mercoledì 23 dicembre 2009

Gestione separata INPS per lavoratori prasubordinati : dal 1 gennaio 2010 l'aliquota sale al 26,7%

Dal 1 gennaio 2010 l'aliquota sale al 26,7% anche per i lavoratori autonomi (lavoratori parasubordinati e professionisti senza cassa) e quindi iscritti all'INPS.
Gli iscritti ad un ordine (e quindi ad una cassa autonoma) invece dovrebbero poter aumentare (fino al 5%) il contributo integrativo se verrà approvato l'emendamento in discussione in questi giorni alla camera.
Per collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione diretta e di reversibilità, l’aliquota è al 17% e rimarrà tale anche per il prossimo anno.
La modifica è conseguenza dalla legge 247/07 che ha recepito i contenuti del Protocollo dl 23 luglio di quest’anno tra il governo Prodi, le organizzazioni sindacali e, in un secondo momento, quelle imprenditoriali. Al fine di sanare la disparità di trattamento è stata presentata una proposta di legge bipartisan.

martedì 22 dicembre 2009

Omaggi di natale: deduzione integrale ai fini delle imposte sul reddito se di valore fino a 50 euro, detraibilità ai fini iva fino a 25,82 euro

L'art. 108 comma 2, del Tuir, riconosce la deducibilità piena delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Quando il valore unitario dei beni dati in omaggio supera il limite indicato, si applicano le nuove regole sulle spese di rappresentanza, che ne prevedono la deducibilità nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, in base ai ricavi e proventi della "gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo". In pratica, le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro..
Per essere qualificate di rappresentanza e, quindi, risultare deducibili secondo il criterio visto, le spese, effettivamente sostenute e documentate, devono possedere alcune caratteristiche. Requisito essenziale è, innanzitutto, la loro gratuità per il destinatario del bene (o del servizio), ossia da parte di quest'ultimo non vi deve essere corrispettivo o una specifica controprestazione. Dopo di che, vanno rispettati i principi di inerenza e congruità: le spese, cioè, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell'azienda o perseguire finalità di pubbliche relazioni, ed essere ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici per l'impresa ovvero coerenti rispetto alle pratiche e agli usi commerciali propri del settore in cui opera l'azienda..
Quando l'omaggio è composto da più beni, il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Un esempio tipico è quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore è sotto i 50 euro, ma che complessivamente superano il tetto indicato per la deducibilità integrale. Dal momento che il cesto va considerato come un unico omaggio dal valore complessivo superiore ai 50 euro, va applicata la regola del "plafond di deducibilità"..
Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell'attività dell'impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l'Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario non è superiore a 25,82 euro (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972); la relativa cessione non è soggetta a imposta.
Nel caso invece di beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 21 dicembre 2009

Acconto IVA 2009: pagamento entro il 28 dicembre 2009

I contribuenti IVA (ditte individuali, società di persone, società di capitali, autonomi, ecc.) in essere nel 2008 e in attività nel 2009, sono tenuti al versamento dell'acconto IVA 2009 entro il prossimo 28 dicembre.
Il calcolo dell'acconto può essere effettuato scegliendo tra metodo storico, previsionale o delle operazioni effettuate.
Metodo storico
Si calcola l’88%, dell’IVA dovuta per il mese di dicembre del precedente anno (2008) per i contribuenti mensili, o dell’IVA dovuta per il 4 trimestre del precedente anno (2008) per i contribuenti trimestrali
Metodo previsionale
Si calcola l’88%,dell’IVA prevista a debito dovuta per il mese di dicembre dell’anno in corso (2009) per i contribuenti mensili, o dell’IVA dovuta per il 4 trimestre dell’anno in corso (2009) per i contribuenti trimestrali
Metodo delle operazioni effettuate
Si calcola l’iva effettivamente dovuta alla data del 20 dicembre 2009
Si ricorda che ai fini della determinazione dell'acconto non va considerato l'eventuale adeguamento effettuato ai fini degli studi di settore.
Tale acconto va versato esclusivamente online con il modello F24, utilizzando i codici tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2009.
L’eventuale eccedenza di imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle denunce contributive può essere utilizzata in compensazione nell’F24 per l’acconto Iva 2009. Se i crediti coprono completamente gli importi a debito deve comunque essere trasmesso l’F24 anche se con saldo zero.

