle sanzioni per le violazioni in materia di giochi irregolari, sarà necessario compilare il campo "codice identificativo", riportando il numero della rata per cui si effettua il versamento (primi tre caratteri), nonché il numero totale delle rate che si è scelto di pagare (successivi due caratteri).
Riportiamo il testo della risoluzione n.39
RISOLUZIONE N. 39 del 18 maggio 2010
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24 Accise, degli interessi relativi al pagamento rateale, effettuato ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
L’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 permette all’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria di disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima sia pagata in rate mensili da tre a trenta.
Al fine di consentire l’indicazione delle informazioni sulla eventuale rateazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, irrogate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), da versare tramite il codice tributo “5153” denominato “Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni concernenti la rimozione di offerte di gioco illegali o irregolari da reti telematiche o di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, istituito con risoluzione n. 46/E del 12 marzo 2007, i soggetti tenuti al pagamento, in sede di compilazione del modello F24 Accise,
ferme restando le modalità di compilazione degli altri campi indicati nella predetta risoluzione, dovranno indicare nel campo “codice identificativo” con i primi tre caratteri il numero della rata per cui si effettua il versamento e con i successivi due caratteri il numero totale delle rate che si è scelto di pagare (ad esempio 00130, nel caso di prima rata di 30 rate complessive, 00230, nel caso di seconda rata di 30 rate complessive, ecc.).
Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione della sanzione amministrativa pecuniaria nel campo “codice identificativo” deve essere indicato “00101”.
Inoltre, al fine di consentire il pagamento degli interessi sul pagamento rateale delle suddette sanzioni, tramite il modello F24 Accise, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
· “5213” denominato “Interessi per pagamento rateale, effettuato ai sensi dell’art. 26, legge 689/81, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 1, c. 50, legge 296/06”.
Il suddetto codice tributo è utilizzato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento F24 Accise.
Si riportano di seguito le modalità di compilazione degli altri campi del modello:
· nel campo “ente” – va indicato il carattere “M”;
· nel campo “provincia” – va indicata la sigla della Provincia ove ha sede il soggetto tenuto al pagamento;
· nei campi “mese” ed “anno” di riferimento vanno indicati il mese e l’anno nei quali è commessa la violazione nel formato “MM” e “AAAA”;
· nel campo “codice identificativo” - si indicano le informazioni sulla rateazione. In particolare, con i primi tre caratteri si evidenzia il numero della rata per cui si effettua il versamento, con i successivi due caratteri, si riporta il numero totale delle rate che si è scelto di pagare (ad esempio 00130, nel caso di prima rata di 30 rate complessive, 00230, nel caso di seconda rata di 30 rate complessive, ecc.).
Il modello di versamento F24 Accise e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili in formato elettronico sui siti Internet www.aams.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it .

Giochi e scommesse sportive: due nuovi codici tributo per pagare gli interessi per ritardati pagamenti

