venerdì 29 gennaio 2010

Detassazione per gli aumenti di capitale: 5 febbraio termine ultimo per usufruire dell’agevolazione

Per le società di capitali nonché i soggetti costituiti in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso rinvio di legge (ad es. le società cooperative) e per le società di persone che svolgono attività d’impresa da qualunque fonte provengano e qualunque sia l’oggetto sociale, termine ultimo per effettuare gli aumenti di capitale (nel limite massimo di e 500.000), mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c., per poter usufruire dell’esclusione da imposizione, per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento e per i quattro periodi d’imposta successivi, di un rendimento figurativo annuo calcolato nella misura del 3% annuo sull’importo del capitale effettivamente versato. Il limite massimo di e 500.000 è verificato tenendo conto di tutti gli aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche a partire dal 5.8.2009 e fino al 5.2.2010 (art. 5, co. 3-ter, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 e C.M. 21.12.2009, n. 53/E)
In particolare l'Amministrazione finanziaria con Circolare 21 dicembre 2009, n. 53 ha precisato quanto segue:
•i beneficiari dell'agevolazione sono le società di capitali, comprese le cooperative, e le società di persone che svolgono attività d'impresa;
•rilevano gli aumenti mediante immissione di nuove risorse, comprese le costituzioni di capitale sociale di nuove società, effettuate fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010;
•gli aumenti sono perfezionati alla data di iscrizione della delibera nel registro imprese; qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva fa riferimento la data di deposito degli amministratori dell'iscrizione nel registro imprese dell'attestazione dell'esecuzione dell'aumento;
•il limite di aumento dei 500.000 euro va riferito alle sole persone fisiche (sia vecchi che nuovi soci), a nulla rilevando la quota riferibile a soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre le persone fisiche possono effettuare più aumenti di capitali a favore di diverse società;
•l'esclusione da imposizione fiscale del 3% rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP e concorre a determinare il risultato anche in presenza di perdite.

giovedì 28 gennaio 2010

Bollo auto: scade il 1 febbraio il termine per il pagamento per l’anno 2010

Bollo auto, via al countdown. È infatti il 1° febbraio (il 31 gennaio è domenica) l’ultimo giorno utile per versare il tributo dovuto dai proprietari di veicoli per i quali il precedente pagamento ha avuto validità fino al 31 dicembre 2009.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono on line una guida pratica, per saperne di più in materia di delibere regionali relative a agevolazioni destinate a determinati territori e a particolari tipologie di veicoli, e un prodotto informatico che consente il calcolo dell’importo dovuto attraverso due modalità: in base alla potenza del veicolo (kw o cv) o alla targa.
Devono pagare il bollo auto i proprietari di veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico, per essere precisi chi risulta “titolare” del mezzo l’ultimo giorno stabilito per il versamento.
Il quantum è desunto a seconda della tipologia del veicolo. Per gli autocarri, ad esempio, va considerata la portata espressa in quintali, per i ciclomotori esiste un sistema di tassa fissa, mentre per le automobili e i motocicli la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kw.
Versare il bollo è oramai diventata un’operazione più che semplice. Oltre alle tradizionali modalità effettuabili presso uffici postali, rivendite tabacchi e delegazioni Aci, è possibile anche pagare on line, collegandosi ai siti che offrono questo servizio.
Fermo restando che chi versa in ritardo è soggetto sempre a interessi e sanzioni, va detto che in caso di ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni dalla scadenza, oltre al bollo, è necessario pagare una sanzione pari al 2,5% dell’importo della tassa (misura ridotta dallo scorso anno grazie alle disposizioni contenute nel primo decreto anticrisi – Dl 185/2008). La “penalità” sale al 3% se il ravvedimento avviene dopo i 30 giorni, ma in ogni caso entro un anno. Sanzione piena, invece, per chi “sfora” i dodici mesi: 30 per cento.
A parte, gli interessi (al tasso legale dell’1% annuo), che vanno calcolati giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del mancato pagamento e fino al momento della regolarizzazione.
Naturalmente, per beneficiare degli sconti “da ravvedimento”, è necessario provvedere al pagamento di tutte e tre le voci: tassa, sanzione e interessi.
Fonte: Italia Oggi

mercoledì 27 gennaio 2010

Ravvedimento acconto iva: oggi 27 gennaio ultimo giorno per la regolarizzazione breve