venerdì 18 dicembre 2009

Scudo fiscale: annunciata la proroga al 30 aprile 2010

Più tempo, quindi, per presentare la dichiarazione di emersione necessaria per rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero prima del 31 dicembre 2008 in violazione delle nome sul monitoraggio fiscale.
La riapertura dei termini prevede due scadenze con aliquote diverse: 6% fino al 28 febbraio, 7% dal 1° marzo
Più tempo ma aliquota maggiorata. Infatti, nella sua fase iniziale, lo scudo fiscale, introdotto dal Dl 78/2009 (articolo 13-bis), ha previsto l'applicazione di un'imposta sostitutiva straordinaria sui capitali o beni posseduti pari al 5% del valore delle attività indicate in dichiarazione. Imposta che, in base alle nuove disposizioni, sarà del 6% fino al 28 febbraio, per poi passare al 7% dal 1° marzo fino alla chiusura dei termini.
La riapertura potrebbe avvenire nel dl milleproroghe o con un decreto ad hoc. La norma dovrebbe contenere gli assestamenti già dati dall’Agenzia alla disciplina in via interpretativa

giovedì 17 dicembre 2009

Tasso d'interesse legale: ridotto all'1% a decorrere dal 1° gennaio 2010

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2009, n. 291, è stato ridotto il tasso di interesse legale dal 3% all'1%.

Il nuovo tasso d'interesse dell'1% entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010; pertanto, fino al 31 dicembre 2009 dovrà ancora essere applicato l'attuale coefficiente del 3%.
Dal punto di vista fiscale, quindi, cambieranno gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Fonte: seac

mercoledì 16 dicembre 2009

Modello Eas Associazioni: prorogato a fine anno il termine per l’invio

Con comunicato stampa di oggi 16 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per inviare il modello Eas c’è tempo fino a fine anno. L’Agenzia delle Entrate, infatti, in considerazione dell’ampia platea di soggetti interessati all’adempimento, in larga parte composta da piccole associazioni, ha deciso di concedere quindici giorni in più per la compilazione e trasmissione telematica del modello, accogliendo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore.
L’Amministrazione ricorda che tutti i suoi uffici locali sono a disposizione per offrire assistenza nella compilazione e per l’invio.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR: entro oggi 16 dicembre il termine per il versamento

Scade oggi 16 dicembre 2009 il termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1712), nella misura dell'11 per cento, sulle rivalutazioni dei TFR presenti in azienda ovvero versati al Fondo Tesoreria INPS.

L'intero ammontare dell'imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d'imposta fermo restando la possibilità, per quest'ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, nel Modello DM10/2 ovvero nella Denuncia UNIEMENS, con le somme dovute all'INPS per i propri dipendenti.

martedì 15 dicembre 2009

Scadenze fiscali: 16 dicembre termine per il pagamento dell’ICI 2009

L'importo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno diminuita della somma versata con l'acconto di giugno