Come spiega il quotidiano on line dell’Agenzia delle Entrate “Fisco Oggi”, per contrastare il fenomeno delle scommesse illegali, con specifiche convenzioni vengono richiesti ai titolari di concessione determinati adempimenti per evitare l'evasione ed elusione fiscale e per tutelare il giocatore. Tra questi c'è l'obbligo della corresponsione di una quota per l'esercizio della raccolta (codice tributo 5152) e il versamento allo stato delle vincite "dimenticate" (codice tributo 5120).
Se le relative somme vengono versate in ritardo il versamento di tali somme dovrà essere maggiorato degli interessi.
Con la risoluzione n. 41/E del 26 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pertanto istituito i codici "5124" e "5126” per il pagamento di detti interessi.
I titolari di concessione di giochi pubblici, quindi, devono utilizzare i nuovi codici tributo 5124 e 5126 per versare, tramite il modello F24 Accise, gli interessi maturati per aver pagato con ritardo il canone di concessione, le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini di regolamento di gioco.
All'interno del modello "F24 Accise" i due codici andranno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".
Nel campo "ente", andrà inserito il carattere "M", nel campo "codice identificativo" andrà indicato il codice concessione, l'anno per il quale viene eseguito il versamento va indicato nel campo "anno", nel formato "AAAA".
Il campo "mese", invece, andrà così compilato: per il codice tributo "5124", per indicare il primo o il secondo semestre a cui si riferisce il versamento si utilizzerà, rispettivamente, o il codice "1" o "2".
Per il codice tributo "5126", invece, va inserito il mese relativo al pagamento, nel formato "MM".
Riportiamo a seguito il testo della risoluzione.
Risoluzione del 26/05/2010 n. 41
- Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento del canone di concessione e delle vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini di regolamento di gioco, dai titolari di concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni
Testo:
L’articolo 38, ai commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle misure di contrasto del gioco illegale, individua le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su base ippica. I titolari delle suddette concessioni sono tenuti al pagamento:
- del canone di concessione previsto dalle convenzioni approvate con decreti interdirettoriali che disciplinano l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38 , commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;
- delle somme non riscosse e dei rimborsi non richiesti di cui all’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, concernenti le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, sono acquisiti dall’Erario.
Al fine di consentire il versamento delle somme in parola, con le risoluzioni 3 agosto 2006, n. 97, e 26 luglio 2007, n. 189, emanate dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti rispettivamente i seguenti codici tributo:
-5152 “ canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica”
- 5120 “vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli”
In caso di ritardato versamento delle suddette somme, i titolari delle concessioni sono tenuti al versamento dei relativi interessi, come previsto dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di consentire il versamento dei predetti interessi, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
· “ 5124” denominato “Interessi per ritardato pagamento del canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica;
· “ 5126” denominato “Interessi per ritardato versamento delle vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli”.
I suddetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento “F24 Accise”, reperibile in formato elettronico sui siti Internet www.aams.gov.it e http://www.agenziaentrate.gov.it/.
Di seguito si riportano le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel predetto modello di versamento.
- campo “ente”, il carattere “M”;
- campo “codice identificativo”, il codice concessione;
- campo “anno”, l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
Inoltre, il campo “mese” è valorizzato:
- per il codice tributo “5124” , con “1” o “2” , per indicare , rispettivamente, il primo o il secondo semestre per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
- per il codice tributo “5126” con l’indicazione del mese per cui si effettua il versamento, nel formato “MM”.

giovedì 27 maggio 2010

Manovra finanziaria: approvato ieri il Decreto Legge

È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge relativo alla manovra finanziaria 2011-2013, che comporterà una serie di riduzioni di costi per la spesa pubblica.
In particolare, in materia fiscale, a titolo esemplificativo, sono previste le seguenti misure:
- l'introduzione di un nuovo redditometro;
- la soglia di tracciabilità dei pagamenti in contante a 5.000 euro;
- la proroga della moratoria dei debiti delle PMI;
- l'innalzamento a 40.000 euro del tetto per la detassazione dei premi di produttività;
- riduzione dei tempi per l'accertamento delle imposte.

mercoledì 26 maggio 2010

Tabaccherie: Voucher inps per lavoro occasionale

Con il Messaggio INPS n. 13211 del 2010, sono forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di reperimento dei Voucher per il lavoro occasionale di tipo accessorio, all'indomani dell'Accordo stipulato con la Federazione Italiana Tabaccai.
Con la convenzione firmata tra l'Istituto e la Federazione, sarà possibile recarsi presso i tabaccai aderenti, al fine di acquistare, da parte del committente, o riscuotere, da parte del lavoratore, i voucher nell'ambito del lavoro accessorio.
L'INPS, inoltre, anche con il Messaggio n. 12082/2010, fornisce chiarimenti in merito ai voucher per lavoro occasionale accessorio.
L'Istituto precisa, in particolare, che:
•il datore di lavoro che ha acquistato ma non utilizzato i voucher può chiederne il rimborso alla Sede INPS provinciale, che rilascerà apposita ricevuta ed effettuerà un bonifico per il loro controvalore;
•in caso di furto o smarrimento dei voucher il datore di lavoro o il prestatore devono sporgere denuncia alla competente autorità.