"Ritardatari" all'appello. Mercoledì 27 gennaio è l'ultimo giorno utile per i titolari di partita Iva per poter sanare la propria posizione debitoria tramite il ravvedimento breve. In pratica, coloro che non hanno pagato in tutto o in parte l'acconto Iva del 2009 entro il 28 dicembre scorso (la scadenza ordinaria del 27 dicembre cadeva di domenica) possono avvalersi, entro trenta giorni da questa data, del ravvedimento breve, versando l'imposta dovuta, con l'aggiunta degli interessi legali, e la sanzione ridotta al 2,5%. A chi salta anche questo appuntamento, resta come ultima chance il ravvedimento lungo, che consente di regolarizzare entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando la sanzione del 3 per cento.
Ravvedimento: cambiano sanzioni e interessi
Dal 1° gennaio 2010 la misura degli interessi legali applicabili alle somme da pagare in ritardo è scesa dal 3% al 1% (come stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009). Pertanto, poiché in caso di ravvedimento gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza ordinaria fino al giorno in cui si esegue il versamento, gli interessi sull'Iva dovuta vanno calcolati al 3% dal 29 al 31 dicembre; dal 1° gennaio in poi, invece, gli interessi sono applicati con il tasso dell'1 per cento.
Ma i ritardatari possono beneficiare della misura ridotta delle sanzioni, che sono state ulteriormente ridimensionate dal decreto "anticrisi" (Dl 185/2008).
Per il ravvedimento breve, la sanzione, infatti, è passata dal 3,75% al 2,5%; per il ravvedimento lungo, invece, sanzione ribassata al 3% (e non più al 6%).
Come effettuare il versamento
Per pagare basta utilizzare il modello F24 telematico, inserendo gli appositi codici tributo:
•6013 versamento acconto Iva mensile
•6035 versamento Iva - acconto
•8904 sanzione pecuniaria Iva
•1991 interessi sul ravvedimento Iva.
Fonte: Fisco oggi

martedì 26 gennaio 2010

Inail: entro il 1 febbraio il rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici

Quest'anno coloro che si occupano della cura della propria famiglia e della propria casa hanno tempo fino al 1° febbraio per assicurarsi contro gli infortuni domestici. La scadenza naturale del 31 gennaio cade di domenica e viene prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.
L'obbligo, introdotto dalla legge n. 493/1999, riguarda chiunque - uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni - svolga l'attività di casalinga o casalingo a tempo pieno; resta escluso dall'adempimento chi svolge altra attività che comporta l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
L'importo del premio assicurativo annuo è di 12,91 euro (rimasto invariato dal 2001), non è frazionabile mensilmente ed è deducibile ai fini fiscali.
L'Inail, nello scorso mese di dicembre, ha provveduto a inviare una lettera con il bollettino postale precompilato contenente i dati dell'assicurato e l'importo da versare a tutti coloro che si sono già iscritti negli anni passati.
Le persone che maturano i requisiti assicurativi nel corso del 2010 devono ritirare il bollettino (intestato a INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli uffici postali, le sedi Inail o le associazioni di categoria, inserirvi i propri dati personali e il codice fiscale, e provvedere al pagamento nel momento in cui si verificano le condizioni di legge previste.
In particolare, la maturazione dei requisiti assicurativi avviene allorquando si abbia una età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; si svolga, in via non occasionale, una attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; questa attività venga svolta senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito; non venga svolta altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Rientrano in queste categorie, ad esempio, gli studenti (anche se studiano e vivono in una località diversa dalla città di residenza), i titolari di pensione Inps, i titolari di pensione di invalidità (indipendentemente dal grado di invalidità posseduto), i lavoratori in mobilità e quelli in cassa integrazione a zero ore, i lavoratori che svolgono un'attività che non copre l'intero anno (stagionali, temporanei e a tempo determinato).
Dal 2009 si può effettuare il pagamento del premio assicurativo anche online, utilizzando una carta di credito, una carta prepagata Postepay o il conto Bancoposta, e da quest'anno è possibile richiedere il bollettino online registrandosi al portale dell'Inail.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 25 gennaio 2010