Chi deve adempiere
Con la legge 93/2008 è notevolmente diminuita la platea dei contribuenti che devono ricordare i due appuntamenti annuali (16 giugno/16 dicembre) con l'imposta comunale sugli immobili; sono state, infatti, escluse dal tributo le unità destinate ad abitazione principale e quelle a esse assimilate da regolamento o delibera comunale. Continuano a scontare il tributo le case di lusso (come ville, castelli, palazzi di pregio eccetera) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, che però possono usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa.
Ciò premesso, ecco nel dettaglio i contribuenti chiamati a saldare:
- i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato (almeno che non rientrino nelle categorie esentate dalla legge 93/2008)
- i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni
- i locatari in leasing
- i concessionari di aree demaniali.
Quanto deve versare
Per sapere a quanto ammonta il saldo 2009, bisogna conoscere l'imposta dovuta per l'intero anno determinando, innanzitutto, la base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale del bene, rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti diversi a seconda del tipo di immobile: 140 per i fabbricati di gruppo catastale B, 100 per quelli dei gruppi A e C (escluse le categorie A/10 e C/1), 50 per gli immobili classificati nel gruppo D e quelli della categoria A/10, 34 per la categoria C/1.
A questo punto, è possibile procedere al calcolo dell'Ici sulla base delle detrazioni previste e delle aliquote fissate dal Comune per l'anno in corso.
Il saldo finale sarà pari alla differenza tra l'importo totale dovuto e quanto già versato con l'acconto di giugno 2009.
L'operazione va effettuata considerando il periodo e la percentuale di possesso nell'anno di imposta.
Come pagare
Per pagare il saldo, come anche l'acconto e le eventuali sanzioni, il contribuente, in tutti i Comuni del territorio nazionale, ha la possibilità di utilizzare il modello F24, sia con modalità telematiche sia presso gli sportelli bancari, postali o gli agenti della riscossione. Questi i codici tributo da indicare nella delega di pagamento:
- 3901, per l'abitazione principale
- 3902, per i terreni agricoli
- 3903, per le aree fabbricabili
- 3904, per gli altri fabbricati.
Inoltre, per versale l'Ici dovuta, è possibile avvalersi della compensazione con crediti relativi a Iva, Irpef e relative addizionali, Ires, contributi o premi; esclusi da tale meccanismo i crediti relativi alle altre entrate locali, come la Tarsu e la Tosap.
I Comuni, comunque, con proprio regolamento, possono stabilire altre modalità di pagamento: bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale o all'agente della riscossione o al soggetto cui l'ente locale ha affidato la riscossione dell'Ici, versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria, utilizzo del sistema bancario (carta di credito o bancomat) o del servizio telematico di Poste italiane Spa.
Ravvedimento operoso
Chi salta l'appuntamento del 16 dicembre può "ravvedersi" pagando entro 30 giorni con una sanzione pari al 2,5% dell'imposta dovuta, più gli interessi legali del 3% annuo calcolati in proporzione ai giorni di ritardo. Nel caso in cui, invece, il contribuente versasse l'Ici entro un anno dalla scadenza prevista, la sanzione salirebbe al 3%, più gli interessi legali maturati.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 14 dicembre 2009

Scadenze del 15/12/2009: invio modello EAS per le associazioni e presentazione della dichiarazione di emersione per lo scudo fiscale

Modello EAS per le Associazioni

Entro il 15 dicembre gli enti associativi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello EAS con tale adempimento l’erario si propone di fare un censimento e predisporre un filtro per le organizzazioni non profit, al fine di evitare abusi nella detassazione delle entrate. Il modello racchiude 38 domande in merito al funzionamento dell’associazione ed è reperibile sito www.agenziaentrate.it. Sono tenuti alla presentazione del modello gli enti associativi di natura privatistica, incluse le società sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato: il tutto con lo scopo di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.
Dichiarazione di emersione per lo scudo fiscale
Entro il 15 dicembre gli intermediari finanziari abilitati devono presentare la dichiarazione di emersione delle attività detenute illecitamente all’estero ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva del 5% richiesto ai contribuenti che usufruiscono dello scudo fiscale.

venerdì 11 dicembre 2009

Ammortamenti: revisione dei coefficienti di ammortamento entro fine anno?

L'art. 6, D.L. n. 78/2009 ha previsto la revisione dei coefficienti di ammortamento entro il 31 dicembre 2009, il ministero stà lavorando sui nuovi coefficienti ma è probabile che la scadenza di fine anno venga considerata solo come ordinatoria e quindi eventualmente superabile.