Permessi di soggiorno: schema di regolamento sulla “cittadinanza a punti”

In data 20 maggio 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di regolamento ai sensi del quale, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno, gli stranieri saranno tenuti a sottoscrivere un accordo di integrazione con lo Stato italiano.
L'accordo di integrazione troverà applicazione nei confronti degli stranieri di età compresa tra 16 e 65 anni, ed avrà una durata di 2 anni. Nel corso di tale periodo l'extracomunitario dovrà dimostrare di conoscere i principi della Costituzione, la lingua italiana ed il funzionamento delle istituzioni.
Il rispetto di tale accordo sarà misurato da un punteggio, conseguito tramite un sistema di assegnazione di debiti e crediti.

giovedì 20 maggio 2010

DURC: chiarimenti dell'INPS e della Cassa Edile

L'INPS, con il Messaggio n. 12091 del 4 maggio 2010, in materia di DURC, recepisce quanto già affermato dal Ministero del Lavoro con l'Interpello n. 3 del 2010, relativamente alla responsabilità solidale negli appalti.
In particolare, l'INPS ribadisce come spetti il DURC all'azienda che, sebbene sia in regola con i versamenti di contribuzione per i propri dipendenti, risulti in una situazione debitoria con l'Istituto per via della responsabilità solidale per un appalto.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in una nota, preannuncia l'attivazione di un servizio che permetta alle imprese in regola con gli obblighi contributivi di ricevere, con cadenza trimestrale, almeno tre copie in originale del DURC, senza farne richiesta.
Le imprese interessate dovranno rilasciare apposita delega di autorizzazione alla Cassa edile al fine di attivare il servizio.

martedì 18 maggio 2010

Perdite di bilancio: cosa fare per ricostituire il capitale al minimo legale?

La delibera di ricostituzione, anche al minimo legale, del capitale sociale deve necessariamente essere preceduta dalla delibera di copertura delle perdite (cfr. studio n. 3658 del Consiglio nazionale del Notariato).
Ciò premesso, l'operazione di ricostituzione del capitale deve essere condotta necessariamente nel rispetto del diritto di opzione dei soci; dunque l'offerta ai terzi e la sottoscrizione da parte di questi ultimi del capitale ricostituito potrà avvenire dopo che l'aumento sia stato offerto ai soci e questi non abbiano esercitato nei tempi previsti il diritto di opzione.
Ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. il collocamento dell'inoptato, presso i soci sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta o presso i terzi, deve poi essere espressamente previsto dalla delibera. Faccio pure presente che occorrerà rispettare i limiti eventualmente previsti per il trasferimento delle quote (il che potrebbe rendere più laboriosa l'operazione, a meno che non si decida con altra precedente delibera di eliminare tali vincoli).
Qualora i vecchi soci non sottoscrivano l'aumento, essi, per effetto dell'annullamento delle quote derivante dalla perdita del capitale, perderanno la qualità di soci e, se intervenga un terzo a sottoscrivere l'aumento, lo stesso diverrà l'unico nuovo socio; qualora invece l'aumento non venga sottoscritto dai terzi, la società si verrà a trovare in stato di liquidazione. In caso di ricostituzione del capitale sociale, gli organi sociali, compreso il Collegio sindacale, restano in carica.

lunedì 17 maggio 2010

INPS Artigiani e commercianti: scade il 17 maggio il termine per il pagamento della prima rata del contributo minimo per il 2010