Tosap: per i cartelloni pubblicitari niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Con Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 105, la Corte di Cassazione ha stabilito che le imprese che pagano l'imposta sulla pubblicità per i cartelloni stradali non devono pagare anche la TOSAP.
Infatti, l'imposta sulla pubblicità si versa non solo per il messaggio, ma anche per l'occupazione del suolo pubblico strettamente funzionale.
Sul punto così si legge nell'Ordinanza citata: "gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico".
Fonte: Seac

Agevolazioni fiscali: deduzioni per le imprese che aiutano i Paesi colpiti da calamità naturali

Le imprese italiane che decidono di effettuare erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità naturale pubblica e/o da altri eventi di natura straordinaria, possono beneficare di importanti agevolazioni fiscali, anche se tali eventi si verificano in altri Paesi (ad esempio, il terremoto che ha colpito lo Stato di Haiti).
Le imprese possono scegliere di dedurre dalla base imponibile il 10% del reddito (massimo euro 70.000), oppure dedurre, in caso di erogazioni in denaro, fino a euro 2.065 o il 2% del reddito dichiarato. Altre agevolazioni fiscali sono invece previste dal D.Lgs. n. 460/97 per le cessioni gratuite di farmaci, prodotti alimentari e altri beni non di lusso, funzionanti ma difettosi e quindi inadatti alla vendita al pubblico.
Fonte: Seac

giovedì 21 gennaio 2010

Noleggio di posti barca: niente regime di esenzione IVA

Con Risoluzione 19 gennaio 2010, n. 1, l'Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo al trattamento IVA riservato alle locazioni di posti barca, affermando che tali operazioni, in quanto assimilabili alle locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli, non possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, in accordo con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE, il noleggio di posti barca non è inquadrabile tra le locazioni di beni immobili e deve dunque scontare l'aliquota IVA ordinaria del 20%.

Scudo fiscale: proroga dei termini ma nessuna apertura per le violazioni commesse dopo il 31/12/2008

L’articolo 1, comma 1, del decreto milleproroghe ha riaperto i termini per far emergere le attività patrimoniali e finanziarie detenute irregolarmente all’estero pagando un’imposta sostitutiva del 6% per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio e del 7% per quelle perfezionate dal 1° marzo al 30 aprile.
A seguito dia tale disposizione di riapertura dei termini per lo scudo fiscale prevista dal Decreto Legge 30/12/2009, n. 194, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare sul sito le nuove scadenze di presentazione e le nuove aliquote applicabili (ovvero 6% per le operazioni perfezionate entro il 28/02/2010, 7% per le operazioni perfezionate dal 1/03/2010 al 30/04/2010). Il modello di comunicazione da utilizzare e le relative istruzioni da seguire per la compilazione restano le stesse.
Rimane comunque confermata la data di riferimento prevista in origine dalla norma per poter accedere alla sanatoria, per cui debbono ritenersi escluse dalla proroga le violazioni commesse dopo la data del 31/12/2008. Inoltre, la riapertura dei termini non trova applicazione per le situazioni precedenti al 15 settembre 2009.