Ricordiamo che l’intervento è finalizzato all’accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa e la norma prevede la revisione dei coefficienti tenendo conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.
Considerato che la relazione alla manovra 2009 prevedeva che la revisione dovesse avvenire a costo zero è facile supporre che tale accelerazione dovrà trovare compensazione con rallentamenti per i coefficienti dei beni industrialmente meno strategici.

giovedì 10 dicembre 2009

Anzio e Nettuno saldi di Natale: si inizia il 2 Gennaio

Ricordiamo che la data di inizio delle vendite di fine stagione è il 2 gennaio 2010, e possono protrarsi per un massimo di 6 settimane (fino cioè al 12 febbraio 2009). Limitatamente alle merci del settore dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione. È fatto inoltre divieto, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie. E’ammessa solamente la vendita dei prodotti in giacenza presso l’attività, e non sono possibili nuovi rifornimenti. Quindi sconsigliamo gli operatori, fino al 2 gennaio, di svolgere vendite promozionali e/o proporre condizioni favorevoli di acquisto ai clienti per iscritto o attraverso pubblicità di qualsiasi tipo per non incorrere nelle sanzioni previste dalla stessa L.R. Lazio n. 33/1999 (da € 1500,00 a € 13.500,00, in base alla superficie di vendita dell’attività). Le vendite promozionali possono essere riprese, previa comunicazione al Comune di competenza con almeno 15 giorni di anticipo, una volta terminate le vendite di fine stagione. Chiediamo al Comune di Nettuno di intensificare i controlli in materia, al fine di non danneggiare gli operatori rispettosi delle normative vigenti. Per maggiori informazioni, e per segnalare eventuali abusi e/o scorrettezze commerciali, gli operatori possono rivolgersi alla Segreteria della Confcommercio di Nettuno (tel. 06/9807603, e-mail nettuno@confcommercioroma.it). Franco Del Monaco Commissario Confcommercio Nettuno Comprensorio Litorale Sud - Confcommercio Roma Via San Giacomo 20 – 00048 Nettuno (RM) Tel. 06/9807603 – Fax 06/9880185 – Cell. 328/2893231 E-mail nettuno@confcommercioroma.it

Fonte: anzio.net

Anzio: scade l'11 dicembre 2009 il termine per l'ssegnazione di Contributi Economici a famiglie con almeno quattro figli

La Regione Lazio con atto di Giunta Regionale n° 945 del 22 dicembre 2008 ha deliberato di approvare i criteri e le modalità per l’erogazione e l’utilizzo dei contributi per la sperimentazione delle iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. In relazione alle risorse disponibili, l’iniziativa è finalizzata essenzialmente all’abbattimento dei costi dei servizi attraverso l’assegnazione di un contributo economico destinato: al pagamento delle utenze; ad agevolare l’uso dei trasporti pubblici; a sostenere la scolarità attraverso la riduzione del costo dei servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, libri di testo, iscrizione scolastica; ad agevolare l’accesso ai servizi sociali territoriali in favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Potranno partecipare all’assegnazione di detti contributi i soggetti con numero di figli minori pari o superiore a quattro, residenti nel territorio regionale del Lazio da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda (ottenuti anche sommando il periodo di residenza in più Comuni del Lazio), ed il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), determinato ai sensi del D.Lgs. n° 109/1998, non sia superiore ad € 30.000,00. Il Comitato Istituzionale del Distretto Socio-Sanitario RM/H4 ha determinato che l’entità del contributo spettante ai nuclei familiari con un indicatore ISEE compreso tra € 15.000,01 ed € 30.000,00 sarà del 30% inferiore a quello spettante ai nuclei familiari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 15.000,00. Le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo devono essere compilate esclusivamente, pena l’inammissibilità, sui moduli predisposti dal Distretto Socio-Sanitario RM/H4, in distribuzione presso i Servizi Sociali dei rispettivi Comuni (P.za San Benedetto da Norcia, 25 - Pomezia - Tel. 06.91146273 - Fax 06.91146214 e Via Catilina, 3 - Ardea - Tel. 0691388059 - Fax 0691389240), e sottoscritte da uno degli esercenti la potestà genitrice nel nucleo familiare. Le stesse dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di residenza entro e non oltre il 11 dicembre 2009. Le domande ritenute ammissibili verranno ordinate a livello di distretto in base all’ISEE. Hanno diritto di percepire il contributo i nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria sino a concorrenza dello stanziamento assegnato al distretto. A parità di ISEE precede in graduatoria il nucleo con il maggiore numero di figli minori. La copia integrale del presente avviso e del modello di domanda può essere scaricata sul sito internet del Comune di Pomezia all’indirizzo www.comune.pomezia.rm.it e del Comune di Ardea all’indirizzo www.comune.ardea.rm.it (nella sezione “Bandi Aperti”, categoria “Servizi sociali”, sotto la dicitura “Avviso per l’assegnazione di contributi economici per i costi sostenuti da famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”) ed è anche disponibile presso gli uffici ai Servizi Sociali dei Comuni, dove è anche possibile acquisire ulteriori informazioni.