Lunedi 17 maggio arriva il primo appuntamento con l’Inps del 2010 per artigiani e commercianti per il versamento della prima rata del contributo minimo.
L’Inps ha confermato che le aliquote sono rimaste ferme al 20% del reddito imponibile per cui pagheranno qualcosa in più (19 euro ) per effetto dell’aggiornamento del minimale soltanto coloro che non hanno redditi superiori a 14.334 euro .
Ma vediamo nei dettagli , a pochi giorni dalla scadenza della prima rata del 2010, quali sono le cifre effettivamente da pagare e le modalità di versamento.
BASE IMPONIBILE
Il contributo per la pensione si calcola applicando l’aliquota contributiva in vigore al totale dei redditi di impresa da denunciare ai fini IRPEF per l’anno in corso. Ma poiché nessuno è in grado di sapere in anticipo quale sarà il reddito prodotto, il problema si risolve ricorrendo, come per le imposte dirette, a una base imponibile provvisoria data dal reddito dell'anno precedente.
I versamenti da effettuare alle varie scadenze sono quindi degli acconti basati sul reddito del 2009, ai quali seguirà un conguaglio nel giugno del 2011, quando si conoscerà il reddito effettivamente conseguito nel 2010. I contributi previdenziali sono dovuti da tutti coloro che lavorano abitualmente nell'impresa.
E’ il caso di ricordare che per i soci di S.r.l la base imponibile è costituita dalla quota di partecipazione agli utili, prescindendo da eventuali accantonamenti a riserva o dalla loro effettiva distribuzione.
CONTRIBUTO MINIMO
Sul reddito imponibile il prelievo è pari al 20%, fermo restando che sarà dovuto comunque un contributo minimo .
Questo si ricava applicando le aliquote in vigore (20% per gli artigiani e 20,09% per i commercianti) a un minimale di reddito fissato in 14.334 euro nel 2010. I commercianti verseranno qualcosa in più (0,09%)per il finanziamento dell’assegno mensile erogato ai piccoli esercenti che cessano dall’attività prima del compimento dell’età pensionabile. Di conseguenza il contributo minimo da versare nel 2010,comprensivo di una quota di 7,44 euro per la maternità, è di 2.874,24euro per gli artigiani e di 2.887,14 per i commercianti .
Tali importi sono ridotti rispettivamente a 2.444,22 e 2.457,12 per i collaboratori familiari fino a 21 anni, perché fino al mese del compimento dell’età beneficiano di una riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva. Per i periodi di attività inferiori all’anno ,i contributi sono rapportati a mese per cui gli importi minimi sono rispettivamente per di 239,52 euro per gli artigiani e di 240,60 o per i commercianti, ridotti a 203,69 e 204,76 per i rispettivi collaboratori sotto i 21 anni.
Il contributo minimo è dovuto da tutti gli iscritti anche se realizzano redditi inferiori al minimale .Fanno eccezione gli affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori del 3°e 4° gruppo , ai quali è consentito versare il contributo sul reddito effettivamente conseguito.
OLTRE IL MINIMALE
Sulla quota di reddito eccedente il minimale di 14.334,00 euro, artigiani e commercianti devono versare rispettivamente un contributo del 20 e del 20,09%. L'aliquota sale ancora di un punto in percentuale sulla quota di reddito che supera il tetto di retribuzione pensionabile (42.364 euro nel 2010) .
Considerando anche questa maggiorazione , quest’anno avremo la seguente situazione:
-fascia di reddito tra 14.334 e 42.364,00 euro: il contributo è del 20% per gli artigiani e del 20,09 % per i commercianti .
-fascia di reddito tra 42.364,01e 70.607,00: il contributo è del 21 %per gli artigiani e del 21,09% per i commercianti.
DOPPIO MASSIMALE
L’importo di 70.607 euro costituisce il massimale imponibile, che si ricava maggiorando di 2/3 il tetto pensionabile di 42.364 euro. Sulle quote di reddito eccedenti il massimale, non si versano pertanto contributi e non si maturano quote di pensione. E’ il caso di ricordare che il massimale è più alto ( 92.147 euro nel 2010) per gli artigiani e i commercianti ,che si sono iscritti all’Inps dopo il 31 dicembre 1995 e che in futuro avranno una pensione calcolata con il metodo contributivo. Non più agganciata quindi al valore dei redditi degli ultimi anni di attività ma alla massa dei versamenti effettuati nell’arco di tutta la vita lavorativa.
SCONTO PER I PENSIONATI
I pensionati che al compimento del 65° anno di età continuano a lavorare possono beneficare di uno sconto del 50% sui contributi da versare. La riduzione non è automatica in quanto viene applicata solo se l’interessato presenta all’Inps un ‘apposita richiesta .
In questo caso alla cessazione dell’attività lavorativa il pensionato avrà diritto ad un supplemento che verrà calcolato ovviamente sulla base del contributo ridotto .
COME SI VERSA
Da quando è entrato a regime il sistema di pagamento unificato con il modello F24 ,il contributo minimo si versa in quattro rate trimestrali, che per l’anno 2010 scadono rispettivamente il 17 maggio (il giorno 16 cade di domenica) , il 16 agosto (prorogato di norma di qualche giorno con decreto ministeriale ), il 16 novembre e il 16 febbraio del 2011.
Mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, relativi al saldo del 2009, al primo e al secondo acconto del 2010, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF .
I CONRIBUTI INPS NEL 2010
Reddito di impresa Artigiani (Commercianti)
Fino a 14.334,00 - 2.874,24 (2.887,14)
Da 14.334,01 a 42.364,00 - 20,00% (20,09%)
Da 42.364 ,01 a 70.607,00 - 21,00% (21,09%)
Le aliquote sono ridotte di tre punti per i collaboratori familiari fino a 21 anni
1) Il contributo minimo comprende la quota per maternità di 7,44 euro
2) Per i collaboratori fino a 21 anni ,la contribuzione è ridotta di 3 punti in percentuale fino compimento dell’età.
3) I pensionati con almeno 65 anni di età possono versare un contributo ridotto del 50%
4) Per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 in poi il massimale di reddito è pari a 92.147 euro.
MODELLO F24 E CODELINE
Per la compi lazione del mod F24 è necessario avere il codeline relativo alla rata del contributo in pagamento: I codeline vengono inviati annualmente dall'INPS via posta ai contribuenti iscritti. In caso di mancato ricevimento è necessario acquisire i codici direttamente presso ke sedi inps o calcolari a mezzo del servizio on line dell'ustituto al link
http://servizi.inps.it/NewPortal/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=2&iNodo=2&ServAction=Calcolo+della+codeline&iiDServizio=40&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fartcomm%2fcodeline%2fcodeline.html