mercoledì 20 gennaio 2010

Intrastat: l’invio online dal 30 aprile 2010

Il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il D.Lgs. di recepimento delle Direttive comunitarie n. 8, 9 e 117 del 2008 in materia di IVA.
Contestualmente, il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle Dogane stanno mettendo a punto dei provvedimenti amministrativi al fine di concedere una proroga agli operatori per quanto riguarda l'obbligo di invio telematico dei nuovi modelli Intrastat, che pertanto entrerebbe in vigore solamente a partire dal 30 aprile 2010.
In questo modo, le dichiarazioni mensili di gennaio, febbraio e marzo, nonché quella relativa al primo trimestre 2010, potranno continuare ad essere depositate "a mano" presso gli Uffici delle Dogane dai soggetti che non utilizzano il canale telematico.
Il canale telematico diventerebbe pertanto esclusivo a partire dalle dichiarazioni mensili di aprile e per quelle del secondo trimestre dell’anno.
Per chi opta per il deposito della dichiarazione negli Uffici delle Dogane la scadenza sarà fissata al giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce il modello. Per l’invio telematico invece l’amministrazione finanziaria stà valutando concretamente la possibilità di allungare il termine per la trasmissione online dal giorno 19 al giorno 25.
Per quanto riguarda le dichiarazioni intrastat relative al 2009 rimane confermata la vecchia procedura.

martedì 19 gennaio 2010

Zone Franche Urbane: esenzione dei contributi con il rimborso da parte dei Comuni

I commi da 340 a 340 bis dell’articolo 1 della legge 296/06 e il decreto del ministero del Lavoro del 1° dicembre 2009 intervengono sugli aiuti alle Zfu. Finalizzati ad alleggerire il costo del lavoro, gli aiuti per le zone franche urbane si trasformano da esenzione contributiva in un intervento che verrà erogato dai Comuni. L’importo massimo concedibile non potrà eccedere l’ammontare dei contributi calcolati sul minimale contributivo per i primi 5 anni di attività delle imprese e dei professionisti, riducendosi al 60% dal sesto al decimo anno, al 40% dall’undicesimo al dodicesimo anno e al 20% dal tredicesimo al quattordicesimo anno. Il periodo agevolato è, complessivamente, di 14 anni. Le Zfu sono: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesiasi, Quartu Sant’Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.
La legge esclude dal contributo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, delle costruzioni navali, della fabbricazione di fibbre tessili della siderurgia e del trasporto su strada.
Anche le piccole e micro imprese che hanno iniziato l’attività prima del 01/01/2008 nelle zone incentivate possono fruire delle agevolazioni ma nel limite del “de minimis” che è pari a 500.000 euro.

lunedì 18 gennaio 2010

Compensazioni: nuove possibilità per le società di persone e gli studi associati professionali

L’Agenzia delle Entrate con circolare 56/E/2009 ha dato il via libera alla possibilità di trasferire le ritenute Irpef non utilizzate dai soci o dagli associati all’ente partecipato affinché tale ente possa procedere direttamente alla compensazione dei propri debiti tributari relativi a Irap, Iva o ritenute alla fonte. Dunque, l’Amministrazione finanziaria ha aperto in concreto la possibilità di evitare che i singoli associati o i singoli soci di una associata o di una società di persone siano in posizione strutturalmente a credito, privando nel contempo il soggetto partecipato, che subisce inizialmente le ritenute alla fonte, della possibilità di utilizzare direttamente tale prelievo anticipato.
Per gli studi associati e le società di persone, infatti, se il reddito netto è notevolmente inferiore ai proventi soggetti a ritenuta, il 20% dei compensi supera infatti l’Irpef dei soci e lo studio o la società di persone potrà compensare in proprio l’eccedenza del modello F24. Con tale circolare l’agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta dei professionisti di utilizzare all’interno degli studi associati le ritenute che i soci non sono in grado di scomputare nel proprio modello Unico.

venerdì 15 gennaio 2010

Cassa Forense: dal 01/01/2010 contributo integrativo al 4%

Con la pubblicazione della Comunicazione si è concluso l'iter per l'entrata in vigore della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 19 settembre 2008, concernente Progetto di riforma della previdenza forense.
In particolare, dal 1° gennaio 2010 entra in vigore l'aliquota del contributo integrativo in misura del 4% (anziché del 2%) su tutte le fatture di natura professionale emesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da avvocati iscritti agli Albi o da praticanti già iscritti alla Cassa.