Fonte: anzio.net

Parte il 10 dicembre 2009 il ciclo di seminari formativi dello sportello fare impresa del Comune di Anzio

Dal prossimo 10 dicembre prenderanno il via i seminari organizzati dallo Sportello Fare Impresa del Comune di Anzio coordinato dal Consigliere Provinciale e Comunale, Romeo De Angelis. Per l’iscrizione al ciclo di seminari formativi, che si terranno all’Hotel Lido Garda ad Anzio – Largo Caboto 8, è necessario compilare il modulo presso l’ufficio “Fare Impresa” del Comune oppure telefonando al 347/1734495. Lo Sportello è aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, telefono 06-98340896. Al termine del ciclo di seminari, completamente gratuito per gli iscritti, verrà rilasciato un attestato di frequenza. “I seminari – dice l’On. Romeo De Angelis -, tutti tenuti da docenti qualificati, costituiscono un valido strumento di formazione per gli imprenditori del nostro territorio e per i giovani che stanno valutando di avviare un’attività in proprio”. Sportello “Fare Impresa” programma dei seminari formativi 2009 Data Ora Luogo Docente Seminario 10/12/2009 16.00-20.00 dott.ssa Majorani Il Diritto societario 11/12/2009 16.00-20.00 dott.ssa Majorani Elementi di diritto tributario 14/12/2009 16.00-20.00 dott. Pappalardo Elementi di diritto del lavoro 15/12/2009 16.00-20.00 dott. Luccardi Accesso al credito 16/12/2009 16.00-20.00 dott. D’Antoni La finanza agevolata 17/12/2009 16.00-20.00 dott.Santori Il Business plan

Fonte: anzio.net

Imposta sugli Intrattenimenti: due nuovi codici tributo per il mod F24

Al debutto i codici tributo per il recupero dell'Iva forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti e dovuta dovuta per le violazioni constatate e comunicate dai Monopoli di Stato, istituiti con la risoluzione n. 282/E del 9 dicembre:

- 9711, recupero dell'Iva forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi
- 9712, recupero dell'Iva forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti - sanzioni.
L'entrata in scena dei nuovi codici deriva dall'applicazione dell'articolo 14-quinquies del Dpr 640/1972, che chiama in causa l'agenzia delle Entrate per il recupero dell'Iva sugli intrattenimenti. A tale scopo, infatti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato segnala le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti derivante dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento.
I codici 9711 e 9712 vanno riportati nel modello F24 nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "Codice ufficio" deve essere indicato l'ufficio competente (così come riportato nell'atto), mentre l'"anno di riferimento" è quello per il quale si effettua il versamento.
Fonte:Fisco Oggi

Modello EAS per le Associazioni: scade il 15 dicembre il termine per l’invio telematico

È il 15 dicembre la data da fissare sul calendario per il mondo "no profit" il nuovo termine per l'invio del modello Eas contenente i dati fiscalmente rilevanti.