venerdì 14 maggio 2010

Cinque per mille 2010: on line gli elenchi dei candidati

In rete, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i quattro elenchi dei soggetti che hanno chiesto di beneficiare del 5 per mille 2010. Riguardano gli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, gli enti della ricerca scientifica e di quella sanitaria. In totale, 47.264 iscritti.
Per le prime due categorie si tratta, in un certo senso, di liste provvisorie suscettibili di modifiche derivanti dalla correzione di eventuali errori anagrafici, la cui segnalazione potrà essere inviata dagli stessi interessati, entro e non oltre il prossimo 20 maggio, tramite il legale rappresentante dell'ente o dell'associazione (o di un suo incaricato), alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente. La versione definitiva di detti elenchi sarà messa in rete entro il 25 maggio, una volta completate le operazioni di riscontro.
Va ricordato che gli stessi legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno, obbligatoriamente entro il 30 giugno, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettivamente alla direzione regionale dell'Agenzia ovvero all'ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale degli organismi interessati, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti.
Alla dichiarazione, che va redatta su apposito modello reperibile sul sito delle Entrate, è necessario allegare copia del documento di riconoscimento di colui che sottoscrive.
Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione, parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati nel momento dell'iscrizione. Il modulo va completato da parte del rappresentante legale dell'ente inserendo le sole informazioni mancanti.
L'Agenzia, per facilitare la consultazione, mette a disposizione degli interessati un motore di ricerca che permette di individuare i soggetti sia dalla denominazione sia dal codice fiscale. Una vera agevolazione, se si tiene conto del fatto che a iscriversi al 5 per mille per l'esercizio finanziario 2010 sono stati in 47.264.
Al numero vanno aggiunti anche gli 8.100 Comuni italiani per i quali non è prevista la pubblicazione di alcun elenco, in quanto potranno ricevere le "preferenze" direttamente dai propri cittadini residenti, per le iniziative sociali messe in campo.
Gli elenchi sono in ordine alfabetico e, in particolare, riguardano:
•40.570 enti del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, associazioni e fondazioni riconosciute in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997
•6.358 associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
•239 enti della ricerca scientifica e dell'università
•97 enti della ricerca sanitaria.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 12 maggio 2010

RAEE: a breve la modulistica per coloro che smaltiscono rifiuti elettrici ed elettronici