Compensazioni dei crediti IVA superiori a 10.000 euro: provvedimento delle Entrate

Con Provvedimento 21 dicembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dal D.L. n. 78/2009 con riferimento alle compensazioni di crediti IVA superiori a 10.000 euro.
Tra le principali precisazioni fornite dal Provvedimento, si segnalano le seguenti:
- gli F24 per fruire dei crediti IVA superiori a 10.000 euro possono essere trasmessi direttamente dai contribuenti, attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure attraverso gli intermediari abilitati a Entratel. Rimane pertanto esclusa la possibilità di usare servizi telematici diversi da quelli dell'Agenzia (ad esempio, l'home banking);
- le compensazioni vanno fatte a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato l'istanza o la dichiarazione da cui emerge il credito;
- per i crediti superiori a 15.000 euro, la dichiarazione deve necessariamente riportare il visto di conformità. In assenza del visto, l'F24 viene scartato dal sistema.
Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto: questo è uno degli importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 57/E/2009, in merito alla compensazione dei crediti IVA di importo superiore ad euro 15.000,00.
Tali soggetti possono, quindi, delegare il visto di conformità a terzi ma sono, comunque, tenuti ad effettuare i controlli previsti e a predisporre ed inviare in via telematica la dichiarazione.
Fonte : seac

giovedì 14 gennaio 2010

Detassazione del 3% per gli aumenti di capitale entro il 5 febbraio 2010

Per ottenere la detassazione del 3% delle ricapitalizzazioni, le operazioni devono essere perfezionate entro il 5 febbraio 2010. Con Circolare 21 dicembre 2009, n. 53, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti in merito all'esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale, ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, D.L. n. 78/2009.
In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato quanto segue:
- i beneficiari dell'agevolazione sono le società di capitali, comprese le cooperative, e le società di persone che svolgono attività d'impresa;
- rilevano gli aumenti mediante immissione di nuove risorse, comprese le costituzioni di capitale sociale di nuove società, effettuate fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010;
- gli aumenti sono perfezionati alla data di iscrizione della delibera nel registro imprese; qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva fa riferimento la data di deposito degli amministratori dell'iscrizione nel registro imprese dell'attestazione dell'esecuzione dell'aumento;
- il limite di aumento dei 500.000 euro va riferito alle sole persone fisiche (sia vecchi che nuovi soci), a nulla rilevando la quota riferibile a soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre le persone fisiche possono effettuare più aumenti di capitali a favore di diverse società;
- l'esclusione da imposizione fiscale del 3% rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP e concorre a determinare il risultato anche in presenza di perdite.
Per gli aumenti di capitale sociale la circolare impone di fare riferimento al momento di aggiornamento del registro delle imprese. Pertanto, per le società di capitale occorrerà fare riferimento alla data di iscrizione della delibera oppure dell’attestazione con cui gli amministratori danno conto dell’avvenuto aumento (per le spa) o della quota effettivamente sottoscritta (per le srl). Per le società di persone ha rilevanza la data di iscrizione al registro imprese del verbale modificativo dell’atto costitutivo. Per l’aumento di capitale proprio il momento in cui dare rilevanza a eventuali versamenti in denaro a fondo perduto è la data di effettivo versamento delle somme, mentre, per la rinuncia ai crediti vantati dai soci, occorre considerare la data dell’atto di formale e incondizionata rinuncia.

Accertamenti Agenzia delle Entrate: invio di comunicazioni bonarie e preavvisi di irregolarità per gli omessi versamenti

Al fine di intensificare l’azione di recupero degli imposte non versate da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle entrate ha pianificato un piano di invio di lettere a coloro che non hanno versato in tutto o in parte le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tali lettere avranno solo in prima istanza, lo scopo di informare i contribuenti sulla possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per procedere a regolarizzazione spontanea della loro situazione..
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, sta ultimando gli avvisi agli intermediari abilitati per quei contribuenti che hanno abusato del ravvedimento operoso per far fronte a delle irregolarità. Il preavviso è una sorta di dissuasore, con tale strumento il Fisco informa il contribuente sul fatto che conosce l’esistenza di omessi versamenti ciò nonostante non si trova ancora nell’ambio dei controlli ma in una fase immediatamente precedente, per questo motivo il contribuente fa ancora in tempo a ravvedersi e a sfruttare di conseguenza il trattamento sanzionatorio agevolato.