Che cos'è il modello Eas
Il modello Eas è stato introdotto in linea con quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge 185/2008, in base al quale gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, devono comunicare i dati fiscalmente rilevanti all'agenzia delle Entrate per poter continuare a usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge, ossia la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'articolo 148 del Tuir e all'articolo 4 del Dpr 633/1972.
La nuova scadenza
Il 15 dicembre 2009 è dunque la data ultima entro cui gli enti già esistenti alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008 (29 novembre 2008) devono inviare i dati. Gli enti, che si sono invece costituiti dopo l'entrata in vigore del decreto, devono inviare il modello entro il sessantesimo giorno dalla loro costituzione; se questo scade prima del 15 dicembre, il modello va inviato comunque entro quest'ultima data.
Con il rinvio del termine, l'Agenzia viene incontro alle esigenze dei soggetti interessati, dando a essi più tempo per poter compilare correttamente la comunicazione. Inoltre, presso tutti gli uffici presenti sul territorio sarà possibile ricevere la più ampia assistenza per la compilazione e la trasmissione del modello.
Versione ridotta
Con la circolare n. 45/E vengono poi individuati gli enti associativi, i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che possono presentare il modello "ridotto": associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, associazioni riconosciute, associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordo o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, eccetera.
Ulteriori informazioni
Il modello EAS le istruzioni per la compilazione ed il software può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E 45/E e 51/E del 2009

lunedì 7 dicembre 2009

Tabaccherie: al via i voucher per il lavoro occasionale e stop a marche ed i foglietti di carta per le cambiali

Al via l'accordo tra INPS e tabaccai per la sperimentazione legata alla vendita dei voucher nelle tabaccherie. L'intento è quello di semplificare la procedura di pagamento delle attività occasionali di lavoro accessorio ad oggi piuttosto farraginosa che coinvolgeva datore di lavoro, posta, Inps e lavoratore. L'accordo prevede una semplificazione della procedura di pagamento dei voucher tramite il coinvolgimento delle tabaccherie, il progetto partirà dalle regioni Lombardia e Veneto.

Il nuovo canale di distribuzione garantirà l'obiettivo di assicurare una maggiore fruibilità del servizio a seguito del forte aumento delle richieste di voucher. Infatti, l'INPS precisa che finora con il vecchio sistema di distribuzione la vendita dei voucher da metà settembre ad oggi si aggira a circa un milione di buoni venduti.
Stop a marche ed i foglietti di carta per le cambiali
Il D.M. 26 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 131/2009, stabilisce che dal prossimo 6 dicembre non possono più essere utilizzati né rimborsati le marche da bollo e i foglietti di carta per le cambiali.
Infatti da tale data si utilizzeranno i contrassegni telematici attestanti il pagamento dell'imposta dovuta, da apporre su foglietti privi di valore in vendita presso i tabaccai, ovvero il 12 per mille dell'importo della cambiale.
Le eventuali scorte presenti andranno azzerate e potranno essere scambiate con i contrassegni telematici stessi.

venerdì 4 dicembre 2009

Scudo fiscale: ulteriori chiarimenti e proroga dei termini al 30 giugno 2010 per il rimpatrio da San Marino

Con Provvedimento 30 novembre 2009 e Circolare 30 novembre 2009, n. 50, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti precisazioni in merito alla sanatoria fiscale per le attività detenute all'estero (scudo fiscale).

In particolare, con tali nuovi documenti emanati dall'Amministrazione finanziaria è stato chiarito che:
- per le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dall'1 al 15 dicembre 2009, gli intermediari devono eseguire il versamento dell'imposta straordinaria entro e non oltre il 18 dicembre 2009;
- i contribuenti impossibilitati, per cause oggettive esterne, a perfezionare le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione delle attività entro il 15 dicembre 2009, hanno tempo fino al 31 dicembre 2010 per terminare l'iter procedurale; tuttavia, resta fermo che l'imposta straordinaria dovuta, comunque, deve essere pagata entro il 15 dicembre 2009 e che lo scudo fiscale produce i suoi effetti fin dalla data di pagamento dell'imposta stessa.
Proroga per San Marino
Con Circolare 2 dicembre 2009, n. 52, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di scudo fiscale fornendo ulteriori chiarimenti riguardo ai termini entro cui possono essere completate le operazioni di emersione delle attività detenute all'estero in presenza di cause ostative.
Per l'Agenzia delle Entrate le peculiarità dell'ordinamento giuridico in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento della Repubblica di san Marino che "rallentano" le operazioni di rimpatrio, possono essere considerate come "cause ostative" che autorizzano a procrastinare gli adempimenti oltre il 15 dicembre 2009.
Pertanto, solo per la Repubblica di San Marino, è ammesso che le operazioni di rimpatrio (unica modalità per aderire alla sanatoria) possano essere completate sì oltre il 15/12/2009, ma entro la data del 30 giugno 2010 (anziché alla data del 31 dicembre 2010).
Fonte: seac