Ai sensi del Decreto 8 marzo 2010, dal prossimo 18 giugno, gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate al negozio in cui effettuano l'acquisto; il negoziante si occuperà dello smaltimento.
Tuttavia, per lo svolgimento di tale attività, è previsto che il negoziante sia iscritto in un apposito elenco: in merito, il Ministero dell'ambiente con Nota 6 maggio 2010 ha annunciato che a breve verrà definita la modulistica necessaria per l'iscrizione semplificata nel citato Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

martedì 11 maggio 2010

Intrastat: dal 10 maggio dichiarazioni presentabili anche tramite Entratel

Con Determinazione 7 maggio 2010, l'Agenzia delle Dogane, di concentro col Direttore delle Entrate, ha fornito le modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi Intrastat.
Nello specifico, è stato disposto che a partire dal 10 maggio 2010 gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie predisposti in formato elettronico possono essere presentati, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite di intermediari, anche attraverso i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL), in alternativa al servizio telematico doganale.
Dal 10 maggio, quindi, gli utenti registrati ai servizi telematici delle Entrate - Entratel e Fisconline - possono trasmettere gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari e delle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario attenendosi alle modalità indicate nella determinazione del 7 maggio.
l provvedimento chiude il cerchio sulle novità comunitarie in materia di modelli Intrastat iniziato con l'emanazione del Dlgs 18/2010, cui hanno fatto seguito il Dm 22/2/2010 e la determinazione del 22 febbraio, con la quale sono stati approvati i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi.
I dati contenuti negli elenchi riepilogativi determinano un flusso telematico che deve essere obbligatoriamente sottoposto a controllo mediante il software contenuto nella apposita sezione del sito; il pacchetto informatico è disponibile sia per l'ambiente Mac che per l'ambiente Windows. Dopo il superamento del controllo di conformità, il flusso va sottoscritto elettronicamente seguendo le regole in uso per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate di dichiarazioni o altri documenti. Il flusso che venga trasmesso senza passare attraverso il controllo verrà scartato dal sistema. Non è previsto un invio di prova.
Ciascun flusso può contenere fino a un massimo di 1.000 elenchi riepilogativi - di dimensione non superiore a 4Mb espansi per poter superare la obbligatoria fase di controllo - sia degli acquisti e delle cessioni di beni sia dei servizi resi o ricevuti. Gli intermediari possono trasmettere flussi contenenti elenchi anche relativi a più soggetti.
Tutto è pronto, quindi, per l'appuntamento del 25 maggio con la trasmissione dei modelli Intrastat. La scadenza riguarda i contribuenti con obbligo mensile, vale a dire quelli che realizzano un ammontare di operazioni intracomunitarie rilevanti superiore a 50mila euro. Nel prossimo invio, pertanto, rientrano gli elenchi riepilogativi degli "scambi" effettuati nel mese di aprile 2010.

lunedì 10 maggio 2010

Riscossione: un’autocertificazione sospende la cartella di pagamento

Equitalia, tramite Comunicato stampa, ha reso noto di aver emanato il 6 maggio 2010, una Direttiva (disponibile sul sito Internet www.equitaliaspa.it) a semplificazione delle procedure di riscossione e delle azioni esecutive.
In particolare, è previsto che qualora il contribuente possa produrre agli uffici un provvedimento di sgravio o sospensione, emesso dall'ente creditore, a seguito della presentazione di:
•un'istanza di autotutela;
•una sospensione giudiziale;
•una sentenza della magistratura;
•un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell'ente creditore;
la riscossione verrà subito sospesa.
A tal fine il contribuente è tenuto alla presentazione di un apposito modello allegato alla citata Direttiva. Inoltre, entro dieci giorni, l'agente della riscossione trasmetterà all'ente creditore la documentazione prodotta dal debitore, al fine di ottenere conferma dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo. In assenza di risposta, le azioni di recupero del credito rimarranno comunque sospese.
L'iniziativa va ad aggiungersi a numerose altre (tra le quali, l'ampliamento e la razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio, la realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi, il supporto ai sistemi informativi dei giudici di Pace e agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo, l'individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni), tutte tese a migliorare il costante rapporto dell'Agente della riscossione con i cittadini-debitori; un rapporto da sempre imperniato su correttezza e trasparenza.

venerdì 7 maggio 2010

Deposito di bilancio: al via gli adempimenti

Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale sono:
• le società per azioni (art. 2423 c.c.)
• le società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.);
• le società responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.);
• le società cooperative (art. 2519 c.c.) e loro consorzi;
• le mutue assicuratrici (art. 2547 c.c.)
• i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D.Lgs. n. 240/1991);
• i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis c.c.);
• le società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615-ter c.c.);
• le società estere che hanno una sede secondaria in Italia (art. 2508, 2509; art. 101-ter disp. Att. c.c.; D.Lgs. n. 87/1992);
• le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) nel caso abbiano come soci illimitatamente responsabili Spa, Sapa o Srl (art. 2361 c.c. e 111-duidecies, d.a.t.);
• gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 367/1996, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 134/1998).
Il bilancio in forma ordinaria
Il bilancio d’esercizio è un atto della società alla cui redazione cooperano tutti e tre gli organi della società: amministratori, collegio sindacale (quando è previsto) e assemblea.
Agli amministratori spetta il compito di redigere il bilancio.
Tale funzione non è delegabile (art. 2423 c.c.). All’assemblea spetta il compito di approvarlo o di respingerlo.
L'obbligo di depositare copia del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese è rivolto agli amministratori che sono in carica al momento del deposito del bilancio.
Il bilancio d’esercizio delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata è costituito da:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.
Il bilancio d’esercizio è presentato ai soci per l’approvazione entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell' articolo 2364 c.c.
A questo scopo, il bilancio e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e prima dell’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.
Il bilancio in forma abbreviata
L’art. 2435-bis del Codice civile stabilisce che le società hanno la facoltà (e non l’obbligo) di redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato determinati limiti fissati da direttive europee recepite dal nostro legislatore.
La redazione del bilancio abbreviato è un’agevolazione concessa alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.
I parametri che vengono indicati sono validi per ogni tipo di azienda, a prescindere dal settore di appartenenza e investono:
- l’aspetto inerente i flussi produttivo-commerciale (valore dei ricavi);
- l’aspetto strutturale, in termini di condizioni produttive di persona (numero dipendenti) e di valore globale investito in altri fattori impiegati (totale dell’attivo).
Al fine di semplificare le procedure amministrative delle imprese minori, se nella redazione del bilancio civilistica si rientra all’interno dei limiti previsti espressamente dal citato articolo 2435-bis c.c., è consentito inserire meno informazioni all’interno dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e non redigere la redazione della relazione sulla gestione.
I limiti del bilancio in forma abbreviata
Voci Importi precedenti (in euro) Importo D.Lgs. 173/08 (in euro)
Totale dell’attivo di stato patrimoniale 3.650.000 4.400.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (conto economico) 7.300.000 8.800.00
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità 50 unità
Deposito del bilancio d'esercizio
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio gli amministratori sono tenuti a presentare all’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio, e di regola, anche delle relazioni redatte dall’organo amministrativo e dagli organi di controllo se esistenti.
Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
Elenco soci
Le società a responsabilità limitata e consortili a responsabilità limitata, a decorrere dal 31 marzo 2009, non sono più tenute all'obbligo del deposito dell'elenco soci (art. 16 della legge n. 2/2009).
Tale obbligo è invece rimasto per le società per azioni, per le società in accomandita per azioni e per le società consortili per azioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 2435 c.c.
Queste società continuano a depositare l'elenco soci riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell'ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale.
Tale elenco dovrà essere corredato dell'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