giovedì 3 dicembre 2009

Accertamento IVA: rilevanza del brogliaccio rinvenuto presso il cliente e termini di decadenza degli accertamenti

Rilevanza del brogliaccio

Con Sentenza 6 novembre 2009, n. 23585, la Corte di Cassazione ha stabilito che il "brogliaccio" trovato presso i clienti rende superflua l'ispezione sulle scritture contabili, in quanto l'Amministrazione finanziaria può accertare induttivamente l'imposta sul valore aggiunto anche se la Guardia di finanza, che ha effettuato il controllo, non ha ispezionato la contabilità del fornitore.
Secondo la Suprema Corte, quindi, tanto in sede di accertamento induttivo fondato sul ritrovamento della contabilità parallela "in nero", tanto in sede di contenzioso, ricade comunque sul contribuente l'onere probatorio contrario, ossia la possibilità di fornire spiegazioni attendibili circa i dati annotati sul brogliaccio rinvenuto "anche presso terzi".
Termini di decadenza degli accertamenti
Con Ordinanza 9 luglio 2009, n. C-483/08, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il termine di prescrizione (in Italia, decadenza) per l'accertamento dell'IVA decorre dal giorno di deposito della dichiarazione contenente l'indebita detrazione.
Sono pertanto conformi alla VI Direttiva europea la normativa e la prassi degli Stati che hanno stabilito la decorrenza del termine per accertare l'imposta dal giorno di presentazione della dichiarazione.

mercoledì 2 dicembre 2009

Intrastat: indicazioni dell’Agenzia sui nuovi modelli e sulle dichiarazioni di importazione

In riferimento alle novità 2010 sui modelli intrastat che così sintetizziamo:

obbligatorietà di dichiarare i servizi effettuati in ambito comunitario sia quelli ricevuti che quelli acquistati;
presentazione dei modelli esclusivamente in via telematica;
eliminazione della cadenza annuale per la presentazione;
introduzione di nuovi limiti per determinare la periodicità della presentazione mensile o trimestrale e nuove modalità per la variazione della periodicità.
L'Agenzia delle Dogane ha reso note le prime indicazioni in merito alla presentazione, nonché alla compilazione dei nuovi modelli Intrastat.
Dal 1° gennaio 2010 i contribuenti dovranno inviare i dati relativi alle prestazioni di servizi intracomunitari resi e ricevuti esclusivamente per via telematica: in proposito, è già possibile, per chi non è ancora accreditato, aderire al servizio telematico dell'Agenzia delle Dogane, attraverso il sito della predetta struttura pubblica.
Inoltre dal 2010 non sarà più consentito trasmettere i modelli Intrastat annualmente, dal momento che ciò sarà possibile solamente mensilmente o trimestralmente, per chi effettua operazioni per un volume inferiore a 50.000 euro.
Con Circolare 26 novembre 2009, n. 22, inoltre, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che dal 15 dicembre 2009 vi sarà la possibilità di presentare per via telematica le dichiarazioni di importazione relative alle operazioni in procedura di domiciliazione.
Tale novità sostituisce l'obbligo della comunicazione degli arrivi e l'iscrizione della dichiarazione nelle scritture, nonché la presentazione della dichiarazione complementare.
La dichiarazione telematica si ritiene accettata nel momento in cui avviene la registrazione nel sistema informatico dell'Agenzia, la quale invierà al contribuente un messaggio di avvenuta ricezione, in attesa dell'esito del controllo. La merce deve nel frattempo rimanere a disposizione nel luogo indicato nella dichiarazione fino al momento dello svincolo.