giovedì 6 maggio 2010

5 per mille: ultimi giorni per l’iscrizione agli elenchi per il 2010

Scade il 7 maggio il termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti del volontariato, da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, per essere ammessi al riparto del cinque per mille dell'Irpef 2010.
La richiesta va presentata - anche da parte di chi l'ha prodotta per gli anni passati - esclusivamente in via telematica utilizzando l'apposito software, direttamente dagli interessati, se abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite gli intermediari autorizzati, attraverso il relativo modello. Non saranno accettate le domande fuori termine o inviate con modalità diversa da quella telematica.
Sulla base delle iscrizioni ricevute dagli enti del volontariato e dalle associazioni sportive, l'Agenzia provvederà alla formazione degli elenchi provvisori, che saranno pubblicati sul sito il 14 maggio. In caso di errore, il legale rappresentante o un suo delegato, entro il 20 maggio potrà inviare la richiesta di correzione, alla Direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati dall'Agenzia il 25 maggio.
Ultima scadenza da ricordare è il 30 giugno: è questo, infatti, il termine entro il quale i legali rappresentanti degli iscritti nell'elenco pubblicato dovranno inviare, con raccomandata A/R, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio; le organizzazioni di volontariato dovranno inoltrarla alla Dr dove ha sede l'ente, mentre le associazioni sportive all'ufficio del Coni territorialmente competente.
Si ricorda, infine, che gli enti del volontariato ammessi al 5 per mille sono le Onlus, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano in settori specifici (articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997); mentre le associazioni sportive dilettantistiche che possono fruire del beneficio sono quelle riconosciute dal Coni (articolo 90 della legge 289/2002) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

mercoledì 5 maggio 2010

Detrazioni d’imposta e Red: comunicazioni all’inps on line

Da oggi è attivo il servizio che consente ai pensionati di segnalare per via telematica le riduzioni d'imposta spettanti. L'Inps, infatti inaugura oggi un nuovo sportello telematico per i suoi assisiti. Il servizio si chiama "Detrazioni d'imposta" e consente di acquisire e trasmettere il modello per richiedere gli sconti fiscali comodamente dal proprio pc, utilizzando il canale informatico. Con un click parte l'istanza ed è subito possibile stampare il riepilogo dei dati trasmessi e la relativa ricevuta con il numero di protocollo.
Il servizio può essere utilizzato dai pensionati provvisti del codice Pin rilasciato dall'ente di previdenza e residenti in Italia. Una nota dell'Inps ricorda, infatti, che le domande relative alle detrazioni d'imposta per i familiari a carico di contribuenti residenti all'estero non possono essere compilate on line, in quanto vanno corredate da una specifica documentazione.
Per accedere alla procedura basta collegarsi al sito internet dell'Istituto e seguire il percorso: Servizi on line - Servizi per il cittadino - Autenticazione Pin - Detrazioni d'imposta. La pagina iniziale dell'applicazione contiene le istruzioni operative di utilizzo.
L'Inps ricorda, inoltre, che da quest'anno i pensionati in possesso del Pin, possono utilizzare la rete anche per l'invio del modello Red relativo alla propria situazione reddituale.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 4 maggio 2010

Regione Lazio: bando per le PMI turistiche

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 27 febbraio 2010 (parte terza) é stato pubblicato il Bando del Fondo rotativo Pmi- Turismo, che promuove azioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese turistiche laziali, con particolare riferimento alle strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta). Possono beneficiare dei finanziamenti le imprese turistiche con sede operativa nel territorio del Lazio, in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria.
Attraverso il bando la Regione sostiene i piani di investimento per lo sviluppo della aziende turistiche basati su interventi di ampliamento, adeguamento, trasformazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive ovvero delle unità produttive delle stesse. Per progetto d'investimento si intende un insieme di costi correlati per il conseguimento di una finalità identificabile e definita (l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento). L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato (mutuo), della durata massima di sette anni, e può coprire fino al 100% dell'investimento ammissibile al netto dell'Iva. La domanda di finanziamento, non potrà contenere una spesa di investimento inferiore a 50.000 euro, mentre l'importo massimo erogabile è pari a 200.000 euro. Le Banche convenzionate dalla Regione per la concessione del finanziamento agevolato sono: - BCC di Roma - Banca Popolare di Roma - Unicredit Banca di Roma (la cui convenzione è in corso di sottoscrizione) Maggiori informazioni al numero verde di Informalazio 800 264 525

lunedì 3 maggio 2010

Cartelle su contributi Inps: competenza al tribunale ordinario

Il 18 marzo scorso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6539, ha sancito la giurisdizione del giudice ordinario sui ricorsi relativi a cartelle esattoriali notificate da Equitalia relative a contributi Inps. La pronuncia si ricollega al principio generale enunciato dalla Corte stessa, nel 2008: la cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, “costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale”, quindi deve essere “impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere” (sentenza delle sezioni unite, n. 3001/2008).